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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 14914/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14914/2024 R.G.
TRA
nata ad [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PRISCO GAETANO DANILO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dalla funzionaria dott.ssa AQUINO MONICA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.01.2024, parte ricorrente assumeva di aver inoltrato, in data 15/05/2023, domanda amministrativa al fine di ottenere il diritto all'indennità di accompagnamento, all'esito della quale veniva riconosciuta invalida con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua eta' grave 100%
Pertanto, parte ricorrente, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., presentava istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, riconoscendo il requisito sanitario richiesto, ossia l'indennità di accompagnamento a far data dal gennaio 2024.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento della prestazione richiesta sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa, inoltrata all'Istituto
Compente in data 15/05/2023.
.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze della ricorrente sono incentrate in gran parte sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe correttamente valutato la gravità del quadro patologico, essendo l'istante affetta da patologie che le riconoscerebbero il diritto all'indennità di accompagnamento sin dalla presentazione della domanda amministrativa.
Occorre tuttavia sottolineare che, nei giudizi quali quelli di specie, non è sufficiente, al fine di disporre il rinnovo della consulenza, esprimere il proprio dissenso diagnostico, anche all'esito di una ricostruzione delle caratteristiche delle patologie in rilievo, se non si individuano in maniera chiara e specifica quali sono le ricadute invalidanti delle malattie diagnosticate.
2 Osserva il Tribunale che la consulenza resa dal ctu appare coerente intrinsecamente e compatibile con le risultanze istruttorie nonché immune da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Le predette conclusioni inducono a ritenere sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza dal mese di gennaio 2024 e non dal momento della presentazione della domanda amministrativa (15/05/2023).
Deve, invero, ritenersi che dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la ricorrente è affetta da Vasculopatia cerebrale cronica con deficit cognitivo e disturbi comportamentali in soggetto con perdita delle autonomie giornaliere, e degli sfinteri.
Artrosi polidistrettuale con grave impegno funzionale, in soggetto con gonartrosi e coxartrosi, deambulazione con presidi autorizzati da ASL di competenza.
Cardiomiopatia sclero-ipertensiva, valutabile in II° classe NYHA. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Incontinenza urinaria gestita con pannoloni mutandina.
Sindrome ansioso depressiva con ritiro sociale”.
Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità indennizzabile nei termini previsti dalla legge dalla data stabilita dal c.t.u.
Ne consegue che solo all'epoca della ctu nel procedimento per ATP sussisteva il requisito sanitario (dal mese di gennaio 2024), dovendosi evidentemente ritenere non sussistenti le condizioni sanitarie richieste sin dalla presentazione della domanda amministrativa.
Per tali ragioni il ricorso in opposizione va respinto e va confermato l'accertamento del requisito sanitario così come risultante dalla consulenza espletata in sede di a.t.p.:
“la signora di anni 89, si trova nell'assoluta e permanente Parte_1
impossibilità di svolgere qualsiasi attività e nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, abbisognevole di assistenza continua. A mio giudizio e per i motivi esposti nelle considerazioni
3 medico-legali, la suddetta è da ritenersi invalida ultrasessantacinquenne nella misura del 100% grave, abbisognevole di assistenza continua a far data dal gennaio 2024, sei mesi antecedenti la visita medica da me effettuata, visto la cronicità delle patologie invalidanti evidenziate”.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e si riconosce parte ricorrente invalida al
100% e abbisognevole di assistenza continua a far data dal gennaio 2024.
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 16/01/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14914/2024 R.G.
TRA
nata ad [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PRISCO GAETANO DANILO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dalla funzionaria dott.ssa AQUINO MONICA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.01.2024, parte ricorrente assumeva di aver inoltrato, in data 15/05/2023, domanda amministrativa al fine di ottenere il diritto all'indennità di accompagnamento, all'esito della quale veniva riconosciuta invalida con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua eta' grave 100%
Pertanto, parte ricorrente, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., presentava istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, riconoscendo il requisito sanitario richiesto, ossia l'indennità di accompagnamento a far data dal gennaio 2024.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento della prestazione richiesta sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa, inoltrata all'Istituto
Compente in data 15/05/2023.
.
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Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze della ricorrente sono incentrate in gran parte sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe correttamente valutato la gravità del quadro patologico, essendo l'istante affetta da patologie che le riconoscerebbero il diritto all'indennità di accompagnamento sin dalla presentazione della domanda amministrativa.
Occorre tuttavia sottolineare che, nei giudizi quali quelli di specie, non è sufficiente, al fine di disporre il rinnovo della consulenza, esprimere il proprio dissenso diagnostico, anche all'esito di una ricostruzione delle caratteristiche delle patologie in rilievo, se non si individuano in maniera chiara e specifica quali sono le ricadute invalidanti delle malattie diagnosticate.
2 Osserva il Tribunale che la consulenza resa dal ctu appare coerente intrinsecamente e compatibile con le risultanze istruttorie nonché immune da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Le predette conclusioni inducono a ritenere sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza dal mese di gennaio 2024 e non dal momento della presentazione della domanda amministrativa (15/05/2023).
Deve, invero, ritenersi che dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la ricorrente è affetta da Vasculopatia cerebrale cronica con deficit cognitivo e disturbi comportamentali in soggetto con perdita delle autonomie giornaliere, e degli sfinteri.
Artrosi polidistrettuale con grave impegno funzionale, in soggetto con gonartrosi e coxartrosi, deambulazione con presidi autorizzati da ASL di competenza.
Cardiomiopatia sclero-ipertensiva, valutabile in II° classe NYHA. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Incontinenza urinaria gestita con pannoloni mutandina.
Sindrome ansioso depressiva con ritiro sociale”.
Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità indennizzabile nei termini previsti dalla legge dalla data stabilita dal c.t.u.
Ne consegue che solo all'epoca della ctu nel procedimento per ATP sussisteva il requisito sanitario (dal mese di gennaio 2024), dovendosi evidentemente ritenere non sussistenti le condizioni sanitarie richieste sin dalla presentazione della domanda amministrativa.
Per tali ragioni il ricorso in opposizione va respinto e va confermato l'accertamento del requisito sanitario così come risultante dalla consulenza espletata in sede di a.t.p.:
“la signora di anni 89, si trova nell'assoluta e permanente Parte_1
impossibilità di svolgere qualsiasi attività e nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, abbisognevole di assistenza continua. A mio giudizio e per i motivi esposti nelle considerazioni
3 medico-legali, la suddetta è da ritenersi invalida ultrasessantacinquenne nella misura del 100% grave, abbisognevole di assistenza continua a far data dal gennaio 2024, sei mesi antecedenti la visita medica da me effettuata, visto la cronicità delle patologie invalidanti evidenziate”.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e si riconosce parte ricorrente invalida al
100% e abbisognevole di assistenza continua a far data dal gennaio 2024.
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 16/01/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
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