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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/09/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Serena Berruti, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 1943 R.G. Cont. anno 2021
VERTENTE TRA
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
Rappresentate e difese dall'avv. PASTORE PATRIZIA giusta procura in calce al ricorso e domiciliate in Paopisi presso il suo studio
-ricorrenti-
in persona del legale rappresentante pro tempore _1
(c.f. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avvocato DI GIACOMO ORESTE giusta procura in calce alla comparsa e domiciliata in Benevento presso il suo studio
-resistente-
in persona del Sindaco pro tempore (c.f. Controparte_2
P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Carrozzini giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e domiciliato in presso il suo studio CP_2
-chiamato in causa-
-1 di 16- LE ASSICURAZIONI DI ROMA – in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore (P. IVA , P.IVA_3
Rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Marinello giusta procura in calce alla comparsa e domiciliata in Napoli presso il suo studio
-chiamata in causa-
Oggetto: risarcimento del danno ex art. 2051 c.c..
CONCLUSIONI: come formulate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza a precisazione delle conclusioni del 5 febbraio 2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Le ricorrenti hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di
Benevento la al fine di ottenere la sua condanna _1 alla corresponsione alle attrici della somma di € 61.917,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti per il perimento di parte dell'uliveto dovuto al ristagno di acqua, per diversi anni, affiorante nei fondi di cui è causa in corrispondenza alla rottura della tubazione della _1
Hanno dedotto ed allegato a sostegno delle domande formulate:
-che quale titolare di azienda agricola individuale, Parte_1 conduceva in affitto, tra gli altri, i fondi agricoli siti in e censiti al f. 4 particelle 111 e 114, di proprietà della CP_2
; Pt_2
-che sugli stessi erano coltivati alberi di ulivo sia per la produzione di olio che di olive da tavola, rispettivamente con albero di ulivo del tipo “ortice” ( con la varietà come Per_1 impollinatore) e di tipo e;
Pt_3 Pt_4
-che il fondo era attraversato da una conduttura di acqua potabile realizzata dalla per conto del Comune di _1
per collegare alla tubazione principale la località di CP_2
Ferrarise;
-2 di 16- -che nel fondo si erano verificate numerosi guasti e perdite alla conduttura, con conseguenti interventi della _1
-che il fondo di cui è causa, per effetto dei detti guasti, presentava un esteso fenomeno di ristagno idrico affiorante in corrispondenza del passaggio della tubazione, esteso per scorrimento superficiale su tutto il fondo con fenomeni di sofferenza di molte piante e addirittura di perimento di numerosi esemplari, oltre che di impoverimento del suolo;
-che i danni subiti dalle attrici consistevano in una perdita di piante di ulivo, un calo quantitativo delle olive prodotte oltre che l'impraticabilità del fondo, con conseguente deperimento dello stesso, per non essere più possibili su di esso le coltivazioni;
-che per l'eliminazione della detta situazione e la quantificazione dei danni le attrici avevano introdotto giudizio n. 358/2020 nei confronti di che aveva chiamato in _1 causa, per essere manlevata anche il e le Controparte_2
Assicurazioni di Controparte_4
-che nel corso del detto giudizio era stato nominato c.t.u. che aveva determinato i danni ai fondi derivanti dalle dette perdite;
che medio tempore la conduttura era stata interamente sostituita a cura e spese della;
_1
-che pertanto le ricorrenti avevano diritto al risarcimento dei danni subiti nella misura determinata dal c.t.u..
La nel costituirsi in giudizio ha chiesto, previa _1 chiamata in causa del Comune di Ponte e de Le Assicurazioni Di
Roma Mutua Assicuratrice Romana, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva delle attrici, e comunque rigettare la domanda da loro formulata in quanto infondata;
in via subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale della domanda delle attrici, di accertare la responsabilità esclusiva o almeno solidale del quale proprietario della Controparte_2
-3 di 16- infrastruttura e in subordine condannare la compagnia assicuratrice chiamata a tenere indenne la da _1 qualsiasi onere economico sulla stessa gravante dal presente giudizio.
Ha dedotto ad allegato a sostegno delle sue difese:
-che non risultava né che l'azienda agricola della traesse CP_5 redditi dai beni oggetto di causa né che la fosse la Pt_2 proprietaria dei fondi;
- che comunque in relazione ai danni lamentati, vi era difetto di legittimazione passiva della essendo il Comune _1 chiamato in causa il proprietario degli impianti, solo conferiti alla convenuta a titolo di affidamento, alla luce di quanto disposto con contratto di servizio 1185 del 27 febbraio 2004, con durata fino al 31 dicembre 2022;
-che il danno lamentato dalle attrici trovava la sua causa nella vetustà dell'impianto e non nella mancata o cattiva manutenzione della tubazione, con conseguente responsabilità esclusiva del solo ente locale;
-che nel caso di specie la conduttura, per la sua vetustà, non poteva essere riparata, per lo stato di degrado dovuto all'uso, ma doveva essere sostituita, come poi effettivamente era stato fatto nel corso del procedimento per A.T.P.;
-che pertanto il ex art. 2051 c.c. doveva rispondere dei CP_2 danni cagionati ai fondi di cui è causa in quanto proprietario della rete idrica e fognaria, avendo la solo la _1 gestione del servizio, non potendo rispondere dei danni derivanti dalla necessità di ampliamento o rifacimento delle reti esistenti;
-che in subordine si chiedeva che fosse determinato il grado di responsabilità gravante sul e quello sulla convenuta;
CP_2
-4 di 16- -che comunque la prova dei danni da ciascuna parte patiti gravava sulle attrici e che sotto tale profilo persino le allegazioni delle stesse erano generiche;
-che comunque non era possibile riconoscere i danni per mancata percezione di reddito agricolo per le annualità 2019 e 2020, tenuto conto che il calcolo era stato fatto per l'intero uliveto,
a fronte dell'indicazione di un numero inferiore di piante da estirpare (231 su 528);
- che anche il lucro cessante non era dovuto, essendo stato calcolato in modo del tutto ipotetico, in assenza di una prova rigorosa del nesso causale tra danno subito e illecito, nonché dell'entità dell'accrescimento patrimoniale pregiudicato dal fatto illecito altrui;
-che inoltre alcuna indennità di asservimento poteva essere riconosciuta alle attrici, in assenza di una domanda ex art. 1038
c.c.;
-che comunque, nel caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea nei propri confronti, la propria compagnia assicuratrice doveva tenerla indenne dalle conseguenze pregiudizievoli del presente giudizio, anche in ordine alle spese di lite.
Il nel costituirsi ha chiesto rigettarsi la domanda CP_2 formulata nei suoi confronti dalla e in via _1 subordinata rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata.
Ha dedotto ed allegato a sostegno delle sue difese:
-che nel caso in cui all'esito del giudizio fosse risultata la prova di danni subiti dalle attrici, di essi avrebbe dovuto rispondere unicamente la a carico della quale era _1 la gestione in esclusiva della captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque per uso civile ed industriale, con affidamento dei relativi impianti, alla luce di quanto disposto dal Contratto di Servizio per la gestione del Servizio Idrico
Integrato con essa stipulato;
-5 di 16- -che alla luce di quanto disposto dall'art. 4 la si _1 era obbligata a custodire gli impianti nella migliore efficienza e alla graduale eliminazione delle perdite della rete idrica, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e a sollevare il da qualsiasi responsabilità per danni a terzi CP_2 derivanti dalla gestione e manutenzione degli impianti ed esecuzione di opere, anche mediante idonea polizza assicurativa;
-che nessun obbligo di custodia poteva pertanto configurarsi in capo al , gravando lo stesso esclusivamente sulla CP_2 _1
[...]
-che proprio la fin dal 2016, aveva effettuato _1 diversi interventi sulla rete, su richiesta degli attori, senza riuscire ad eliminare i problemi lamentati e che mai ne aveva fatto comunicazione al fino al 2020 ( in pendenza di ATP); CP_2
-che l'intervento manutentivo necessario era stato posto in essere dalla solo nel corso del giudizio di ATP, _1 mediante la sostituzione di un breve tratto di conduttura con altra tubazione, con lavori di durata solo di qualche giorno;
-che comunque si contestava sia l'an che il quantum dei danni richiesti dalle attrici.
La compagnia assicuratrice convenuta in giudizio, nel costituirsi, ha chiesto dichiarare il difetto di legittimazione attiva o comunque rigettare per infondatezza la domanda formulata dalle attrici;
nel caso di accoglimento, anche parziale, ha chiesto accertare l'esclusiva responsabilità del Controparte_2 ed in via subordinata condannare la compagnia a manlevare l'assicurata solo per il danno subito e provato dalle istanti, limitatamente al periodo di validità della polizza, tenuto conto della franchigia e di quanto previsto nel contratto assicurativo.
La domanda formulata dalle attrici nei confronti della _1
è solo in parte fondata.
[...]
Al riguardo occorre considerare che l'attrice ha formulato la sua domanda risarcitoria esclusivamente nei confronti della convenuta
-6 di 16- ritenuta responsabile ex art. 2051 c.c. con _1 conseguente obbligo di risarcirle i danni subiti per la mancata riparazione della conduttura idrica nei fondi di cui è causa.
Bisogna però, tenuto conto della contestazione mossa dalla convenuta in ordine alla propria responsabilità e della chiamata in causa effettuata nei confronti del convenuto, CP_2 verificare se la convenuta o il convenuto o _1 CP_2 entrambe le parti debbano essere considerate custodi della conduttura idrica di cui è causa, intendendosi per custode il soggetto che ne aveva la concreta disponibilità e controllo.
Al riguardo occorre considerare che dalla lettura del contratto per la gestione del servizio idrico integrato concluso tra il comune chiamato in causa e la società convenuta in data 27 febbraio 2024, si evince che, ferma restando in capo all'ente locale la proprietà della rete idrica, la convenuta concessionaria ha assunto l'obbligo di custodire e mantenere gli impianti costantemente nella migliore efficienza, di provvedere alla graduale eliminazione delle perdite della rete idrica, di svolgere costantemente e prontamente, con oneri a proprio carico, tutte le incombenze relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, intesa come complesso di servizi e prestazioni occorrenti per mantenere efficiente ogni parte degli impianti e delle condotte compresi, quindi, gli interventi di ricerca e riparazione delle perdite idriche, di sollevare il da CP_2 ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto della gestione e manutenzione degli impianti e dell'esecuzione di opere da parte della società, mediante la stipulazione di adeguate polizze assicurative ( cfr. art. 4 della citata convenzione). L'ampiezza dei poteri di controllo e compiti assunti dal concessionario in ordine alla rete idrica deve far escludere il rapporto di custodia che normalmente si presume nella titolarità dominicale della cosa, essendo emersa nel caso di specie la sussistenza di una escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la cosa
-7 di 16- medesima, ha un rapporto giuridicamente qualificato (così Cass.
8888/2020, in relazione all'ampiezza dei poteri gestori dell' che richiama Cass. 22839/2017) Controparte_6 tale da configurare una signoria di fatto idonea a fondare solo in capo alla stessa la speciale responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. ( sul punto cfr. Cass. 33122/2024).
Né la ha provato, il compimento di un fatto da _1 parte del o da terzi, da intendersi come caso fortuito, CP_2 idoneo ad escludere la sua responsabilità, quale custode, per i danni ai fondi di cui è causa. Al riguardo la dedotta circostanza della vetustà della conduttura idrica, tale da richiederne la sua integrale sostituzione, non è stata provata in corso di causa;
pacifico è solo che nel corso del giudizio di ATP si è proceduto, su accordo delle parti, alla sostituzione di parte della tubatura attraversante il fondo di cui è causa, ponendo fine alla propagazione dei danni, ma deve ritenersi che la detta sostituzione rientra nella manutenzione straordinaria della conduttura.
Pertanto le domande svolte dalla nei confronti del _1
aventi ad oggetto l'individuazione dello stesso come CP_2 unico responsabile ex art. 2051 c.c. o comunque la sua responsabilità solidale nella produzione dell'evento lesivo- non possono essere accolte.
Quanto agli eventi lesivi e ai danni lamentati dalle attrici, e al loro collegamento causale con il tratto di condotta idrica che attraversa i fondi agricoli siti in e censiti al f. 4 CP_2 particelle111 e 114, occorre rilevare che la rottura della conduttura idrica sottostante il fondo di cui è causa e la relativa denuncia alla da parte delle odierne _1 attrici a partire dal 2019 non risulta contestata oltre a risultare dalla documentazione agli atti del giudizio. Occorre inoltre rilevare che nel corso del giudizio di ATP il c.t.u. ha verificato la perdita della conduttura e si è proceduto, con il consenso delle parti, alla sostituzione della parte di condotta
-8 di 16- sotto il fondo di cui è causa, che determinava il propagarsi dei danni negli stessi.
Con la relazione di ATP avente n. 358/2020 è stato accertato che:
-molte piante di olivo sul detto fondo esistenti presentavano una vegetazione stentata e clorotica (ingiallita), con foglie che cadevano abbondantemente (filloptosi) e con un progressivo appassimento delle stesse che in numerosi casi si stava evolvendo in un irreversibile avvizzimento che determinava la morte;
-in particolare il danneggiamento irreversibile aveva riguardato
128 olivi da olio e 103 olivi da mensa in un ulivo comprensivo di
528 piante di ulivo (varietà);
-che alle dette piante dovevano aggiungersi le 11 di ulivo da olio risultate perite, in aggiunta alle precedenti, a seguito del sopralluogo dell'ottobre 2020;
- nel terreno erano altresì presenti profonde assolcalture causate dal veloce ruscellamento delle acque in eccesso tracimate sullo strato coltivabile (foto pagg.14-15);
-i disseccamenti dell'intera parte aerea delle chiome e non già solo di una loro porzione, congiuntamente alle generali condizioni di dissesto e parziale allagamento del terreno agrario, dimostravano fenomeni di asfissia radicale;
-l'asfissia radicale, dovuta al ristagno idrico, è quel fenomeno per cui l'acqua si ferma sulla parte superficiale del terreno, andando ad occupare quasi completamente i suoi spazi vuoti, privandoli dell'aria e, impedendo i fondamentali scambi per la nutrizione delle piante;
-che i detti allagamenti avevano determinato oltre alla morte di numerosi esemplari di olivo anche fenomeni di impoverimento del suolo causati dallo scivolamento delle porzioni più superficiali del terreno e, dunque, di quello strato arabile - di altezza variabile intorno ai 30 centimetri - che poi costituisce il reale
-9 di 16- orizzonte fertile del terreno per qualsiasi coltura agraria e da cui vengono attinte tutte le principali risorse nutritive.
Il c.t.u. ha in particolare sottolineato che l'asfissia radicale comporta interventi drastici e i rimedi per la sua risoluzione consistono nella rimozione delle piante, sanificazione delle aree di loro impianto, previa eliminazione delle cause degli allagamenti e sistemazione superficiale del terreno in piano al fine di favorire il deflusso superficiale dell'acqua.
In ordine al danno emergente, il c.t.u. ha innanzitutto quantificato le spese relative alla estirpazione degli ulivi danneggiati (128 da olio e 103 da mensa) -cui si devono aggiungere 11 ulivi da olio, il cui danneggiamento irrimediabile
è stato accertato ad ottobre 2020- e al reimpianto di nuovi ulivi, quantificate, all'attualità nella somma di € 8481,00 ( si rinvia per relationem alla tabella a pag. 24-25 della relazione) cui deve essere sommata € 208,00 per gli undici ulivi successivamente accertati come danneggiati (cfr. tabella a pag.
30 nominata espianto e reimpianto ulivi 11 esemplari). Il danno totale è pari ad € 8689,00.
Ha ancora sottolineato la necessità per ripristinare la struttura dello stato arabile del fondo su cui gravano gli ulivi danneggiati irrimediabilmente, tenuto conto che lo stesso risulta notevolmente dissestato e scalzato dalle frequenti e abbondanti tracimazioni e infiltrazioni delle acque, di intervenire con energiche lavorazioni e rifilature del piano calpestabile. Le dette lavorazioni riguardano una parte di terreno di mq. 2300,00.
Le spese da affrontare ammontano, all'attualità ad € 894,00 ( cfr. tabella a pag. 24 della relazione del c.t.u.) cui va aggiunta, per l'area occupata dalle piante di ulivo accertate come danneggiate a ottobre 2020, la somma di € 107,00 ( tabella a pag. 29-30 della relazione del c.t.u.). Il danno complessivo ammonta ad € 1001,00.
Le spese per la concimazione della superficie prorata ammontano, all'attualità, ad € 79,00 cui deve aggiungersi la somma di € 7
-10 di 16- relativa alle ultime 11 piante di ulivo danneggiate (tabelle a pagina 25 e 30 della relazione di c.t.u.) . Il danno complessivo ammonta all'attualità ad € 86,00.
Trattandosi di danni al fondo, ed alle piante che sullo stesso sono coltivate, gli stessi devono essere risarciti alla proprietaria del fondo anche alla luce di quanto disposto dall'art. 934 c.c.; tale risulta essere, dalla documentazione agli atti, ( cfr. visure catastali Parte_2 depositate da parte attrice il 14 dicembre 2021). Per le dette ragioni gli stessi ammontano all'attualità ad € 9776,00.
Il risarcimento dei danni per ridotta produzione di redditi nel periodo nel quale il fondo, per effetto degli allagamenti, è stato meno produttivo, per il progressivo perimento delle piante di ulivo, non spetta alla proprietaria del fondo, avendo la stessa rappresentato di averlo concessi in affitto a Parte_1 ma a quest'ultima, che ne aveva il godimento. Quanto alla contestazione relativa alla mancata prova della detenzione dei fondi da parte della , in base a contratto di affitto di Pt_1 fondo rustico si ritiene che nel corso del giudizio è stata resa la prova della detenzione da parte della a decorrere dal Pt_1
2002 alla luce della documentazione depositata da parte attrice in data 30 novembre 2022 (denuncia cumulativa di affitto di fondi rustici), in assenza di oneri di forma per il detto contratto.
Occorre però rilevare che il contratto di affitto di fondo rustico deve ritenersi cessato consensualmente nel 2020, tenuto conto che il teste sentito all'udienza del 25 Tes_1 gennaio 2023, ha dichiarato di essere subentrato nell'impresa agricola della figlia e nell'affitto dei fondi di cui è Parte_1 causa dal 2020 e di occuparsi, da allora della coltivazione dei fondi di cui è causa.
Ritenuta pertanto la prova dell'esistenza fino al 2020 della detenzione qualificata dei detti fondi rustici da parte di Pt_1
, occorre rilevare che in relazione al danno per decremento
[...] della produzione di olive dal 2015 al 2018, è mancata
-11 di 16- qualsivoglia prova del suo verificarsi. Al riguardo occorre considerare che la prima richiesta di intervento formulata dalla proprietaria del fondo è dell'agosto 2019 ( cfr. documentazione in atti) e che anche il consulente tecnico di parte attrice si è recato per la prima volta sui fondi il 16 luglio 2019 ( cfr. relazione del consulente tecnico di parte).
Pertanto, tenuto conto del fatto che la prima denuncia alla
è del 2019, della documentazione fotografica _1 allegata alla relazione del c.t.u. e a quella del consulente tecnico di parte, e di quanto accertato dal c.t.u. in ordine al graduale verificarsi del fenomeno, si ritiene che vi è prova del perimento delle piante di ulivo a decorrere dall'inizio dell'anno
2019.
Di conseguenza il danno da riduzione del reddito del fondo per effetto del perimento delle piante va calcolato per le sole annualità 2019 e 2020. Condividendo i criteri di calcolo adottati dal c.t.u. il danno subito dall'affittuaria, per minor guadagno negli anni 2019 e 2020, fino alla riparazione, ammonta, detratta dalla produzione lorda vendibile una percentuale pari al 30% per i minori costi sostenuti, alla somma di € 13.395,00 all'attualità.
La misura del risarcimento del danno subito dalla per Pt_1 contrazione della produzione di olio e di olive negli anni 2019 e
2020 pertanto ammonta all'attualità ad € 13395,00.
Le attrici hanno altresì chiesto il risarcimento del danno, consistente nel minor raccolto che può ottenersi, per effetto del tempo necessario a sostituire le piante di ulivo e a renderle produttive, nel periodo di 5 anni successivi alla riparazione della tubatura. Al riguardo occorre però rilevare, per la ragione più liquida, che titolare dal lato attivo del detto danno futuro- contestato nell'an e nel quantum dai convenuti e dai chiamati in causa- non risulta nessuna delle due attrici, non godendo la proprietaria, per sua stessa ammissione, dei frutti dei beni immobili, per effetto della conclusione del contratto di affitto
-12 di 16- di fondo rustico, e dovendosi escludere dall'istruttoria svolta che la prosecuzione del contratto di affitto tra le parti del presente giudizio, essendo in esso, come nella titolarità dell'impresa agricola, subentrato . Tes_1
Pertanto la domanda risarcitoria dalle attrici formulate in relazione a tale voce di danno non può essere accolta.
Le attrici non hanno dedotto, prima ancora che provato, di aver subito un ulteriore danno – oltre quello indicato consistente nella riduzione del raccolto e dunque del reddito- derivante dai continui accessi della sui fondi per la _1 manutenzione straordinaria della tubatura. Al riguardo si sottolinea infatti che il danno da occupazione illegittima non è mai in re ipsa, avendo l'attore l'onere di allegare quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza
(sul punto cfr. Cass. SS.UU. 33645/2022). Pertanto deve escludersi il diritto delle stesse al risarcimento del detto danno.
Né può essere riconosciuta alle attrici l'indennità di asservimento per effetto dell'occupazione, con la condotta di parte del fondo dell'attrice, alla luce di quanto disposto dall'art. 1034 c.c., tenuto conto che tale domanda, assoggettata a diversi presupposti rispetto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., non è stata proposta nel presente giudizio.
Alla luce di quanto accertato nel corso del presente giudizio, deve essere condannata a rifondere a _1 Parte_2
, per i danni subiti ex art. 2051 c.c. al fondo di sua
[...] proprietà, la complessiva somma di € 9.776,00 e a la Parte_1 complessiva somma di € 13.395,00.
-13 di 16- Va riconosciuto alle danneggiate un ulteriore danno per lucro cessante, legato all'indisponibilità delle somme spettanti a titolo risarcitorio, trattandosi di debito di valore. Tale ulteriore danno è determinabile calcolando la semisomma fra l'importo dovuto all'attualità- pari per la ad € 9776,00 Pt_2
e per la ad € 13395,00- e quello spettante all'epoca Pt_1 dell'inizio dell'evento lesivo, collocabile per le ragioni esposte, fin da gennaio 2019 ( pari rispettivamente ad € 8201,34 per la e ad € 11.237,42) come risultante dalla Pt_2 devalutazione secondo gli indici FOI (conformemente a quanto affermato da Cass. 17 febbraio 1995 n. 1712) e applicando alla sorte capitale così determinata (pari rispettivamente ad €
8988,67 per la prima e ad € 12316,21 per la seconda) un saggio di interessi pari al tasso legale, ipotizzando cioè, in assenza di prova contraria, un impiego del denaro disponibile nelle forme del piccolo risparmio. Sviluppando i calcoli, il lucro cessante, come sopra determinato, ammonta per la ad € 995,25 e Pt_2 per la ad € 1363,68. Pt_1
Il risarcimento del danno dovuto alla pertanto ammonta, Pt_2 all'attualità e comprensivo del c.d. lucro cessante, ammonta ad €
10.771,25 mentre il risarcimento del danno spettante alla Peca ammonta ad € 14.758,68.
La domanda di garanzia svolta dalla convenuta nei confronti della compagnia assicuratrice è fondata. Pertanto la stessa dovrà tenere indenne la convenuta delle somme accertate come dovute sia all'attrice che al convenuto comune, eccedenti la franchigia convenzionalmente stabilita.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, le attrici hanno diritto alla rifusione dalla delle spese di lite relative al _1 giudizio di ATP e del presente giudizio, liquidate nel dispositivo;
di esse deve essere disposto il pagamento a favore del difensore che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto compensi.
-14 di 16- Le spese della c.t.u. del giudizio di A.t.p. devono essere definitivamente poste a carico della . _1
La , soccombente anche in relazione alle domande formulate _1 nei confronti del è tenuta a rimborsare allo Controparte_2 stesso le spese di lite sia del giudizio di ATP che del presente giudizio, liquidate nella misura di € 1528,00 per il primo e di €
4950,00 per il secondo, oltre spese generali ed oneri di legge.
Sussistono giustificati motivi, tenuto conto del relativo contegno processuale, per compensare le spese di lite nei rapporti tra e la compagnia assicuratrice Controparte_7 convenuta in giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
-accerta la responsabilità esclusiva della per i _1 danni di cui è causa e condanna la medesima a corrispondere a per i danni accertati la complessiva somma Parte_2 di € 10.771,25 e a la complessiva somma di € 14758,68, Parte_1 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
-rigetta le domande formulate da nei confronti del _1
; Controparte_2
-condanna la a rifondere alle attrici le spese di _1 lite liquidate in € 1986,40 per compenso ed € 286,00 per spese vive per il giudizio di ATP e in € 6164,00 per compenso ed €
545,00 per spese vive in relazione al presente giudizio, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge, disponendone il pagamento a favore del difensore;
condanna la a rifondere al le spese _1 Controparte_2 di lite, liquidate nella somma di € 1528,00 per il giudizio di
ATP e di € 5150,00 per il presente giudizio, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge;
-15 di 16- -pone definitivamente a carico di il compenso _1 liquidato al c.t.u. nel giudizio di ATP;
-dispone che la convenuta compagnia assicuratrice tenga indenne la dal pagamento di tutte le somme accertate come _1 dovute alle altre parti del presente giudizio per effetto della presente sentenza, che siano eccedenti la franchigia convenzionalmente stabilita;
-compensa tra e _1 Controparte_8 [...]
le spese di lite. Controparte_3
Benevento, 23 settembre 2025
Il Giudice
Serena Berruti
-16 di 16-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Serena Berruti, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 1943 R.G. Cont. anno 2021
VERTENTE TRA
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
Rappresentate e difese dall'avv. PASTORE PATRIZIA giusta procura in calce al ricorso e domiciliate in Paopisi presso il suo studio
-ricorrenti-
in persona del legale rappresentante pro tempore _1
(c.f. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avvocato DI GIACOMO ORESTE giusta procura in calce alla comparsa e domiciliata in Benevento presso il suo studio
-resistente-
in persona del Sindaco pro tempore (c.f. Controparte_2
P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Carrozzini giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e domiciliato in presso il suo studio CP_2
-chiamato in causa-
-1 di 16- LE ASSICURAZIONI DI ROMA – in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore (P. IVA , P.IVA_3
Rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Marinello giusta procura in calce alla comparsa e domiciliata in Napoli presso il suo studio
-chiamata in causa-
Oggetto: risarcimento del danno ex art. 2051 c.c..
CONCLUSIONI: come formulate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza a precisazione delle conclusioni del 5 febbraio 2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Le ricorrenti hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di
Benevento la al fine di ottenere la sua condanna _1 alla corresponsione alle attrici della somma di € 61.917,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti per il perimento di parte dell'uliveto dovuto al ristagno di acqua, per diversi anni, affiorante nei fondi di cui è causa in corrispondenza alla rottura della tubazione della _1
Hanno dedotto ed allegato a sostegno delle domande formulate:
-che quale titolare di azienda agricola individuale, Parte_1 conduceva in affitto, tra gli altri, i fondi agricoli siti in e censiti al f. 4 particelle 111 e 114, di proprietà della CP_2
; Pt_2
-che sugli stessi erano coltivati alberi di ulivo sia per la produzione di olio che di olive da tavola, rispettivamente con albero di ulivo del tipo “ortice” ( con la varietà come Per_1 impollinatore) e di tipo e;
Pt_3 Pt_4
-che il fondo era attraversato da una conduttura di acqua potabile realizzata dalla per conto del Comune di _1
per collegare alla tubazione principale la località di CP_2
Ferrarise;
-2 di 16- -che nel fondo si erano verificate numerosi guasti e perdite alla conduttura, con conseguenti interventi della _1
-che il fondo di cui è causa, per effetto dei detti guasti, presentava un esteso fenomeno di ristagno idrico affiorante in corrispondenza del passaggio della tubazione, esteso per scorrimento superficiale su tutto il fondo con fenomeni di sofferenza di molte piante e addirittura di perimento di numerosi esemplari, oltre che di impoverimento del suolo;
-che i danni subiti dalle attrici consistevano in una perdita di piante di ulivo, un calo quantitativo delle olive prodotte oltre che l'impraticabilità del fondo, con conseguente deperimento dello stesso, per non essere più possibili su di esso le coltivazioni;
-che per l'eliminazione della detta situazione e la quantificazione dei danni le attrici avevano introdotto giudizio n. 358/2020 nei confronti di che aveva chiamato in _1 causa, per essere manlevata anche il e le Controparte_2
Assicurazioni di Controparte_4
-che nel corso del detto giudizio era stato nominato c.t.u. che aveva determinato i danni ai fondi derivanti dalle dette perdite;
che medio tempore la conduttura era stata interamente sostituita a cura e spese della;
_1
-che pertanto le ricorrenti avevano diritto al risarcimento dei danni subiti nella misura determinata dal c.t.u..
La nel costituirsi in giudizio ha chiesto, previa _1 chiamata in causa del Comune di Ponte e de Le Assicurazioni Di
Roma Mutua Assicuratrice Romana, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva delle attrici, e comunque rigettare la domanda da loro formulata in quanto infondata;
in via subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale della domanda delle attrici, di accertare la responsabilità esclusiva o almeno solidale del quale proprietario della Controparte_2
-3 di 16- infrastruttura e in subordine condannare la compagnia assicuratrice chiamata a tenere indenne la da _1 qualsiasi onere economico sulla stessa gravante dal presente giudizio.
Ha dedotto ad allegato a sostegno delle sue difese:
-che non risultava né che l'azienda agricola della traesse CP_5 redditi dai beni oggetto di causa né che la fosse la Pt_2 proprietaria dei fondi;
- che comunque in relazione ai danni lamentati, vi era difetto di legittimazione passiva della essendo il Comune _1 chiamato in causa il proprietario degli impianti, solo conferiti alla convenuta a titolo di affidamento, alla luce di quanto disposto con contratto di servizio 1185 del 27 febbraio 2004, con durata fino al 31 dicembre 2022;
-che il danno lamentato dalle attrici trovava la sua causa nella vetustà dell'impianto e non nella mancata o cattiva manutenzione della tubazione, con conseguente responsabilità esclusiva del solo ente locale;
-che nel caso di specie la conduttura, per la sua vetustà, non poteva essere riparata, per lo stato di degrado dovuto all'uso, ma doveva essere sostituita, come poi effettivamente era stato fatto nel corso del procedimento per A.T.P.;
-che pertanto il ex art. 2051 c.c. doveva rispondere dei CP_2 danni cagionati ai fondi di cui è causa in quanto proprietario della rete idrica e fognaria, avendo la solo la _1 gestione del servizio, non potendo rispondere dei danni derivanti dalla necessità di ampliamento o rifacimento delle reti esistenti;
-che in subordine si chiedeva che fosse determinato il grado di responsabilità gravante sul e quello sulla convenuta;
CP_2
-4 di 16- -che comunque la prova dei danni da ciascuna parte patiti gravava sulle attrici e che sotto tale profilo persino le allegazioni delle stesse erano generiche;
-che comunque non era possibile riconoscere i danni per mancata percezione di reddito agricolo per le annualità 2019 e 2020, tenuto conto che il calcolo era stato fatto per l'intero uliveto,
a fronte dell'indicazione di un numero inferiore di piante da estirpare (231 su 528);
- che anche il lucro cessante non era dovuto, essendo stato calcolato in modo del tutto ipotetico, in assenza di una prova rigorosa del nesso causale tra danno subito e illecito, nonché dell'entità dell'accrescimento patrimoniale pregiudicato dal fatto illecito altrui;
-che inoltre alcuna indennità di asservimento poteva essere riconosciuta alle attrici, in assenza di una domanda ex art. 1038
c.c.;
-che comunque, nel caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea nei propri confronti, la propria compagnia assicuratrice doveva tenerla indenne dalle conseguenze pregiudizievoli del presente giudizio, anche in ordine alle spese di lite.
Il nel costituirsi ha chiesto rigettarsi la domanda CP_2 formulata nei suoi confronti dalla e in via _1 subordinata rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata.
Ha dedotto ed allegato a sostegno delle sue difese:
-che nel caso in cui all'esito del giudizio fosse risultata la prova di danni subiti dalle attrici, di essi avrebbe dovuto rispondere unicamente la a carico della quale era _1 la gestione in esclusiva della captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque per uso civile ed industriale, con affidamento dei relativi impianti, alla luce di quanto disposto dal Contratto di Servizio per la gestione del Servizio Idrico
Integrato con essa stipulato;
-5 di 16- -che alla luce di quanto disposto dall'art. 4 la si _1 era obbligata a custodire gli impianti nella migliore efficienza e alla graduale eliminazione delle perdite della rete idrica, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e a sollevare il da qualsiasi responsabilità per danni a terzi CP_2 derivanti dalla gestione e manutenzione degli impianti ed esecuzione di opere, anche mediante idonea polizza assicurativa;
-che nessun obbligo di custodia poteva pertanto configurarsi in capo al , gravando lo stesso esclusivamente sulla CP_2 _1
[...]
-che proprio la fin dal 2016, aveva effettuato _1 diversi interventi sulla rete, su richiesta degli attori, senza riuscire ad eliminare i problemi lamentati e che mai ne aveva fatto comunicazione al fino al 2020 ( in pendenza di ATP); CP_2
-che l'intervento manutentivo necessario era stato posto in essere dalla solo nel corso del giudizio di ATP, _1 mediante la sostituzione di un breve tratto di conduttura con altra tubazione, con lavori di durata solo di qualche giorno;
-che comunque si contestava sia l'an che il quantum dei danni richiesti dalle attrici.
La compagnia assicuratrice convenuta in giudizio, nel costituirsi, ha chiesto dichiarare il difetto di legittimazione attiva o comunque rigettare per infondatezza la domanda formulata dalle attrici;
nel caso di accoglimento, anche parziale, ha chiesto accertare l'esclusiva responsabilità del Controparte_2 ed in via subordinata condannare la compagnia a manlevare l'assicurata solo per il danno subito e provato dalle istanti, limitatamente al periodo di validità della polizza, tenuto conto della franchigia e di quanto previsto nel contratto assicurativo.
La domanda formulata dalle attrici nei confronti della _1
è solo in parte fondata.
[...]
Al riguardo occorre considerare che l'attrice ha formulato la sua domanda risarcitoria esclusivamente nei confronti della convenuta
-6 di 16- ritenuta responsabile ex art. 2051 c.c. con _1 conseguente obbligo di risarcirle i danni subiti per la mancata riparazione della conduttura idrica nei fondi di cui è causa.
Bisogna però, tenuto conto della contestazione mossa dalla convenuta in ordine alla propria responsabilità e della chiamata in causa effettuata nei confronti del convenuto, CP_2 verificare se la convenuta o il convenuto o _1 CP_2 entrambe le parti debbano essere considerate custodi della conduttura idrica di cui è causa, intendendosi per custode il soggetto che ne aveva la concreta disponibilità e controllo.
Al riguardo occorre considerare che dalla lettura del contratto per la gestione del servizio idrico integrato concluso tra il comune chiamato in causa e la società convenuta in data 27 febbraio 2024, si evince che, ferma restando in capo all'ente locale la proprietà della rete idrica, la convenuta concessionaria ha assunto l'obbligo di custodire e mantenere gli impianti costantemente nella migliore efficienza, di provvedere alla graduale eliminazione delle perdite della rete idrica, di svolgere costantemente e prontamente, con oneri a proprio carico, tutte le incombenze relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, intesa come complesso di servizi e prestazioni occorrenti per mantenere efficiente ogni parte degli impianti e delle condotte compresi, quindi, gli interventi di ricerca e riparazione delle perdite idriche, di sollevare il da CP_2 ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto della gestione e manutenzione degli impianti e dell'esecuzione di opere da parte della società, mediante la stipulazione di adeguate polizze assicurative ( cfr. art. 4 della citata convenzione). L'ampiezza dei poteri di controllo e compiti assunti dal concessionario in ordine alla rete idrica deve far escludere il rapporto di custodia che normalmente si presume nella titolarità dominicale della cosa, essendo emersa nel caso di specie la sussistenza di una escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la cosa
-7 di 16- medesima, ha un rapporto giuridicamente qualificato (così Cass.
8888/2020, in relazione all'ampiezza dei poteri gestori dell' che richiama Cass. 22839/2017) Controparte_6 tale da configurare una signoria di fatto idonea a fondare solo in capo alla stessa la speciale responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. ( sul punto cfr. Cass. 33122/2024).
Né la ha provato, il compimento di un fatto da _1 parte del o da terzi, da intendersi come caso fortuito, CP_2 idoneo ad escludere la sua responsabilità, quale custode, per i danni ai fondi di cui è causa. Al riguardo la dedotta circostanza della vetustà della conduttura idrica, tale da richiederne la sua integrale sostituzione, non è stata provata in corso di causa;
pacifico è solo che nel corso del giudizio di ATP si è proceduto, su accordo delle parti, alla sostituzione di parte della tubatura attraversante il fondo di cui è causa, ponendo fine alla propagazione dei danni, ma deve ritenersi che la detta sostituzione rientra nella manutenzione straordinaria della conduttura.
Pertanto le domande svolte dalla nei confronti del _1
aventi ad oggetto l'individuazione dello stesso come CP_2 unico responsabile ex art. 2051 c.c. o comunque la sua responsabilità solidale nella produzione dell'evento lesivo- non possono essere accolte.
Quanto agli eventi lesivi e ai danni lamentati dalle attrici, e al loro collegamento causale con il tratto di condotta idrica che attraversa i fondi agricoli siti in e censiti al f. 4 CP_2 particelle111 e 114, occorre rilevare che la rottura della conduttura idrica sottostante il fondo di cui è causa e la relativa denuncia alla da parte delle odierne _1 attrici a partire dal 2019 non risulta contestata oltre a risultare dalla documentazione agli atti del giudizio. Occorre inoltre rilevare che nel corso del giudizio di ATP il c.t.u. ha verificato la perdita della conduttura e si è proceduto, con il consenso delle parti, alla sostituzione della parte di condotta
-8 di 16- sotto il fondo di cui è causa, che determinava il propagarsi dei danni negli stessi.
Con la relazione di ATP avente n. 358/2020 è stato accertato che:
-molte piante di olivo sul detto fondo esistenti presentavano una vegetazione stentata e clorotica (ingiallita), con foglie che cadevano abbondantemente (filloptosi) e con un progressivo appassimento delle stesse che in numerosi casi si stava evolvendo in un irreversibile avvizzimento che determinava la morte;
-in particolare il danneggiamento irreversibile aveva riguardato
128 olivi da olio e 103 olivi da mensa in un ulivo comprensivo di
528 piante di ulivo (varietà);
-che alle dette piante dovevano aggiungersi le 11 di ulivo da olio risultate perite, in aggiunta alle precedenti, a seguito del sopralluogo dell'ottobre 2020;
- nel terreno erano altresì presenti profonde assolcalture causate dal veloce ruscellamento delle acque in eccesso tracimate sullo strato coltivabile (foto pagg.14-15);
-i disseccamenti dell'intera parte aerea delle chiome e non già solo di una loro porzione, congiuntamente alle generali condizioni di dissesto e parziale allagamento del terreno agrario, dimostravano fenomeni di asfissia radicale;
-l'asfissia radicale, dovuta al ristagno idrico, è quel fenomeno per cui l'acqua si ferma sulla parte superficiale del terreno, andando ad occupare quasi completamente i suoi spazi vuoti, privandoli dell'aria e, impedendo i fondamentali scambi per la nutrizione delle piante;
-che i detti allagamenti avevano determinato oltre alla morte di numerosi esemplari di olivo anche fenomeni di impoverimento del suolo causati dallo scivolamento delle porzioni più superficiali del terreno e, dunque, di quello strato arabile - di altezza variabile intorno ai 30 centimetri - che poi costituisce il reale
-9 di 16- orizzonte fertile del terreno per qualsiasi coltura agraria e da cui vengono attinte tutte le principali risorse nutritive.
Il c.t.u. ha in particolare sottolineato che l'asfissia radicale comporta interventi drastici e i rimedi per la sua risoluzione consistono nella rimozione delle piante, sanificazione delle aree di loro impianto, previa eliminazione delle cause degli allagamenti e sistemazione superficiale del terreno in piano al fine di favorire il deflusso superficiale dell'acqua.
In ordine al danno emergente, il c.t.u. ha innanzitutto quantificato le spese relative alla estirpazione degli ulivi danneggiati (128 da olio e 103 da mensa) -cui si devono aggiungere 11 ulivi da olio, il cui danneggiamento irrimediabile
è stato accertato ad ottobre 2020- e al reimpianto di nuovi ulivi, quantificate, all'attualità nella somma di € 8481,00 ( si rinvia per relationem alla tabella a pag. 24-25 della relazione) cui deve essere sommata € 208,00 per gli undici ulivi successivamente accertati come danneggiati (cfr. tabella a pag.
30 nominata espianto e reimpianto ulivi 11 esemplari). Il danno totale è pari ad € 8689,00.
Ha ancora sottolineato la necessità per ripristinare la struttura dello stato arabile del fondo su cui gravano gli ulivi danneggiati irrimediabilmente, tenuto conto che lo stesso risulta notevolmente dissestato e scalzato dalle frequenti e abbondanti tracimazioni e infiltrazioni delle acque, di intervenire con energiche lavorazioni e rifilature del piano calpestabile. Le dette lavorazioni riguardano una parte di terreno di mq. 2300,00.
Le spese da affrontare ammontano, all'attualità ad € 894,00 ( cfr. tabella a pag. 24 della relazione del c.t.u.) cui va aggiunta, per l'area occupata dalle piante di ulivo accertate come danneggiate a ottobre 2020, la somma di € 107,00 ( tabella a pag. 29-30 della relazione del c.t.u.). Il danno complessivo ammonta ad € 1001,00.
Le spese per la concimazione della superficie prorata ammontano, all'attualità, ad € 79,00 cui deve aggiungersi la somma di € 7
-10 di 16- relativa alle ultime 11 piante di ulivo danneggiate (tabelle a pagina 25 e 30 della relazione di c.t.u.) . Il danno complessivo ammonta all'attualità ad € 86,00.
Trattandosi di danni al fondo, ed alle piante che sullo stesso sono coltivate, gli stessi devono essere risarciti alla proprietaria del fondo anche alla luce di quanto disposto dall'art. 934 c.c.; tale risulta essere, dalla documentazione agli atti, ( cfr. visure catastali Parte_2 depositate da parte attrice il 14 dicembre 2021). Per le dette ragioni gli stessi ammontano all'attualità ad € 9776,00.
Il risarcimento dei danni per ridotta produzione di redditi nel periodo nel quale il fondo, per effetto degli allagamenti, è stato meno produttivo, per il progressivo perimento delle piante di ulivo, non spetta alla proprietaria del fondo, avendo la stessa rappresentato di averlo concessi in affitto a Parte_1 ma a quest'ultima, che ne aveva il godimento. Quanto alla contestazione relativa alla mancata prova della detenzione dei fondi da parte della , in base a contratto di affitto di Pt_1 fondo rustico si ritiene che nel corso del giudizio è stata resa la prova della detenzione da parte della a decorrere dal Pt_1
2002 alla luce della documentazione depositata da parte attrice in data 30 novembre 2022 (denuncia cumulativa di affitto di fondi rustici), in assenza di oneri di forma per il detto contratto.
Occorre però rilevare che il contratto di affitto di fondo rustico deve ritenersi cessato consensualmente nel 2020, tenuto conto che il teste sentito all'udienza del 25 Tes_1 gennaio 2023, ha dichiarato di essere subentrato nell'impresa agricola della figlia e nell'affitto dei fondi di cui è Parte_1 causa dal 2020 e di occuparsi, da allora della coltivazione dei fondi di cui è causa.
Ritenuta pertanto la prova dell'esistenza fino al 2020 della detenzione qualificata dei detti fondi rustici da parte di Pt_1
, occorre rilevare che in relazione al danno per decremento
[...] della produzione di olive dal 2015 al 2018, è mancata
-11 di 16- qualsivoglia prova del suo verificarsi. Al riguardo occorre considerare che la prima richiesta di intervento formulata dalla proprietaria del fondo è dell'agosto 2019 ( cfr. documentazione in atti) e che anche il consulente tecnico di parte attrice si è recato per la prima volta sui fondi il 16 luglio 2019 ( cfr. relazione del consulente tecnico di parte).
Pertanto, tenuto conto del fatto che la prima denuncia alla
è del 2019, della documentazione fotografica _1 allegata alla relazione del c.t.u. e a quella del consulente tecnico di parte, e di quanto accertato dal c.t.u. in ordine al graduale verificarsi del fenomeno, si ritiene che vi è prova del perimento delle piante di ulivo a decorrere dall'inizio dell'anno
2019.
Di conseguenza il danno da riduzione del reddito del fondo per effetto del perimento delle piante va calcolato per le sole annualità 2019 e 2020. Condividendo i criteri di calcolo adottati dal c.t.u. il danno subito dall'affittuaria, per minor guadagno negli anni 2019 e 2020, fino alla riparazione, ammonta, detratta dalla produzione lorda vendibile una percentuale pari al 30% per i minori costi sostenuti, alla somma di € 13.395,00 all'attualità.
La misura del risarcimento del danno subito dalla per Pt_1 contrazione della produzione di olio e di olive negli anni 2019 e
2020 pertanto ammonta all'attualità ad € 13395,00.
Le attrici hanno altresì chiesto il risarcimento del danno, consistente nel minor raccolto che può ottenersi, per effetto del tempo necessario a sostituire le piante di ulivo e a renderle produttive, nel periodo di 5 anni successivi alla riparazione della tubatura. Al riguardo occorre però rilevare, per la ragione più liquida, che titolare dal lato attivo del detto danno futuro- contestato nell'an e nel quantum dai convenuti e dai chiamati in causa- non risulta nessuna delle due attrici, non godendo la proprietaria, per sua stessa ammissione, dei frutti dei beni immobili, per effetto della conclusione del contratto di affitto
-12 di 16- di fondo rustico, e dovendosi escludere dall'istruttoria svolta che la prosecuzione del contratto di affitto tra le parti del presente giudizio, essendo in esso, come nella titolarità dell'impresa agricola, subentrato . Tes_1
Pertanto la domanda risarcitoria dalle attrici formulate in relazione a tale voce di danno non può essere accolta.
Le attrici non hanno dedotto, prima ancora che provato, di aver subito un ulteriore danno – oltre quello indicato consistente nella riduzione del raccolto e dunque del reddito- derivante dai continui accessi della sui fondi per la _1 manutenzione straordinaria della tubatura. Al riguardo si sottolinea infatti che il danno da occupazione illegittima non è mai in re ipsa, avendo l'attore l'onere di allegare quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza
(sul punto cfr. Cass. SS.UU. 33645/2022). Pertanto deve escludersi il diritto delle stesse al risarcimento del detto danno.
Né può essere riconosciuta alle attrici l'indennità di asservimento per effetto dell'occupazione, con la condotta di parte del fondo dell'attrice, alla luce di quanto disposto dall'art. 1034 c.c., tenuto conto che tale domanda, assoggettata a diversi presupposti rispetto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., non è stata proposta nel presente giudizio.
Alla luce di quanto accertato nel corso del presente giudizio, deve essere condannata a rifondere a _1 Parte_2
, per i danni subiti ex art. 2051 c.c. al fondo di sua
[...] proprietà, la complessiva somma di € 9.776,00 e a la Parte_1 complessiva somma di € 13.395,00.
-13 di 16- Va riconosciuto alle danneggiate un ulteriore danno per lucro cessante, legato all'indisponibilità delle somme spettanti a titolo risarcitorio, trattandosi di debito di valore. Tale ulteriore danno è determinabile calcolando la semisomma fra l'importo dovuto all'attualità- pari per la ad € 9776,00 Pt_2
e per la ad € 13395,00- e quello spettante all'epoca Pt_1 dell'inizio dell'evento lesivo, collocabile per le ragioni esposte, fin da gennaio 2019 ( pari rispettivamente ad € 8201,34 per la e ad € 11.237,42) come risultante dalla Pt_2 devalutazione secondo gli indici FOI (conformemente a quanto affermato da Cass. 17 febbraio 1995 n. 1712) e applicando alla sorte capitale così determinata (pari rispettivamente ad €
8988,67 per la prima e ad € 12316,21 per la seconda) un saggio di interessi pari al tasso legale, ipotizzando cioè, in assenza di prova contraria, un impiego del denaro disponibile nelle forme del piccolo risparmio. Sviluppando i calcoli, il lucro cessante, come sopra determinato, ammonta per la ad € 995,25 e Pt_2 per la ad € 1363,68. Pt_1
Il risarcimento del danno dovuto alla pertanto ammonta, Pt_2 all'attualità e comprensivo del c.d. lucro cessante, ammonta ad €
10.771,25 mentre il risarcimento del danno spettante alla Peca ammonta ad € 14.758,68.
La domanda di garanzia svolta dalla convenuta nei confronti della compagnia assicuratrice è fondata. Pertanto la stessa dovrà tenere indenne la convenuta delle somme accertate come dovute sia all'attrice che al convenuto comune, eccedenti la franchigia convenzionalmente stabilita.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, le attrici hanno diritto alla rifusione dalla delle spese di lite relative al _1 giudizio di ATP e del presente giudizio, liquidate nel dispositivo;
di esse deve essere disposto il pagamento a favore del difensore che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto compensi.
-14 di 16- Le spese della c.t.u. del giudizio di A.t.p. devono essere definitivamente poste a carico della . _1
La , soccombente anche in relazione alle domande formulate _1 nei confronti del è tenuta a rimborsare allo Controparte_2 stesso le spese di lite sia del giudizio di ATP che del presente giudizio, liquidate nella misura di € 1528,00 per il primo e di €
4950,00 per il secondo, oltre spese generali ed oneri di legge.
Sussistono giustificati motivi, tenuto conto del relativo contegno processuale, per compensare le spese di lite nei rapporti tra e la compagnia assicuratrice Controparte_7 convenuta in giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
-accerta la responsabilità esclusiva della per i _1 danni di cui è causa e condanna la medesima a corrispondere a per i danni accertati la complessiva somma Parte_2 di € 10.771,25 e a la complessiva somma di € 14758,68, Parte_1 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
-rigetta le domande formulate da nei confronti del _1
; Controparte_2
-condanna la a rifondere alle attrici le spese di _1 lite liquidate in € 1986,40 per compenso ed € 286,00 per spese vive per il giudizio di ATP e in € 6164,00 per compenso ed €
545,00 per spese vive in relazione al presente giudizio, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge, disponendone il pagamento a favore del difensore;
condanna la a rifondere al le spese _1 Controparte_2 di lite, liquidate nella somma di € 1528,00 per il giudizio di
ATP e di € 5150,00 per il presente giudizio, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge;
-15 di 16- -pone definitivamente a carico di il compenso _1 liquidato al c.t.u. nel giudizio di ATP;
-dispone che la convenuta compagnia assicuratrice tenga indenne la dal pagamento di tutte le somme accertate come _1 dovute alle altre parti del presente giudizio per effetto della presente sentenza, che siano eccedenti la franchigia convenzionalmente stabilita;
-compensa tra e _1 Controparte_8 [...]
le spese di lite. Controparte_3
Benevento, 23 settembre 2025
Il Giudice
Serena Berruti
-16 di 16-