TAR Perugia, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 155
TAR
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Rigettato
    Incidenza sulla libertà prescrittiva dei medici e illogicità del meccanismo di mobilità intraregionale

    La Corte ritiene che l'indicazione di utilizzare come prima scelta il farmaco più economico, con l'onere per il medico di motivare la scelta di un farmaco più costoso, rispetti i principi di appropriatezza prescrittiva e non limiti eccessivamente la libertà del medico. La delibera è considerata conforme alla Nota AIFA 98.

  • Rigettato
    Sostituzione prescrittiva e aggravio burocratico per farmaci on-label

    La Corte ritiene che l'onere di motivazione richiesto al medico per la prescrizione di farmaci più costosi non costituisca una coercizione eccessiva sulla sua libertà prescrittiva, ma sia una misura volta a garantire l'appropriatezza e il contenimento della spesa pubblica, in linea con la Nota AIFA 98.

  • Rigettato
    Mancata considerazione del costo complessivo della terapia e dei vantaggi dei trattamenti con minor numero di somministrazioni

    La Corte non affronta specificamente questo punto nella motivazione relativa al rigetto del motivo, ma la decisione complessiva suggerisce che la valutazione del costo si sia concentrata sul singolo farmaco piuttosto che sul costo totale della terapia.

  • Accolto
    Alterazione del sistema di rimborso e sottostima dei costi

    La Corte ritiene che la previsione di un rimborso fisso e forfettario di 116,00 euro per fiala, a prescindere dal farmaco utilizzato, sia illegittima perché impone un onere economico improprio alla struttura erogatrice e viola il principio della libertà prescrittiva del medico, oltre a contrastare con l'art. 6, comma 2-bis del d.l. n. 347/2001.

  • Accolto
    Eccesso di potere per sviamento e difetto di attribuzione

    La Corte ritiene che la Regione, nel prevedere un rimborso fisso per i farmaci intravitreali, abbia agito in eccesso di potere, alterando illegittimamente il sistema di rimborso e limitando la libertà prescrittiva dei medici.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 6 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347

    La Corte ritiene che la previsione di un rimborso fisso e forfettario di 116,00 euro per fiala sia illegittima in quanto viola l'art. 6, comma 2-bis del d.l. n. 347/2001, che dichiara nulli i provvedimenti regionali che stabiliscono la totale o parziale esclusione della rimborsabilità dei farmaci in difformità da quanto deliberato dall'AIFA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 155
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 155
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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