Cass. civ., sez. II, sentenza 23/08/2023, n. 25083
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Sentenza 23 agosto 2023

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In tema di procedimento disciplinare a carico di esercenti la professione sanitaria, ogni questione relativa alla validità della seduta per la irregolare composizione della Commissione di disciplina deve essere posta dall'interessato "in limine" o, comunque, prima che sia assunta la decisione, affinché l'organo disciplinare sia messo in condizione di dimostrare immediatamente la corretta convocazione dei suoi componenti, ovvero di fissare una diversa seduta a tale fine. In difetto di rilievi di sorta, in questa fase, da parte dell'incolpato, le contestazioni concernenti la validità della seduta della suddetta Commissione per ipotizzato difetto di composizione devono ritenersi precluse e, dunque, non più prospettabili innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie o, per la prima volta, in sede di giudizio di legittimità.

In tema di procedimento disciplinare, in assenza di una tempestiva ricusazione, ancorché sul presupposto che sarebbe incostituzionale la norma vigente che non prevede l'obbligo di astensione del giudice che abbia partecipato alla decisione, non può la relativa questione essere dedotta in sede di impugnazione a fondamento della nullità della sentenza.

La richiesta di annotazione nell'albo degli odontoiatri medici, presentata da professionista che abbia conseguito la specializzazione quinquennale in chirurgia maxillo-facciale deve ritenersi legittimamente rigettata dai competenti organi deliberativi, atteso che l'autonomia fra le due discipline, che si manifesta nella diversità di titoli che si conseguono, comporta che va esclusa la perfetta interfungibilità tra i relativi corsi universitari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 23/08/2023, n. 25083
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25083
    Data del deposito : 23 agosto 2023

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