TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunziato all'udienza del 9/6/2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 13826/2020 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. M. De Vivo Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
Contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di aver prestato attività lavorativa con le mansioni di bracciante agricola alle dipendenze della per 87 giornate nel corso dell'anno 2019, esponeva di CP_1
aver presentato alla per la Parte_2
provincia di Bari – domanda datata 11/6/2020 tesa ad ottenere le prestazioni di integrazione malattia previste dalla contrattazione collettiva come da bando emesso dallo stesso , nonché domanda datata 22/1/2021 volta alla liquidazione Parte_2 del “contributo una tantum coronavirus”, deliberato dal Comitato di Gestione della
CIMALA EBAT nella seduta del 2/11/2020.
Lamentava che entrambe le istanze venivano disattese dalla CIMALA EBAT, rispettivamente con note del 13/1/2021 e 25/11/2021, sulla scorta della seguente motivazione: “risulta che l'Ente o l'azienda agricola presso cui ha effettuato il maggior numero di giornate non è in regola con il versamento dei contributi all'Ente Bilaterale” ed esponeva che, con missiva datata 6/12/2021, il Sindacato UILA di Bari, in nome e per conto della propria iscritta, invitava la a corrispondere alla ricorrente CP_1 gli importi che la CIMALA EBAT non le aveva liquidato a causa dell'omesso versamento, da parte dell'azienda, della contribuzione integrativa, così come previsto dall'art. 39 del contratto integrativo provinciale di settore.
Richiamava l'art. 6 del CCNL del settore agricolo e florovivaistico che prevede la costituzione di “Casse extra legem provinciali/Enti bilaterali agricoli territoriali” al fine di corrispondere le integrazioni di malattia e infortunio sul lavoro di cui all'art. 62 del richiamato CCNL nonché l'art. 8 del citato CCNL che prescrive che “i contratti collettivi provinciali di lavoro stabiliscono la misura della contribuzione destinata al finanziamento delle predette Casse/Enti” e l'art. 85 del medesimo CCNL che stabilisce un contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori “a titolo di assistenza contrattuale” e demanda ad appositi accordi “modalità ed entità di tale contributo”.
Invocava l'art. 25 del Contratto integrativo del settore agricolo per le Province di Bari e
BAT che fissa nella misura dell'1% dell'imponibile contributivo giornaliero il contributo per integrazione malattia ed assistenza contrattuale, ripartito quanto allo
0,80% a carico dei datori di lavoro e dello 0,20 a carico dei lavoratori, deducendo che per la provincia di Bari è operativa la CIMALA EBAT, associazione mutualistica costituita per iniziativa delle organizzazioni sindacali di categoria, presso cui affluisce la contribuzione integrativa e che provvede alla liquidazione delle relative prestazioni, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2.
Infine, evidenziava che la società convenuta, pur avendo operato nelle buste paga le trattenute a carico del lavoratore sia per l'integrazione malattia ed infortuni sia per l'assistenza contrattuale, contabilizzando anche la quota a proprio carico e, ciononostante, non aveva provveduto al relativo versamento contributivo, determinando con ciò la reiezione delle domande di integrazione malattia e per indennizzo Covid;
pertanto, richiamando il contenuto dell'art. 39 del contratto provinciale che prevede che
“ il datore di lavoro deve corrispondere direttamente al lavoratore le prestazioni equivalenti”, adiva il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Condannare la (P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Noicattaro alla Via Siciliano n. 53, al pagamento, per le causali esposte, della somma di € 660,00 con interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione del credito al saldo.
Pag. 2 di 6
2. Condannare la resistente al pagamento delle spese processuali da attribuirsi in distrazione a favore del sottoscritto avvocato anicipatario”.
Nessuno si costituiva per la convenuta che veniva dichiarata contumace, una volta accertata la regolarità del procedimento di notifica.
All'odierna udienza, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva discussa e decisa con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente veniva assunta alle dipendenze della società convenuta nel corso dell'arco temporale intercorrente da maggio 2019 a dicembre 2019, in forza di un contratto a tempo determinato, in qualità di operaia agricola e con mansione di operaia comune, inquadrata al livello 4 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti (doc. 3), svolgendo ben n. 87 giornate di lavoro in agricoltura in favore della
[...]
. Controparte_1
La ricorrente ha dimostrato, altresì, attraverso la produzione dell'estratto conto previdenziale (cfr. all.n. 2 ricorso), di essere rimasta assente dal lavoro per n. 41 giornate nell'anno 2019, tanto che l' le ha accreditato la relativa Controparte_2
contribuzione figurativa;
del pari, ha attestato di essere stata affetta da Coronavirus, giusta certificazione rilasciata dalla competente ASL che ne ha attestato l'esecuzione in data 17/12/2020 (cfr. all.n. 19 ricorso) e, pertanto, nel lasso temporale stabilito dal bando CIMALA EBAT relativo al contributo una tantum Coronavirus (cfr. all. n. 9 ricorso).
Ne discende che parte ricorrente ha allegato ed offerto idonea prova di avere i requisiti per entrambi gli indennizzi oggetto del presente giudizio che non le sono stati corrisposti dall'Ente bilaterale, ai sensi dell'art. 4, punto 2 del Regolamento, posto che la non aveva provveduto a versare la relativa contribuzione alla CIMALA CP_1
EBAT.
Orbene, giova ricostruire il quadro normativo di riferimento;
l'art. 6 del CCNL del settore agricolo e florovivaistico (cfr. all.n. 14 ricorso) prevede la costituzione di “Casse extra legem provinciali/Enti bilaterali agricoli territoriali” al fine di corrispondere le
Pag. 3 di 6 integrazioni di malattia e di infortunio sul lavoro di cui all'art. 62 del medesimo CCNL;
l'art. 8 prescrive che “i contratti collettivi provinciali di lavoro stabiliscono la misura della contribuzione destinata al finanziamento delle predette Casse/Enti”; infine, l'art. 85 del medesimo CCNL stabilisce un contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori “a titolo di assistenza contrattuale” e demanda ad appositi accordi “modalità ed entità di tale contributo”.
L'art. 25 del Contratto integrativo del settore agricolo per le province di Bari- BAT fissa nella misura dell'1% dell'imponibile contributivo giornaliero il contributo per integrazione malattia ed assistenza contrattuale, ripartito quanto allo 0,80% a carico dei datori di lavoro e dello 0,20% a carico dei lavoratori.
La contribuzione integrativa per la provincia di Bari affluisce alla CIMALA EBAT (cfr. all. nn. 16 e 17) che provvede alla liquidazione delle relative prestazioni, ossia “una indennità integrativa del trattamento di legge, compreso il periodo di carenza in caso di malattia e/o infortunio” (art. 3, comma1 Regolamento) nonché “contributi assistenziali
e trattamenti integrativi economici ” (art. 3, comma 2 Regolamento); inoltre, l'art. 4 del Regolamento della CIMALA EBAT prevede che, per ottenere le prestazioni di cui all'art. 3, occorre che “
1. Il lavoratore abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze di Ente o azienda agricola operante ed iscritta nei ruoli delle province di Bari e/o BAT…” 2. L'Ente o l'azienda, presso cui il lavoratore CP_3 richiedente ha lavorato, sia in regola con il versamento dei contributi all'Ente bilaterale CIMALA EBAT Bari. Nel caso in cui, nello stesso anno, il lavoratore abbia prestato la sua attività presso più Enti o aziende, la domanda si intende accolta qualora risulti in regola, con il pagamento dei contributi, l'Ente o l'azienda presso cui il lavoratore ha effettuato il maggior numero di giornate;
3. L'indennità di legge sia stata riconosciuta dall'Ente o , per i medesimi periodi per i quali si richiede CP_3 CP_4
l'integrazione”. Infine, l'art. 39 del Contratto provinciale prevede che “il datore di lavoro che ometta di versare la contribuzione prevista per CIMALA EBAT BARI sarà tenuto a corrispondere direttamente al lavoratore le prestazioni equivalenti”.
Tanto premesso, dalla disamina dei prospetti paga versati in atti, è emerso che la CP_1
ha recepito la contrattazione collettiva di settore, avendo indicato, nelle buste paga,
[...]
il contratto collettivo per gli OTD della provincia di Bari nonché i relativi istituti ed i
Pag. 4 di 6 parametri retributivi;
in particolare, risulta che la società ha operato le trattenute a carico della lavoratrice sia per l'integrazione malattie ed infortuni, sia per l'assistenza contrattuale, contabilizzando anche la quota a proprio carico, in applicazione delle disposizioni contrattuali e regolamentari (cfr. buste paga allegate, all.n. 3 ricorso).
E tuttavia, la società datrice di lavoro, pur avendo effettuato le trattenute relative alla contribuzione integrativa, ha omesso di versarle all'ente bilaterale, così come attestato dalla CIMALA EBAT nei provvedimenti con cui ha disatteso le domande avanzate dalla ricorrente (cfr. all. nn. 10 e 11).
Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 39 del Contratto Provinciale, il datore di lavoro deve corrispondere direttamente al lavoratore le prestazioni equivalenti.
In ordine alla misura dei trattamenti, si osserva che il bando “ 2019” Controparte_5 reso pubblico dall'Ente ha stabilito un'indennità giornaliera in misura fissa di € 35,00 al giorno per il periodo di carenza (primi tre giorni), un'indennità di € 15,00 dal 4° al 20° giorno e di € 10,00 dal 21° al 30° giorno;
il bando “Coronavirus” ha previsto l'erogazione di un contributo una tantum di € 200,00 per i lavoratori che siano risultati positivi al Coronavirus SARS Cov- 10 nel periodo dall'1/1/2020 al 31/12/2020; ditalchè, deve ritenersi che i conteggi effettuati dalla ricorrente, per un totale di €
660,00, così suddivisi: € 105,00 per giorni di carenza (3 x € 35,00); € 225,00 per indennità dal 4° al 20° giorno (17 x € 15,00); € 100,00 per indennità dal 21° al 30° giorno (10 x € 10,00); € 200,00 per una tantum coronavirus, analiticamente riportati nel prospetto allegato al ricorso, risultano condivisibili, non avendo, peraltro, formato oggetto di contestazione alcuna da parte della società convenuta, rimasta contumace;
non v'è motivo, dunque, per disattendere tali conteggi.
Per tali motivi il ricorso può validamente trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- accoglie il ricorso e accerta l'inadempimento della , Controparte_1
dell'obbligazione di versamento dei contributi all'Ente per la provincia di Parte_2
Pag. 5 di 6 Bari, CIMALA EBAT e, conseguentemente, del mancato pagamento in favore della ricorrente del trattamento integrativo di malattia nonché del contributo assistenziale una tantum nella misura di € 660,00; - condanna, per l'effetto, Controparte_1
a corrispondere alla ricorrente la somma di € 660,00 per le causali di cui in narrativa;
- condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 9/6/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunziato all'udienza del 9/6/2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 13826/2020 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. M. De Vivo Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
Contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di aver prestato attività lavorativa con le mansioni di bracciante agricola alle dipendenze della per 87 giornate nel corso dell'anno 2019, esponeva di CP_1
aver presentato alla per la Parte_2
provincia di Bari – domanda datata 11/6/2020 tesa ad ottenere le prestazioni di integrazione malattia previste dalla contrattazione collettiva come da bando emesso dallo stesso , nonché domanda datata 22/1/2021 volta alla liquidazione Parte_2 del “contributo una tantum coronavirus”, deliberato dal Comitato di Gestione della
CIMALA EBAT nella seduta del 2/11/2020.
Lamentava che entrambe le istanze venivano disattese dalla CIMALA EBAT, rispettivamente con note del 13/1/2021 e 25/11/2021, sulla scorta della seguente motivazione: “risulta che l'Ente o l'azienda agricola presso cui ha effettuato il maggior numero di giornate non è in regola con il versamento dei contributi all'Ente Bilaterale” ed esponeva che, con missiva datata 6/12/2021, il Sindacato UILA di Bari, in nome e per conto della propria iscritta, invitava la a corrispondere alla ricorrente CP_1 gli importi che la CIMALA EBAT non le aveva liquidato a causa dell'omesso versamento, da parte dell'azienda, della contribuzione integrativa, così come previsto dall'art. 39 del contratto integrativo provinciale di settore.
Richiamava l'art. 6 del CCNL del settore agricolo e florovivaistico che prevede la costituzione di “Casse extra legem provinciali/Enti bilaterali agricoli territoriali” al fine di corrispondere le integrazioni di malattia e infortunio sul lavoro di cui all'art. 62 del richiamato CCNL nonché l'art. 8 del citato CCNL che prescrive che “i contratti collettivi provinciali di lavoro stabiliscono la misura della contribuzione destinata al finanziamento delle predette Casse/Enti” e l'art. 85 del medesimo CCNL che stabilisce un contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori “a titolo di assistenza contrattuale” e demanda ad appositi accordi “modalità ed entità di tale contributo”.
Invocava l'art. 25 del Contratto integrativo del settore agricolo per le Province di Bari e
BAT che fissa nella misura dell'1% dell'imponibile contributivo giornaliero il contributo per integrazione malattia ed assistenza contrattuale, ripartito quanto allo
0,80% a carico dei datori di lavoro e dello 0,20 a carico dei lavoratori, deducendo che per la provincia di Bari è operativa la CIMALA EBAT, associazione mutualistica costituita per iniziativa delle organizzazioni sindacali di categoria, presso cui affluisce la contribuzione integrativa e che provvede alla liquidazione delle relative prestazioni, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2.
Infine, evidenziava che la società convenuta, pur avendo operato nelle buste paga le trattenute a carico del lavoratore sia per l'integrazione malattia ed infortuni sia per l'assistenza contrattuale, contabilizzando anche la quota a proprio carico e, ciononostante, non aveva provveduto al relativo versamento contributivo, determinando con ciò la reiezione delle domande di integrazione malattia e per indennizzo Covid;
pertanto, richiamando il contenuto dell'art. 39 del contratto provinciale che prevede che
“ il datore di lavoro deve corrispondere direttamente al lavoratore le prestazioni equivalenti”, adiva il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Condannare la (P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Noicattaro alla Via Siciliano n. 53, al pagamento, per le causali esposte, della somma di € 660,00 con interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione del credito al saldo.
Pag. 2 di 6
2. Condannare la resistente al pagamento delle spese processuali da attribuirsi in distrazione a favore del sottoscritto avvocato anicipatario”.
Nessuno si costituiva per la convenuta che veniva dichiarata contumace, una volta accertata la regolarità del procedimento di notifica.
All'odierna udienza, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva discussa e decisa con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente veniva assunta alle dipendenze della società convenuta nel corso dell'arco temporale intercorrente da maggio 2019 a dicembre 2019, in forza di un contratto a tempo determinato, in qualità di operaia agricola e con mansione di operaia comune, inquadrata al livello 4 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti (doc. 3), svolgendo ben n. 87 giornate di lavoro in agricoltura in favore della
[...]
. Controparte_1
La ricorrente ha dimostrato, altresì, attraverso la produzione dell'estratto conto previdenziale (cfr. all.n. 2 ricorso), di essere rimasta assente dal lavoro per n. 41 giornate nell'anno 2019, tanto che l' le ha accreditato la relativa Controparte_2
contribuzione figurativa;
del pari, ha attestato di essere stata affetta da Coronavirus, giusta certificazione rilasciata dalla competente ASL che ne ha attestato l'esecuzione in data 17/12/2020 (cfr. all.n. 19 ricorso) e, pertanto, nel lasso temporale stabilito dal bando CIMALA EBAT relativo al contributo una tantum Coronavirus (cfr. all. n. 9 ricorso).
Ne discende che parte ricorrente ha allegato ed offerto idonea prova di avere i requisiti per entrambi gli indennizzi oggetto del presente giudizio che non le sono stati corrisposti dall'Ente bilaterale, ai sensi dell'art. 4, punto 2 del Regolamento, posto che la non aveva provveduto a versare la relativa contribuzione alla CIMALA CP_1
EBAT.
Orbene, giova ricostruire il quadro normativo di riferimento;
l'art. 6 del CCNL del settore agricolo e florovivaistico (cfr. all.n. 14 ricorso) prevede la costituzione di “Casse extra legem provinciali/Enti bilaterali agricoli territoriali” al fine di corrispondere le
Pag. 3 di 6 integrazioni di malattia e di infortunio sul lavoro di cui all'art. 62 del medesimo CCNL;
l'art. 8 prescrive che “i contratti collettivi provinciali di lavoro stabiliscono la misura della contribuzione destinata al finanziamento delle predette Casse/Enti”; infine, l'art. 85 del medesimo CCNL stabilisce un contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori “a titolo di assistenza contrattuale” e demanda ad appositi accordi “modalità ed entità di tale contributo”.
L'art. 25 del Contratto integrativo del settore agricolo per le province di Bari- BAT fissa nella misura dell'1% dell'imponibile contributivo giornaliero il contributo per integrazione malattia ed assistenza contrattuale, ripartito quanto allo 0,80% a carico dei datori di lavoro e dello 0,20% a carico dei lavoratori.
La contribuzione integrativa per la provincia di Bari affluisce alla CIMALA EBAT (cfr. all. nn. 16 e 17) che provvede alla liquidazione delle relative prestazioni, ossia “una indennità integrativa del trattamento di legge, compreso il periodo di carenza in caso di malattia e/o infortunio” (art. 3, comma1 Regolamento) nonché “contributi assistenziali
1. Il lavoratore abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze di Ente o azienda agricola operante ed iscritta nei ruoli delle province di Bari e/o BAT…” 2. L'Ente o l'azienda, presso cui il lavoratore CP_3 richiedente ha lavorato, sia in regola con il versamento dei contributi all'Ente bilaterale CIMALA EBAT Bari. Nel caso in cui, nello stesso anno, il lavoratore abbia prestato la sua attività presso più Enti o aziende, la domanda si intende accolta qualora risulti in regola, con il pagamento dei contributi, l'Ente o l'azienda presso cui il lavoratore ha effettuato il maggior numero di giornate;
3. L'indennità di legge sia stata riconosciuta dall'Ente o , per i medesimi periodi per i quali si richiede CP_3 CP_4
l'integrazione”. Infine, l'art. 39 del Contratto provinciale prevede che “il datore di lavoro che ometta di versare la contribuzione prevista per CIMALA EBAT BARI sarà tenuto a corrispondere direttamente al lavoratore le prestazioni equivalenti”.
Tanto premesso, dalla disamina dei prospetti paga versati in atti, è emerso che la CP_1
ha recepito la contrattazione collettiva di settore, avendo indicato, nelle buste paga,
[...]
il contratto collettivo per gli OTD della provincia di Bari nonché i relativi istituti ed i
Pag. 4 di 6 parametri retributivi;
in particolare, risulta che la società ha operato le trattenute a carico della lavoratrice sia per l'integrazione malattie ed infortuni, sia per l'assistenza contrattuale, contabilizzando anche la quota a proprio carico, in applicazione delle disposizioni contrattuali e regolamentari (cfr. buste paga allegate, all.n. 3 ricorso).
E tuttavia, la società datrice di lavoro, pur avendo effettuato le trattenute relative alla contribuzione integrativa, ha omesso di versarle all'ente bilaterale, così come attestato dalla CIMALA EBAT nei provvedimenti con cui ha disatteso le domande avanzate dalla ricorrente (cfr. all. nn. 10 e 11).
Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 39 del Contratto Provinciale, il datore di lavoro deve corrispondere direttamente al lavoratore le prestazioni equivalenti.
In ordine alla misura dei trattamenti, si osserva che il bando “ 2019” Controparte_5 reso pubblico dall'Ente ha stabilito un'indennità giornaliera in misura fissa di € 35,00 al giorno per il periodo di carenza (primi tre giorni), un'indennità di € 15,00 dal 4° al 20° giorno e di € 10,00 dal 21° al 30° giorno;
il bando “Coronavirus” ha previsto l'erogazione di un contributo una tantum di € 200,00 per i lavoratori che siano risultati positivi al Coronavirus SARS Cov- 10 nel periodo dall'1/1/2020 al 31/12/2020; ditalchè, deve ritenersi che i conteggi effettuati dalla ricorrente, per un totale di €
660,00, così suddivisi: € 105,00 per giorni di carenza (3 x € 35,00); € 225,00 per indennità dal 4° al 20° giorno (17 x € 15,00); € 100,00 per indennità dal 21° al 30° giorno (10 x € 10,00); € 200,00 per una tantum coronavirus, analiticamente riportati nel prospetto allegato al ricorso, risultano condivisibili, non avendo, peraltro, formato oggetto di contestazione alcuna da parte della società convenuta, rimasta contumace;
non v'è motivo, dunque, per disattendere tali conteggi.
Per tali motivi il ricorso può validamente trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- accoglie il ricorso e accerta l'inadempimento della , Controparte_1
dell'obbligazione di versamento dei contributi all'Ente per la provincia di Parte_2
Pag. 5 di 6 Bari, CIMALA EBAT e, conseguentemente, del mancato pagamento in favore della ricorrente del trattamento integrativo di malattia nonché del contributo assistenziale una tantum nella misura di € 660,00; - condanna, per l'effetto, Controparte_1
a corrispondere alla ricorrente la somma di € 660,00 per le causali di cui in narrativa;
- condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 9/6/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 6 di 6