Art. 4. (Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e
degli altri enti e per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica)
Il contributo previsto dall' art. 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , da commisurarsi alla poverta' dei territori in cui operano gli enti, non puo' essere inferiore al 40 per cento e non puo' avere la durata inferiore ad anni cinque. Tale contributo puo' essere concesso nella misura del 75 per cento sulle spese per stipendi e assegni al personale tecnico e di custodia e su quelle d'ufficio, qualora le aziende speciali previste dal citato art. 139, i consorzi di cui all'art. 155, nonche' gli enti considerati nell'art. 150 del testo unico stesso, oltre alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli appartenenti agli enti assumano nelle rispettive circoscrizioni compiti di aggiornamento e di assistenza tecnica forestale, agraria o zootecnica.
degli altri enti e per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica)
Il contributo previsto dall' art. 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , da commisurarsi alla poverta' dei territori in cui operano gli enti, non puo' essere inferiore al 40 per cento e non puo' avere la durata inferiore ad anni cinque. Tale contributo puo' essere concesso nella misura del 75 per cento sulle spese per stipendi e assegni al personale tecnico e di custodia e su quelle d'ufficio, qualora le aziende speciali previste dal citato art. 139, i consorzi di cui all'art. 155, nonche' gli enti considerati nell'art. 150 del testo unico stesso, oltre alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli appartenenti agli enti assumano nelle rispettive circoscrizioni compiti di aggiornamento e di assistenza tecnica forestale, agraria o zootecnica.