Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VITERBO
VERBALE A TRATTAZIONE SCRITTA
r.g.n. 84/23
Successivamente all'udienza del 19.3.2025 il giudice, dott.ssa Francesca Capuzzi, dà atto del provvedimento del 3.07.2024, con cui veniva disposta la celebrazione dell'odierna udienza a mezzo di trattazione scritta;
solo ha depositato note di udienza che in questa sede CP_1
devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
Il giudice in camera di consiglio così decide la controversia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 84/2023 del R.G.A.C., pendente tra e entrambi residenti in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
Nepi Via Salamonio, 14, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura resa in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Simone Negro ( ), fax. 0761.328336 pec: C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Viterbo Via A. Gargana Email_1
n. 40.
Opponenti
e con sede in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, capitale sociale euro Controparte_2
7.100.000.000,00 i.v., C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano n. , P.IVA_1
P.IVA n. , (aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritto all'Albo delle P.IVA_2
Banche con il numero 8065, Capogruppo del Gruppo RI , iscritto nell'Albo dei CP_1
Gruppi Bancari con numero di matricola n. 237), incorporante la società C.F. Controparte_3
in forza di Atto di fusione per incorporazione a rogito Dr. , Notaio in P.IVA_3 Persona_1
Milano, rep. n.11878 racc. n.6344, del 22.06.2021 con effetti dal 19.07.2021, in persona del suo
Notaio in Milano, rep. n.7041 racc. n.4968, del 2.08.2021, rappresentato e difeso
[...]
dall'avvocato Matteo Rossi (C.F. – PEC: C.F._4 Email_2
con studio in Milano Corso Giacomo Matteotti n.1 e, congiuntamente e disgiuntamente da esso, dall'avv. Lorella Capitoni (C.F. – PEC: C.F._5
, presso lo studio della quale a Viterbo (VT), Via Email_3
Gargana n. 38 elegge domicilio, come da procura allegata in calce alla comparsa di costituzione. opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per usurarietà dei tassi applicati ad un contratto di finanziamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sig.ri e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1012/2022 ing. – Pt_2 Parte_1
2548/2022RG N., emesso dal Tribunale di Viterbo l'8.11.2022, con cui era loro stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 15.786,13, oltre interessi e spese, in adempimento di un contratto di finanziamento con l'istituto bancario opposto, deducendo l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e la natura usuraria del tasso di interesse complessivo pattuito.
Per tali ragioni gli opponenti hanno chiesto la declaratoria di nullità della clausola relativa agli interessi convenzionalmente pattuiti e il rimborso di tutte le somme illegittimamente versate in adempimento al rapporto contrattuale, nonché la compensazione integrale della somma ingiunta con tutti i crediti da loro maturati, anche in relazione al risarcimento del danno subito e chiesto in via riconvenzionale.
Nella resistenza dell'opposta, che ha chiesto il rigetto della domanda e la condanna per responsabilità aggravata ex articolo 96 cpc, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto e disposto un rinvio per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, in difetto di richieste istruttorie, la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la discussione orale.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Invero, gli opponenti hanno formulato censure estremamente generiche, non essendo stato indicato nel corpo dell'atto di citazione alcun riferimento concreto alle condizioni del contratto di finanziamento stipulato tra le parti;
peraltro, dalla documentazione versata in atti dall'opposta è emerso che nel contratto, sottoscritto il 4.7.2018, è stato pattuito un TAN pari al 6,95% e un TAEG dell'8,40%, laddove per la categoria del credito finalizzato all'acquisto rateale per importi superiori ad € 5.000 il tasso soglia era pari al 15,96% . Sulla scorta di tali considerazioni deve, dunque, concludersi per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite da liquidarsi nella misura massima dello scaglione di riferimento, in considerazione dell'accuratezza delle difese svolte dalla seppure a fronte della assoluta genericità delle contestazioni mosse dagli opponenti e del CP_5
comportamento meramente dilatorio degli stessi che non sono comparsi alle udienze successive alla prima.
Non può essere, invece, accolta la domanda di risarcimento ex articolo 96 cpc non sussistendone i presupposti poiché la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo è stata concessa fin dalla prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e Parte_2
così decide: Parte_1
1. Rigetta l'opposizione e ogni altra domanda;
2. condanna e al pagamento, in favore di , delle Parte_3 Parte_1 Controparte_2
spese di lite che liquida in € 5.097 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Viterbo all'udienza del 19 marzo 2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi