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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 14/09/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. 229/2022 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 229 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione con ordinanza in data 11.11.2024 a seguito di “note scritte” depositate dalle parti entro il termine assegnato del 22.10.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in MP, Via Cascione n.48 presso lo studio dell'avv.to Marta Beatrice Vaccara che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via Feraldi n.26 presso lo studio dell'avv.to Ramez El Jazzar che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...- addebito della separazione al marito;
- affidamento del figlio alla mamma esclusivamente;
- collocazione del figlio presso la madre dove quest'ultima sposterà la propria residenza;
- obbligo di contributo al mantenimento del figlio da parte del padre nella somma meglio vista;
- obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 70% tempestivamente;
- assegno unico per il figlio da versarsi per intero alla madre;
vinte le spese tutte del giudizio...”;
1 N. 229/2022 R.G.A.C.C.
per parte resistente: “… pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) - i coniugi continueranno a vivere separati;
2) - il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ma prevalentemente collocato presso l'abitazione della madre;
3) - il padre corrisponderà un contributo per il mantenimento del minore non appena troverà un'occupazione ed eserciterà il proprio dritto di visita con le modalità che verranno stabilite in accordo con la moglie...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso presentato in data 17.5.2022 – premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Beni Mellal (Marocco) il 11.8.2020 con e che dall'unione è Controparte_1 nato il figlio (3 anni, essendo nato il [...]), ancora minorenne;
che in seguito Per_1 all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi;
separazione che al marito doveva essere addebitata in ragione dei comportamenti vessatori e violenti dallo stesso posti in essere in suo pregiudizio in costanza di convivenza. Chiedeva, così come precisato in memoria integrativa, che a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, fosse posto un congruo assegno.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 23.11.2022 e, fallito il tentativo di conciliazione (essendo il resistente personalmente comparso senza l'assistenza di un difensore), con ordinanza in data 11.12.2022 autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava alla madre in via esclusiva rafforzata il figlio minore, senza allo stato prevedere un regime di visite del padre;
quanto precede non gravando il padre di alcun contributo economico per il mantenimento del figlio stante la sua detenzione in carcere. Nominava, inoltre, il Giudice Istruttore fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
Si costituiva successivamente in giudizio che con propria comparsa, se da un Controparte_1 lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro chiedeva che il figlio minore fosse congiuntamente affidato ad entrambi i genitori e collocato presso la madre, con regolamentazione del proprio diritto di visita. Chiedeva, infine, che il contributo a proprio carico per il mantenimento del figlio venisse fissato quando avesse avuto la concreta possibilità di frequentarlo.
All'udienza del 22.3.2023 le parti, rinviata a miglior istruttoria la soluzione delle ulteriori questioni, chiedevano pronunziarsi sentenza in punto status ed il Collegio, con sentenza non definitiva in data 3.4.2023 (n.236/23), pronunziava la separazione giudiziale dei coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio al fine di decidere le ulteriori domande.
La causa veniva, quindi, istruita attraverso l'acquisizione di documenti (tra cui le autocertificazioni in rodine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti) e l'escussione di testi ( e ) Testimone_1 Testimone_2
Successivamente, con provvedimento in data 11.11.2024 a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 22.10.2024 e contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Nulla deve essere disposto dal Collegio in punto status essendo già stata pronunziata con sentenza non definitiva in data 3.4.2023 (n.236/23) la separazione giudiziale dei coniugi.
Ciò premesso, deve essere in primo luogo esaminata la domanda avanzata da parte ricorrente di addebito al marito della separazione, fondata su reiterati comportamenti di violenza - verbale, morale e fisica – da questi posti in essere in suo pregiudizio in costanza di matrimonio;
comportamenti che l'avevano costretta ad allontanarsi dal marito ed a sporgere querela nei suoi confronti per fatti per i quali è stato processato presso il Controparte_1 Tribunale di MP (vds. documentazione in atti) e condannato con sentenza in data 27.9.2023 (n.379/23) alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, violenza sessuale e minacce (commessi tra l'ottobre 2021 ed il gennaio 2022) nonché al risarcimento in favore della moglie, costituitasi parte civile, dei danni patiti (con liquidazione di una provvisionale di € 10.000,00).
Orbene, a sostegno della propria domanda parte ricorrente ha, fin dal ricorso introduttivo, allegato in termini dettagliati i molteplici profili di violenza ed abuso subiti ad opera del marito: minacce e violenze fisiche (vds. “...Mio marito da novembre 2021 mi picchia e procura lesioni ho due referti medici del Pronto Soccorso di MP;
non vuole che io esca e riferisca a nessuno che lui mi malmena, dice che altrimenti mi uccide...”); comportamenti vessatori (vds. “...Lui vuole che io stia sola a casa nascosta ad aspettarlo senza mangiare e bere. Lui si è impossessato dei miei documenti “come ostaggio" e non vuole restituirmeli. Io così ora mi muovo senza: nulla osta per ingresso in Italia, senza passaporto marocchino, senza il mio codice fiscale italiano e senza la ricevuta del permesso provvisorio rilasciato dalla Questura di MP...”); minacce verso soggetti intervenuti a sua difesa (vds. “...Mi ha dato ospitalità provvisoriamente mia zia paterna (n. Marocco a Beni Mellal il Testimone_1 04.02.1986) che vive in MP Lungomare Amerigo Vespucci n. 66/3 con il suo bambino e il suo compagno. Adesso mio marito lo sa e l'ha presa di mira ed abbiamo entrambe paura. Viene sotto casa di mia zia la sera tardi e inizia a suonare il citofono...”).
Orbene, giova in termini generali precisare come ai fini dell'addebito della separazione la parte che la contesti al coniuge è gravata dell'onere di provare sia la relativa condotta che la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
onere che, se in presenza di condotte macroscopicamente contrarie ai doveri matrimoniali, può subire un'attenuazione (come accade, per esempio, in presenza di violenze), impone, invece, negli altri casi un accertamento rigoroso che tenga conto anche della complessiva dinamica relazionale tra i coniugi (vds. Cass., sez. 1, ord. 30.4.2024, n. 11631: “…La pronuncia di addebito della separazione implica la prova del nesso causale tra i comportamenti contrari ai doveri matrimoniali di uno dei coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la quale non è integrata dall'esistenza di meri disaccordi e criticità anche anteriori al matrimonio che, pertanto, non sono idonei ad escludere quella pronuncia, sussistendone i presupposti… l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale…”).
Ciò premesso, la domanda di addebito spiegata dalla ricorrente è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Infatti, pur ricordato come le condotte macroscopicamente contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio usufruiscano di un regime probatorio “attenuato”, nel caso di specie la prova dei
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comportamenti vessatori e violenti posti in essere da ai danni della moglie Controparte_1 risulta essere stata fornita in corso di causa in termini certamente esaustivi.
Sotto il profilo documentale è stata depositata la sentenza di condanna per tali fatti pronunziata a carico del resistente (e poi confermata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza in data 2.7.2024 – n.1647/24), dalla cui lettura risulta come “...le dichiarazioni della p.o. trovano piena conferma, oltre che nei referti di pronto soccorso, nelle dichiarazioni della zia Tes_1
a diretta conoscenza dei fatti, in gran parte constatati e vissuti, e appresi dai racconti
[...] della NI che in lei trovava l'unica salvezza. Peraltro le ripetute violenze e minacce realizzate dall'imputato dopo l'allontanamento della moglie, con incursioni, minacce, danneggiamenti ai danni degli zii che la ospitavano, fino all'ultimo episodio del 12/08/23 che ne determinava l'arresto in flagranza con ripristino della misura custodiale, rappresentano seria e indiscutibile conferma dell'aggressività di cui lo stesso aveva già dato ampia prova nel rapporto coniugale...”; quanto precede sottolineando come tali comportamenti avessero connotato con frequenza pressoché quotidiana la vita coniugale, determinando un clima improntato a violenza e sopraffazione in pregiudizio della ricorrente (vds. “...Emerge quindi, un rapporto coniugale fin da subito improntato a criteri di violenza e sopraffazione, connotato dalle condotte vessatorie quotidianamente tenute dall'imputato, principalmente estrinsecate nell'uso di violenza fisica, con ripetute minacce di morte per mantenere la p.o. in condizioni di sopraffazione, e nella pretesa di rapporti sessuali forzati, ripetutamente imposti con la violenza in un quadro di soprusi a fronte di esplicito diniego. Tali sistematiche condotte vessatorie, lungi dal rappresentare episodi isolati e occasionali, appaiono cementati in una cornice unitaria, concorrenti a creare durevoli sofferenze fisiche e morali, e dunque unificate nell'unico reato abituale di maltrattamenti ex art. 572 сp. Pacificamente ricorrono anche i reati di lesioni, riferite agli episodi del 11/11/21 e 2/1/22”).
E quanto già accertato in sede penale ha trovato successiva conferma anche nel corso dell'istruttoria orale compiuta in seno all'odierno giudizio, attraverso la deposizione resa all'udienza del 21.5.2024 da zia della ricorrente, in alcune occasioni testimone Testimone_1 diretta delle violenze de quo così come avvenuto in occasione dell'aggressione del 11.11.2021
- (vds. “...La convivenza tra loro in Italia è durata poco tempo ed in questo periodo io non ho praticamente mai visto né sentito mia NI in quanto il marito non la lasciava uscire. Questo fino al novembre 2021 quando mia NI è venuta a stare da me per una decina di giorni perché il marito l'aveva picchiata. Ricordo, infatti, che mia NI mi ha telefonato alle 6 di mattina in lacrime dicendo di essere stata picchiata dal marito il giorno precedente solo per il fatto di non aver risposto ad una telefonata;
mi disse che voleva venire da me ed io l'ho guidata telefonicamente fino alla mia abitazione in quanto lei non sapeva orientarsi. Quando mia NI è arrivata è nuovamente scoppiata a piangere e mi ha mostrato un livido sulla mano che non riusciva a muovere e segni sul capo dovuti all'aggressione da parte del marito. Ricordo in quel frangente di aver chiamato la sorella per lamentarmi del CP_2 comportamento di suo fratello e lei mi disse che lo avrebbe rimproverato. In realtà, non appena evidentemente appreso dalla sorella che la moglie si trovava presso di me, l' si CP_1 è precipitato sotto la mia abitazione ed ha iniziato a suonare il citofono con insistenza, gridando di far scendere la moglie;
al mio tentativo di farlo calmare lui mi rispose che era il marito e che io non mi dovevo interessare di sua moglie. Ricordo anche che minacciava di sfondare la porta se mia NI non fosse scesa in strada. A quel punto io ho ritenuto di chiamare i Carabinieri, ma al loro arrivo lui era già scappato. Dopo che i Carabinieri hanno constatato quanto era accaduto, ci hanno invitato ad andare al pronto Soccorso per refertare mia NI. Ivi giunti, dovendomi ad un certo punto allontanare per esigenze della mia famiglia, l' si è presentato al Pronto Soccorso ed ha cercato di aggredire mia NI ed CP_1 io, quando sono tornata, ho constatato la presenza dei suoi famigliari che cercavano di calmarlo e di farlo allontanare...” o di quella successiva verificatasi in data 4.1.2022 (vds.
“…Dopo essere stata dimessa dal Pronto Soccorso mia NI è venuta a stare da me per una
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decina di giorni, ma alla fine, avendo i suoi genitori fatto pace con il marito, l'avevano indotta a rientrare nella casa coniugale. Mia NI è restata quindi con il marito per un mese e mezzo
o due, fino al 4 gennaio 2022 allorquando io sono nuovamente andata a prenderla perché avvisata sia da lei che dai suoi genitori di come fosse stata nuovamente percossa dal marito;
ricordo che mia NI mi aveva telefonato piangendo e chiedendomi di andarla a prendere perché il marito l'aveva picchiata perché la riteneva responsabile del precedente intervento dei Carabinieri avvenuto a novembre. Mi disse anche che stava per arrivare sua suocera che voleva farla andare in Marocco. Quando sono andato a Ventimiglia a prenderla ho potuto notare come avesse dei lividi sulla testa e sul corpo e l'ho riaccompagnata a casa mia. Da quel momento non è più tornata a casa con il marito;
è restata da me dove si trova ancora adesso. ADR. Per quanto riferitomi da mia NI la prima volta il marito l'aveva picchiata a mani nude, mentre la seconda volta anche con la cintura...”; teste che ha significativamente riferito come tali comportamenti vessatori non fossero episodi isolati, ma avessero connotato quotidianamente la vita coniugale della NI (vds. “...Relativamente al periodo di convivenza con il marito ripeto che mia NI non mi ha detto delle cose specifiche, solo che litigavano sempre anche per questioni senza importanza. Mi ha anche detto che il marito non la lasciava andare fuori da sola e la controllava sempre;
in pratica non le lasciava alcuna libertà...”).
Significativa conferma delle condotte di abuso famigliare sopra descritti si rinviene anche nei comportamenti tenuti dal resistente in pregiudizio della moglie e della stessa teste Tes_1 successivamente alla separazione di fatto, non avendo lo stesso inteso né accettare
[...] l'allontanamento del coniuge né l'impossibilità di vedere il figlio minore (vds. “...Dopoché mia NI è venuta a stare da me l' ha iniziato a prendersela anche con me. Preciso che ho CP_1 subito ben tre danneggiamenti della mia autovettura;
io non l'ho mai visto materialmente commettere queste azioni, ma è stato lui in un'occasione a dirmi nel corso di una telefonata di essere responsabile di almeno uno di questi gesti. Preciso anche che nell'agosto 2023 lui si è introdotto a casa mia di notte dalla tapparella della finestra;
in quell'occasione a mia richiesta di cosa volesse mi ha risposto che non mi avrebbe fatto del male e che voleva solo vedere suo figlio...”).
In definitiva, le allegazioni da hanno ottenuto, attraverso l'istruttoria espletata Parte_1 e nei termini sopra precisati, oggettivo riscontro talché appare del tutto evidente come le condotte poste in essere da in suo pregiudizio abbiano, nel loro complesso, Controparte_1 rappresentato la causa della crisi coniugale e della successiva separazione, rendendo intollerabile per la ricorrente la prosecuzione della convivenza;
quanto precede nonostante la scoperta di attendere dal marito la nascita di un figlio (vds. nato il [...]). Per_1
È, pertanto, sulla scorta di tutto quanto sopra osservato che deve essere accolta la domanda avanzata da di addebito al marito della separazione. Parte_1
Deve a questo punto essere esaminata la domanda relativa all'affidamento del figlio minore
Per_1
Orbene, merita in primo luogo osservare come il figlio minore sia nato soltanto in Per_1 data 30.8.2022, successivamente alla cessazione della convivenza tra i coniugi ed il padre non abbia fino ad oggi neppure provveduto – per quanto tale incombente risulti del tutto irrilevante rispetto allo status di “figlio legittimo” (vds. quanto già osservato dal Tribunale all'udienza del 22.3.2023: “... A questo punto il Tribunale, evidenziato come – seppure il matrimonio tra le parti non è stato trascritto in Italia, le stesse risultano oggettivamente unite in matrimonio da ritenersi pienamente valido anche nello Stato (avendo la trascrizione mero valore di pubblicità e non effetto costitutivo) talché ai sensi di quanto previsto dall'art. 231 c.c. il rapporto di filiazione “legittima” deve presumersi senza necessità esplicito riconoscimento da parte del padre - invita le stesse, al fine di rendere maggiormente trasparente la loro situazione, ad
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effettuare presso lo Stato Civile registrazione del vincolo, da ciò facendone automaticamente discendere – anche formalmente – lo stato di figlio legittimo del minore...”) - ad un suo formale riconoscimento.
Né risulta essere mai in concreto essersi creata un'effettiva conoscenza e/o relazione tra ed il padre, solo che si consideri come, nato il minore successivamente alla Pt_2 separazione di fatto tra i coniugi, le vicende giudiziarie che hanno interessato il resistente abbiano tra loro impedito una qualsiasi frequentazione;
quanto precede risultando CP_1 già detenuto agli arresti domiciliari all'epoca dell'udienza presidenziale del
[...] 23.11.2022, sottoposto alla misura della custodia in carcere al momento della sua formale costituzione in data 18.1.2023 (vds. “...per quanto concerne l'affido il sig. chiede CP_1 che, non appena terminerà il suo stato di detenzione (avendo fatto richiesta di concessione della misura degli arresti domiciliari), venga disposto l'affido condiviso...”), nuovamente posto agli arresti domiciliari all'epoca dell'udienza del 22.3.2023 (vds. “...L'avv. Eller fa presente come il proprio assistito, precedentemente detenuto in carcere, si trovi attualmente ristretto agli arresti domiciliari...”), ancora una volta detenuto all'epoca dell'udienza del 21.5.2024: “...L'avv. Vaccara, avuto riguardo alla situazione di controparte, evidenzia... l'attuale aggravamento della misura sia stato disposto in ragione della violazione delle prescrizioni, avendo la controparte nell'agosto 2023 violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa, introducendosi all'interno dell'abitazione dove la stessa viene attualmente ospitata dalla zia ...(omissis)... L'avv. Eller... precisa come lo stesso sia... detenuto in carcere...”, non aver recuperato lo stato di libertà neppure all'epoca della memoria di replica del 13.1.2025: “...Corrisponde invece al vero che il signor non versa il contributo CP_1 per il mantenimento del figlio ma questo in quanto il suo stato di detenuto glielo impedisce;
lo stesso, infatti, trovasi detenuto presso la casa di reclusione Sanremo in espiazione delle pene inflitte dal Tribunale di MP e confermate dalla Corte in sede di gravame...”).
A quanto sopra deve ancora essere aggiunto come, in ragione dei gravi reati commessi dal resistente in pregiudizio della ricorrente in costanza di matrimonio risulti oggettivamente assente e ragionevolmente impossibile ripristinare tra loro un'interlocuzione funzionale ad un congiunto esercizio delle responsabilità genitoriali così come – a causa del perdurante stato di detenzione di attivare un qualsiasi intervento dei Servizi a supporto del Controparte_1 nucleo famigliare;
quanto precede indipendentemente dalla volontà verbalmente manifestata dallo stesso di voler esercitare le proprie prerogative di padre non appena scontata la pena inflitta (vds. quanto riferito in comparsa conclusionale del 18.11.2024: “...ha sin da subito fatto presente che, non appena terminerà lo stato detentivo del convenuto, lo stesso provvederà senz'altro al mantenimento del figlio che desidera riconoscere corrispondendo in favore dello stesso un contributo al mantenimento...”).
Ciò premesso, ritiene il Collegio impossibile ricorrere, nella fattispecie, alle forme “ordinarie” di affidamento previste dal legislatore, vale a dire l'affidamento “congiunto” di ad Pt_2 entrambi i genitori. Né appare possibile, in ragione di quanto sopra osservato attivare interventi funzionali ad un esercizio delle responsabilità congiunto con la madre e conforme a necessità e diritti della prole.
Deve, pertanto, in accoglimento della domanda da essa avanzata, essere disposto l'affidamento di alla madre con modalità esclusiva “rafforzata” ai sensi dell'art. 337-quater, c.3 Pt_2 c.c., così consentendo ad essa di assumere, in completa autonomia e nell'interesse del figlio minore, anche le decisioni di maggiore importanza (ad esempio quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza, etc.); quanto precede non potendosi altro che prendere atto dell'ormai prolungato, volontario e consapevole mancato esercizio delle prerogative genitoriali da parte dell'altro genitore.
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La superiore decisione, del resto, risulta del tutto coerente con gli orientamenti della Suprema Corte che ammette il ricorso a tale forma di affidamento, derogatoria rispetto a quella
“ordinaria”, laddove rispondente al superiore interesse della prole (vds. Cass., sez. 1, sent. 9.2.2023, n. 4056: “…la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore…”).
Permane in capo alla figura paterna, in ogni caso, il dovere di vigilanza, con possibilità di eventualmente ricorrere al Giudice - ai sensi di quanto consentito dall'art. 337-quater, c.3 c.c. - ove fossero assunte dalla madre decisioni pregiudizievoli per la prole.
Alla superiore decisione in punto affidamento consegue, ovviamente, la collocazione del figlio minore presso l'abitazione della madre, con la quale lo stesso essa ha sempre vissuto Pt_2 successivamente alla nascita.
Quanto al regime di visite, ritiene il Collegio che, sulla scorta delle superiori considerazioni, non possa oggi essere in concreto delineato, apparendo al contrario opportuno subordinare un'effettiva e regolare costruzione di tale rapporto ad una verifica delle risorse genitoriali che, nell'eventualità ed una volta che il padre abbia recuperato adeguate disponibilità e risorse, dovrà essere effettuata dai Servizi Consultoriali territorialmente competenti;
ciò allo scopo di determinarne modalità e tempi nel rispetto delle esigenze del minore ed al fine precipuo di non arrecare ad essa pregiudizio alcuno.
Passando a questo punto ad affrontare le questioni economiche della causa di separazione - oggi limitate alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento del figlio minore, non avendo la madre riproposto, nelle conclusioni da ultimo rassegnate, analoga domanda in proprio favore (vds. quanto anche esplicitamente riferito in comparsa conclusionale del 7.1.2025: “...Non chiede più il mantenimento per sé ma almeno il contributo al mantenimento per il figlio e le spese straordinarie dovute dalla nascita...”) – deve essere rilevato come
, pur non avendo ancora reperito stabile occupazione, “svolga saltuariamente Parte_1 l'attività di dama di compagnia per un'anziana per 3 ore la settimana”; quanto precede non sostenendo allo stato canone di locazione (essendo ospitata dagli zii) e percependo l'assegno unico universale per il figlio minore.
Quanto alla situazione economica di lo stesso risulta attualmente ancora in Controparte_1 stato di detenzione, avendo in precedenza svolto attività lavorativa che, relativamente all'anno 2022, gli aveva consentito di percepire redditi per circa € 9.000,00 (vds. quanto risultante dalla domanda di ammissione al gratuito patrocinio avanzata in data 18.1.2023); quanto precede dovendosi in ogni caso valorizzare anche la sua potenziale capacità di produzione di reddito, da ritenersi del tutto integra sia per età (34 anni), che per condizioni di salute e precedenti esperienze lavorative (vds. ex multis Cass., sez. 1, sent. 6.9.2021, n. 24049: “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”; Cass., sez. 1, sent. 19.3.2002, n.3974: “A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che,
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imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali” e, nello stesso senso, Cass., sez. 1, sent. 22.3.2005, n.6197).
Né può ritenersi ex se ostativo alla possibilità di prevedere un suo contributo al mantenimento della prole il medio tempore intervenuto stato di detenzione, da un lato sottolineandosi come la Suprema Corte, con orientamento consolidato, abbia affermato il principio secondo cui, allorquando l'incapacità economica derivi da colpa dell'obbligato, questi non possa ritenersi sollevato dall'onere di mantenimento (vds. Cass., sez. 6, sent. 15.9.2016, n.41697: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'indisponibilità da parte dell'obbligato dei mezzi economici necessari ad adempiere si configura come scriminante soltanto se perdura per tutto il periodo di tempo in cui sono maturate le inadempienze e non è dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'obbligato” e Cass., sez. 6, sent. 21.10.2014, n.4960: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di prolungata detenzione dell'obbligato non può considerarsi una causa giustificativa del suo inadempimento dell'obbligo di prestare i mezzi di sussistenza, in quanto la responsabilità per l'omessa prestazione non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato” e, nello stesso senso, Cass., sez. 6, sent. 3.3.2011, n.11696 e Cass., sez. 5, sent. 22.4.2004, n.36450) e, dall'altro, non avendo egli offerto alcun concreto elemento utile a dimostrare un'assoluta incapacità economica (che non può essere tout court desunta dalla mera intervenuta “temporanea” privazione della libertà personale).
Né, infine, appare possibile ritenere, stante la sua situazione reddituale, che la ricorrente possa da sola provvedere in modo integrale al mantenimento del figlio minore.
Per tale ragione appare conforme a giustizia e rispondente alle esigenze di mantenimento del figlio porre a carico del padre – con decorrenza dalla data di presentazione della Pt_2 domanda - un contributo per il suo mantenimento di € 150,00 mensili;
assegno da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non coperte da tale assegno così come disciplinate nello schema in uso presso questo Tribunale e meglio specificate in dispositivo.
Tale “minimale” contributo appare, a giudizio del Collegio, del tutto compatibile con la ritenuta capacità reddituale del resistente ed adeguato - in uno quello in forma diretta richiesto alla madre - a garantire il mantenimento di nel rispetto dei criteri indicati dall'art. Pt_2 337-ter, c.4 c.c.; quanto precede con la precisazione che, ove emergesse una condizione economica del resistente diversa rispetto a quella oggi ritenuta ovvero ove la stessa in futuro dovesse significativamente migliorare, la ricorrente potrà legittimamente adire l'Autorità Giudiziaria al fine di veder adeguato il contributo de quo.
Da ultimo deve stabilirsi che venga interamente percepito dalla madre, stante l'assenza di frequentazione tra il padre ed il minore, l'assegno unico universale per il figlio così Pt_2 come qualsiasi altro beneficio previdenziale o assistenziale.
In ragione del contenuto della decisione, di sostanziale accoglimento delle domande di Pt_1
che ha dovuto ricorrere al Giudice al fine di ottenere riconoscimento e tutela dei diritti
[...]
8 N. 229/2022 R.G.A.C.C.
della prole, devono essere poste a carico di le spese di lite da essa sostenute;
Controparte_1 spese da liquidarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di MP, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) addebita al marito la separazione;
Controparte_1
2) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre disponendo, ai sensi di Per_1 quanto consentito dall'art. 337-quater, c.3 c.c., che possa assumere in piena autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per lo stesso;
3) colloca il figlio minore presso l'abitazione della madre dove assumerà Per_1 stabile residenza;
4) subordina, per le ragioni di cui in motivazione, un eventuale regime di visite tra il padre ed il figlio minore verifica delle risorse genitoriali del padre da parte Per_1 dei Servizi territorialmente competenti, che dovranno così determinarne modalità e tempi nel rispetto delle esigenze del minore ed al fine precipuo di non arrecare allo stesso pregiudizio alcuno;
5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € 150,00 da Per_1 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese non rientranti nel mantenimento ordinario così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto
9 N. 229/2022 R.G.A.C.C.
nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
6) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo di cui al capo 5), l'assegno unico universale per il figlio minore Per_1
7) condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite che si liquidano in complessivi € 6.000,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagamento da effettuarsi in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 (L) d.p.r. 155/02.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in MP, il 13.9.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 229 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione con ordinanza in data 11.11.2024 a seguito di “note scritte” depositate dalle parti entro il termine assegnato del 22.10.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in MP, Via Cascione n.48 presso lo studio dell'avv.to Marta Beatrice Vaccara che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via Feraldi n.26 presso lo studio dell'avv.to Ramez El Jazzar che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...- addebito della separazione al marito;
- affidamento del figlio alla mamma esclusivamente;
- collocazione del figlio presso la madre dove quest'ultima sposterà la propria residenza;
- obbligo di contributo al mantenimento del figlio da parte del padre nella somma meglio vista;
- obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 70% tempestivamente;
- assegno unico per il figlio da versarsi per intero alla madre;
vinte le spese tutte del giudizio...”;
1 N. 229/2022 R.G.A.C.C.
per parte resistente: “… pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) - i coniugi continueranno a vivere separati;
2) - il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ma prevalentemente collocato presso l'abitazione della madre;
3) - il padre corrisponderà un contributo per il mantenimento del minore non appena troverà un'occupazione ed eserciterà il proprio dritto di visita con le modalità che verranno stabilite in accordo con la moglie...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso presentato in data 17.5.2022 – premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Beni Mellal (Marocco) il 11.8.2020 con e che dall'unione è Controparte_1 nato il figlio (3 anni, essendo nato il [...]), ancora minorenne;
che in seguito Per_1 all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi;
separazione che al marito doveva essere addebitata in ragione dei comportamenti vessatori e violenti dallo stesso posti in essere in suo pregiudizio in costanza di convivenza. Chiedeva, così come precisato in memoria integrativa, che a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, fosse posto un congruo assegno.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 23.11.2022 e, fallito il tentativo di conciliazione (essendo il resistente personalmente comparso senza l'assistenza di un difensore), con ordinanza in data 11.12.2022 autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava alla madre in via esclusiva rafforzata il figlio minore, senza allo stato prevedere un regime di visite del padre;
quanto precede non gravando il padre di alcun contributo economico per il mantenimento del figlio stante la sua detenzione in carcere. Nominava, inoltre, il Giudice Istruttore fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
Si costituiva successivamente in giudizio che con propria comparsa, se da un Controparte_1 lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro chiedeva che il figlio minore fosse congiuntamente affidato ad entrambi i genitori e collocato presso la madre, con regolamentazione del proprio diritto di visita. Chiedeva, infine, che il contributo a proprio carico per il mantenimento del figlio venisse fissato quando avesse avuto la concreta possibilità di frequentarlo.
All'udienza del 22.3.2023 le parti, rinviata a miglior istruttoria la soluzione delle ulteriori questioni, chiedevano pronunziarsi sentenza in punto status ed il Collegio, con sentenza non definitiva in data 3.4.2023 (n.236/23), pronunziava la separazione giudiziale dei coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio al fine di decidere le ulteriori domande.
La causa veniva, quindi, istruita attraverso l'acquisizione di documenti (tra cui le autocertificazioni in rodine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti) e l'escussione di testi ( e ) Testimone_1 Testimone_2
Successivamente, con provvedimento in data 11.11.2024 a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 22.10.2024 e contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 N. 229/2022 R.G.A.C.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nulla deve essere disposto dal Collegio in punto status essendo già stata pronunziata con sentenza non definitiva in data 3.4.2023 (n.236/23) la separazione giudiziale dei coniugi.
Ciò premesso, deve essere in primo luogo esaminata la domanda avanzata da parte ricorrente di addebito al marito della separazione, fondata su reiterati comportamenti di violenza - verbale, morale e fisica – da questi posti in essere in suo pregiudizio in costanza di matrimonio;
comportamenti che l'avevano costretta ad allontanarsi dal marito ed a sporgere querela nei suoi confronti per fatti per i quali è stato processato presso il Controparte_1 Tribunale di MP (vds. documentazione in atti) e condannato con sentenza in data 27.9.2023 (n.379/23) alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, violenza sessuale e minacce (commessi tra l'ottobre 2021 ed il gennaio 2022) nonché al risarcimento in favore della moglie, costituitasi parte civile, dei danni patiti (con liquidazione di una provvisionale di € 10.000,00).
Orbene, a sostegno della propria domanda parte ricorrente ha, fin dal ricorso introduttivo, allegato in termini dettagliati i molteplici profili di violenza ed abuso subiti ad opera del marito: minacce e violenze fisiche (vds. “...Mio marito da novembre 2021 mi picchia e procura lesioni ho due referti medici del Pronto Soccorso di MP;
non vuole che io esca e riferisca a nessuno che lui mi malmena, dice che altrimenti mi uccide...”); comportamenti vessatori (vds. “...Lui vuole che io stia sola a casa nascosta ad aspettarlo senza mangiare e bere. Lui si è impossessato dei miei documenti “come ostaggio" e non vuole restituirmeli. Io così ora mi muovo senza: nulla osta per ingresso in Italia, senza passaporto marocchino, senza il mio codice fiscale italiano e senza la ricevuta del permesso provvisorio rilasciato dalla Questura di MP...”); minacce verso soggetti intervenuti a sua difesa (vds. “...Mi ha dato ospitalità provvisoriamente mia zia paterna (n. Marocco a Beni Mellal il Testimone_1 04.02.1986) che vive in MP Lungomare Amerigo Vespucci n. 66/3 con il suo bambino e il suo compagno. Adesso mio marito lo sa e l'ha presa di mira ed abbiamo entrambe paura. Viene sotto casa di mia zia la sera tardi e inizia a suonare il citofono...”).
Orbene, giova in termini generali precisare come ai fini dell'addebito della separazione la parte che la contesti al coniuge è gravata dell'onere di provare sia la relativa condotta che la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
onere che, se in presenza di condotte macroscopicamente contrarie ai doveri matrimoniali, può subire un'attenuazione (come accade, per esempio, in presenza di violenze), impone, invece, negli altri casi un accertamento rigoroso che tenga conto anche della complessiva dinamica relazionale tra i coniugi (vds. Cass., sez. 1, ord. 30.4.2024, n. 11631: “…La pronuncia di addebito della separazione implica la prova del nesso causale tra i comportamenti contrari ai doveri matrimoniali di uno dei coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la quale non è integrata dall'esistenza di meri disaccordi e criticità anche anteriori al matrimonio che, pertanto, non sono idonei ad escludere quella pronuncia, sussistendone i presupposti… l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale…”).
Ciò premesso, la domanda di addebito spiegata dalla ricorrente è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Infatti, pur ricordato come le condotte macroscopicamente contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio usufruiscano di un regime probatorio “attenuato”, nel caso di specie la prova dei
3 N. 229/2022 R.G.A.C.C.
comportamenti vessatori e violenti posti in essere da ai danni della moglie Controparte_1 risulta essere stata fornita in corso di causa in termini certamente esaustivi.
Sotto il profilo documentale è stata depositata la sentenza di condanna per tali fatti pronunziata a carico del resistente (e poi confermata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza in data 2.7.2024 – n.1647/24), dalla cui lettura risulta come “...le dichiarazioni della p.o. trovano piena conferma, oltre che nei referti di pronto soccorso, nelle dichiarazioni della zia Tes_1
a diretta conoscenza dei fatti, in gran parte constatati e vissuti, e appresi dai racconti
[...] della NI che in lei trovava l'unica salvezza. Peraltro le ripetute violenze e minacce realizzate dall'imputato dopo l'allontanamento della moglie, con incursioni, minacce, danneggiamenti ai danni degli zii che la ospitavano, fino all'ultimo episodio del 12/08/23 che ne determinava l'arresto in flagranza con ripristino della misura custodiale, rappresentano seria e indiscutibile conferma dell'aggressività di cui lo stesso aveva già dato ampia prova nel rapporto coniugale...”; quanto precede sottolineando come tali comportamenti avessero connotato con frequenza pressoché quotidiana la vita coniugale, determinando un clima improntato a violenza e sopraffazione in pregiudizio della ricorrente (vds. “...Emerge quindi, un rapporto coniugale fin da subito improntato a criteri di violenza e sopraffazione, connotato dalle condotte vessatorie quotidianamente tenute dall'imputato, principalmente estrinsecate nell'uso di violenza fisica, con ripetute minacce di morte per mantenere la p.o. in condizioni di sopraffazione, e nella pretesa di rapporti sessuali forzati, ripetutamente imposti con la violenza in un quadro di soprusi a fronte di esplicito diniego. Tali sistematiche condotte vessatorie, lungi dal rappresentare episodi isolati e occasionali, appaiono cementati in una cornice unitaria, concorrenti a creare durevoli sofferenze fisiche e morali, e dunque unificate nell'unico reato abituale di maltrattamenti ex art. 572 сp. Pacificamente ricorrono anche i reati di lesioni, riferite agli episodi del 11/11/21 e 2/1/22”).
E quanto già accertato in sede penale ha trovato successiva conferma anche nel corso dell'istruttoria orale compiuta in seno all'odierno giudizio, attraverso la deposizione resa all'udienza del 21.5.2024 da zia della ricorrente, in alcune occasioni testimone Testimone_1 diretta delle violenze de quo così come avvenuto in occasione dell'aggressione del 11.11.2021
- (vds. “...La convivenza tra loro in Italia è durata poco tempo ed in questo periodo io non ho praticamente mai visto né sentito mia NI in quanto il marito non la lasciava uscire. Questo fino al novembre 2021 quando mia NI è venuta a stare da me per una decina di giorni perché il marito l'aveva picchiata. Ricordo, infatti, che mia NI mi ha telefonato alle 6 di mattina in lacrime dicendo di essere stata picchiata dal marito il giorno precedente solo per il fatto di non aver risposto ad una telefonata;
mi disse che voleva venire da me ed io l'ho guidata telefonicamente fino alla mia abitazione in quanto lei non sapeva orientarsi. Quando mia NI è arrivata è nuovamente scoppiata a piangere e mi ha mostrato un livido sulla mano che non riusciva a muovere e segni sul capo dovuti all'aggressione da parte del marito. Ricordo in quel frangente di aver chiamato la sorella per lamentarmi del CP_2 comportamento di suo fratello e lei mi disse che lo avrebbe rimproverato. In realtà, non appena evidentemente appreso dalla sorella che la moglie si trovava presso di me, l' si CP_1 è precipitato sotto la mia abitazione ed ha iniziato a suonare il citofono con insistenza, gridando di far scendere la moglie;
al mio tentativo di farlo calmare lui mi rispose che era il marito e che io non mi dovevo interessare di sua moglie. Ricordo anche che minacciava di sfondare la porta se mia NI non fosse scesa in strada. A quel punto io ho ritenuto di chiamare i Carabinieri, ma al loro arrivo lui era già scappato. Dopo che i Carabinieri hanno constatato quanto era accaduto, ci hanno invitato ad andare al pronto Soccorso per refertare mia NI. Ivi giunti, dovendomi ad un certo punto allontanare per esigenze della mia famiglia, l' si è presentato al Pronto Soccorso ed ha cercato di aggredire mia NI ed CP_1 io, quando sono tornata, ho constatato la presenza dei suoi famigliari che cercavano di calmarlo e di farlo allontanare...” o di quella successiva verificatasi in data 4.1.2022 (vds.
“…Dopo essere stata dimessa dal Pronto Soccorso mia NI è venuta a stare da me per una
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decina di giorni, ma alla fine, avendo i suoi genitori fatto pace con il marito, l'avevano indotta a rientrare nella casa coniugale. Mia NI è restata quindi con il marito per un mese e mezzo
o due, fino al 4 gennaio 2022 allorquando io sono nuovamente andata a prenderla perché avvisata sia da lei che dai suoi genitori di come fosse stata nuovamente percossa dal marito;
ricordo che mia NI mi aveva telefonato piangendo e chiedendomi di andarla a prendere perché il marito l'aveva picchiata perché la riteneva responsabile del precedente intervento dei Carabinieri avvenuto a novembre. Mi disse anche che stava per arrivare sua suocera che voleva farla andare in Marocco. Quando sono andato a Ventimiglia a prenderla ho potuto notare come avesse dei lividi sulla testa e sul corpo e l'ho riaccompagnata a casa mia. Da quel momento non è più tornata a casa con il marito;
è restata da me dove si trova ancora adesso. ADR. Per quanto riferitomi da mia NI la prima volta il marito l'aveva picchiata a mani nude, mentre la seconda volta anche con la cintura...”; teste che ha significativamente riferito come tali comportamenti vessatori non fossero episodi isolati, ma avessero connotato quotidianamente la vita coniugale della NI (vds. “...Relativamente al periodo di convivenza con il marito ripeto che mia NI non mi ha detto delle cose specifiche, solo che litigavano sempre anche per questioni senza importanza. Mi ha anche detto che il marito non la lasciava andare fuori da sola e la controllava sempre;
in pratica non le lasciava alcuna libertà...”).
Significativa conferma delle condotte di abuso famigliare sopra descritti si rinviene anche nei comportamenti tenuti dal resistente in pregiudizio della moglie e della stessa teste Tes_1 successivamente alla separazione di fatto, non avendo lo stesso inteso né accettare
[...] l'allontanamento del coniuge né l'impossibilità di vedere il figlio minore (vds. “...Dopoché mia NI è venuta a stare da me l' ha iniziato a prendersela anche con me. Preciso che ho CP_1 subito ben tre danneggiamenti della mia autovettura;
io non l'ho mai visto materialmente commettere queste azioni, ma è stato lui in un'occasione a dirmi nel corso di una telefonata di essere responsabile di almeno uno di questi gesti. Preciso anche che nell'agosto 2023 lui si è introdotto a casa mia di notte dalla tapparella della finestra;
in quell'occasione a mia richiesta di cosa volesse mi ha risposto che non mi avrebbe fatto del male e che voleva solo vedere suo figlio...”).
In definitiva, le allegazioni da hanno ottenuto, attraverso l'istruttoria espletata Parte_1 e nei termini sopra precisati, oggettivo riscontro talché appare del tutto evidente come le condotte poste in essere da in suo pregiudizio abbiano, nel loro complesso, Controparte_1 rappresentato la causa della crisi coniugale e della successiva separazione, rendendo intollerabile per la ricorrente la prosecuzione della convivenza;
quanto precede nonostante la scoperta di attendere dal marito la nascita di un figlio (vds. nato il [...]). Per_1
È, pertanto, sulla scorta di tutto quanto sopra osservato che deve essere accolta la domanda avanzata da di addebito al marito della separazione. Parte_1
Deve a questo punto essere esaminata la domanda relativa all'affidamento del figlio minore
Per_1
Orbene, merita in primo luogo osservare come il figlio minore sia nato soltanto in Per_1 data 30.8.2022, successivamente alla cessazione della convivenza tra i coniugi ed il padre non abbia fino ad oggi neppure provveduto – per quanto tale incombente risulti del tutto irrilevante rispetto allo status di “figlio legittimo” (vds. quanto già osservato dal Tribunale all'udienza del 22.3.2023: “... A questo punto il Tribunale, evidenziato come – seppure il matrimonio tra le parti non è stato trascritto in Italia, le stesse risultano oggettivamente unite in matrimonio da ritenersi pienamente valido anche nello Stato (avendo la trascrizione mero valore di pubblicità e non effetto costitutivo) talché ai sensi di quanto previsto dall'art. 231 c.c. il rapporto di filiazione “legittima” deve presumersi senza necessità esplicito riconoscimento da parte del padre - invita le stesse, al fine di rendere maggiormente trasparente la loro situazione, ad
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effettuare presso lo Stato Civile registrazione del vincolo, da ciò facendone automaticamente discendere – anche formalmente – lo stato di figlio legittimo del minore...”) - ad un suo formale riconoscimento.
Né risulta essere mai in concreto essersi creata un'effettiva conoscenza e/o relazione tra ed il padre, solo che si consideri come, nato il minore successivamente alla Pt_2 separazione di fatto tra i coniugi, le vicende giudiziarie che hanno interessato il resistente abbiano tra loro impedito una qualsiasi frequentazione;
quanto precede risultando CP_1 già detenuto agli arresti domiciliari all'epoca dell'udienza presidenziale del
[...] 23.11.2022, sottoposto alla misura della custodia in carcere al momento della sua formale costituzione in data 18.1.2023 (vds. “...per quanto concerne l'affido il sig. chiede CP_1 che, non appena terminerà il suo stato di detenzione (avendo fatto richiesta di concessione della misura degli arresti domiciliari), venga disposto l'affido condiviso...”), nuovamente posto agli arresti domiciliari all'epoca dell'udienza del 22.3.2023 (vds. “...L'avv. Eller fa presente come il proprio assistito, precedentemente detenuto in carcere, si trovi attualmente ristretto agli arresti domiciliari...”), ancora una volta detenuto all'epoca dell'udienza del 21.5.2024: “...L'avv. Vaccara, avuto riguardo alla situazione di controparte, evidenzia... l'attuale aggravamento della misura sia stato disposto in ragione della violazione delle prescrizioni, avendo la controparte nell'agosto 2023 violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa, introducendosi all'interno dell'abitazione dove la stessa viene attualmente ospitata dalla zia ...(omissis)... L'avv. Eller... precisa come lo stesso sia... detenuto in carcere...”, non aver recuperato lo stato di libertà neppure all'epoca della memoria di replica del 13.1.2025: “...Corrisponde invece al vero che il signor non versa il contributo CP_1 per il mantenimento del figlio ma questo in quanto il suo stato di detenuto glielo impedisce;
lo stesso, infatti, trovasi detenuto presso la casa di reclusione Sanremo in espiazione delle pene inflitte dal Tribunale di MP e confermate dalla Corte in sede di gravame...”).
A quanto sopra deve ancora essere aggiunto come, in ragione dei gravi reati commessi dal resistente in pregiudizio della ricorrente in costanza di matrimonio risulti oggettivamente assente e ragionevolmente impossibile ripristinare tra loro un'interlocuzione funzionale ad un congiunto esercizio delle responsabilità genitoriali così come – a causa del perdurante stato di detenzione di attivare un qualsiasi intervento dei Servizi a supporto del Controparte_1 nucleo famigliare;
quanto precede indipendentemente dalla volontà verbalmente manifestata dallo stesso di voler esercitare le proprie prerogative di padre non appena scontata la pena inflitta (vds. quanto riferito in comparsa conclusionale del 18.11.2024: “...ha sin da subito fatto presente che, non appena terminerà lo stato detentivo del convenuto, lo stesso provvederà senz'altro al mantenimento del figlio che desidera riconoscere corrispondendo in favore dello stesso un contributo al mantenimento...”).
Ciò premesso, ritiene il Collegio impossibile ricorrere, nella fattispecie, alle forme “ordinarie” di affidamento previste dal legislatore, vale a dire l'affidamento “congiunto” di ad Pt_2 entrambi i genitori. Né appare possibile, in ragione di quanto sopra osservato attivare interventi funzionali ad un esercizio delle responsabilità congiunto con la madre e conforme a necessità e diritti della prole.
Deve, pertanto, in accoglimento della domanda da essa avanzata, essere disposto l'affidamento di alla madre con modalità esclusiva “rafforzata” ai sensi dell'art. 337-quater, c.3 Pt_2 c.c., così consentendo ad essa di assumere, in completa autonomia e nell'interesse del figlio minore, anche le decisioni di maggiore importanza (ad esempio quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza, etc.); quanto precede non potendosi altro che prendere atto dell'ormai prolungato, volontario e consapevole mancato esercizio delle prerogative genitoriali da parte dell'altro genitore.
6 N. 229/2022 R.G.A.C.C.
La superiore decisione, del resto, risulta del tutto coerente con gli orientamenti della Suprema Corte che ammette il ricorso a tale forma di affidamento, derogatoria rispetto a quella
“ordinaria”, laddove rispondente al superiore interesse della prole (vds. Cass., sez. 1, sent. 9.2.2023, n. 4056: “…la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore…”).
Permane in capo alla figura paterna, in ogni caso, il dovere di vigilanza, con possibilità di eventualmente ricorrere al Giudice - ai sensi di quanto consentito dall'art. 337-quater, c.3 c.c. - ove fossero assunte dalla madre decisioni pregiudizievoli per la prole.
Alla superiore decisione in punto affidamento consegue, ovviamente, la collocazione del figlio minore presso l'abitazione della madre, con la quale lo stesso essa ha sempre vissuto Pt_2 successivamente alla nascita.
Quanto al regime di visite, ritiene il Collegio che, sulla scorta delle superiori considerazioni, non possa oggi essere in concreto delineato, apparendo al contrario opportuno subordinare un'effettiva e regolare costruzione di tale rapporto ad una verifica delle risorse genitoriali che, nell'eventualità ed una volta che il padre abbia recuperato adeguate disponibilità e risorse, dovrà essere effettuata dai Servizi Consultoriali territorialmente competenti;
ciò allo scopo di determinarne modalità e tempi nel rispetto delle esigenze del minore ed al fine precipuo di non arrecare ad essa pregiudizio alcuno.
Passando a questo punto ad affrontare le questioni economiche della causa di separazione - oggi limitate alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento del figlio minore, non avendo la madre riproposto, nelle conclusioni da ultimo rassegnate, analoga domanda in proprio favore (vds. quanto anche esplicitamente riferito in comparsa conclusionale del 7.1.2025: “...Non chiede più il mantenimento per sé ma almeno il contributo al mantenimento per il figlio e le spese straordinarie dovute dalla nascita...”) – deve essere rilevato come
, pur non avendo ancora reperito stabile occupazione, “svolga saltuariamente Parte_1 l'attività di dama di compagnia per un'anziana per 3 ore la settimana”; quanto precede non sostenendo allo stato canone di locazione (essendo ospitata dagli zii) e percependo l'assegno unico universale per il figlio minore.
Quanto alla situazione economica di lo stesso risulta attualmente ancora in Controparte_1 stato di detenzione, avendo in precedenza svolto attività lavorativa che, relativamente all'anno 2022, gli aveva consentito di percepire redditi per circa € 9.000,00 (vds. quanto risultante dalla domanda di ammissione al gratuito patrocinio avanzata in data 18.1.2023); quanto precede dovendosi in ogni caso valorizzare anche la sua potenziale capacità di produzione di reddito, da ritenersi del tutto integra sia per età (34 anni), che per condizioni di salute e precedenti esperienze lavorative (vds. ex multis Cass., sez. 1, sent. 6.9.2021, n. 24049: “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”; Cass., sez. 1, sent. 19.3.2002, n.3974: “A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che,
7 N. 229/2022 R.G.A.C.C.
imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali” e, nello stesso senso, Cass., sez. 1, sent. 22.3.2005, n.6197).
Né può ritenersi ex se ostativo alla possibilità di prevedere un suo contributo al mantenimento della prole il medio tempore intervenuto stato di detenzione, da un lato sottolineandosi come la Suprema Corte, con orientamento consolidato, abbia affermato il principio secondo cui, allorquando l'incapacità economica derivi da colpa dell'obbligato, questi non possa ritenersi sollevato dall'onere di mantenimento (vds. Cass., sez. 6, sent. 15.9.2016, n.41697: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'indisponibilità da parte dell'obbligato dei mezzi economici necessari ad adempiere si configura come scriminante soltanto se perdura per tutto il periodo di tempo in cui sono maturate le inadempienze e non è dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'obbligato” e Cass., sez. 6, sent. 21.10.2014, n.4960: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di prolungata detenzione dell'obbligato non può considerarsi una causa giustificativa del suo inadempimento dell'obbligo di prestare i mezzi di sussistenza, in quanto la responsabilità per l'omessa prestazione non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato” e, nello stesso senso, Cass., sez. 6, sent. 3.3.2011, n.11696 e Cass., sez. 5, sent. 22.4.2004, n.36450) e, dall'altro, non avendo egli offerto alcun concreto elemento utile a dimostrare un'assoluta incapacità economica (che non può essere tout court desunta dalla mera intervenuta “temporanea” privazione della libertà personale).
Né, infine, appare possibile ritenere, stante la sua situazione reddituale, che la ricorrente possa da sola provvedere in modo integrale al mantenimento del figlio minore.
Per tale ragione appare conforme a giustizia e rispondente alle esigenze di mantenimento del figlio porre a carico del padre – con decorrenza dalla data di presentazione della Pt_2 domanda - un contributo per il suo mantenimento di € 150,00 mensili;
assegno da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non coperte da tale assegno così come disciplinate nello schema in uso presso questo Tribunale e meglio specificate in dispositivo.
Tale “minimale” contributo appare, a giudizio del Collegio, del tutto compatibile con la ritenuta capacità reddituale del resistente ed adeguato - in uno quello in forma diretta richiesto alla madre - a garantire il mantenimento di nel rispetto dei criteri indicati dall'art. Pt_2 337-ter, c.4 c.c.; quanto precede con la precisazione che, ove emergesse una condizione economica del resistente diversa rispetto a quella oggi ritenuta ovvero ove la stessa in futuro dovesse significativamente migliorare, la ricorrente potrà legittimamente adire l'Autorità Giudiziaria al fine di veder adeguato il contributo de quo.
Da ultimo deve stabilirsi che venga interamente percepito dalla madre, stante l'assenza di frequentazione tra il padre ed il minore, l'assegno unico universale per il figlio così Pt_2 come qualsiasi altro beneficio previdenziale o assistenziale.
In ragione del contenuto della decisione, di sostanziale accoglimento delle domande di Pt_1
che ha dovuto ricorrere al Giudice al fine di ottenere riconoscimento e tutela dei diritti
[...]
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della prole, devono essere poste a carico di le spese di lite da essa sostenute;
Controparte_1 spese da liquidarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di MP, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) addebita al marito la separazione;
Controparte_1
2) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre disponendo, ai sensi di Per_1 quanto consentito dall'art. 337-quater, c.3 c.c., che possa assumere in piena autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per lo stesso;
3) colloca il figlio minore presso l'abitazione della madre dove assumerà Per_1 stabile residenza;
4) subordina, per le ragioni di cui in motivazione, un eventuale regime di visite tra il padre ed il figlio minore verifica delle risorse genitoriali del padre da parte Per_1 dei Servizi territorialmente competenti, che dovranno così determinarne modalità e tempi nel rispetto delle esigenze del minore ed al fine precipuo di non arrecare allo stesso pregiudizio alcuno;
5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € 150,00 da Per_1 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese non rientranti nel mantenimento ordinario così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto
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nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
6) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo di cui al capo 5), l'assegno unico universale per il figlio minore Per_1
7) condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite che si liquidano in complessivi € 6.000,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagamento da effettuarsi in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 (L) d.p.r. 155/02.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in MP, il 13.9.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
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