Sentenza 16 febbraio 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2009, n. 3715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3715 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3919/2005 proposto da:
EN LU LA, in proprio e quale procuratore di EN DE, figli ed eredi di ET PA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 53/5, presso lo studio dell'avvocato DE BENEDICTIS Cataldo Maria, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALLEGRA ROBERTO giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 6625/2003 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/02/2004 R.G.N. 5307/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/12/2008 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte d'appello di Roma, DA DA LU in proprio e quale procuratore di DA IS, impugnava la sentenza del Tribunale della stessa città, lamentando l'inadeguata liquidazione delle spese di lite, tenute al di sotto delle vigenti norme sulle tariffe professionali.
L'appellato non si costituiva.
Con sentenza del 3 dicembre 2003-6 febbraio 2004, l'adita Corte d'appello, dopo avere rilevato che il Tribunale, nell'accogliere la domanda volta al riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, aveva condannato l'INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in L. 935.000, osservava che detta quantificazione, censurata dall'appellante, non era conforme alle norme vigenti sulle tariffe professionali, corrispondendo l'importo minimo dovuto per onorari, diritti e spese a L. 1.522.500, non essendo riconoscibili, in quanto incompatibili con il rito del lavoro la voce relativa alla precisazione delle conclusioni, propria del solo rito ordinario. Conseguentemente, accoglieva parzialmente l'appello, con riforma in parte qua della decisione impugnata, compensando le spese del grado esistendo "giusti motivi". Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il DA con un unico motivo.
L'INPS si è limitato a depositare procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico, articolato motivo, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della Tariffa nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta che la Corte d'appello di Roma abbia riconosciuto fondata la domanda escludendo, però, dal quantum la voce relativa alla "precisazione delle conclusioni" - per un importo di Euro 51,64 (già L. 99.988)-, in quanto propria del solo rito ordinario, ben potendosi, invece, l'attività ad essa assimilabile intendere quale "richiesta di assegnazione della causa a sentenza" (n. 41 della Tab.).
Lamenta ancora che la stessa Corte abbia compensato le spese del giudizio di secondo grado in ragione della presenza di "giusti motivi" per nulla evidenziati da adeguata motivazione e, comunque, in nessun modo ravvisabili nella concreta fattispecie processuale. Il ricorso è fondato.
Va in primo luogo osservato che - contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice a quo - in tema di liquidazione dei diritti di procuratore è computabile, nel processo del lavoro, la voce "precisazione delle conclusioni" essendo tale adempimento previsto, dopo la discussione della causa, dall'art. 429 cod. proc. civ., comma 1, attesa l'autonomia e rilevanza, processuale e sostanziale, delle conclusioni, rispetto alle conclusioni degli atti introduttivi e alla discussione della causa, a nulla rilevando che, per il principio della concentrazione processuale, i due adempimenti si svolgano nella stessa udienza, e considerata la particolare importanza rivestita dalla definitiva precisazione dell'oggetto della controversia e della pronuncia che viene domandata (cfr. Cass. 23 febbraio 2007 n. 4258). Giova, poi, rilevare che con le sentenze nn. 20598 e 20599 del 2008, le Sezioni Unite di questa Corte, nel comporre il contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione se, nel regime anteriore alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese rientri nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richieda specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, hanno affermato, con argomentazioni largamente condivisibili, la necessità che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per "giusti motivi" trovi nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito ("Nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si da atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive").
Per quanto esposto, non ricorrendo, nella specie, alcuna motivazione, esplicita o implicita, volta a giustificare l'impugnato provvedimento, il ricorso va accolto, oltre che in relazione al primo profilo di doglianza concernente la mancata liquidazione della voce precisazione delle conclusioni, anche sotto questo secondo profilo, con annullamento della contestata decisione e rinvio, per il riesame, alla medesima Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà attenersi nella sua pronuncia ai principi di diritto sopra riportati. La stessa Corte provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2009