Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/05/2025, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
In persona del G.O.T. dottor Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, delegato per la decisione della causa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9760 /2023 promossa da nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso , per procura in atti, C.F._1
dall'Avvocato GIUSEPPE ANTOCI;
-ricorrente- contro
l , anche quale mandatario di in persona dei CP_1 Controparte_2
rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti in atti , dall'Avvocato LIVIA GAEZZA;
-resistente- contro
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t.
-resistente-contumace-
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento e relativi avvisi di addebito.
1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.09.2023, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29320229017958184 000, notificata in data 07/09/2023, relativamente all'avviso di addebito n. 59320150001721627 000, per contributi , CP_1
somme aggiuntive interessi ed accessori di € 2.658,19 – anno 2014 e l'avviso di addebito n. 59320160000935655 000, portante un carico per contributi
, somme aggiuntive interessi ed accessori di € 2.641,33 – anno 2015. CP_1
Eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria dell' in relazione agli CP_1
avvisi di addebito, nell'ipotesi di una loro regolare notificazione che in ogni caso contestava.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva al Tribunale quanto segue: << voglia dichiarare nulli ed illegittimi gli avvisi di addebito impugnati, nonché
l'intimazione di pagamento nella parte in cui è fondata sugli stessi. Con condanna delle controparti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto procuratore e difensore >>.
In data 26.02.2024, si costituiva l' , il quale, in primo luogo, eccepiva la CP_1
carenza di legittimazione passiva della trattandosi nella specie CP_2
di crediti non ceduti dall' alla detta società. CP_1
Inoltre, sempre, in via preliminare e/o pregiudiziale, rilevava il suo difetto di legittimazione passiva in relazione all'opposizione all'intimazione di pagamento opposta, atto, questo, prodromici all'esecuzione esattoriale, che viene notificato all'interessato solo successivamente alla notifica degli avvisi
2 di addebito, già divenuti definitivamente esecutivi ed inoppugnabili per mancata proposizione di rituale opposizione ex art. 24, d. lgs. n. 46/1999.
Eccepiva, ancora, l'inammissibilità del presente giudizio volto alla contestazione per motivi di merito antecedenti la formazione della cartella e degli avvisi di addebito, avverso tutti i crediti iscritti a ruolo dall' , CP_1
siccome tardiva alla luce della data di notifica degli stessi, oggetto del presente giudizio, in quanto esso aveva provveduto alla notifica degli CP_4
avvisi di addebito opposti nelle date di seguito indicate: n.
59320150001721627 000 il 27/10/2015; n. 59320160000935655 000 il
15/06/2016, osservando la ritualità della notifica degli stessi.
Evidenziava che essendosi la notifica degli avvisi di addebito ritualmente perfezionata con recapito a mezzo posta all'indirizzo del destinatario, il ricorso proposto dal ricorrente era dunque tardivo, e rimaneva pertanto preclusa qualsivoglia disamina circa fatti antecedenti la formazione del titolo esecutivo, stante il mancato rispetto dell'art. 24, d. lgs. n. 46/99 per la proposizione dell'opposizione.
In punto di fatto, l' premetteva che l'atto impugnato intimavano il CP_1
pagamento di contributi e/o sanzioni dovuti alla Gestione Artigiani, afferenti periodi come di seguito indicati, in particolare: - avviso di addebito
59320150001721627000: intima il pagamento di contributi fissi IVS e sanzioni afferenti la III e IV rata 2014; è stato oggetto di annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio 2023; - avviso di addebito
59320160000935655000: intima il pagamento di contributi fissi IVS e sanzioni afferenti la I - II rata fissi 2015.
Evidenziava che nessuna prescrizione risultava quindi essersi maturata nei confronti dell' resistente, per fatti antecedenti la formazione degli CP_4
avvisi di addebito, per l'intervenuta inoppugnabilità degli stessi, ex art. 24, d. lgs. N. 46/1999, e comunque, avuto riguardo alla naturale scadenza dei contributi. 3 In relazione, invece, ai fatti posteriori alla formazione degli dei titoli esecutivi, rilevava come alcuna prescrizione potesse essere eccepita nei confronti di , che non è il legittimo contraddittore per fatti CP_5
successivi alla formazione del ruolo esattoriale/avviso, dovendo, piuttosto, essere rivolta al Concessionario, titolare del servizio di riscossione.
Al riguardo deduceva che in relazione a tutti gli atti impugnati era stata effettuata richiesta a mezzo pec dall' all'Agente della Riscossione, che, CP_1
allo stato, non risulta essere stata da quest'ultimo riscontrata;
nell'ipotesi in cui fosse pervenuto il richiesto riscontro dall' relativo agli atti impugnati ed alla documentazione ad essa inerente, sin d'ora ne chiedeva di volersene disporre l'acquisizione, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
In ogni caso alla luce della normativa emanata per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 avrebbe dovuto essere tenuto conto di un periodo di sospensione dei termini di prescrizione pari a 542 giorni ( dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021)
Infine, avuto riguardo alle spese di lite l' deduceva che il regolamento CP_1
delle spese relativo al capo di opposizione ex art. 24 d.lgs. avrebbe dovuto essere composto tenendo presente la soccombenza del ricorrente, il regolamento delle spese relativo al capo di opposizione ex art.615 cpc avrebbe dovuto essere composto tenendo presente l'estraneità dell' CP_1
alla soccombenza sullo stesso, il proprio comportamento processuale non oppositivo, l'imputabilità esclusiva dei fatti che hanno dato luogo al giudizio esclusivamente in capo all'Agente per la riscossione, ed infine il regolamento complessivo delle spese di lite avrebbe dovuto tenere conto della prevalente imputabilità della soccombenza all' , che con la propria Controparte_7
gestione dei crediti affidatigli aveva dato luogo al giudizio.
Tanto premesso l chiedeva al Tribunale quanto segue: << Per quel che CP_1
riguarda la posizione processuale della Controparte_8
- accertare e dichiarare l'estraneità della
[...] [...]
[...
[...] [...] al presente giudizio, Controparte_9
disponendone l'estromissione col favore delle spese. Per quel che riguarda la posizione dell' : In via Controparte_10
preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in re1lazione ai motivi di opposizione per vizi formali ex art. 617 CP_1
c.p.c. In via principale: -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs.
46/1999, al netto delle partite debitorie oggetto di annullamento automatico;
-rigettare comunque l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24
d.lgs. n.46/1999 e confermare gli atti impugnati, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. -in ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 cpc, decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli atti impugnati, dichiarare che non ha diritto a procedere esecutivamente in forza dello stesso. CP_11
Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca. Ordinare a l'esibizione in Controparte_12
giudizio e degli atti esecutivi ed intimatori compu1ti successivamente alla formazione degli atti impugnati >>.
Non si costituiva l' sebbene regolarmente Controparte_3
evocata in giudizio dal ricorrente
All'udienza di discussione del 17 dicembre 2024, sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
5 Tanto premesso e allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Nella specie il ricorrente ha proposto sia motivi che possono essere qualificati come opposizione agli atti esecutivi ( omessa notifica degli avviso di addebito,) che motivi quale la prescrizione della pretesa creditoria che integra un'opposizione all'esecuzione,
6 Per come si è detto, attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il debitore contesta la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa ovvero adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (Cass. 18/7/2005
n. 15149).
Inoltre tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Sussistendone i presupposti, deve essere dichiarata la contumacia di
[...]
-. Controparte_3
Deve, preliminarmente essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva di trattandosi di pretese creditoria non cedute da alla CP_2 CP_1
detta società di cartolarizzazione.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all'avviso di addebito n. 59320150001721627000, il quale stato oggetto di annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio
2023 (Legge n. 197/2022), avendo peraltro le parti fatto espressa domanda.
Ciò deciso preliminarmente, avuto riguardo all'avviso di addebito n.
59320160000935655 000 , notificato il 15.06.2016, si evidenzia che, dalla documentazione versata in atti, risulta che la sua notifica è stato regolarmente effettuata tramite posta presso la residenza del ricorrente, in
NC (CT ) Via Salso 12 , e tale notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
In materia di notifica per compiuta giacenza si deve osservare , per quello che qui interessa, che la disciplina dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”. 7 Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982”
In estrema sintesi, se la notifica avviene per compiuta giacenza, non si applicano le formalità di cui all'articolo 8 della L. n. 890/1982 ma ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie (DPR 29 maggio
1982 n. 655) , da ciò ne consegue che: - non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
- l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1355 c.c. , superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
- l'attestazione di compiuta giacenza integra di per sé la presunzione di conoscenza richiesta dall'art. 1335 c.c.
Pertanto in ragione della notifica regolare dell'avviso di addebito in questione , devono essere dichiarate inammissibili tutte le eccezioni di nullità proposte dal ricorrente avverso tale tale atto costituendo le stesse opposizioni agli atti esecutivi.
A questo punto, occorre valutare se la pretesa creditoria portata dall' avviso di addebito n. 59320160000935655 000 si sia prescritta. 8 Ciò premesso, deve osservarsi che tenuto conto della data di notifica dell'avviso di addebito in questione da ritenersi effettuata ritualmente, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è nel caso di specie all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica degli stessi – non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né
l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”
(Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass. n. 6674/08). All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non
è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la 9 possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione.
(Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo. La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano 10 definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile.
Osserva, tuttavia, ancora il decidente che il ricorrente ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della 11 mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.. Reputa il Tribunale che la prima opzione sia la più corretta. La cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della
P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione. Identica la ratio, reputa, dunque, il Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali ”l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi in esame giacché neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale;
ciò che impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito, oltre all'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995. 12 Si deve, pertanto, a questo punto valutare se dalla data di notifica dell'avviso di addebito de quo alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 29320229017958184 000 , il giorno 07/09/2023 , sia decorso il detto termine prescrizionale.
Ebbene , tenendo conto della data di notifica dell'avviso di addebito n. n.
59320160000935655 000 , avvenuta il 15.06.2016, come emerge dalla intimazione di pagamento ( e dalla documentazione in atti ) , è decorso, da quella data il termine prescrizionale di legge senza il compimento di atti interruttivi della prescrizione. Il primo atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione è infatti rappresentato dalla intimazione di pagamento avverso la quale il ricorrente ha proposto opposizione notificata solo il 07.09.2023, oltre il quinquennio prescrizionale di legge. Nessuna documentazione avente effetti interruttivi della prescrizione è stata, infatti, prodotta dal concessionario della riscossione che non ha ritenuto di costituirsi in giudizio. Né alla mancata prova del compimento di atti interruttivi del termine prescrizionale può porsi rimedio ordinandosi all'Agente della Riscossione, come chiesto dall' , di produrre CP_1
documentazione comprovante la eventuale notifica di atti interruttivi del termine prescrizionale successivo alla notificazione dell'avviso di addebito nella data indicata nella intimazione di pagamento. Il processo del lavoro si pone infatti nell'alveo del processo civile ed è informato al principio della disponibilità delle prove, essendo una prerogativa delle parti l'attività di ricerca della prova ai sensi dell'articolo 115 c.p.c. Neppure ricorrono i presupposti per l'esercizio dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., occorrendo almeno un principio di prova (del compimento di atti interruttivi della prescrizione) che non risulta dagli atti di causa. Per quanto evidenziato, spirato senza il compimento di atti interruttivi il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento, deve dichiararsi insussistente il diritto dell' e, per esso, del CP_1
13 concessionario della riscossione di preannunciare l'esecuzione forzata sulla base della detta cartella in danno dell'opponente.
Quanto alle spese di lite, le stesse possono essere compensate tra tutte le parti, in ragione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del G.O.T. Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
9760/2023 R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese o assorbita, così statuisce:
Dichiara la contumacia di Controparte_3
Dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione all'avviso di addebito n. 59320150001721627000, il quale stato oggetto di annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022),
In accoglimento della opposizione all'esecuzione, dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione delle pretesa contributiva portate dall'avviso di addebito n. 59320160000935655 000, e, per esso, Controparte_3
-, non ha diritto di preannunciare, in danno del ricorrente,
[...]
l'esecuzione forzata per il loro soddisfacimento forzoso attraverso l'intimazione di pagamento opposta.
Compensa integralmente le spese di lite.
Catania, 31 maggio 2025
Il G.O.T.
Giuseppe Marino
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