Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. N. 5430/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 CALO' ANDREA GIUSEPPE;
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. FARETRA CP_1 ANNA;
a seguito della trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa con profilo professionale di cps infermiere presso il P.S. del P.O. di Molfetta, affermava di aver effettuato servizio di pronta disponibilità festiva dall'1.11.2018 al 31.12.2022. Lamentava che, nelle settimane in cui aveva prestato servizio per la pronta disponibilità, non aveva goduto del riposo compensativo previsto dalla normativa e dalla contrattazione di settore. Concludeva, pertanto, con la richiesta di condanna dell' al risarcimento del danno in relazione alle CP_1 settimane nelle quali l'istante ha prestato il servizio di cd. pronta disponibilità attiva nel 7° giorno successivo a
6 giorni consecutivi di lavoro e/o, comunque, lavorando per
7 giorni consecutivi da quantificare nella misura di una giornata lavorativa festiva per ogni riposo compensativo perduto ovvero di una giornata lavorativa feriale per ogni riposo compensativo perduto. Cont Si costituiva in giudizio l' che contestava quanto sostenuto dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
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o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità attiva). La Corte di cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una
2 variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato alla espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo, "spalmandole" sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr.Cass. n.14770/17; n.6491/16; n.5465/16; n.9316/14; n.11730/13; n.4688/11). Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo, da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante C.d.S.
9.9.2009 n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta. Ciò posto, nel caso di specie rileva il comma 9, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva. La disposizione disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre alla indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, la imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo. La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26 del CCNL 7.4.1999 e art. 20 del CCNL 1.9.1995).
3 Ne discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 del CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. cfr. tra le altre Cass. civ. n.6491/16). Ciò posto parte ricorrente lamenta che, avendo svolto la Cont prestazione in regime di disponibilità c.d. attiva, la non le ha fatto fruire il dovuto riposo settimanale limitandosi al pagamento dello straordinario per l'attività prestata. L'effettivo espletamento della disponibilità attiva deve ritenersi pacifico (in quanto non specificamente contestato dalla parte resistente all'interno della memoria di costituzione) in relazione a tutte le giornate indicate all'interno del ricorso. Cont A fronte di ciò va evidenziato che l' resistente ha prospettato che, a seguito dell'espletamento dei servizi di pronta disponibilità attiva come indicati nell'atto introduttivo, parte ricorrente avrebbe fruito, nel corso della settimana successiva, del dovuto riposo compensativo. Orbene, la fondatezza di questa ultima prospettazione deve essere accertata solo nel caso in cui, nel corso della settimana successiva all'espletamento del servizio di pronta disponibilità attiva, risulti che parte ricorrente abbia fruito non solo del consueto riposo settimanale ma anche di un ulteriore giornata di riposo compensativo (appunto da intendersi riferita alla pronta disponibilità attiva precedentemente svolta). Orbene, dall'esame dei tabulati delle presenze come depositati dalla parte ricorrente, l'effettivo espletamento della disponibilità attiva in assenza del riposo settimanale non può ritenersi accertato in relazione a nessuna delle giornate indicate in ricorso. Dai tabulati depositati emerge, difatti, che la ricorrente, nelle settimane in cui ha espletato servizio di pronta disponibilità attiva, non ha lavorato ininterrottamente per sette giorni ed in mancanza di riposo settimanale di 24 ore o comunque emerge che nella settimana successiva a quella interessata dalla pronta disponibilità attiva ha fruito del riposo compensativo prescritto. La domanda è quindi integralmente infondata e va rigettata. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della complessità dell'accertamento in fatto delle giornate effettivamente lavorate e dei riposi effettivamente fruiti.
P.Q.M.
4 Il giudice, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, rigettata ogni diversa istanza così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Bari, 15/04/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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