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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/06/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 935/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della Dott.
Francesco Tallarico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°935/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 25.02.2025 con termini ex art. 190 cpc ridotti della metà, vertente
TRA
C.F. da rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 dall'Avv. Danila Gullì, presso il cui studio in Catanzaro alla Via Genova n°5 è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in atti, PEC Email_1
Attore - Opponente
E con sede legale in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, nella sua qualità di procuratrice di con sede legale in Roma, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Larussa del Foro di Catanzaro, giusta procura in atti, presso il cui studio dell'Avv. Gaetano Nicotera, in alla Via Ettore e Ruggero De Medici, Parte_2
n°31, ha eletto domicilio, con PEC: Email_2 Email_3
Convenuta - Opposta
OGGETTO: Opp. 615 cpc a Ord. G.E. . Fase di merito Proc. Esec Imm. n°9/2022 R.G.E.
Conclusioni delle parti come in atti
Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione non definitiva.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
pagina 1 di 7 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
Con atto di citazione del 06.07.2022 parte istante, introduceva correttamente la fase di merito, riguardo all'opposizione proposta avverso l'Ordinanza del G.E. del Tribunale di Lamezia Terme –
Sezione Immobiliare - del 11.05.2022 con la quale, rigettava in sintesi le eccezioni di prescrizione del credito, in presenza di atti interruttivi della prescrizione del credito, di difetto di legittimazione passiva per mancata prova della cessione del credito da parte dell'originario creditore al Controparte_3
procedente, ed eccezione di tardivo deposito della nota di trascrizione.
Integrato il contraddittorio, la parte convenuta ed esecutata, si costituiva nel presente giudizio, come del resto aveva fatto durante la fase esecutiva, contestando le avverse deduzioni, mediante depisto di documentazione comprovante l'infondatezza delle eccezioni mosse.
Parte attrice oltre ad introdurre il presente giudizio di merito, procedeva anche a proporre un apposito giudizio civile iscritto presso il Tribunale di Lamezia Terme al n°461/2021 di R.G., tendente a far dichiarare la prescrizione del credito e/o comunque circostanze anche sollevate nel presente giudizio, per cui parte opponente chiedeva anche ex art. 295 cpc, la sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito di quello precedente.
Per cui parte opponente chiedeva a questo Giudicante di accogliere le seguenti conclusioni:
“… Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via Preliminare: accertare e dichiarare che il credito, di € 400.367,21 vantato, nei confronti della sig.ra , dalla quale cessionaria delle ragioni di credito già Parte_1 Controparte_2
appartenute a Monte dei Paschi di Siena Spa, e portato dal precetto notificato in data 23.02.2022, è prescritto, con ogni conseguenza di legge;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della
[...]
che non ha dato prova della titolarità, in capo alla medesima, del credito azionato;
Controparte_2
in subordine, per mero scrupolo difensivo, accertare e dichiarare che il credito residuo, ove non prescritto, ammonterebbe a Lire 8.034.878 oltre interessi, per la causale esposta in narrativa;
sempre in subordine, accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicato al rapporto di mutuo è usurario, di conseguenza, ricalcolare il dovuto in base al tasso di interesse attualmente vigente.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio. ...“; mentre, parte opponente concludeva chiedendo:
“… Voglia l'adito Giudice del Tribunale di Lamezia Terme, contrariis reiectis, e previa necessaria sospensione del procedimento ex art.295 c.p.c., e per le motivazioni in atti espresse, rigettare integralmente tutte le domande, eccezioni, deduzioni e richieste di cui all'atto di citazione datato
05.07.2022, siccome tutte inammissibili ed in ogni caso destituite di fondamento, sia fattuale che pagina 2 di 7 giuridico, statuendo anche in ordine alle spese e competenze di giudizio in applicazione del principio di soccombenza. ...“.
Ritiene questo Giudice che vada preliminarmente esaminata l'eccezione, del resto assorbente, inerente la legittimazione ad agire della e successivamente, quelle riguardanti Controparte_4 la prescrizione e la validità o meno dell'atto di costituzione in mora del 13.07.2000 notificato a dall'Ufficiale Giudiziario di il 20.07.2000 in luogo diverso da Controparte_5 Parte_2
quello di residenza, ma a mani proprie ed offerto in copia.
Motivi della decisione
Riguardo, quindi, alla circostanza di non aver il G.E. valutato adeguatamente la documentazione esibita al fine di provare non solo la regolare cessione del credito, ma anche la legittimazione del creditore procedente ad agire esecutivamente, c'è da evidenziare preliminarmente quanto segue.
Giova precisare, infatti, come ha già fatto questo Giudicante in precedente altro giudizio, che la S.C. con riguardo alla cessione in blocco dei crediti, ex art. 58 Tub, con una recente sentenza, la n°7866/2024, ha ulteriormente chiarito sugli oneri probatori che gravano sulla società cessionaria quando intende agire per il recupero di un singolo credito oggetto della cessione in blocco.
La cessione dei crediti in blocco, per come già evidenziato, è disciplinata dall'art. 58 del D.Lgs.
n°385/1993 (Testo Unico Bancario – TUB), che definisce la “cartolarizzazione dei crediti” come la cessione di crediti pecuniari sia esistenti sia futuri, da parte di una società (la “società cedente“) ad un'altra società (la “società cessionaria” o “veicolo di cartolarizzazione“).
Ebbene, la S.C. prima della richiamata sentenza n°7866/2024, si era già pronunciata riguardo all'onere probatorio gravante sulla società cessionaria in ordine all'inclusione di uno specifico credito nell'ambito della cessione in blocco disciplinata dall'art. 58 TUB.
In particolare con le pronunce n°17944/2023 e n°9412/2023, dove chiariva che la sola pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non esime la cessionaria dall'onere di dimostrare l'effettiva ricomprensione del singolo credito oggetto di controversia nell'operazione di trasferimento e che ciò poteva avvenire tramite l'indicazione puntuale delle caratteristiche del credito ceduto, desumibile dall'avviso pubblicato, oppure attraverso la produzione del contratto di cessione e dei suoi allegati contenenti gli elenchi dei crediti trasferiti.
La richiamata sentenza n°7866/2024 ha maggiormente rafforzato, ove fosse necessario,
l'orientamento del Giudice di legittimità in materia di oneri probatori nella cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, statuendo che “… La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, pagina 3 di 7 in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del
1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione. …“
E' del tutto evidente che la “ratio” sottesa a tale principio risiede nell'esigenza di tutelare il debitore ceduto, consentendogli di verificare l'effettivo trasferimento del proprio debito e, conseguentemente, di contestare la legittimazione processuale del cessionario qualora quest'ultimo non riesca a comprovare in modo puntuale l'avvenuta cessione, comportando delle ricadute nei confronti delle società “veicolo” che intendono procedere al recupero di crediti oggetto di cessione in blocco, ex art. 58 Tub, per le quali l'invocazione della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non sarà più sufficiente, ma sarà necessario allegare e produrre documentazione specifica (contratto di cessione, elenchi dettagliati dei crediti ceduti, ecc.) che consenta di ricondurre inequivocabilmente il singolo credito controverso nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, imponendo in tal modo alle società cessionarie una maggiore attenzione nella gestione e nella conservazione della documentazione relativa alle cessioni di crediti in blocco, al fine di poter prontamente dimostrare, in sede giudiziale, l'inclusione dei singoli crediti oggetto di recupero, il cui mancato assolvimento ha come conseguenza una declaratoria di inammissibilità del ricorso o, comunque, l'insuccesso dell'azione giudiziaria intrapresa, con evidenti ricadute negative in termini di mancato recupero del credito, con provvedimenti simili a quelli oggi oggetto di valutazione.
Inoltre, la S.C. con Ordinanza del febbraio 2025 n°5190/2025, sempre con riguardo alla tema cessione di crediti in blocco e relativo onere della prova in ordine alla cessione del singolo credito, ha ribadito il seguente principio di diritto: “… La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. …”.
Del resto la S.C. già con decisione n°15010/2024 ha avuto modo di precisare ulteriormente, rafforzando una consolidata giurisprudenza di legittimità, che il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causamper essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio – delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 c.p.c. (S.C. n°24050/2019 – n°25344/2010
n°22244/2006 – n°10786/2024 n°5478/2024 e in senso sostanzialmente conforme anche S.C.
n°13685/2006 - n°15352/2010 e n°1943/2011).
pagina 4 di 7 Conseguentemente, la società la cessionaria, per giustificare la propria legittimazione ad intervenire in questa sede, perché subentrata nella titolarità del credito di cui si discute, deve aver dovuto non soltanto allegare, ma anche fornire la dimostrazione della relativa circostanza, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è circostanza rilevabile d'ufficio, per come già evidenziato.
Atteso che ove si depositi insieme all'atto giudiziario, anche “l'avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del […]”, ritenendo che da solo sia idoneo a dimostrare l'avvenuta cessione, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. n. 130/1999 e 58 TUB, finisce per confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo eseguito in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata (circostanza verificatasi nel caso in esame dal debitore, ma rilevabile d'ufficio) dal debitore ceduto.
Da quanto sopra, ne discende che la società, benché gravata del corrispondente onere fin dal momento del deposito del proprio atto giudiziario, non dimostrati adeguatamente la propria qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, posto che la documentazione prodotta si rivela affatto inidonea a provare il contratto di cessione in suo favore dei crediti, rivestendo e provando, per come già detto, solo requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, ma non è idoneo anche a provare l'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito.
Certamente, il contenuto dell'atto giudiziario della società cessionaria deve offrire “elementi utili” che permettano di verificare l'esistenza di una prova presuntiva della cessione de qua e dell'inclusione dello specifico credito oggetto del procedimento in esame nel “blocco” dei rapporti ceduti (S.C.
n°24798/2020), né la mancata costituzione del debitore può in qualche modo influenzare positivamente tale verifica, “… In presenza di una parte contumace in primo grado, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione
i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare applicazione nei confronti del contumace. In tali casi, il giudice è tenuto ad accertare se l'attore abbia fornito la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della domanda, indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace. …”. (S.C. n°25/2025 II^ Sez. Civ.)
pagina 5 di 7 Per cui, se manca la concreta dimostrazione di detta cessione e, conseguentemente, della effettiva titolarità del rapporto controversa in capo a detta società, la procedura esecutiva va ritenuto certamente non proseguibile.
Per come già evidenziato, una tale carenza probatoria è rilevabile di ufficio, anche in sede di legittimità.
Tutto ciò premesso, diventa opportuno verificare se gli elementi atti a dimostrare la titolarità del credito e della cessione siano presenti e siano in grado di far identificare il credito di chè trattasi in quello ceduto in blocco, circostanza che il G.E. ha ritenuto di riscontrare nella sommaria valutazione della circostanza, senza darne indicazione.
Orbene, tra la documentazione esibita dall'odierna parte attrice ad integrazione, per come richiesto dal G.E., è presente solo il doc. n°29 inerente l'Avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale indicante la tipologia dei rapporti ceduti in blocco, ma non è indicato come verificare se il credito ceduto rientri tra quello di oggetto di cessione se non rivolgendosi direttamente alla
[...]
e non è presente atra documentazione. Controparte_2
Ebbene, esaminando attentamente detta documentazione, ed applicando i principi su esposti dalla
S.C. con riguardo all'onere probatorio, ritiene questo Giudice che questi al momento non siano sufficienti a dimostrare la della titolarità del singolo credito oggetto di contestazione credito da parte del creditore procedente e cioè questo sia e rientri tra i crediti oggetto di cessione presenti nella pubblicazione della G.U. richiamata, nella procedura esecutiva n°9/2022 di R.G.E. – Sez. Esec.
Immob. -.
Conseguenza di quanto sopra è che l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire per il presente credito risulta fondata, non avendo la debitamente provato la presenza Controparte_4 del credito azionato tra quelli ceduti e contenti nell'Avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
L'accoglimento della eccezione di carenza di legittimazione, non sviluppata adeguatamente dall'opponente e risultando quasi un rilievo d'ufficio, infatti l'opposizione ha sviluppato e si è soffermata di più sulle eccezioni di merito, di cui dubita sulla fondatezza e che rimangono assorbite dall'accoglimento della preliminare eccezione esaminata, ciò comporta la compensazione delle spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, difesa, istanza, eccezione e deduzione, sull'opposizione proposta da contro la Parte_1 [...]
quale procuratrice della così provvede: Controparte_6 Controparte_2
1. Accoglie l'opposizione proposta da , riguardo alla mancata prova di legitimatio ad Parte_1
causam per l credito oggetto di controversia, per l'effetto pagina 6 di 7
2. dichiara la carenza di legittimazione attiva della Soc. quale procuratrice della Controparte_1
e la mancanza di diritto della stessa a procedere esecutivamente nei Controparte_2
confronti della Sig.ra nella procedura esecutiva n°9/2022 di R.G.E. – Sez. Immob. Parte_1
– del Tribunale di Lamezia Terme;
3. dichiara, conseguentemente, in riforma dell'Ordinanza del G.E. del 11.05.2022, l'improseguibilità della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n°9/2022 di R.g.e. per le ragioni di cui in parte motiva;
4. Compensa le spese di lite tra le parti, per le ragioni di cui in parte motiva.
Si comunichi
Così deciso in Lamezia Terme il 15/06/2025 IL GIUDICE
Francesco Tallarico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della Dott.
Francesco Tallarico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°935/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 25.02.2025 con termini ex art. 190 cpc ridotti della metà, vertente
TRA
C.F. da rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 dall'Avv. Danila Gullì, presso il cui studio in Catanzaro alla Via Genova n°5 è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in atti, PEC Email_1
Attore - Opponente
E con sede legale in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, nella sua qualità di procuratrice di con sede legale in Roma, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Larussa del Foro di Catanzaro, giusta procura in atti, presso il cui studio dell'Avv. Gaetano Nicotera, in alla Via Ettore e Ruggero De Medici, Parte_2
n°31, ha eletto domicilio, con PEC: Email_2 Email_3
Convenuta - Opposta
OGGETTO: Opp. 615 cpc a Ord. G.E. . Fase di merito Proc. Esec Imm. n°9/2022 R.G.E.
Conclusioni delle parti come in atti
Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione non definitiva.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
pagina 1 di 7 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
Con atto di citazione del 06.07.2022 parte istante, introduceva correttamente la fase di merito, riguardo all'opposizione proposta avverso l'Ordinanza del G.E. del Tribunale di Lamezia Terme –
Sezione Immobiliare - del 11.05.2022 con la quale, rigettava in sintesi le eccezioni di prescrizione del credito, in presenza di atti interruttivi della prescrizione del credito, di difetto di legittimazione passiva per mancata prova della cessione del credito da parte dell'originario creditore al Controparte_3
procedente, ed eccezione di tardivo deposito della nota di trascrizione.
Integrato il contraddittorio, la parte convenuta ed esecutata, si costituiva nel presente giudizio, come del resto aveva fatto durante la fase esecutiva, contestando le avverse deduzioni, mediante depisto di documentazione comprovante l'infondatezza delle eccezioni mosse.
Parte attrice oltre ad introdurre il presente giudizio di merito, procedeva anche a proporre un apposito giudizio civile iscritto presso il Tribunale di Lamezia Terme al n°461/2021 di R.G., tendente a far dichiarare la prescrizione del credito e/o comunque circostanze anche sollevate nel presente giudizio, per cui parte opponente chiedeva anche ex art. 295 cpc, la sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito di quello precedente.
Per cui parte opponente chiedeva a questo Giudicante di accogliere le seguenti conclusioni:
“… Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via Preliminare: accertare e dichiarare che il credito, di € 400.367,21 vantato, nei confronti della sig.ra , dalla quale cessionaria delle ragioni di credito già Parte_1 Controparte_2
appartenute a Monte dei Paschi di Siena Spa, e portato dal precetto notificato in data 23.02.2022, è prescritto, con ogni conseguenza di legge;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della
[...]
che non ha dato prova della titolarità, in capo alla medesima, del credito azionato;
Controparte_2
in subordine, per mero scrupolo difensivo, accertare e dichiarare che il credito residuo, ove non prescritto, ammonterebbe a Lire 8.034.878 oltre interessi, per la causale esposta in narrativa;
sempre in subordine, accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicato al rapporto di mutuo è usurario, di conseguenza, ricalcolare il dovuto in base al tasso di interesse attualmente vigente.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio. ...“; mentre, parte opponente concludeva chiedendo:
“… Voglia l'adito Giudice del Tribunale di Lamezia Terme, contrariis reiectis, e previa necessaria sospensione del procedimento ex art.295 c.p.c., e per le motivazioni in atti espresse, rigettare integralmente tutte le domande, eccezioni, deduzioni e richieste di cui all'atto di citazione datato
05.07.2022, siccome tutte inammissibili ed in ogni caso destituite di fondamento, sia fattuale che pagina 2 di 7 giuridico, statuendo anche in ordine alle spese e competenze di giudizio in applicazione del principio di soccombenza. ...“.
Ritiene questo Giudice che vada preliminarmente esaminata l'eccezione, del resto assorbente, inerente la legittimazione ad agire della e successivamente, quelle riguardanti Controparte_4 la prescrizione e la validità o meno dell'atto di costituzione in mora del 13.07.2000 notificato a dall'Ufficiale Giudiziario di il 20.07.2000 in luogo diverso da Controparte_5 Parte_2
quello di residenza, ma a mani proprie ed offerto in copia.
Motivi della decisione
Riguardo, quindi, alla circostanza di non aver il G.E. valutato adeguatamente la documentazione esibita al fine di provare non solo la regolare cessione del credito, ma anche la legittimazione del creditore procedente ad agire esecutivamente, c'è da evidenziare preliminarmente quanto segue.
Giova precisare, infatti, come ha già fatto questo Giudicante in precedente altro giudizio, che la S.C. con riguardo alla cessione in blocco dei crediti, ex art. 58 Tub, con una recente sentenza, la n°7866/2024, ha ulteriormente chiarito sugli oneri probatori che gravano sulla società cessionaria quando intende agire per il recupero di un singolo credito oggetto della cessione in blocco.
La cessione dei crediti in blocco, per come già evidenziato, è disciplinata dall'art. 58 del D.Lgs.
n°385/1993 (Testo Unico Bancario – TUB), che definisce la “cartolarizzazione dei crediti” come la cessione di crediti pecuniari sia esistenti sia futuri, da parte di una società (la “società cedente“) ad un'altra società (la “società cessionaria” o “veicolo di cartolarizzazione“).
Ebbene, la S.C. prima della richiamata sentenza n°7866/2024, si era già pronunciata riguardo all'onere probatorio gravante sulla società cessionaria in ordine all'inclusione di uno specifico credito nell'ambito della cessione in blocco disciplinata dall'art. 58 TUB.
In particolare con le pronunce n°17944/2023 e n°9412/2023, dove chiariva che la sola pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non esime la cessionaria dall'onere di dimostrare l'effettiva ricomprensione del singolo credito oggetto di controversia nell'operazione di trasferimento e che ciò poteva avvenire tramite l'indicazione puntuale delle caratteristiche del credito ceduto, desumibile dall'avviso pubblicato, oppure attraverso la produzione del contratto di cessione e dei suoi allegati contenenti gli elenchi dei crediti trasferiti.
La richiamata sentenza n°7866/2024 ha maggiormente rafforzato, ove fosse necessario,
l'orientamento del Giudice di legittimità in materia di oneri probatori nella cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, statuendo che “… La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, pagina 3 di 7 in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del
1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione. …“
E' del tutto evidente che la “ratio” sottesa a tale principio risiede nell'esigenza di tutelare il debitore ceduto, consentendogli di verificare l'effettivo trasferimento del proprio debito e, conseguentemente, di contestare la legittimazione processuale del cessionario qualora quest'ultimo non riesca a comprovare in modo puntuale l'avvenuta cessione, comportando delle ricadute nei confronti delle società “veicolo” che intendono procedere al recupero di crediti oggetto di cessione in blocco, ex art. 58 Tub, per le quali l'invocazione della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non sarà più sufficiente, ma sarà necessario allegare e produrre documentazione specifica (contratto di cessione, elenchi dettagliati dei crediti ceduti, ecc.) che consenta di ricondurre inequivocabilmente il singolo credito controverso nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, imponendo in tal modo alle società cessionarie una maggiore attenzione nella gestione e nella conservazione della documentazione relativa alle cessioni di crediti in blocco, al fine di poter prontamente dimostrare, in sede giudiziale, l'inclusione dei singoli crediti oggetto di recupero, il cui mancato assolvimento ha come conseguenza una declaratoria di inammissibilità del ricorso o, comunque, l'insuccesso dell'azione giudiziaria intrapresa, con evidenti ricadute negative in termini di mancato recupero del credito, con provvedimenti simili a quelli oggi oggetto di valutazione.
Inoltre, la S.C. con Ordinanza del febbraio 2025 n°5190/2025, sempre con riguardo alla tema cessione di crediti in blocco e relativo onere della prova in ordine alla cessione del singolo credito, ha ribadito il seguente principio di diritto: “… La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. …”.
Del resto la S.C. già con decisione n°15010/2024 ha avuto modo di precisare ulteriormente, rafforzando una consolidata giurisprudenza di legittimità, che il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causamper essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio – delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 c.p.c. (S.C. n°24050/2019 – n°25344/2010
n°22244/2006 – n°10786/2024 n°5478/2024 e in senso sostanzialmente conforme anche S.C.
n°13685/2006 - n°15352/2010 e n°1943/2011).
pagina 4 di 7 Conseguentemente, la società la cessionaria, per giustificare la propria legittimazione ad intervenire in questa sede, perché subentrata nella titolarità del credito di cui si discute, deve aver dovuto non soltanto allegare, ma anche fornire la dimostrazione della relativa circostanza, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è circostanza rilevabile d'ufficio, per come già evidenziato.
Atteso che ove si depositi insieme all'atto giudiziario, anche “l'avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del […]”, ritenendo che da solo sia idoneo a dimostrare l'avvenuta cessione, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. n. 130/1999 e 58 TUB, finisce per confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo eseguito in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata (circostanza verificatasi nel caso in esame dal debitore, ma rilevabile d'ufficio) dal debitore ceduto.
Da quanto sopra, ne discende che la società, benché gravata del corrispondente onere fin dal momento del deposito del proprio atto giudiziario, non dimostrati adeguatamente la propria qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, posto che la documentazione prodotta si rivela affatto inidonea a provare il contratto di cessione in suo favore dei crediti, rivestendo e provando, per come già detto, solo requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, ma non è idoneo anche a provare l'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito.
Certamente, il contenuto dell'atto giudiziario della società cessionaria deve offrire “elementi utili” che permettano di verificare l'esistenza di una prova presuntiva della cessione de qua e dell'inclusione dello specifico credito oggetto del procedimento in esame nel “blocco” dei rapporti ceduti (S.C.
n°24798/2020), né la mancata costituzione del debitore può in qualche modo influenzare positivamente tale verifica, “… In presenza di una parte contumace in primo grado, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione
i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare applicazione nei confronti del contumace. In tali casi, il giudice è tenuto ad accertare se l'attore abbia fornito la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della domanda, indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace. …”. (S.C. n°25/2025 II^ Sez. Civ.)
pagina 5 di 7 Per cui, se manca la concreta dimostrazione di detta cessione e, conseguentemente, della effettiva titolarità del rapporto controversa in capo a detta società, la procedura esecutiva va ritenuto certamente non proseguibile.
Per come già evidenziato, una tale carenza probatoria è rilevabile di ufficio, anche in sede di legittimità.
Tutto ciò premesso, diventa opportuno verificare se gli elementi atti a dimostrare la titolarità del credito e della cessione siano presenti e siano in grado di far identificare il credito di chè trattasi in quello ceduto in blocco, circostanza che il G.E. ha ritenuto di riscontrare nella sommaria valutazione della circostanza, senza darne indicazione.
Orbene, tra la documentazione esibita dall'odierna parte attrice ad integrazione, per come richiesto dal G.E., è presente solo il doc. n°29 inerente l'Avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale indicante la tipologia dei rapporti ceduti in blocco, ma non è indicato come verificare se il credito ceduto rientri tra quello di oggetto di cessione se non rivolgendosi direttamente alla
[...]
e non è presente atra documentazione. Controparte_2
Ebbene, esaminando attentamente detta documentazione, ed applicando i principi su esposti dalla
S.C. con riguardo all'onere probatorio, ritiene questo Giudice che questi al momento non siano sufficienti a dimostrare la della titolarità del singolo credito oggetto di contestazione credito da parte del creditore procedente e cioè questo sia e rientri tra i crediti oggetto di cessione presenti nella pubblicazione della G.U. richiamata, nella procedura esecutiva n°9/2022 di R.G.E. – Sez. Esec.
Immob. -.
Conseguenza di quanto sopra è che l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire per il presente credito risulta fondata, non avendo la debitamente provato la presenza Controparte_4 del credito azionato tra quelli ceduti e contenti nell'Avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
L'accoglimento della eccezione di carenza di legittimazione, non sviluppata adeguatamente dall'opponente e risultando quasi un rilievo d'ufficio, infatti l'opposizione ha sviluppato e si è soffermata di più sulle eccezioni di merito, di cui dubita sulla fondatezza e che rimangono assorbite dall'accoglimento della preliminare eccezione esaminata, ciò comporta la compensazione delle spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, difesa, istanza, eccezione e deduzione, sull'opposizione proposta da contro la Parte_1 [...]
quale procuratrice della così provvede: Controparte_6 Controparte_2
1. Accoglie l'opposizione proposta da , riguardo alla mancata prova di legitimatio ad Parte_1
causam per l credito oggetto di controversia, per l'effetto pagina 6 di 7
2. dichiara la carenza di legittimazione attiva della Soc. quale procuratrice della Controparte_1
e la mancanza di diritto della stessa a procedere esecutivamente nei Controparte_2
confronti della Sig.ra nella procedura esecutiva n°9/2022 di R.G.E. – Sez. Immob. Parte_1
– del Tribunale di Lamezia Terme;
3. dichiara, conseguentemente, in riforma dell'Ordinanza del G.E. del 11.05.2022, l'improseguibilità della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n°9/2022 di R.g.e. per le ragioni di cui in parte motiva;
4. Compensa le spese di lite tra le parti, per le ragioni di cui in parte motiva.
Si comunichi
Così deciso in Lamezia Terme il 15/06/2025 IL GIUDICE
Francesco Tallarico
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