Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 01/04/2026, n. 6077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6077 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06077/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04674/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4674 del 2025, proposto da SA RI, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimiliano Migliorino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione
del provvedimento amministrativo di accertamento del diritto al rimborso di somme versate in eccesso a titolo di oblazione edilizia, formalmente riconosciuto dal Comune di Roma Capitale - Dipartimento Programmazione Urbanistica con certificato del 5 giugno 2024, prot. n. 114887, rimasto inottemperato dall’Agenzia delle entrate, la quale ha illegittimamente rigettato l’istanza di rimborso con la comunicazione di rigetto del 10.02.2025 che si impugna;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 la dott.ssa IA IN e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato l’8 aprile 2025 e depositato il 14 aprile 2025, la sig.ra SA RI ha agito:
- in via principale, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., per l’esecuzione del certificato n. 114887 del 5 giugno 2024 con cui Roma Capitale ha attestato, ex art. 35, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la spettanza in favore della ricorrente di un credito di euro 8.298,67 a titolo di rimborso sugli importi versati, in eccedenza, quale oblazione per il condono di abusi edilizi e affinché, quindi, questo Tribunale ordinasse all’Agenzia delle entrate di provvedere al pagamento di detta somma, oltre interessi legali;
- in via subordinata, per l’annullamento del provvedimento n. 31892 del 10 febbraio 2025 con cui l’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale II di Roma, ha respinto l’istanza di rimborso presentata dalla ricorrente il 9 ottobre 2024 e, nuovamente, il 4 novembre 2024, sulla base della seguente motivazione “ Il diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza ha un termine prescrizionale triennale individuato dal comma 18 dell’art. 35 L. 47/85. L’Agenzia delle Entrate, con motivato parere (prot. 74982 del 23/07/2004), ha ribadito la fondatezza di tale interpretazione che individua l’inizio della prescrizione triennale con la data di presentazione dell'istanza di sanatoria ”.
1.1. A supporto dell’azione di ottemperanza formulata in via principale, la ricorrente deduce che il certificato comunale costituirebbe “ atto vincolato e autoesecutivo che accerta in modo definitivo il diritto della ricorrente al rimborso ”.
1.2. Quanto alla domanda di annullamento, la sig.ra RI lamenta innanzitutto la violazione dell’art. 35, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 2935 c.c., deducendo che il termine di prescrizione del diritto al rimborso delle somme versate in eccesso a titolo di oblazione edilizia decorrerebbe dal rilascio del certificato comunale che, ai sensi dello stesso art. 35, ultimo comma, accerta il credito vantato dall’istante. Espone, quindi, che, nel caso di specie, il certificato è stato rilasciato da Roma Capitale il 5 giugno 2024, con la conseguenza che, al momento della presentazione delle richieste di rimborso all’Agenzia delle entrate, avvenuta il 9 ottobre 2024 e il 4 novembre 2024, non poteva ritenersi maturata alcuna prescrizione.
Articola, inoltre, i seguenti ulteriori motivi di censura: (i) “ violazione dell’art. 35 della L. 47/1985, che attribuisce al Comune la competenza esclusiva a determinare l’importo dell’oblazione ”; (ii) “ violazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990, per difetto di istruttoria e motivazione incongrua, fondata su un’interpretazione restrittiva e abrogativa del diritto al rimborso ”; (iii) “ ulteriore profilo di nullità, per mancata indicazione del termine e dell’autorità cui proporre ricorso, in violazione dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990 ”.
Sempre nell’ambito della domanda formulata in via subordinata, la ricorrente chiede che, in conseguenza dell’annullamento del provvedimento di rigetto, l’Agenzia delle entrate sia condannata al rimborso della somma di euro 8.298,67 per come attestata dal certificato rilasciato da Roma Capitale.
2. In data 30 aprile 2025 si è costituita in giudizio l’Agenzia delle entrate, depositando, poi, alcuni documenti e una memoria difensiva con cui, oltre a controdedurre nel merito alle doglianze avversarie, ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza in ragione della mancanza di una pronuncia giurisdizionale suscettibile di essere eseguita tramite il giudizio ex art. 112 c.p.a. e, in secondo luogo, l’inammissibilità dell’azione di annullamento avverso il provvedimento di diniego del rimborso per difetto di procura speciale ex art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. A tale ultimo riguardo, l’Agenzia resistente sostiene che la procura conferita dalla ricorrente si riferirebbe esclusivamente all’azione di ottemperanza e non anche all’azione di annullamento del provvedimento di diniego.
3. Con sentenza non definitiva n. 13311 del 7 luglio 2025, la Sezione ha dichiarato inammissibile l’azione di ottemperanza esperita in via principale ed ha contestualmente disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., la conversione del rito ex art. 112 c.p.a. in rito ordinario per la trattazione della domanda di annullamento formulata in via subordinata.
4. All’udienza pubblica del 22 dicembre 2025, in vista della quale le parti hanno presentato documenti e memorie, il ricorso per l’annullamento è stato discusso e trattenuto in decisione.
5. In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale, considerato che la procura alle liti rilasciata dalla sig.ra RI si riferisce testualmente al “ giudizio per l’ottenimento del rimborso di somme versate in eccesso a titolo di oblazione edilizia, formalmente riconosciuto dal Comune di Roma Capitale - Dipartimento Programmazione Urbanistica con certificato del 5 giugno 2024, prot. n. 1148871, rimasto inottemperato dall’Agenzia delle Entrate ” ed è dunque pienamente idonea ai fini della proposizione della domanda avverso il provvedimento di diniego del rimborso, domanda che, oltretutto, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.) ed è quindi volta proprio all’ottenimento del rimborso. Né, certamente, la limitazione della procura al solo giudizio di ottemperanza può farsi derivare dall’utilizzo del termine “inottemperato”, con il quale si indica semplicemente la circostanza per cui il credito riconosciuto dal certificato è rimasto inadempiuto.
6. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
7. Lo svolgimento dei fatti di causa, per come risultante dalla documentazione versata in atti, può essere così riepilogato:
- in data 7 febbraio 2020 Roma Capitale ha rilasciato alla sig.ra SA RI il titolo edilizio in sanatoria n. 394089 per “ nuova costruzione/ampliamento con destinazione d’uso industriale ” sull’immobile sito in via Ignazio Scimonelli, n. 2;
- la sig.ra RI ha quindi presentato a Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica, Ufficio di scopo condono, la richiesta di rimborso per l’oblazione versata in eccedenza, acquisita al prot. n. 20175 del 7 febbraio 2020, riportando l’elenco di tutti pagamenti eseguiti ai fini del conseguimento del titolo in sanatoria;
- successivamente, il 28 maggio 2024, la sig.ra RI ha trasmesso al medesimo Ufficio di Roma Capitale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale comunicava l’indirizzo PEC al quale voleva ricevere il “ certificato relativo all’oblazione ”, nonché le proprie coordinate bancarie;
- in data 5 giugno 2024 Roma Capitale ha rilasciato alla sig.ra RI, in espresso riscontro alla sua richiesta di rimborso n. 20175 del 7 febbraio 2020, il “ certificato oblazione indicante l’entità dei rimborsi spettanti ”, prot. n. 114887, con il quale – dopo aver attestato che “ l’oblazione dovuta ammonta a euro 5940,29 + euro 451,87 per interessi […] senza il formarsi del silenzio accoglimento ”, nonché elencato i pagamenti effettuati dalla richiedente – ha concluso nel senso della spettanza alla medesima di un rimborso pari a euro 8.298,67, con l’ulteriore precisazione per cui l’oblazione in eccesso sarebbe stata rimborsata, per l’intera somma, dall’Agenzia delle entrate;
- la sig.ra RI, sulla base di tale certificato, ha trasmesso all’Agenzia delle entrate, mediante PEC del 9 ottobre 2024 e del 4 novembre 2024, formale richiesta di rimborso per la somma di euro 8.298,67 come risultante dal certificato comunale;
- tale richiesta, tuttavia, è stata riscontrata negativamente dalla Agenzia delle entrate con il provvedimento impugnato.
8. Tanto precisato, il Collegio, in continuità con l’orientamento in più occasioni espresso da questo Tribunale (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II Ter, 10 ottobre 2024, n. 17408; T.A.R. Lazio, Sez. II S, 28 marzo 2022, n. 3513; T.A.R. Lazio, Sez. II Ter, 13 novembre 2018, n. 10893), ritiene che è solo dalla data di rilascio del certificato con il quale il Comune – ai sensi del ridetto art. 35, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985 [“ Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con attestazione rilasciata dal sindaco, l’interessato può presentare istanza di rimborso all’Intendenza di finanza territorialmente competente ”] – attesta il credito risultante in favore dal presentatore della domanda di condono, quantificandolo nel suo esatto ammontare, che decorre il termine di prescrizione per far valere il diritto al rimborso con istanza all’Agenzia delle entrate.
Giova richiamare, in tal senso, le argomentazioni svolte dal T.A.R. Lazio, Sez. II Ter, nella citata sentenza n. 10893 del 2018, ove si legge quanto segue:
“ Dalla lettura dell’art. 35 l. n. 47/85 emerge che la determinazione dell’importo definitivo dell’oblazione spetta al Sindaco, sulla base degli accertamenti svolti in ordine alla domanda di concessione o di autorizzazione.
È solo da tale accertamento che può emergere, dunque, o la necessità di un conguaglio sulla somma dovuta a titolo di oblazione (rispetto a quella «autodeterminata» dal privato richiedente la concessione in sanatoria), ovvero il rimborso di una parte della somma versata, in quanto eccedente.
Poiché il potere accertativo è attribuito dalla legge al Sindaco, il termine prescrizionale per la richiesta di rimborso non può che decorrere:
- dalla data di presentazione della domanda, per il diritto dell’amministrazione al conguaglio;
- dalla data di rilascio del certificato di cui all’art. 35, con l’attestazione del Sindaco in ordine alla sussistenza di un credito nei confronti dell'erario, per il diritto al rimborso.
Ed infatti, mentre nel primo caso l’amministrazione, per effetto della presentazione della domanda e della documentazione a questa allegata, possiede tutti gli elementi per determinare l’importo dovuto in via definitiva per oblazione, nel secondo caso il privato non risulta essere titolare di un diritto di credito fintanto che l’amministrazione non procede ai necessari accertamenti, attestandogliene il risultato, come da previsione di legge.
Ne consegue che, nel caso in esame, ricorre «un’ipotesi in cui il diritto ancora non sussiste, ma sorge solo con l’accertamento dell’amministrazione e, da quel momento - salvo che non vi siano ulteriori impedimenti che postulano l’applicazione dell’art. 2935 c.c.- decorre il termine di prescrizione» (Cons. Stato n. 4316/13; nello stesso senso TAR Lazio – Roma n. 8989/2018; TAR Salerno n. 1100/2014; TAR Lazio n. 136/2010) ” .
9. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie all’esame del Collegio, va affermato che il diritto della sig.ra RI al rimborso dell’oblazione versata in eccedenza non si è prescritto, atteso che, pur volendo considerare quale data di presentazione dell’istanza di rimborso quella risultante dal provvedimento impugnato, vale a dire il 17 gennaio 2025, a quel momento erano decorsi solo 266 giorni dal rilascio del certificato ex art. 35, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985.
Illegittimamente, quindi, l’Agenzia delle entrate ha respinto la richiesta di rimborso e ciò è avvenuto sulla base dell’applicazione alla vicenda in esame del comma 18 dell’art. 35 della legge n. 47 del 1985, disposizione che, tuttavia, nel prevedere il termine prescrizionale di trentasei mesi decorrente dalla data di presentazione della domanda di sanatoria, si riferisce all’ipotesi in cui il procedimento di condono si sia perfezionato per silenzio assenso. La portata eccezionale di tale norma ne esclude l’estensione alla diversa fattispecie – ricorrente nel caso in esame – in cui il procedimento sia stato definito con provvedimento espresso, per la quale trova applicazione il più volte citato ultimo comma dello stesso art. 35 della legge n. 47 del 1985, che, in combinato disposto con gli artt. 2935 c.c. e 2946 c.c. conduce a ritenere operante l’ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di rilascio del certificato comunale (in tal senso, cfr. T.A.R. Campania, Sez. VIII, 12 novembre 2010, n. 24057, alle cui ampie argomentazioni sul punto si rinvia per una completa disamina della questione di diritto).
10. Sulla scorta delle superiori considerazioni, previo assorbimento degli ulteriori motivi dedotti, dal cui accoglimento non potrebbe derivare alla ricorrente alcun vantaggio, la domanda demolitoria proposta con il presente ricorso va accolta, con conseguente annullamento della nota dell’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale II di Roma, n. 31892 del 10 febbraio 2025.
Per l’effetto, l’Agenzia delle entrate va condannata, in accoglimento della domanda in tal senso pure formulata, al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 8.298,67, risultante dal certificato di Roma Capitale n. 114887 del 5 giugno 2024, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo.
11. La reciproca soccombenza in relazione alle due domande proposte con il ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda demolitoria e, per l’effetto:
- annulla la nota dell’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale II di Roma, n. 31892 del 10 febbraio 2025;
- condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 8.298,67, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LA AN, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
IA IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA IN | LA AN |
IL SEGRETARIO