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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/05/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 3/2025
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 3175/2024 del Tribunale di Genova resa nel procedimento R.G. 1658/2024, pubblicata il 03-12-2024 tra
C.F. , assistito e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Vistosi come da mandato in atti e appellante in persona del legale rappresentante p.t. (C.F./P.I. ), CP_1 P.IVA_1
assistita e difesa dall'avv. Francesco Iacobelli appellata
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante : Parte_1
“Vista l'ordinanza di questa Ecc.ma Corte del 26/03/2025, notificata allo scrivente in data 27/03/2025 con la quale veniva formulata dal Giudicante la seguente proposta transattiva: “abbandono della lite a spese interamente compensate di entrambi i gradi del giudizio” il Sig. rappresentato e difeso come in atti Parte_1
DICHIARA la propria piena e incondizionata adesione alla proposta transattiva sopra riportata
IN VIA DI MERO SUBORDINE per l'ipotesi di mancata accettazione della proposta transattiva da parte avversaria insiste per l'accoglimento dell'appello e per l'adozione dei provvedimenti consequenziali e ritenuti opportuni”.
*
Per l'appellata CP_1
“ in persona del legale rappresentante pro tempore, senza CP_1
riconoscimento alcuno e per mero spirito conciliativo, aderisce alla proposta conciliativa formulata dalla Corte, corrispondente all'abbandono della lite a spese interamente compensate di entrambi i gradi di giudizio. In caso di mancata adesione della controparte, si insite per il rigetto dell'appello ex adverso proposto, per le motivazioni già rappresentate in atti”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nella presente causa, introdotta da con ricorso in appello Parte_1
ritualmente notificato nei confronti di la Corte, con ordinanza del 26/3/2025, CP_1
formulava una proposta conciliativa, prevedente la definizione del giudizio mediante
“abbandono della lite a spese interamente compensate di entrambi i gradi del giudizio”.
La Corte fissava quindi l'udienza del 29/4/2025, nella quale le parti davano atto di accettare tale proposta conciliativa.
La causa veniva poi trattenuta in decisione immediata dalla Corte.
**********
Va premesso che la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (v. Cass. sez. un., 28/09/2000, n. 1048).
Devesi poi rilevare che nel caso di cessazione della materia del contendere deve comunque provvedersi in ordine alle spese di lite (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11494 del 21/06/2004 secondo cui “La cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo di impugnazione non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale”).
Ancora si osserva che la cessazione della materia del contendere può e deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. 19568/2017).
Nel caso in esame va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, nel corso del presente giudizio è stata accettata da entrambe le parti la proposta conciliativa formulata dalla Corte con ordinanza del 26/3/2025, con conseguente venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e dell'interesse alla pronuncia nel merito.
Nel rapporto tra le parti non occorre poi accertare la soccombenza virtuale posto che la proposta conciliativa accettata prevedeva che le spese di entrambi i gradi di giudizio venissero compensate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Genova, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi.
Genova, 30/4/2025
Il Presidente estensore
Dr. Marcello BRUNO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 3/2025
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 3175/2024 del Tribunale di Genova resa nel procedimento R.G. 1658/2024, pubblicata il 03-12-2024 tra
C.F. , assistito e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Vistosi come da mandato in atti e appellante in persona del legale rappresentante p.t. (C.F./P.I. ), CP_1 P.IVA_1
assistita e difesa dall'avv. Francesco Iacobelli appellata
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante : Parte_1
“Vista l'ordinanza di questa Ecc.ma Corte del 26/03/2025, notificata allo scrivente in data 27/03/2025 con la quale veniva formulata dal Giudicante la seguente proposta transattiva: “abbandono della lite a spese interamente compensate di entrambi i gradi del giudizio” il Sig. rappresentato e difeso come in atti Parte_1
DICHIARA la propria piena e incondizionata adesione alla proposta transattiva sopra riportata
IN VIA DI MERO SUBORDINE per l'ipotesi di mancata accettazione della proposta transattiva da parte avversaria insiste per l'accoglimento dell'appello e per l'adozione dei provvedimenti consequenziali e ritenuti opportuni”.
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Per l'appellata CP_1
“ in persona del legale rappresentante pro tempore, senza CP_1
riconoscimento alcuno e per mero spirito conciliativo, aderisce alla proposta conciliativa formulata dalla Corte, corrispondente all'abbandono della lite a spese interamente compensate di entrambi i gradi di giudizio. In caso di mancata adesione della controparte, si insite per il rigetto dell'appello ex adverso proposto, per le motivazioni già rappresentate in atti”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nella presente causa, introdotta da con ricorso in appello Parte_1
ritualmente notificato nei confronti di la Corte, con ordinanza del 26/3/2025, CP_1
formulava una proposta conciliativa, prevedente la definizione del giudizio mediante
“abbandono della lite a spese interamente compensate di entrambi i gradi del giudizio”.
La Corte fissava quindi l'udienza del 29/4/2025, nella quale le parti davano atto di accettare tale proposta conciliativa.
La causa veniva poi trattenuta in decisione immediata dalla Corte.
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Va premesso che la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (v. Cass. sez. un., 28/09/2000, n. 1048).
Devesi poi rilevare che nel caso di cessazione della materia del contendere deve comunque provvedersi in ordine alle spese di lite (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11494 del 21/06/2004 secondo cui “La cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo di impugnazione non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale”).
Ancora si osserva che la cessazione della materia del contendere può e deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. 19568/2017).
Nel caso in esame va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, nel corso del presente giudizio è stata accettata da entrambe le parti la proposta conciliativa formulata dalla Corte con ordinanza del 26/3/2025, con conseguente venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e dell'interesse alla pronuncia nel merito.
Nel rapporto tra le parti non occorre poi accertare la soccombenza virtuale posto che la proposta conciliativa accettata prevedeva che le spese di entrambi i gradi di giudizio venissero compensate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Genova, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi.
Genova, 30/4/2025
Il Presidente estensore
Dr. Marcello BRUNO