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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/05/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. LA Del Vecchio Giudice rel. ed est. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 650/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
C.F. nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CAPUZZO SUSI, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nato a BOLOGNA (BO) in [...] Controparte_1 C.F._2
05/08/2003,
- RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 19.4.2024, ha allegato che Parte_1
dalla relazione more uxorio con è nato il figlio il 25.10.2020. Controparte_1 Per_1
La ricorrente ha allegato che la breve relazione con il si è interrotta a causa degli CP_1
atteggiamenti aggressivi e violenti dello stesso, perpetrati a suo danno anche dopo la scoperta della gravidanza.
1 La ha evidenziato come tali condotte siano state realizzate dal resistente anche a danno del Pt_1
figlio minore.
Inoltre, la ricorrente ha precisato che da circa un anno il non partecipa al mantenimento CP_1
del figlio e in questo arco temporale ha versato la somma complessiva di 380,00 euro così ripartiti: euro 300,00 in data 15.9.2023 ed euro 80,00 in data 31.10.2023.
La ha posto in rilievo che il disinteresse del resistente ha causato numerose difficoltà anche Pt_1
per le questioni che attengono al figlio minore, atteso che, nonostante sia emersa la necessità di dare avvio ad un percorso di logopedia per LAs, il non ha fornito il suo consenso. CP_1
Nonostante la regolarità della notifica, il resistente è rimasto contumace.
All'udienza del 17.9.2024 è stata sentita la Pt_1
Con ordinanza ex art. 473-bis.22, comma 1 c.p.c., è stato disposto l'affido esclusivo del minore alla madre, con facoltà per la stessa di assumere le decisioni anche fondamentali e di maggiore interesse per il figlio.
Inoltre, sono stati delegati i Servizi Sociali territorialmente competenti allo svolgimento di un'indagine conoscitiva del nucleo familiare, con approfondimento del rapporto genitori-figlio, delle condizioni di vita del minore e degli esiti degli incontri padre-figlio tenuti Persona_2 in spazio neutro, qualora avvenuti;
è stata anche disposta l'acquisizione di informazioni circa la condizione reddituale del resistente.
2. Conclusioni delle parti
La ha così precisato le conclusioni: “1) Affidamento e frequentazione Pt_1
Il figlio minore della coppia venga affidato in via esclusiva alla madre, con Persona_2
abitazione prevalente con la madre presso la di lei residenza. Atteso il totale disinteresse e comportamenti in spregio agli interessi del minore perpetrati dal padre sig. , Controparte_1 si disponga l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con delega alla madre di Per_3 procedere in via autonoma all'assunzione di ogni decisione anche di straordinaria amministrazione in relazione a salute, scuola e residenza del minore.
Nel caso in cui il padre richieda di poter stare o vedere il minore si preveda una frequentazione con il figlio all'interno di un percorso di sostegno alla genitorialità e in ragione di qualche ora all'interno di incontri protetti, previa adeguata CTU atta a definire la capacità genitoriale del sig.
; CP_1
2) Contributo al mantenimento della prole
- Porre a carico del Sig. un contributo di mantenimento per il figlio Controparte_1 Per_1
pari almeno ad euro 250,00 mensili, con decorrenza dal mese di giugno 2023, con rivalutazione
ISTAT annuale in ragione del 100% dell'indice ISTAT;
2 - Disporsi che l'assegno unico per la prole rimanga alla madre in ragione del 100%;
- Disporre a carico del sig. il versamento, con decorrenza da giugno 2023, di Controparte_1
una percentuale del 50% delle spese straordinarie per il figlio, precisandosi che il rimborso di esse avverrà previa esibizione delle pezze giustificative come previste dal protocollo del Tribunale di
Rovigo e di seguito indicate:
-) spese mediche
Che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convezione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche che risultino necessarie e prescritte dallo specialista, compreso l'apparecchio ortodontico e interventi di ortodonzia;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche estetiche non prescritte dallo specialista;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
-) spese scolastiche
Che non richiedono il preventivo accordo: a) rette scuola dell'infanzia anche per la scuola di tipo privato in caso di mancanza di istituti pubblici nel territorio di residenza del minore b) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-) spese extrascolastiche: che non richiedono il preventivo accordo: a) spese per la pratica di uno sport e pertinente attrezzattura;
b) centro estivo;
che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzatture;
b) viaggi e vacanze (non quelle con il genitore che vengono disciplinate nei tempi di permanenza del minore); c) spese di custodia, baby sitter;
Le spese straordinarie saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate previa esibizione della documentazione fiscale pertinente e giustificante al massimo entro il giorno 15 del mese successivo, sempre che vengano richieste e prodotti i documenti entro la fine del mese di assolvimento della spesa.
3 Si considerano confermate e concordate tutte le spese che comunicate per iscritto anche via mail o messaggio non siano opposte, qualora da concordare, dall'altro genitore con dissenso motivato entro dieci giorni dalla richiesta.
Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie della minore saranno ripartite in egual misura all'effettivo pagamento.
In subordine
- In subordine ferma la domanda di mantenimento come svolta, in caso accoglimento della domanda di contributo al mantenimento ordinario e straordinario dalla domanda, chiedesi la condanna del sig. a rifondere alla signora le spese fino alla Controparte_1 Parte_1
domanda sostenute per il mantenimento del figlio fino alla domanda da Persona_2 liquidarsi anche in via equitativa in misura non inferiore ad € 2750,00 in ragione di 250 euro al mese da giugno 2023 a aprile 2024 oltre al rimborso delle spese straordinarie in somma pari al
50% delle spese sostenute e comprovate da pezze giustificative prodotte dal mese di giugno 2023 al mese di aprile 2024 compresi per ulteriori euro 300,00;
In ogni caso: Con la condanna del convenuto alla rifusione delle spese e competenze di giudizio con versamento da parte dell'erario per la parte ammessa al gratuito patrocinio e liquidazione dei compendi, per la quale ha già depositato istanza di liquidazione e dichiarazioni reddituali”.
3. L'affidamento del figlio minore
Con riferimento alla richiesta di affidamento esclusivo della ricorrente, è noto che è possibile derogare all'applicazione dell'istituto dell'affido condiviso, solo se esso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Sul punto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Giova premettere che in alcune pronunce, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
4 l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto” (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord.
n. 24526 del 2.12.2010).
E ancora, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5604;
Cassazione civile sez. I, 06/03/2019, n.6535).
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, per quanto si va ad esporre, il
Collegio ritiene che l'applicazione dell'affidamento condiviso risulti pregiudizievole per i minori.
Ritiene il Tribunale che, in considerazione di quanto allegato e dichiarato dalla parte, il figlio vada affidato solo alla madre in ossequio ai principi di cui all' l'art. 337 quater c.c., interpretati in conformità all'orientamento prevalente della Suprema Corte.
3.1 A tal proposito, si osserva che la ricorrente ha lamentato la pressoché totale assenza di contribuzione al mantenimento del figlio da parte del padre, il quale, nell'ultimo anno, ha corrisposto la somma di euro 380,00, ossia euro 300,00 in data 15.9.2023 ed euro 80,00 in data
31.10.2023, per poi omettere qualsivoglia contributo economico, e non ha provveduto a costituirsi e a contestare tale circostanza, nonostante la rilevanza dell'oggetto del presente procedimento e la gravità delle accuse rivoltegli, manifestando in maniera univoca il disinteresse allegato dalla ricorrente.
A ciò si aggiunga che la ricorrente ha anche dichiarato che il resistente non vede di persona il figlio da circa due anni ed intrattiene con lo stesso esclusivamente contatti telefonici tramite videochiamata, peraltro con frequenza molto scarsa.
Neppure può trascurarsi come il sostanziale disinteresse del nei confronti del figlio CP_1
si stia concretizzando in un attuale e concreto pregiudizio per la minore: a tal proposito, Per_1 giova evidenziare che la ricorrente ha depositato relazione rilasciata dal Servizio N.P.I. dell'ULSS6
Euganea, dal quale si evince che a sono stati riscontrati un disturbo primario del linguaggio Per_1
5 e note di instabilità psicomotoria, con suggerimento di osservazione logopedica, previa acquisizione del consenso del padre (Cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente).
La ha dichiarato di avere tentato di ottenere il consenso del resistente, il quale, tuttavia, ha Pt_1
opposto rifiuto ed è rimasto inerte, in quanto non intende assumersi responsabilità rispetto alla condizione del figlio.
In tal senso, giova porre in rilievo come dai documenti depositati, in particolare dall'estratto della chat whatsapp tra le parti, si ricava che la ha effettivamente chiesto al Caravello di Pt_1
esprimere il suo consenso in relazione al percorso di logopedia;
tuttavia, non risulta che il resistente abbia fornito risposta ovvero un giustificato rifiuto (Cfr. doc. 5, messaggio del 29.1.2024).
Inoltre, la ricorrente ha dichiarato che il minore avrebbe anche necessità di cure dentistiche, rispetto alle quali, tuttavia, il non ha espresso il consenso. CP_1
3.2 La prospettazione della ha avuto sostanziale riscontro anche nella relazione dei Servizi Pt_1
Sociali del acquisita in data 16.1.2025, i quali hanno evidenziato che: Controparte_3
- vive da circa due anni con la madre, il di lei attuale compagno, nonché con i familiari di Per_1 quest'ultimo, meglio indicati nella relazione;
- il minore è ben inserito nel contesto familiare e risulta ben accudito;
- LA ha un ottimo rapporto con l'attuale compagno della madre;
- non si sono tenuti incontri tra LAs ed il padre, il quale non ha avanzato richieste in tal senso, limitandosi a sporadici contatti telefonici con il minore.
I Servizi hanno concluso ponendo in rilievo il riscontro di adeguatezza e di capacità della ricorrente nel farsi carico del figlio, pur in presenza di difficoltà determinate dalla gestione dei rapporti con il
, e la totale assenza di informazioni relative al resistente, il quale è risultato CP_1
sostanzialmente irreperibile.
Ciò posto, il giudizio sulla capacità genitoriale del non può che essere, allo stato, CP_1 negativo, anche tenuto conto dell'età del figlio minore, il quale ha già dovuto subire il totale distacco dalla figura genitoriale.
Nondimeno, va evidenziato come i rapporti tra le parti siano resi ancora più complessi anche in ragione degli episodi descritti dalla ricorrente e riportati nelle denunce querele sporte dalla stessa, nelle quali ha riferito di minacce e condotte violente del Caravello anche alla presenza del minore.
Sul punto, si opina che, a fronte delle specifiche allegazioni della ricorrente era specifico onere di quest'ultimo fornire puntuale prova della assenza, alla attualità, di problematiche idonee a recare pregiudizio al minore.
In conclusione, sussistono importanti criticità della figura paterna, che hanno avuto e potrebbero avere ricadute sull'espletamento delle funzioni genitoriali.
6 Al contrario, la madre, anche con il sostegno della rete familiare e nonostante il disinteresse del resistente, sta provvedendo da sola alla cura ed alla gestione del figlio minore.
In definitiva, tutti i motivi sopra evidenziati, unitamente allo scarso interesse dimostrato dal padre nei confronti del figlio, sia dal punto di vista della partecipazione del predetto alla crescita ed all'educazione del minore che della assunzione degli obblighi di natura economica in favore dello stesso, giustificano la scelta del regime dell'affido mono-genitoriale, in forma rafforzata.
Pertanto, va affidato in via esclusiva alla madre, autorizzando il genitore affidatario a Per_1 prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse del figlio, ai sensi dell'art. 337 quater c.c..
Per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza dei figli presso il padre, si rammenta che tale regolamentazione con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice e non può “avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori”. Occorre garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori e bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole (cfr. Corte Cass. ord. n. 17222 del 2021).
Nella specie, non possono trascurarsi gli elementi critici sopra esaminati e riferibili al e, CP_1 pertanto, non appare conforme all'interesse del minore consentire che lo stesso incontri liberamente il padre.
Dunque, qualora il resistente ne faccia richiesta, il padre potrà vedere i figli almeno due volte al mese, in uno spazio neutro individuato dagli operatori dei Servizi territorialmente competenti, alla presenza di un operatore dei Servizi, secondo le tempistiche indicate dai Servizi stessi.
4. Le condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni reddituali della quest'ultima ha dichiarato: di svolgere attività Pt_1
lavorativa non regolarizzata come addetta alle pulizie in abitazioni e di percepire circa 200-300 euro al mese;
di percepire l'assegno unico, che attualmente ammonta a 80 euro, ma che fino a qualche mese fa era pari a circa 230 euro al mese, in quanto il resistente non ha fornito documentazione aggiornata;
di vivere con il suo attuale compagno e con la di lui madre, in un'abitazione di proprietà di quest'ultima, ragione per cui non è onerata del pagamento del canone di locazione;
di ricevere, quando necessario, sostegno economico anche dalla di lei madre;
che il compagno lavora come operaio e ha una retribuzione di circa 1300 euro al mese;
che la madre del compagno non ha un lavoro fisso, non è in pensione, ma lavora come addetta alle pulizie.
Va considerato che, in corso di causa, la ricorrente ha dato alla luce la figlia nata dalla Per_4 relazione con l'attuale compagno.
7 La non ha provveduto al deposito delle dichiarazioni relative agli ultimi tre anni, ma ha Pt_1 depositato una mera dichiarazione sostitutiva relativa all'ultimo anno di imposta, ragione per cui ne
è stata disposta l'acquisizione ex art. 213 c.p.c..
Dall'unica C.U. disponibile, emessa dall'INPS e relativa all'anno di imposta 2023, si ricava che ha percepito la somma di 108,00 quali “redditi esenti”.
A specifica domanda del giudice, relativa alla contribuzione al mantenimento del figlio, la ricorrente ha dichiarato: “No. Diciamo che non lo ha mai fatto. Fino a quando non vivevo con il mio attuale compagno, quando veniva a trovare il bambino, mi dava 50 euro circa. Da quando mi sono trasferita con il mio compagno, circa un anno fa, mi ha versato 50 euro in totale. Non mi ha mai dato nulla per le spese straordinarie” (Cfr. verbale dell'udienza del 19.9.2024).
In ogni caso, va evidenziato come la effettiva condizione della ricorrente non possa essere valutata alla luce del solo dato formale relativo alla mancata percezione di reddito.
Infatti, come ricavabile anche dalla relazione dei Servizi, non sono emerse particolari problematiche di tipo economico dell'attuale nucleo familiare della la quale può contare sul sostegno Pt_1
economico della madre e della nonna del compagno, che percepiscono entrambe entrate da lavoro dipendente.
Significativa, in tal senso, la scelta della di iscrivere ad una scuola per l'infanzia Pt_1 Per_1
privata, per la quale corrisponde la somma mensile di 310,00 euro al mese.
Con riferimento alla situazione reddituale del , dalle C.U. acquisite si desumono i seguenti CP_1
redditi al lordo ed al netto delle imposte:
Anno Reddito Lordo Reddito netto
2021 € 1.020,54 € 876,11
2022 € 10.211,69 € 8.138,77
2023 € 8.614,62 € 7.076,80
Orbene, per quanto che i dati emergenti dalle dichiarazioni dei redditi non siano vincolanti, in assenza di elementi univocamente contrastanti con le stesse questo Collegio reputa comunque necessario utilizzarli quale parametro di riferimento per valutare le potenzialità reddituali del ricorrente.
5. Il mantenimento in favore dei figli
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
8 È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Alla luce del disposto dell'art. 316 bis c.c. che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione.
Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole. Inoltre, con specifico riferimento alla situazione di disoccupazione, va condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c., non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore.
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che il si trova in età lavorativa, non risulta CP_1
essere affetto da problemi fisici e di salute si deve affermare che questo è, in ogni caso, tenuto a porre in essere un reale impegno per reperire un impiego retribuito tale da consentirgli di far fronte all'assolvimento dei predetti obblighi di mantenimento a cui allo stato sta facendo fronte la madre del minore.
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che il si trova in età lavorativa, non risulta CP_1
essere affetto da problemi fisici, ha manifestato di essere titolare di una capacità lavorativa specifica, nonché della sua effettiva situazione reddituale, si deve affermare che questo è tenuto a porre in essere un reale impegno per reperire un impiego retribuito tale da consentirgli di far fronte all'assolvimento dei predetti obblighi di mantenimento a cui allo stato ha fatto fronte la madre del minore.
Tutto quanto premesso, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, della percezione dell'assegno unico per intero da parte della nonché del tempo verosimilmente Pt_1
trascorso da ciascuno dei genitori con il figlio, il Tribunale ritiene equo, allo stato, porre a carico del resistente un assegno per il mantenimento del figlio, da corrispondersi alla entro il giorno 5 Pt_1
di ogni mese, pari a euro 250,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e da corrispondersi con decorrenza dalla data della domanda (19.4.2024).
Inoltre, va posto a carico del resistente anche l'onere delle spese straordinarie, nella misura del
50%, secondo le modalità meglio indicate in dispositivo.
9 5.1 In ordine alla corresponsione dell'assegno unico universale, introdotto con D.Lgs. n. 230 del
2021 e che ha sostituito ogni precedente misura di supporto al reddito dei nuclei familiari con i figli, in quanto assorbe al suo interno tutte le stesse (Assegno per il nucleo familiare, detrazioni per figli a carico in busta paga, bonus nascita, bonus bebè), si osserva quanto segue.
Con specifico riferimento ai genitori separati/divorziati la normativa prevede espressamente che
(art. 6, comma 4): “4. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”.
Si ritiene pertanto di poter affermare che in ipotesi di affidamento condiviso del figlio, il genitore possa presentare la domanda e chiedere la corresponsione dell'assegno al 100% in suo favore solo in caso di espresso accordo con l'altro genitore.
Tanto si ricava anche dall'art. 1, comma 2, lett. f), L. 1 aprile 2021, n. 46, che recita: “f) l'assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori”.
In buona sostanza, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 230 del
2021, in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 230 del 2021, in caso di affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
Tuttavia, l'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori (Cfr. Messaggio INPS del 20.4.2022, n. 1714).
Dunque, anche alla luce della pacifica giurisprudenza consolidatasi sotto la vigenza dell'art.211 della legge 18.5.1975, n. 151, resta fermo il potere del Tribunale di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, anche in caso di affidamento condiviso, che il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso.
Nel caso di specie, l'assegno unico universale deve essere attribuito integralmente alla ricorrente, tenuto conto della convivenza con il figlio minore, dell'affido esclusivo del minore alla stessa, nonché della situazione reddituale delle due parti in causa.
6. Inammissibilità della domanda di regresso
10 Si rileva che la ricorrente, nonostante il deposito della domanda risalga al 19.4.2024, ha chiesto fissarsi la decorrenza dell'assegno di mantenimento dal giugno del 2023; di medesimo tenore è la domanda formulata in relazione alle spese straordinarie.
Inoltre, in via subordinata, la ha chiesto “la condanna del sig. a Pt_1 Controparte_1
rifondere alla signora le spese fino alla domanda sostenute per il mantenimento del Parte_1
figlio fino alla domanda da liquidarsi anche in via equitativa in misura non Persona_2 inferiore ad € 2750,00 in ragione di 250 euro al mese da giugno 2023 a aprile 2024 oltre al rimborso delle spese straordinarie in somma pari al 50% delle spese sostenute e comprovate da pezze giustificative prodotte dal mese di giugno 2023 al mese di aprile 2024 compresi per ulteriori euro 300,00”.
Ebbene, le domande, come formulate in relazione alla decorrenza, non possono che essere dichiarate inammissibili.
Infatti, il Tribunale ha certamente la possibilità di individuare il momento da cui far decorrere la data di decorrenza dell'obbligo di versare il contributo di mantenimento per il figlio, ma solo con
“facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda”, come ormai espressamente previsto dall'art. 473-bis.22 c.p.c., nonché in conformità alla consolidata giurisprudenza sul punto.
Anche la domanda formulata in via subordinata è inammissibile, in quanto qualificabile come domanda di regresso.
Invero, la statuizione relativa al mantenimento determinato giudizialmente fissa la quota dell'assegno di mantenimento mensile pro futuro, ma non dispone in ordine al passato e, quindi, alle quote pregresse.
A maggiore specificazione, la statuizione relativa al mantenimento è rivolta al futuro e, in particolare, spiega efficacia dal momento della domanda;
l'eventuale azione concernente il regresso, oggetto di diversa specifica domanda, ha lo sguardo verso il passato, avendo ad oggetto i rapporti pregressi tra condebitori solidali entrambi tenuti a contribuire al mantenimento del minore sin dalla nascita.
Infatti, come precisamente rammenta la giurisprudenza, i criteri di liquidazione per i due periodi devono essere tenuti distinti e diversificati, inerendo a domande con diverso oggetto e, in particolare, quella di rimborso attenendo alla definizione dei rapporti pregressi tra condebitori solidali, quali i genitori tenuti ex art. 261 e 148 c.c. al mantenimento del figlio da entrambi riconosciuto e segnatamente al diritto di regresso dell'uno nei confronti dell'altro ex art. 1299 c.c., diritto che presuppone l'accertamento del quantum dovuto in restituzione. Quantum che, sebbene suscettibile di liquidazione equitativa, trova limite negli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che ha per intero affrontato la spesa e che, in entrambi i casi, non può
11 prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (Cfr. Cass. Civ. n. n. 22506 del 2010).
Infatti, come detto, la statuizione relativa all'obbligo di mantenimento retroagisce al momento della domanda, producendo effetti con la medesima decorrenza (v. Cass. civ. n. 8816 del 2020).
Ciò posto, si osserva che l'oggetto del giudizio di regolamento dell'esercizio della responsabilità genitoriale, per il quale si applica un rito speciale, determina che, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del terzo comma dell'art. 40 c.p.c., la trattazione unitaria delle cause rende inammissibili le ulteriori domande soggette a rito ordinario, proposte dalle parti e che esulano dall'oggetto proprio di tale giudizio, com'è il caso delle domande di restituzione aventi ad oggetto danaro o altri beni mobili.
Peraltro, tanto trova conferma nel disposto di cui all'art. 473-bis c.p.c., che fissa l'ambito di applicazione del rito.
De iure, le domande sopra indicate vanno dichiarate inammissibili.
7. Il regime delle spese
L'inammissibilità delle domande indicate al capo precedente determina una soccombenza parziale della odierna ricorrente, idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite nella misura di
1/3.
Le residue spese del giudizio si liquidano d'ufficio come in dispositivo e seguono la soccombenza del resistente, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”;
b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile;
c) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
12 e) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
f) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4 del medesimo decreto;
g) dell'ammissione provvisoria della ricorrente al P.S.S..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocazione prevalente presso la Per_1
stessa e con facoltà di di assumere tutte le decisioni, incluse quelle fondamentali, Parte_1
di maggiore interesse per i figli;
DISPONE che , qualora richiesto da quest'ultimo, possa incontrare Controparte_1
i figli almeno due volte al mese, in uno spazio neutro individuato dagli operatori dei Servizi territorialmente competenti, alla presenza di un operatore dei Servizi, secondo le tempistiche indicate dai Servizi stessi;
DICHIARA tenuto a corrispondere, con decorrenza dalla data Controparte_1
della domanda, a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio minore, la somma di euro 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
13 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi.
DISPONE che l'assegno universale unico relativo a venga percepito per intero Persona_2
dalla madre anche in assenza del consenso di;
Parte_1 Controparte_1
DICHIARA inammissibili le domande di cui al capo 6 della motivazione;
DISPONE la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3;
CONDANNA parte resistente al pagamento in favore dello Stato Controparte_1 delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.106,00 (2/3 di 4.659,00) per compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 6.5.2025.
Il Presidente dott.ssa Federica Abiuso
Il giudice estensore dott. LA Del Vecchio
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