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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/04/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 3250 2023 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. G. Pacetto) Parte_1 contro (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: Altre CP_1 controversie in materia di assistenza obbligatoria;
rilevato
che pretende il pagamento dell'indennità di Parte_1 disoccupazione agricola relativa all'anno 2021; che l' ha dedotto in memoria difensiva di avere provveduto CP_1 all'erogazione della chiesta prestazione;
che il pagamento sopravvenuto è successivo rispetto alla proposizione del ricorso e determina dunque la cessazione della materia del contendere;
che, in base al principio di soccombenza virtuale, l' va condannato a CP_1 rifondere al ricorrente le spese di lite (da distrarsi);
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere a condanna l' a rifondere al procuratore antistatario del ricorrente le spese CP_1 processuali, liquidate in complessivi € 850,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 10/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 3250 2023 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. G. Pacetto) Parte_1 contro (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: Altre CP_1 controversie in materia di assistenza obbligatoria;
rilevato
che pretende il pagamento dell'indennità di Parte_1 disoccupazione agricola relativa all'anno 2021; che l' ha dedotto in memoria difensiva di avere provveduto CP_1 all'erogazione della chiesta prestazione;
che il pagamento sopravvenuto è successivo rispetto alla proposizione del ricorso e determina dunque la cessazione della materia del contendere;
che, in base al principio di soccombenza virtuale, l' va condannato a CP_1 rifondere al ricorrente le spese di lite (da distrarsi);
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere a condanna l' a rifondere al procuratore antistatario del ricorrente le spese CP_1 processuali, liquidate in complessivi € 850,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 10/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)