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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/06/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 07 maggio 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 3678/2021 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siderno Parte_1 C.F._1
alla via Circonvallazione Sud n.51, presso gli avv.ti Daniela RACCO e Salvatore RODINÓ, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti, p.e.c.:
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RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Locri, alla Via Margherita di CP_1
Savoia, sede rappresentato e difeso dall'avv. Amalia NUCERA, in virtù di procura CP_1
generale alle liti per atto del notaio di Catanzaro, repertorio n. 47098, pec: Persona_1
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CONVENUTO
Oggetto: malattia professionale – richiesta rendita
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2 dicembre 2021, ha esposto che svolge Parte_1
l'attività di bracciante agricola dal 1982 ad oggi, che pertanto si è occupata di tutte le mansioni ad essa connesse, ovvero la pulitura, gestione ed irrigazione del terreno, dell'estirpazione delle erbe infestanti e della coltivazione, raccolta e trasporto dei frutti;
che per l'espletamento
Pag. 1 a 8 di dette attività ha assunto posizioni innaturali;
che è stata esposta alle relative intemperie climatiche;
che ciò le ha causato l'insorgenza di molteplici patologie, ovvero: tendinite cuffia dei rotatori, ernia discale, borsite ed epicondilite bilaterale;
che pertanto con domanda del
26.11.2018 da cui sono scaturite le pratiche di infortunio e malattia professionale recante i n.
515451793, 51541794, 515451795, ha presentato denuncia di malattia P.IVA_1
professionale; che rispetto alla pratica 5154317292 l' ha riconosciuto un grado CP_1
accertato di menomazione nella misura del 04%, respingendo le altre domande dei casi indicati;
che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso in opposizione allegando il certificato medico del dott. del 30.04.2019; che tuttavia l'Istituto non vi ha dato Per_2
seguito; che tuttavia sussistono le patologie indicate e che esse hanno origine lavorativa;
che le malattie da cui è affetto sono state contratte a causa ed in conseguenza dell'attività lavorativa svolta e si qualificano quindi come malattia professionale;
che nel caso di specie come si evince dalla documentazione è affetto da patologie ricomprese nelle tabelle allegate al D. Lgs. 38/2000 e che pertanto i provvedimenti notificatigli dall' meritano di essere CP_1
riformati in quanto le malattie sofferte hanno natura professionale, sussistendo un'inabilità superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa per quanto concerne la patologia già riconosciuta, mentre per quanto attiene alle malattie non riconosciute in via amministrativa, sussiste una menomazione dell'integrità psico-fisica nei termini di danno biologico. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda 1)accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione e nella misura che sarà stabilita dalla CTU medico-legale, anche alla luce del certificato medico valutativo: a) in conseguenza delle specifiche mansioni svolte in più di venti anni di lavoro, che le patologie lamentate- già riconosciute di natura professionale- relativamente alle pratiche n. 51541792, abbia un grado di inabilità di percentuale superiore, rispettivamente, al 4% e con individuazione della sua gravità e del relativo grado di inabilità e la sua incidenza, in modo permanente, sull'attitudine lavorativa nonché sotto il profilo del danno biologico, con condanna dell' , in persona del suo CP_2
legale rappresentante p.t. al riconoscimento della percentuale di inabilità che verrà attribuita;
b)la decorrenza della malattia dalla data della denuncia ovvero da quella accertata dal CTU, considerando singolarmente ovvero unitariamente le patologie denunciate e lavorate con le distinte procedure amministrative in epigrafe indicate;
Pag. 2 a 8 c)accertato, con riferimento alle pratiche n. 515451792 il grado di inabilità e la loro origine professionale condannare l' in persona del suo legale rappresentante p.t., alla CP_1
corresponsione di un indennizzo da costituirsi in rendita vitalizia ovvero in conto capitale
(nonché di adeguamento del beneficio che sia già goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione e nella misura che sarà stabilita dalla CTU medico-legale, anche alla luce del certificato medico valutativo attributivo: a) in conseguenza delle specifiche mansioni svolte, la natura professionale delle patologie non riconosciute alla ricorrente, caso 515451793, 515451794
e 515451795, ma questi sofferte, sia nei termini di esistenza del rischio connaturato alla specificità delle attività svolte dalle quali scaturisce la patologia sofferta, sia di idoneità dello stesso a determinare il nascere della malattia stessa nonché di idoneità della documentazione medica in suo possesso , con individuazione della sua gravità e del relativo grado di inabilità
e la sua incidenza, in modo permanente, sull'attitudine lavorativa, con condanna in ogni caso dell' , in persona del suo legale rappresentante p.t., al riconoscimento della CP_2
percentuale di inabilità che verrà attribuita;
b)la decorrenza della malattia dalla data della denuncia ovvero da quella accertata dal CTU, considerando singolarmente ovvero unitariamente le patologie denunciate e lavorate con le distinte procedure amministrative in epigrafe indicate;
c)accertato, con riferimento ai casi 515451793, 515451794 e 515451795
(ernie discali, borsite ed epicondilite bilaterale) il grado di inabilità e la sua origine professionale e condannato l' al riconoscimento della relativa percentuale CP_1 riconosciuta, condannare l in persona del suo legale rappresentante p.t., alla CP_1
corresponsione di un indennizzo da costituirsi in rendita vitalizia ovvero in conto capitale
(nonché di adeguamento del beneficio che sia già goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, procedendo alla unifica con le altre patologie sofferte e portate dalle altre pratiche impugnate con il presente ricorso, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) condannare, altresì, l' CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cap, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Pag. 3 a 8 Costituendosi in giudizio l ha eccepito l'infondatezza della pretesa ed ha CP_1
concluso chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza: - Dichiarare la nullità della domanda per genericità; - Rigettare le domande tutte avanzate da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto e integralmente sfornite di prova. - In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
La causa è stata istruita documentalmente ed all'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa.
Il ricorrente agisce al fine di ottenere riconosciuta la sussistenza delle proprie malattie professionali, che sostiene essersi generate a causa dell'attività lavorativa svolta.
La domanda è infondata e, come tale, non può essere accolta.
È opportuno a tal fine riportare la disciplina applicabile al caso di specie, ovvero il d.lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo CP_1
della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
«tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
«tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della
Pag. 4 a 8 corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Per malattie professionali si intendono solo quelle inserite nelle nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura pubblicate nella G.U. n.169 del 21 luglio 2008, ne deriva che l'accertamento dell'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) comporta l'operatività della presunzione di eziologia professionale della patologia denunciata, con la conseguente inversione dell'onere probatorio a carico dell' , per la CP_1
dimostrazione di una diversa eziologia della malattia stessa e, in particolare, della dipendenza dell'infermità, nel caso concreto, da una causa extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, “per escludere la tutela assicurativa deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia”
(Cass. 14023/04; cfr. anche, ex multis, Cass. 23653/16; 20510/15; 8638/08; 13992/00).
Quanto all'onere della prova, in tema di cause per rendita o indennizzo da inabilità professionale il ricorrente deve allegare e provare, a norma degli artt. 2697 cod. civ. e 414 cod. proc. civ., i fatti generatori del diritto preteso, cioè le caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, tenuto conto che le attuali tabelle sono formulate indicando, per alcune malattie, la tradizionale lavorazione costituita da mansione tipica e per altre, onde ampliare la tutela del lavoratore e in relazione alla continua evoluzione delle tecnologie produttive, indicando l'agente patogeno e, genericamente, tutte le lavorazioni che espongono all'azione di tale fattore. Spetta dunque al lavoratore l'onere di allegazione e prova, avente ad oggetto l'esecuzione di quelle mansioni tipiche, così assolvendo gli oneri di allegazione e probatori.
La malattia professionale dà diritto alla rendita ovvero all'indennità per equivalente da parte dell quando la patologia sia contratta "nell'esercizio e a causa" dell'attività lavorativa. CP_1
Per il calcolo di tale rendita, soccorrono le tabelle di cui al D.M. 09.04.2008.
Se, tuttavia, la malattia è di origine multifattoriale, il lavoratore è onerato di provare, secondo un canone di rilevante probabilità, la riconoscibilità eziologica della patologia all'attività prestata.
Pag. 5 a 8 In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, o a c.d. 'eziologia multifattoriale', come nel caso di specie, la prova del nesso eziologico grava infatti sul lavoratore, e deve essere valutato dal giudice in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata solo se vi sia un rilevante grado di probabilità.
Presupposto logico di tale concatenazione è dunque l'assolvimento dell'onere della prova da parte del ricorrente.
Ne consegue che questi avrebbe dovuto allegare, e provare, l'espletamento di determinate mansioni da cui evincere la sopravvenienza di malattie professionali. Se è vero che la parte ha percorso tale criterio logico, va però evidenziato che i riscontri probatori sono risultati a sé sfavorevoli.
Ed invero, questi allega e sostiene che ha svolto dal 1982 le mansioni di bracciante agricolo.
In tal senso, va rilevato, per quanto di maggiore pregnanza, che dall'esame dell'estratto contributivo, di cui questo Giudice Istruttore ha chiesto ed ottenuto la produzione, si apprende che il ricorrente dal 1982 ad oggi ha svolto le mansioni di bracciante agricolo e salariato agricolo, ma, durante tale lasso di tempo, numerosi sono i periodi di disoccupazione e malattia denunciati all' . Inoltre, non per tutti gli anni, ma solo per alcuni, sono state denunciate CP_3
102 giornate lavorative. Di fronte a tale assorbente considerazione consegue che la denuncia delle patologie indicate è del tutto generica ed infondata. Inoltre, la certificazione del
30.04.2019, a firma del medico , appare meramente assertiva di una Persona_3
valutazione rispetto alla quale non vi è alcun supporto strumentale. Ed invero, dall'esame di tale documentazione non risultano evidenze che indichino l'origine professionale di patologie diverse da quelle oggetto di riconoscimento amministrativo, né elementi tali da ipotizzare una possibile modifica delle misure di inabilità già oggetto di riconoscimento da parte dell' , per come affermato dal ricorrente. Di talchè, ed in assenza di ulteriori riscontri, CP_2
essa appare certamente incapace di assurgere ad un elemento di prova.
In tal senso, anche le istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente, che non sono state accolte, non avrebbero potuto esprimere alcuna efficacia sul fronte dell'accertamento della causalità. La prova per testi, per come capitolata, appare invero riferita a circostanze generiche e non contestate, riferite all'attività di lavoro come documentalmente provato per mezzo dell'estratto contributivo, senza che esse potessero aggiungere elementi utili al processo.
Pag. 6 a 8 Di fronte a tali considerazioni, va altresì rilevato che il ricorrente ha omesso di allegare e specificare l'esposizione al rischio, né ha esposto, offrendo di fornire adeguata prova, le condizioni di lavoro asseritamente determinanti l'insorgenza delle patologie. Con maggiore precisione, non ha allegato di essere stato sottoposto ad orari defatiganti o a turni particolari o ancora a sovraccarico di lavoro, circostanze peraltro tutte smentite dal predetto estratto contributivo.
Pertanto, a fronte del necessario assolvimento dell'onere della prova, ha solo genericamente indicato la propria qualifica di lavoratore agricolo, limitandosi ad elencare genericamente le mansioni svolte.
Il ricorrente ha versato in atti unicamente documentazione medica risalente dalle quali non risultano evidenze che indichino l'origine professionale delle malattie, le quali non possono dirsi provate in forza delle generiche allegazioni appena esaminate, da cui è conseguito che la richiesta CTU medica non è stata disposta.
Sul punto, si ricorda che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, qui neppure analiticamente indicate, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione della idoneità dell'esposizione a rischio a causare l'evento morboso sofferto.
É criterio assunto in giurisprudenza che in caso di malattia professionale non tabellata la prova della causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, ammettendo la possibilità dell'origine professionale della malattia insorta quando si ravvisi nel caso concreto un rilevante grado di probabilità, che deve essere quantomeno prospettata da specifiche e puntuali allegazioni della parte, che ne dia specificazione in ordine al tipo di esposizione ed alla durata, oltre che dell'intensità.
In caso di malattia professionale non tabellata e ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, indubbiamente gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, e quindi, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, essa può essere ravvisata in presenza di rilevante grado di probabilità.
Rispetto a tali criteri non può sopperire l'espletamento della invocata CTU, la quale ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. Il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi,
Pag. 7 a 8 legittimante negato dal giudice qualora la stessa tenga, con esso, a supplire alla lacuna delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, e non può dunque farvisi ricorso per supplire all'inosservanza dell'onere probatorio gravante sulla parte (Cfr. ex multis: Cass. Civ. sez. II, ord. 17.4.2019 n. 10747; Cass. Civ., sez. VI, 07.06.2019 n. 15521).
Va infatti escluso che le carenze probatorie possano essere sanate con una consulenza medico- legale.
La perizia infatti, lungi dall'essere un mezzo istruttorio, ha la funzione di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti al processo per mezzo delle produzioni documentali o dell'attività istruttoria svolta sulla base delle allegazioni delle parti, e non può in alcun modo essere mezzo attraverso il quale esonerare la parte interessata dall'onere della prova: “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate” (Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 8 febbraio 2011, n.3130; Cass.Civ. Sez. Lav., 5 luglio 2007, n. 15219; Cass. Civ.
Sez. III, 14 febbraio 2006 n. 3191; Cass. Civ. Sez. II 11 gennaio 2006 n.212; Cass. Civ. Sez.
Lav., Sez. III 6 aprile 2005; Cass. Civ. Sez. V, 6 giugno 2003 n.9060).
Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- nulla per le spese;
Locri, 06 giugno 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 8 a 8