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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/09/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 19 SETTEMBRE 2025
N.R.G. 2163/2025
All'udienza del 19 Settembre 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:45 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
10 Settembre 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Santo Montalto per il ricorrente, collegato tramite piattaforma teams;
- Nessuno è presente per CP_1
- L'Avv. Manuela Nucera per per delega degli avv. ti CP_2
Arcidiacono e D'Agsotino, collegata tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e verbali processuali.
L'Avv. Montalto impugna e contesta il dedotto avversario e ribadisce la non dovutezza di quanto richiesto da CP_2
per l'insussistenza del rapporto di lavoro e dovrebbe essere a dimostrare tale requisito, atteso che la CP_2
società non opera dal 2009.
L'avv. Nucera deduce che nei propri allegati ( v. all. n. 4 della costituzione) ha dimostrato l'esistenza del rapporto di lavoro, atteso che dalla denuncia di iscrizione Ditta fatta ad risulta che il è socio CP_2 Persona_1
dipendente pertanto, per stessa dichiarazione della Ditta, pertanto il rapporto di lavoro è dimostrato.
I procuratori danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:59, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15:15 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
2 Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,20;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria D.
Romeo, all'udienza del 19/09/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
2163/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Persona_1
Santo Montalto, giusta procura in atti;
ricorrente
E
3 in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cavassi;
resistente
E
in persona del suo L.R. pro-tempore, CP_2
rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Arcidiacono;
resistente
Oggetto: ricorso avverso cartella di pagamento.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:16 dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 034 2024 0005183377804 e n. 034
2024 0049415187804 dell' importo complessivo di €
1.855,30 avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti ad per i periodi 2022-2023 e CP_2
2024. eccepiva la non dovutezza delle Persona_1
somme iscritte a ruolo in virtù della sentenza n.
1261/2022 depositata il 02.09.2022, non impugnata dall e quindi passata in giudicato, con cui CP_4
l'intestato Tribunale, aveva provveduto alla verifica in capo al ricorrente dell'esistenza o meno dei requisiti previsti per legge per l'iscrizione nella gestione
4 Commercianti a far data dall'anno 2008 fino al 2019 in ragione della sua qualità di socio della società “
[...]
, stabilendo, in Parte_1
sentenza, che, l non ha dimostrato l'effettiva CP_4
sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del Sig. nella gestione previdenziale dei Persona_1
commercianti “non risultando provato il requisito fondamentale della partecipazione”.
Si costituivano in giudizio i resistenti, che, deducevano,
l'improcedibilità della domanda e la definitività della cartella di pagamento per decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs 46/99. Non essendo proposta l'impugnazione nei 40 giorni successivi alla notifica della cartella, quest'ultima era divenuta titolo irretrattabile. Per tal motivo non era possibile far valere, sotto forma di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, motivi di merito.
Una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella, non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo formatosi. Chiedevano, pertanto, che, la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
5 Ader, inoltre, eccepiva il proprio difetto di legittimazione e l'incompetenza per territorio dell'intestato Tribunale in favore di quello di Cosenza.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto, la competenza territoriale per l'opposizione ad una cartella previdenziale spetta al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui risiede l'attore, ad eccezione del caso in cui l'avviso opposto è stato emesso per il recupero e la riscossione di somme dovute a titolo di contributi previdenziali da parte di azienda con dipendenti, dovute ad l Sede di Reggio Calabria, CP_4
che, a norma dell'art. 444, terzo comma, c.p.c., che, prevede che: “per le controversie relative agli obblighi del datore di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione del giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”; circostanza, che, non riguarda il caso in esame, che, vede opposti contributi previdenziali.
Sempre in via preliminare esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la stessa è da ritenersi infondata, quanto al , la Controparte_5
circostanza che, lo stesso, abbia preso posizione in ordine al merito, contestando il merito, in forza della posizione processuale tenuta, va dato atto della tacita rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva
6 Esaminando, poi, l'eccezione, secondo cui la cartella è divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D.lgs 46/1999, la stessa non può ritenersi fondata, ciò in quanto, l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale,
l'inammissibilità dell'opposizione.
Spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione, nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto può solo venire in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, che, solo in questo caso può essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Considerando tuttavia il caso di specie, si rileva che la
Cartella di Pagamento n. 034 2024 0005183377804 000
e la Cartella di Pagamento n. 034 2024 0049415187804
000 risultano entrambe regolarmente notificate, in data
7 23/05/2025 ed il ricorso è stato depositato in data 28 giugno u.s., nel rispetto del suddetto termine.
Infine, va disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dall'istante ciò in quanto non era parte nel giudizio CP_2
definito con la sentenza n. 1261/2022, che, tra l'altro aveva accertato l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione separata del ricorrente, relativamente al periodo che va sino al 2019, per prevalenza del lavoro da dipendente rispetto a quello di socio di altra società.
Ciò posto va detto che il ricorso è infondato, atteso che, ha dimostro che il ricorrente è socio – lavoratore CP_2
della “ , Pt_1 Controparte_6
corrente in Scalea alla via P. Mancini n. 42 ( v. Visura camerale ), avente quale attività dichiarata la “ gestione macchine da gioco – intrattenimento” ( cfr. Denuncia inizio attività, pag 4 ), tutt'ora in attività e titolare di una Pat n. , inquadrata nella gestione Numer_1
Artigianato, con quattro polizze relative ad altrettanti lavoratori, tra i quali il ricorrente ( cfr. denuncia attività, pag 7 ). Conseguentemente risulta smentito quanto sostenuto dal in ordine: - a ) ad una cessazione Per_1
dell'attività , - b) alla negazione di “ …alcuna attività lavorativa…”.
Va, inoltre, detto che lo stesso ricorrente riconosce la dovutezza di quanto richiesto laddove si legge “ …il socio svolge attività manuale …” ( cfr. pag 4 del libello
8 ), confermando i requisiti previsti dalla Legislazione
Nazionale e di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Legge n.
443/1985 , con conseguente accertamento della figura professionale dell'artigiano, e, quindi, all'assoggettabilità all'obbligo assicurativo CP_2
Tutto quanto sopra, comporta il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
3) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti, che, liquida in €. 620,20, cadauno, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Così deciso in Palmi, lì 19 Settembre 2025.
Il G.O.P.
D. ssa Maria D. Romeo
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SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 19 SETTEMBRE 2025
N.R.G. 2163/2025
All'udienza del 19 Settembre 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:45 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
10 Settembre 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Santo Montalto per il ricorrente, collegato tramite piattaforma teams;
- Nessuno è presente per CP_1
- L'Avv. Manuela Nucera per per delega degli avv. ti CP_2
Arcidiacono e D'Agsotino, collegata tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e verbali processuali.
L'Avv. Montalto impugna e contesta il dedotto avversario e ribadisce la non dovutezza di quanto richiesto da CP_2
per l'insussistenza del rapporto di lavoro e dovrebbe essere a dimostrare tale requisito, atteso che la CP_2
società non opera dal 2009.
L'avv. Nucera deduce che nei propri allegati ( v. all. n. 4 della costituzione) ha dimostrato l'esistenza del rapporto di lavoro, atteso che dalla denuncia di iscrizione Ditta fatta ad risulta che il è socio CP_2 Persona_1
dipendente pertanto, per stessa dichiarazione della Ditta, pertanto il rapporto di lavoro è dimostrato.
I procuratori danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:59, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15:15 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
2 Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,20;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria D.
Romeo, all'udienza del 19/09/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
2163/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Persona_1
Santo Montalto, giusta procura in atti;
ricorrente
E
3 in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cavassi;
resistente
E
in persona del suo L.R. pro-tempore, CP_2
rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Arcidiacono;
resistente
Oggetto: ricorso avverso cartella di pagamento.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:16 dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 034 2024 0005183377804 e n. 034
2024 0049415187804 dell' importo complessivo di €
1.855,30 avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti ad per i periodi 2022-2023 e CP_2
2024. eccepiva la non dovutezza delle Persona_1
somme iscritte a ruolo in virtù della sentenza n.
1261/2022 depositata il 02.09.2022, non impugnata dall e quindi passata in giudicato, con cui CP_4
l'intestato Tribunale, aveva provveduto alla verifica in capo al ricorrente dell'esistenza o meno dei requisiti previsti per legge per l'iscrizione nella gestione
4 Commercianti a far data dall'anno 2008 fino al 2019 in ragione della sua qualità di socio della società “
[...]
, stabilendo, in Parte_1
sentenza, che, l non ha dimostrato l'effettiva CP_4
sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del Sig. nella gestione previdenziale dei Persona_1
commercianti “non risultando provato il requisito fondamentale della partecipazione”.
Si costituivano in giudizio i resistenti, che, deducevano,
l'improcedibilità della domanda e la definitività della cartella di pagamento per decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs 46/99. Non essendo proposta l'impugnazione nei 40 giorni successivi alla notifica della cartella, quest'ultima era divenuta titolo irretrattabile. Per tal motivo non era possibile far valere, sotto forma di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, motivi di merito.
Una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella, non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo formatosi. Chiedevano, pertanto, che, la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
5 Ader, inoltre, eccepiva il proprio difetto di legittimazione e l'incompetenza per territorio dell'intestato Tribunale in favore di quello di Cosenza.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto, la competenza territoriale per l'opposizione ad una cartella previdenziale spetta al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui risiede l'attore, ad eccezione del caso in cui l'avviso opposto è stato emesso per il recupero e la riscossione di somme dovute a titolo di contributi previdenziali da parte di azienda con dipendenti, dovute ad l Sede di Reggio Calabria, CP_4
che, a norma dell'art. 444, terzo comma, c.p.c., che, prevede che: “per le controversie relative agli obblighi del datore di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione del giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”; circostanza, che, non riguarda il caso in esame, che, vede opposti contributi previdenziali.
Sempre in via preliminare esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la stessa è da ritenersi infondata, quanto al , la Controparte_5
circostanza che, lo stesso, abbia preso posizione in ordine al merito, contestando il merito, in forza della posizione processuale tenuta, va dato atto della tacita rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva
6 Esaminando, poi, l'eccezione, secondo cui la cartella è divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D.lgs 46/1999, la stessa non può ritenersi fondata, ciò in quanto, l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale,
l'inammissibilità dell'opposizione.
Spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione, nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto può solo venire in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, che, solo in questo caso può essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Considerando tuttavia il caso di specie, si rileva che la
Cartella di Pagamento n. 034 2024 0005183377804 000
e la Cartella di Pagamento n. 034 2024 0049415187804
000 risultano entrambe regolarmente notificate, in data
7 23/05/2025 ed il ricorso è stato depositato in data 28 giugno u.s., nel rispetto del suddetto termine.
Infine, va disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dall'istante ciò in quanto non era parte nel giudizio CP_2
definito con la sentenza n. 1261/2022, che, tra l'altro aveva accertato l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione separata del ricorrente, relativamente al periodo che va sino al 2019, per prevalenza del lavoro da dipendente rispetto a quello di socio di altra società.
Ciò posto va detto che il ricorso è infondato, atteso che, ha dimostro che il ricorrente è socio – lavoratore CP_2
della “ , Pt_1 Controparte_6
corrente in Scalea alla via P. Mancini n. 42 ( v. Visura camerale ), avente quale attività dichiarata la “ gestione macchine da gioco – intrattenimento” ( cfr. Denuncia inizio attività, pag 4 ), tutt'ora in attività e titolare di una Pat n. , inquadrata nella gestione Numer_1
Artigianato, con quattro polizze relative ad altrettanti lavoratori, tra i quali il ricorrente ( cfr. denuncia attività, pag 7 ). Conseguentemente risulta smentito quanto sostenuto dal in ordine: - a ) ad una cessazione Per_1
dell'attività , - b) alla negazione di “ …alcuna attività lavorativa…”.
Va, inoltre, detto che lo stesso ricorrente riconosce la dovutezza di quanto richiesto laddove si legge “ …il socio svolge attività manuale …” ( cfr. pag 4 del libello
8 ), confermando i requisiti previsti dalla Legislazione
Nazionale e di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Legge n.
443/1985 , con conseguente accertamento della figura professionale dell'artigiano, e, quindi, all'assoggettabilità all'obbligo assicurativo CP_2
Tutto quanto sopra, comporta il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
3) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti, che, liquida in €. 620,20, cadauno, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Così deciso in Palmi, lì 19 Settembre 2025.
Il G.O.P.
D. ssa Maria D. Romeo
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