TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/03/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza dell'11.3.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9954/2024 R.G.L., avente a oggetto ripetizione di indebito,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Vittorio Paratore;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Alessandra Vetri;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 24.10.2024, parte attrice ha contestato il
“…sollecito di pagamento avente ad oggetto un indebito per la somma di €3.751,28 in riferimento ad un avviso che l'Istituto indicava come già precedentemente notificato
l'01.08.2012”.
A sostegno di quanto sopra, parte ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione e la “illegittimità della richiesta di ripetizione per superamento del reddito nel periodo
01.01.2008 -31.12.2008”.
Con memoria difensiva depositata in data 11.2.2025, si è costituito in giudizio CP_ l' deducendo – tra l'altro – che “…l'ufficio amministrativo ha rappresentato di CP_1 aver avviato il procedimento di annullamento in autotutela dell'indebito.” e depositando a tal fine “…la proposta di autotutela trasmessa al Direttore di sede ed in attesa di approvazione”; ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “…accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere. Spese come per legge.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
1 All'odierna udienza le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e, all'esito, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Merito.
2.1. Stante il carattere assorbente, in data 10.3.2025 l' ha depositato il CP_1
“…provvedimento di annullamento in autotutela dell'indebito” (cfr. provvedimento del
21.2.2025 in atti, in cui è stato sul punto “…Considerato che il summenzionato provvedimento deve essere annullato per la motivazione di seguito esposta;
Annullamento del sollecito di pagamento trasmesso il 20/2/2024 e relativo all'indebito scaturito da una
Ricostituzione per cambio di fascia INVCIV a seguito di verifica straordinaria art. 80 L.
133/2008 del 2/6/4/2012 per intervenuta prescrizione: […]”).
All'odierna udienza, il procuratore dell' ha quindi chiesto “…dichiararsi la CP_1 cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite” e il procuratore di parte ricorrente si è associato “…alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell' alle spese di lite in virtù del CP_1 principio di soccombenza virtuale, essendo l'annullamento dell'indebito avvenuto successivamente all'instaurazione del presente giudizio” (cfr. verbale di udienza).
2.2. Sulla base di quanto allegato e documentato dall'Ente previdenziale di quanto riconosciuto da parte ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere
(cfr. memoria difensiva dell' e documentazione prodotta in data 10.3.2025, nonché CP_1
verbale di odierna udienza, cit.).
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
D'altronde, “La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (cfr. C. Cass. 1625/2020,
C. Cass. 19568/2017).
2 2.3. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte ricorrente in ordine all'illegittimità del provvedimento di recupero di indebito impugnato (come sostanzialmente riconosciuto dall' con Controparte_2
l'intervenuto annullamento d'ufficio) e, dall'altro lato, la condotta processuale dello stesso
, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dalla Controparte_3
ricorrente (seppure successivamente all'instaurazione del presente giudizio).
3. Spese.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza – virtuale – ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, va posta a carico dell' e distratta ex art. 93 c.p.c. in CP_1
favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente e in ragione della CP_1 metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.; compensa la restante parte.
Catania, 11 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza dell'11.3.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9954/2024 R.G.L., avente a oggetto ripetizione di indebito,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Vittorio Paratore;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Alessandra Vetri;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 24.10.2024, parte attrice ha contestato il
“…sollecito di pagamento avente ad oggetto un indebito per la somma di €3.751,28 in riferimento ad un avviso che l'Istituto indicava come già precedentemente notificato
l'01.08.2012”.
A sostegno di quanto sopra, parte ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione e la “illegittimità della richiesta di ripetizione per superamento del reddito nel periodo
01.01.2008 -31.12.2008”.
Con memoria difensiva depositata in data 11.2.2025, si è costituito in giudizio CP_ l' deducendo – tra l'altro – che “…l'ufficio amministrativo ha rappresentato di CP_1 aver avviato il procedimento di annullamento in autotutela dell'indebito.” e depositando a tal fine “…la proposta di autotutela trasmessa al Direttore di sede ed in attesa di approvazione”; ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “…accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere. Spese come per legge.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
1 All'odierna udienza le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e, all'esito, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Merito.
2.1. Stante il carattere assorbente, in data 10.3.2025 l' ha depositato il CP_1
“…provvedimento di annullamento in autotutela dell'indebito” (cfr. provvedimento del
21.2.2025 in atti, in cui è stato sul punto “…Considerato che il summenzionato provvedimento deve essere annullato per la motivazione di seguito esposta;
Annullamento del sollecito di pagamento trasmesso il 20/2/2024 e relativo all'indebito scaturito da una
Ricostituzione per cambio di fascia INVCIV a seguito di verifica straordinaria art. 80 L.
133/2008 del 2/6/4/2012 per intervenuta prescrizione: […]”).
All'odierna udienza, il procuratore dell' ha quindi chiesto “…dichiararsi la CP_1 cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite” e il procuratore di parte ricorrente si è associato “…alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell' alle spese di lite in virtù del CP_1 principio di soccombenza virtuale, essendo l'annullamento dell'indebito avvenuto successivamente all'instaurazione del presente giudizio” (cfr. verbale di udienza).
2.2. Sulla base di quanto allegato e documentato dall'Ente previdenziale di quanto riconosciuto da parte ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere
(cfr. memoria difensiva dell' e documentazione prodotta in data 10.3.2025, nonché CP_1
verbale di odierna udienza, cit.).
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
D'altronde, “La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (cfr. C. Cass. 1625/2020,
C. Cass. 19568/2017).
2 2.3. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte ricorrente in ordine all'illegittimità del provvedimento di recupero di indebito impugnato (come sostanzialmente riconosciuto dall' con Controparte_2
l'intervenuto annullamento d'ufficio) e, dall'altro lato, la condotta processuale dello stesso
, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dalla Controparte_3
ricorrente (seppure successivamente all'instaurazione del presente giudizio).
3. Spese.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza – virtuale – ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, va posta a carico dell' e distratta ex art. 93 c.p.c. in CP_1
favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente e in ragione della CP_1 metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.; compensa la restante parte.
Catania, 11 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
3