Sentenza 23 agosto 2023
Massime • 3
In tema di procedimento disciplinare a carico di esercenti la professione sanitaria, ogni questione relativa alla validità della seduta per la irregolare composizione della Commissione di disciplina deve essere posta dall'interessato "in limine" o, comunque, prima che sia assunta la decisione, affinché l'organo disciplinare sia messo in condizione di dimostrare immediatamente la corretta convocazione dei suoi componenti, ovvero di fissare una diversa seduta a tale fine. In difetto di rilievi di sorta, in questa fase, da parte dell'incolpato, le contestazioni concernenti la validità della seduta della suddetta Commissione per ipotizzato difetto di composizione devono ritenersi precluse e, dunque, non più prospettabili innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie o, per la prima volta, in sede di giudizio di legittimità.
In tema di procedimento disciplinare, in assenza di una tempestiva ricusazione, ancorché sul presupposto che sarebbe incostituzionale la norma vigente che non prevede l'obbligo di astensione del giudice che abbia partecipato alla decisione, non può la relativa questione essere dedotta in sede di impugnazione a fondamento della nullità della sentenza.
La richiesta di annotazione nell'albo degli odontoiatri medici, presentata da professionista che abbia conseguito la specializzazione quinquennale in chirurgia maxillo-facciale deve ritenersi legittimamente rigettata dai competenti organi deliberativi, atteso che l'autonomia fra le due discipline, che si manifesta nella diversità di titoli che si conseguono, comporta che va esclusa la perfetta interfungibilità tra i relativi corsi universitari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/08/2023, n. 25083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25083 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI, elettivamente domiciliato in Civile Sent. Sez. 2 Num. 25083 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 23/08/2023 Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -2- ROMA, VIA ALBERICO II 10, presso lo studio dell'avvocato AN SCORSONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PE NOVARA;
MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
nonché contro PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRAPANI;
- intimata - avverso la decisione n. 65/2019 della COMM. CENTR. ESERC. PROFESSIONI SANITARIE di ROMA, depositata il 28/11/2019; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. ALDO CENICCOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché le successive conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. DO RI che ha chiesto accogliersi il nono motivo di ricorso con assorbimento degli altri motivi;
Lette le memorie delle parti;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. DO RI, che Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -3- ha chiesto l’accoglimento del nono motivo, con assorbimento dei restanti;
uditi l’avvocato Riccardo Rotigliano per il ricorrente, e l’avvocato Maio per l’Avvocatura dello Stato, e l’avvocato OB LU per delega dell’avvocato Novara per il Consiglio dell’Ordine dei Medici di Trapani;
RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE A seguito di segnalazione della FNOMCeO, l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Trapani convocava il dott. DO US al fine di accertare se fosse in possesso dei requisiti per conservare l’iscrizione all’albo provinciale degli odontoiatri. Atteso l’esito negativo della verifica, era intrapreso il procedimento per la cancellazione dall’albo, che, a seguito di audizione dell’interessato, era definito con delibera di cancellazione del 27/9/2018 del Consiglio Direttivo, in quanto era in possesso della specializzazione in ortognatodonzia e di abilitazione all’esercizio dell’odontoiatria, ma non anche della laurea in odontoiatria, che era il requisito necessario per l’iscrizione. Peraltro, alla carenza della laurea, per come accertata a seguito di informazioni richieste al MIUR, non poteva porsi rimedio con la prova attitudinale di cui al D. Lgs. n. 368/1998, posto che il US aveva conseguito la laurea in medicina e chirurgia nel 2000, data che precludeva la possibilità di supplire con la prova all’assenza della laurea prescritta. Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -4- Avverso la delibera del Consiglio Direttivo il US proponeva impugnazione alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie sulla base di sei motivi, invocando anche la decisione del TA Sicilia del 10/12/2018, che aveva sospeso l’efficacia del decreto del Rettore dell’Università degli studi di ER con il quale erano state annullate sia l’ammissione del sanitario all’esame di abilitazione alla professione di odontoiatra sia la successiva abilitazione all’esercizio della detta professione. La CCEPS, con la decisione n. 65 del 28 novembre 2019 ha rigettato l’impugnazione. Rilevava che erano prive di fondamento le deduzioni del ricorrente quanto alla necessità di applicare le norme in materia di annullamento di ufficio in autotutela, con le limitazioni poste dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990. Infatti, occorreva ribadire che il US non era in possesso della laurea in odontoiatria, e tale carenza legittimava quindi l’adozione del provvedimento di cancellazione. Tale rilievo rendeva evidente l’infondatezza di tutti i motivi di contestazione. In realtà, sebbene il potere di annullamento in autotutela, in base alla norma invocata, deve essere esercitato entro un arco di tempo ragionevole, a salvaguardia della certezza delle situazioni giuridiche, dell’affidamento e della buona fede ingeneratisi per effetto del provvedimento nei destinatari (essendo il temine di diciotto mesi, previsto dalla norma nella formulazione ratione temporis applicabile, la cristallizzazione Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -5- in termini normativi dei principi elaborati in via giurisprudenziale) è però pur sempre necessario che l’atto contestato rientri nell’ambito dell’esercizio del potere di annullamento in autotutela. Deve trattarsi di una ricognizione ex post dell’illegittimità originaria dell’atto e presuppone che sussista un interesse attuale e concreto alla rimozione dell’atto. Tuttavia, tale presupposto era carente nella vicenda in quanto, in materia di iscrizione agi albi professionali, la natura pubblicistica degli interessi in gioco e la stessa connotazione pubblicistica della professione sanitaria risultano prevalenti e non consentono il permanere di una illegittima iscrizione all’albo nel difetto del titolo di studio abilitante, il che induceva a ritenere che in tal caso l’iscrizione fosse affetta da nullità radicale. Le esigenze pubblicistiche evidenziate rendevano poi recessivo l’interesse del titolare all’iscrizione all’albo che non può vantare un affidamento prevalente. Ne conseguiva, quindi, che risultavano anche del tutto recessive ed irrilevanti le indebite ingerenze che il ricorrente assumeva fossero state poste in danno dei componenti del Consiglio dell’Ordine, ovvero il dedotto eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a precedenti determinazioni dello stesso organo, restando in assoluto primo piano la riscontrata nullità dell’atto. A tal fine occorreva ribadire che a seguito della novella di cui alla legge n. 14 del 2003 al ricorrente era assolutamente Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -6- preclusa l’iscrizione all’albo, non potendosi reputare che sussistesse il denunciato conflitto con le norme costituzionali, avendo il legislatore esercitato un potere rientrante nella propria discrezionalità. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso US DO sulla base di nove motivi. Il Ministero della Salute e l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Trapani hanno resistito con autonomi controricorsi. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani non ha svolto difese in questa fase. Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia l’eccesso di potere giurisdizionale per cd. sconfinamento e violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale, in quanto è stato rigettato il ricorso, sostituendo il provvedimento impugnato (annullamento d’ufficio dell’iscrizione all’albo degli odontoiatri di Trapani) con un altro (accertamento della nullità dell’iscrizione) che non è mai stato adottato dall’ordine, e ciò in irriducibile contrasto con la determinazione assunta che invece presupponeva la perdurante efficacia dell’iscrizione a suo tempo avvenuta. Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990, in quanto, anche a voler accedere alla tesi della dichiarazione di nullità dell’iscrizione, in realtà non ricorre alcuna delle ipotesi di Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -7- nullità prescritte dalla legge, non potendo rilevare a tal fine la natura pubblicistica degli interessi in gioco, ai quali la decisione impugnata fa riferimento. Il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, in quanto, una volta qualificato il provvedimento adottato come annullamento in autotutela, la cancellazione andava assunta entro un arco contenuto di tempo dall’originaria iscrizione nel rispetto della norma indicata in rubrica, e ciò a salvaguardia della certezza delle situazioni giuridiche, come peraltro affermato anche dal TA ER nella decisione che aveva accolto il ricorso avverso il provvedimento dell’Università degli Studi di ER, che aveva annullato l’ammissione all’esame di abilitazione della professione di odontoiatra e la successiva abilitazione, conseguita dal US nel 2004. Nela specie, la cancellazione era intervenuta a distanza di oltre dieci anni dall’iscrizione, sicché se ne palesava il contrasto con ogni più ragionevole esigenza di tutela dell’affidamento dell’iscritto ed in assenza peraltro di effettivi controinteressati. Il quarto motivo denuncia la nullità della decisione per motivazione apparente in violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., quanto alla mancata risposta al motivo di impugnazione con il quale si segnalava l’eccesso di potere del provvedimento impugnato per le indebite ingerenze esercitate dal Ministero della Salute sul Consiglio Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -8- dell’Ordine, al fine di indurlo ad adottare il provvedimento di cancellazione dell’iscrizione. Una genuina disamina degli atti di causa non avrebbe potuto non far riscontrare come la decisione presa non fosse rispondente al reale sentire del Consiglio, ma fosse stata imposta dalle pressanti richieste del Ministero, che, per l’ipotesi di perdurante inerzia, aveva minacciato lo scioglimento del Consiglio, con adozione di provvedimenti disciplinari anche nei confronti del Presidente. Il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., quanto alla assoluta carenza di risposta al motivo di opposizione volto a far valere l’eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni dello stesso Consiglio. Invero, una volta escluso che il provvedimento di cancellazione sia affetto da nullità, si imponeva di verificare la presenza del vizio di illegittimità specificamente denunciato, alla luce delle posizioni assunte dallo stesso Consiglio in numerosi atti analiticamente richiamati in ricorso. 2. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono privi di fondamento. Per dare contezza delle ragioni di tale esito, occorre prendere le mosse da alcuni elementi di fatto inerenti alla posizione del ricorrente, come dal medesimo riportati in ricorso, e non contestati dalle controparti, elementi che costituiscono il Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -9- presupposto di fatto sul quale si fonda anche il provvedimento oggetto di opposizione da parte del US. Questi ha conseguito: - la laurea in medicina e chirurgia in data 21 luglio 2000; - l’abilitazione all’esercizio della professione di medico – chirurgo nell’anno 2001 (prima sessione); - la specializzazione in ortognatodonzia in data 10/12/2003; - l’abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatria nella seconda sessione dell’anno 2004; - l’iscrizione all’albo dei medici chirurghi in data 19/9/2006; - l’iscrizione all’albo degli odontoiatri in data 6/3/2007. Proprio tale ultimo provvedimento è stato interessato dalla vicenda oggetto di causa, dovendo reputarsi, e ciò già in risposta al primo motivo di ricorso, che il Consiglio dell’Ordine, pur rispondendo ad una sollecitazione della FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), con la decisione in concreto adottata, e poi impugnata dinanzi alla CCEPS, abbia emesso un provvedimento di cancellazione del dott. US dall’albo degli odontoiatri di Trapani (cfr. pag. 8 del ricorso). Atteso il tenore del provvedimento, espressamente qualificato come cancellazione dall’albo, è necessario quindi verificare, senza che possa reputarsi che vi sia stato uno sconfinamento da parte del giudice speciale nelle attribuzioni riservate all’amministrazione, e nella specie al Consiglio dell’Ordine, se Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -10- la cancellazione costituisce effettivamente esercizio della potestà di annullamento in autotutela, come sostenuto dal ricorrente, ovvero se sia la conseguenza necessitata del riscontro della radicale nullità dell’originaria iscrizione del ricorrente, risalente al 2007, in quanto avvenuta a favore di soggetto privo della laurea in odontoiatria. Si impone, pertanto, una ricognizione delle fonti normative succedutesi nel tempo, con la necessità quindi di dare conto anche degli interventi del giudice comunitario, che in rilevante misura, hanno influito anche sugli interventi del legislatore. 2.1 Il 25 luglio 1978 sono state emanate le e 78/687/CEE, concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportanti misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. A tenore dell'art 1, n. 1, della direttiva n. 687, gli Stati membri erano tenuti a subordinare l'accesso alle attività di dentista esercitate con i titoli previsti dall'art. 1 della direttiva n. 686 sul riconoscimento e l'esercizio delle dette attività, al possesso di un diploma, certificato o altro titolo, previsto dall'art. 3 della direttiva n. 687, comprovante che l'interessato ha acquisito nel corso dell'intero ciclo di formazione le cognizioni e l'esperienza prescritte dalle direttive. L'art. 1, n. 2, della direttiva n. 687 precisava che tale tipo di formazione odontoiatrica comprendeva nel suo intero ciclo almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno. Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -11- La situazione in Italia, prima dell'adozione di tali direttive e del loro recepimento nell’ordinamento italiano, evidenziava che la professione di dentista non aveva una sua organizzazione, in quanto era, in pratica, esercitata da medici, così che per tener conto di tale situazione, l'art. 19 della direttiva sul riconoscimento, contenuto nel capitolo VII, intitolato "Disposizioni transitorie relative alla situazione particolare dell'Italia", sanciva che: "Dal momento in cui l'Italia prenderà le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, gli Stati membri riconosceranno, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente direttiva, i diplomi, certificati e altri titoli di medico rilasciati in Italia a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico al più tardi dopo diciotto mesi dalla notifica della presente direttiva, insieme ad un attestato, rilasciato dalle competenti autorità italiane, che certifichi che queste persone si sono effettivamente e lecitamente dedicate in Italia a titolo principale alle attività di cui all' per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato e che tali persone sono autorizzate ad esercitare dette attività alle medesime condizioni dei titolari del diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 3, lettera f), della presente direttiva. Sono dispensate dalla pratica triennale di cui al primo comma le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni la cui equivalenza alla Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -12- formazione di cui all' sia attestata dalle autorità competenti". Il legislatore nazionale è poi intervenuto con la legge 24 luglio 1985, n. 409, intitolata "Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee", al fine di recepire le suddette direttive. In particolare, l'art. 1 della suddetta legge istituisce in Italia la professione di dentista e ne riserva l'esercizio, con il titolo di "odontoiatra", alle persone che abbiano seguito una delle formazioni seguenti: - o la nuova formazione specifica di dentista, di durata pari a cinque anni, comprovata dal diploma di "laurea in odontoiatria e protesi dentaria", seguita dall'abilitazione all'esercizio della professione;
- o una formazione di base di medico, di durata pari a sei anni, comprovata dal diploma di "laurea in medicina e chirurgia", seguita dall'abilitazione all'esercizio della medicina e della chirurgia, completata da un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico rilasciato dopo tre anni di specializzazione. L’articolo 4 prevede che l'iscrizione all'albo degli odontoiatri è incompatibile con l'iscrizione ad un altro albo professionale. Infine, l'art. 20 ha in particolare obbligato i medici privi di specializzazione in odontoiatria che avevano iniziato la formazione anteriormente al 28 gennaio 1980, e intendevano Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -13- esercitare in tale ambito professionale, a optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri entro cinque anni dall'entrata in vigore della suddetta legge, vale a dire entro il 28 agosto 1990. Tuttavia, l'art. 5 consentiva ai medici che vantavano una specializzazione in odontoiatria di conservare, nel contempo, la loro iscrizione all'albo dei medici e a quello degli odontoiatri. Con la legge n. 471 del 1988, il termine del 28 gennaio 1980 è stato ampliato ai medici immatricolati dal 1980/81 al 1984/85, e la Corte Costituzionale con la sentenza n. 100 del 1989 ha dichiarato illegittimi gli artt. 4, 5 e 20 della legge n. 409/85, nella parte in cui non prevedevano che i medici indicati nell’art. 20 co. 1, potessero contemporaneamente mantenere l’iscrizione all’albo dei medici chirurghi, nonché nella parte in cui si imponeva l’opzione nel termine di 5 anni, anziché poter chiedere senza limiti di tempo l’iscrizione. La Corte di Giustizia CEE, con la sentenza del 1 giugno 1995 nella causa C-40/93, ha riscontrato l’inadempimento dell’Italia per avere prorogato con la legge n. 471/1988 il termine per i medici, come invece dettato dalle direttive, e ciò in quanto in tal modo si dava vita ad una categoria di dentisti che non corrispondeva alle categorie previste in sede comunitaria. Al fine di porre rimedio a tale condanna è intervenuto il D. Lgs. n. 386/1998 che, oltre ad abrogare la legge del 1988, ha stabilito che i medici immatricolati dal 1980/81 sino all’anno 1984/85 potessero iscriversi all’albo degli odontoiatri, ma previo superamento di una prova attitudinale (e se già iscritti Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -14- conservavano l’iscrizione in via transitoria, solo se avessero fatto domanda per sostenere la prova attitudinale). Di maggiore impatto è stata poi la successiva sentenza della Corte giustizia UE sez. V, 29/11/2001, n.202, che da un lato ha affermato che la Repubblica italiana, avendo previsto un secondo sistema di formazione per l'accesso alla professione di odontoiatra non conforme alla direttiva del consiglio 25 luglio 1978 n. 78/687/Cee, era venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della suddetta direttiva, e dall’altro ha ritenuto non in contrasto con le prescrizioni delle direttive comunitarie in materia di esercizio della professione di odontoiatra la previsione, contenuta nella l. n. 409 del 1985, secondo la quale i medici che esercitano l'attività di dentista possono essere iscritti sia nell'albo degli odontoiatri sia in quello dei medici, costituendo essa la specifica conseguenza del regime applicabile in via transitoria ma ad una limitata categoria professionale. Per quanto rileva in questa sede, in motivazione ha ritenuto che la legge n. 409/85, con la previsione dell’art. 4 co. 2 (“A tale Albo hanno facoltà di iscrizione i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonché i soggetti indicati al successivo art. 20”), aveva previsto un secondo metodo di formazione degli odontoiatri, nell'ambito del quale tre anni sono dedicati alla specializzazione in odontoiatria, ma che non rispondeva manifestamente al Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -15- requisito di una formazione specifica di cinque anni enunciato dall'art. 1 della direttiva sul coordinamento. Tale sistema, quindi, non poteva essere mantenuto in vita all'atto del recepimento della direttiva sul coordinamento, e ciò in adesione alle conclusioni adottate nel giugno 1989 dal comitato consultivo per la formazione dei dentisti nel suo documento intitolato "Relazione e parere sulla compatibilità con l' della formazione di dentisti in Italia consistente in una formazione di medico seguita da una specializzazione in campo odontoiatrico", ove si chiariva che: "a) Una formazione in odontoiatria che segue agli studi di medicina non corrisponde al contenuto dell' , che esige una formazione specifica di dentista nel corso di studi universitari di una durata di cinque anni dedicati esclusivamente all'odontologia. Una formazione che completa studi di medicina, e rappresenta soltanto una specializzazione in odontologia, si distingue nettamente per le sue strutture e per il suo contenuto da un curriculum di cinque anni concepito secondo le prescrizioni dell' , dedicato fin dall'inizio all'odontologia e concluso con esami concernenti unicamente questa scienza. b) Il secondo tipo di formazione esistente in Italia corrisponde alla formazione di "stomatologo". Il diploma di "stomatologo" e la specializzazione in questo campo rientrano nelle direttive sui medici. Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -16- Ora le direttive concernenti i medici e i dentisti sono basate sul principio che si tratta di due professionisti distinte. In base a questo principio, la qualifica di specialista in "stomatologia" attribuita in Italia è stata ripresa a giusto titolo nella direttiva "medici". Le direttive "dentisti" non costituiscono il quadro opportuno per il reciproco riconoscimento di un diploma rilasciato al termine di una specializzazione medica". L'art. 1, n. 2, della direttiva n. 687 dispone che la "formazione odontoiatrica" prevista dal n. 1 dello stesso articolo "comprende nel suo intero ciclo almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno, dedicati alle materie riportate nell'allegato, effettuati in un'università, in un istituto superiore riconosciuto di livello equivalente, o sotto il controllo di un'università"., così che il diploma che si consegue mediante il secondo sistema di formazione previsto dalla legge n. 409/85 non è un diploma di dentista, ma un diploma di base in medicina abbinato a un altro, che attesta una specializzazione in odontoiatria. Tale successione di diplomi non corrisponde a quanto prescritto dalle direttive sul coordinamento e sul riconoscimento, che riguardano entrambe diplomi unici. Quanto alla previsione di cui all'art. 19, secondo comma, della direttiva sul riconoscimento, che ammette, nell'ambito del regime speciale previsto per l'Italia, il riconoscimento di un diploma di base in medicina abbinato a un diploma che attesti una specializzazione in odontoiatria, ai fini dell'esercizio delle attività di dentista, è stato sottolineato che la stessa non ostava alla detta interpretazione. Infatti, se il legislatore Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -17- comunitario avesse voluto ammettere in via generale la possibilità di un riconoscimento reciproco di tale formazione, esso non avrebbe previsto, per i professionisti che ne sono in possesso, il riconoscimento reciproco della loro qualifica esclusivamente a titolo derogatorio e temporaneo, accordandolo solo a coloro che hanno iniziato la loro formazione di medico prima del 28 gennaio 1980. E’ stata però fatta salva la disciplina prevista per coloro che già prima della legge esercitavano la professione di dentista, sebbene con una laurea in medicina, ma esclusivamente in forza della norma eccezionale e transitoria dettata dalle direttive, e ciò in quanto l’avere permesso la prosecuzione dell’attività di dentista, sotto forma di regime speciale, ad una categoria determinata di medici il cui diploma di laurea sia stato rilasciato in Italia, vale a dire per coloro che, disponendo di un diploma di medico, hanno esercitato a titolo principale come dentisti in Italia, rispondeva all’esigenza di facilitare la fase di transizione al momento dell'istituzione in Italia della professione di dentista così come prevista dalle direttive sul riconoscimento e sul coordinamento. Il legislatore nazionale, onde porre rimedio alle conseguenze di tale sentenza, ha quindi emanato la legge n. 14/2003 che ha eliminato dall’art. 1 della legge n. 409/1985, il riferimento “ai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico", dall’art. 4 co. 2, dopo la parola: "iscrizione": "i laureati in medicina e chirurgia Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -18- abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonché", ed ha abrogato l’art. 5, il cui testo recitava che “Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 4, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, che siano in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, possono essere iscritti all'Albo dei medici- chirurghi, con apposita annotazione riguardante la specifica specializzazione, conservando il diritto all'esercizio della professione di odontoiatra”. A seguito di tale modifiche, l’art. 1 dispone che “E’ istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato”, mentre l’art. 4 prevede che “Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato Albo professionale per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita a seguito di superamento di apposito esame di Stato. A tale Albo hanno facoltà di iscrizione i soggetti indicati al successivo articolo 20.” Infine, con la legge n. 13 del 2007, onde dare attuazione a quanto previsto dall’art. 37 della Direttiva 2005/36/CE, è Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -19- stato riscritto l’art. 20 della legge n. 409/1985, che oggi così recita: “1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all' , si iscrivono all'albo degli odontoiatri, anche in deroga a quanto previsto all' a) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980; b) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che hanno superato la prova attitudinale di cui al , o sono in possesso dei diplomi di specializzazione indicati all' . b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994. 2.2 Alla luce di tale ricostruzione del quadro normativo di riferimento, emerge in maniera evidente come il ricorrente, già alla data in cui ha conseguito la specializzazione in ortognatodonzia, non era in possesso dei requisiti che per legge gli avrebbero permesso di poter iscriversi all’albo degli odontoiatri, e che tale carenza sussisteva sia alla data in cui è Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -20- stato abilitato alla professione di odontoiatra, sia a quella in cui ha conseguito l’iscrizione al relativo albo. Risulta, infatti, che, non avendo il ricorrente intrapreso il proprio percorso di formazione universitaria in data anteriore al 31 dicembre 1984, ed essendo pacificamente privo della laurea in odontoiatria, non poteva ottenere l’iscrizione all’albo, mancando anche i requisiti eccezionali e transitori dettati per i titolari della laurea in medicina, come appunto disciplinati dall’art. 20 della legge n. 409/1985 (in tal senso si veda anche quanto affermato dalle sezioni penali di questa Corte che hanno affermato che, in tema di esercizio abusivo della professione, di cui all'art. 348 c.p., lo svolgimento dell'attività di odontoiatra, disciplinata dalla l. 24 luglio 1985, n. 409, in via ordinaria, è consentito solo a colui che, dopo il conseguimento della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, abbia superato l'esame di Stato e sia iscritto al relativo albo, nonché, limitatamente al regime transitorio previsto dall'art. 20 della medesima legge, ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti all'albo degli odontoiatri, qualora sussista una delle seguenti condizioni: a) immatricolazione al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980; b) immatricolazione negli anni compresi tra il 1980-81 ed il 1984-85 con superamento delle prove attitudinali previste per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri di cui al d.lgs. 13 ottobre 1998, n. 386; c) conseguimento della specializzazione in campo odontoiatrico da parte di un soggetto immatricolato negli anni compresi tra Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -21- il 1980-81 ed il 1984-85, esonerato dalle prove attitudinali;
Cassazione penale sez. VI, 09/11/2017, n.2691). Né potrebbe invocarsi una pretesa disparità di trattamento rispetto ai medici iscritti al relativo corso di laurea in epoca anteriore al 31 dicembre 1984, essendo tale deroga legata all’esigenza di assicurare un regime transitorio per l’Italia, in relazione al quadro normativo anteriore all’emanazione delle citate direttive, né in relazione a coloro che abbiano potuto iscriversi fruendo delle previsioni originarie della legge n. 409/1985, prima delle modifiche poi apportate dalla legge n. 14 del 2003, che come visto, ha inteso porre rimedio ad una violazione da parte del legislatore nazionale delle regole imposte dalle direttive comunitarie. In tal senso rileva quanto affermato da Cass. n. 4466/2005, che, in relazione alla pretesa di iscrizione nell'albo degli odontoiatri medici, presentata da professionista che abbia conseguito la specializzazione quinquennale in chirurgia maxillo-facciale, ha ritenuto legittimo il rigetto dei competenti organi deliberativi, stante l'autonomia fra l’odontoiatria e la chirurgia maxillo-facciale, sottolineando altresì che si trattava di dare diretta applicazione e prevalenza alle norme comunitarie su quelle statali, di modo che il contrasto tra norme statali e disciplina comunitaria non dà luogo ad invalidità o alla illegittimità delle prime, ma comporta la loro "non applicazione", restando affidata alla Corte di Giustizia di Lussemburgo l'interpretazione del diritto comunitario, del quale le sentenze della Corte precisano autoritariamente il Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -22- significato. In particolare, la declaratoria di inadempimento, da parte di uno Stato membro, degli obblighi comunitari ad esso imposti implica il divieto assoluto di applicare il regime legale ritenuto illegittimo (nella specie la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l'istanza di annotazione nell'albo degli odontoiatri di uno specialista in chirurgia maxillofacciale, avendo escluso di poter applicare l'art. 5 della legge n. 409 del 1985 sulla base della sentenza n. 202 del 29 novembre 2001). Ciò consente anche di affermare, come sarà poi anche ribadito in occasione della disamina degli altri motivi, che il ricorrente non poteva nutrire alcun legittimo affidamento sulla possibilità di iscrizione all’albo degli odontoiatri, per essersi iscritto alla relativa specializzazione prima dell’entrata in vigore della legge del 2003, trattandosi di aspettativa legata al testo delle previgenti norme della legge n. 409/1985, che sono state reputate in contrasto con le direttive, nella parte in cui permettevano al medico munito solo di una specializzazione in odontoiatria di poter conseguire l’iscrizione al relativo albo. 2.3 Una volta quindi verificata la carenza dei requisiti prescritti per legge al fine di consentire l’iscrizione all’albo degli odontoiatri, e correttamente qualificato il provvedimento emesso come cancellazione dall’albo a seguito del riscontro dell’assenza dei requisiti per l’iscrizione all’albo, emerge con evidenza anche la palese inconsistenza dei motivi proposti. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha di recente affermato che la delibera di cancellazione dall'albo Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -23- professionale degli avvocati per mancanza dei requisiti per l'iscrizione non soggiace al limite temporale previsto dall'art. 21-novies della l. n. 241 del 1990 per l'annullamento in autotutela dei provvedimenti amministrativi illegittimi, atteso che dalla natura del soggetto giuridico che provvede all'iscrizione e del relativo provvedimento (autorizzazione ricognitiva, denominata ammissione), nonché dalla natura della situazione giuridica soggettiva di cui è titolare l'aspirante all'iscrizione, discende l'impossibilità di apporre un termine volto a consolidare una situazione giuridica illegittimamente sorta (Cass. S.U. n. 35463/2021 conf. Cass. S.U. n. 34439/2019). A fronte della decisione in quella sede impugnata, che aveva ritenuto che anche nel caso di cancellazione dell’avvocato occorresse far riferimento al termine di cui all’art. 21 novies della legge n. 241 del 1990, per l'insorgenza di altri valori, primo dei quali l'affidamento e la stabilità delle situazioni giuridiche, da reputare prevalenti rispetto al ristabilimento della legalità violata, la Corte ha sottolineato come il procedimento di iscrizione e cancellazione dell'avvocato obbedisce a regole sue proprie, integralmente fissate dalla organica legge professionale forense, articolo 17, nell'ambito del titolo secondo della legge, complessivamente dedicato alla disciplina degli albi, elenchi e registri, quanto per quelli procedurali attinenti alla formazione degli albi, elenchi e registri, il tutto sottoposto alla competenza giurisdizionale del CNF, con la conseguenza che non poteva lasciarsi alcuno Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -24- spazio residuale per il limite temporale apposto al congegno di c.d. «autotutela decisoria». A sostegno di tale conclusione è stato evidenziato che il rilievo pubblicistico della professione forense non può tollerare che una così delicata attività, tendenzialmente indispensabile, al di fuori di marginali eccezioni, a veicolare l'esercizio del diritto costituzionale di azione, possa essere affidata, in ragione del mero decorso del tempo, a soggetti privi, ab origine o per vicende sopravvenute, dei requisiti individuati dall'ordinamento come necessari, il che trova conferma sia nell'obbligo, operante in ogni tempo, degli iscritti ad albi, elenchi e registri di comunicare con la massima sollecitudine al consiglio dell'ordine di appartenenza ogni variazione dei dati di iscrizione, sia nella previsione del potere-dovere dei consigli dell'ordine di revisione periodica di albi, elenchi e registri. Ne deriva che i requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione debbono sussistere sin dall’inizio, e non possano per alcuna ragione mancare. La sentenza ha poi evidenziato che il limite temporale, consacrato nella norma richiamata anche dal ricorrente, inizialmente frutto di elaborazione pretoria da parte del giudice amministrativo, si è sedimentato in tutt'altri campi, quali essenzialmente quello dei titoli edificatori e dei provvedimenti di riconoscimento di benefici economici, e si giustifica, in quanto risponde ad un'esigenza di tutela dell'affidamento, che nella vicenda delle iscrizioni agli albi professionali non può ravvisarsi. Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -25- L’iscrizione è fondata sul riscontro di requisiti strettamente vincolati di accesso alla professione protetta, sicché non è pensabile che l'interessato possa supporre incolpevolmente di possedere un requisito, che invece non possiede. Inoltre, i provvedimenti di iscrizione agli albi professionali da parte degli Ordini professionali debbono essere ricondotti nella categoria delle autorizzazioni ricognitive, nell'ambito di quei procedimenti che si innestano sulla richiesta del soggetto che aspira a un bene e che si concludono con atti denominati ammissioni. Dalla natura del soggetto giuridico che provvede all'iscrizione all'Albo degli Avvocati e dalla natura delle autorizzazioni ricognitive o delle ammissioni, nonché dalla natura della situazione giuridica soggettiva di cui è titolare l'aspirante all'iscrizione, discende l'impossibilità di apporre un termine volto a consolidare una situazione giuridica illegittimamente sorta (ragione che ha indotto la stessa Corte ad escludere l'applicabilità dell'istituto del silenzio assenso come regolato per il procedimento amministrativo dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, Cass. S.U. n. 16740/2019). Trattasi peraltro di considerazioni che si pongono in linea di consonanza con le riflessioni del giudice amministrativo, avendo affermato il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 3762/2020 in materia di albi professionali, che «il riscontrato difetto dei requisiti legittimanti, anche a distanza di tempo, impone l'annullamento in autotutela dell'atto che abbia riconosciuto l'esistenza del requisito, per un mero errore di Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -26- fatto, senza che sia possibile configurare un legittimo affidamento del privato, il quale sia consapevole o comunque non poteva ignorare secondo l'ordinaria diligenza, come nel caso di specie, che il titolo conseguito difettava di uno dei requisiti abilitanti per legge». Per l‘effetto il tempo trascorso tra l’iscrizione erronea a la successiva cancellazione, non può ritenersi abbia efficacia sanante in ordine ad un originario difetto del titolo abilitante né l'errore dell'amministrazione, nel riconoscere in origine l'originaria equipollenza del titolo conseguito dal professionista, può ingenerare nel privato il legittimo affidamento circa tale equipollenza laddove questi conoscesse o dovesse conoscere con l'ordinaria diligenza, come nel caso di specie, l'assenza di un titolo abilitante anche sul piano della semplice equipollenza. 2.4 Tali argomentazioni, espresse dalle Sezioni Unite in relazione all’iscrizione all’albo forense, appaiono suscettibili di piana estensione anche all’iscrizione all’albo degli odontoiatri, in quanto, già sul piano normativo, è evidente come anche la legge di settore (art. 6 DLGCPS n. 233/1946) contempli il potere – dovere del Consiglio direttivo di pronunciare anche d’ufficio la cancellazione in caso di “b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b)”, norma che fa espresso richiamo al fatto di “b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia”. Inoltre, il rilievo sociale e l’incidenza dell’attività svolta dagli iscritti all’albo, con la diretta incidenza sul diritto alla salute Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -27- della collettività rendono manifesto come le considerazioni espresse per gli iscritti forensi circa la strumentalità della disciplina alla tutela del diritto costituzionale di azione si propalino con identico risultato nel campo in esame, in ragione della salvaguardia del diritto costituzionale alla salute. Risultano quindi prive di fondamento le censure del ricorrente quanto alla pretesa violazione degli artt. 21 septies e nonies della legge n. 241/1990, stante la riscontrata assenza dei requisiti di legge ab origine per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri, circostanza questa che rende del tutto recessive ed irrilevanti le considerazioni spese dalla difesa del ricorrente quanto al vizio di eccesso di potere che connoterebbe la cancellazione, essendosi invece al cospetto di un atto essenzialmente vincolato. 3. Il sesto motivo denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., quanto alla mancata risposta al quarto motivo di ricorso avverso la decisione del Consiglio, con il quale si denunciava il difetto di istruttoria ai sensi dell’art. 6 co. 2 del DLCPS n. 233/1946. In particolare, si deduce che il dott. US è stato audito dal solo Presidente del Consiglio dell’Ordine, alla presenza della direttrice dell’Ordine, estranea però al Consiglio, e ciò in violazione della regola secondo cui all’audizione avrebbero dovuto prendere parte tutti i componenti. Inoltre, si deduce che il Presidente, prima di assumere la decisione opposta, in una nota aveva manifestato un’opinione favorevole al ricorrente ed aveva espresso il convincimento Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -28- circa l’opportunità di dare incarico ad un legale per un parere pro veritate, parere che si ignora sia stato reso. Il motivo è infondato. Quanto alle modalità di audizione, va richiamato il principio affermato da questa Corte secondo cui - anche a voler sorvolare sul carattere amministrativo della fase che si svolge dinanzi al Consiglio, e che trova poi rimedio nella successiva possibilità di ricorrere in via giurisdizionale dinanzi alla CCEPS - in tema di procedimento disciplinare a carico di esercenti la professione sanitaria, ogni questione relativa alla validità della seduta per l’irregolare composizione della Commissione di disciplina deve essere posta dall'interessato "in limine" o, comunque, prima che sia assunta la decisione, affinché l'organo disciplinare sia messo in condizione di dimostrare immediatamente la corretta convocazione dei suoi componenti, ovvero di fissare una diversa seduta a tale fine. In difetto di rilievi di sorta in questa fase, da parte dell'incolpato, le contestazioni concernenti la validità della seduta della suddetta Commissione per ipotizzato difetto di composizione devono ritenersi precluse e, dunque, non più prospettabili innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie o, per la prima volta, in sede di giudizio di legittimità (Cass. n. 27923 del 31/10/2018). Il motivo di ricorso, oltre a non riprodurre con esattezza il contenuto delle censure che sorreggevano il motivo di opposizione, quanto alla denunciata violazione dell’art. 6 del DLGCPS n. 233/1946, onde verificare se fosse stata Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -29- denunciata proprio la modalità di audizione, si palesa infondato in quanto il ricorrente si limita esclusivamente a riferire di essere stato audito dal solo Presidente, ma non chiarisce se tale anomalia nella composizione dell’organo chiamato a raccogliere la sua audizione fosse stata immediatamente denunciata prima dell’adozione della decisione da parte del Consiglio, circostanza questa che preclude la deducibilità del denunciato vizio in questa sede. Quanto invece alla diversa questione del parere pro veritate, trattasi di censura formulata in termini ipotetici e comunque priva di decisività, attesa l’evidenziata ricorrenza, sulla base del quadro normativo di riferimento, dei presupposti legittimanti la cancellazione dall’albo. 4. Il settimo motivo lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 111 Cost. e 132, co. 2, n. 4, c.p.c., quanto alla motivazione resa in risposta al quinto motivo di ricorso avanzato dinanzi alla CCEPS, in cui si lamentava la violazione del giudicato nonché dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990. Si evidenzia che la decisione gravata si è limitata a riferire di un errore di sussunzione della fattispecie da parte del ricorrente, che rendeva evidente anche l’infondatezza della doglianza. La censura è priva di fondamento. In primo luogo la stessa si fonda su una ricostruzione del panorama normativo erroneo, in relazione alla data cui risale l’avvenuta iscrizione nel 2007 all’albo degli odontoiatri, e che Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -30- non tiene conto della novella di cui alla legge n. 14 del 2003, ed ancor prima dell’accertata violazione per effetto del dettato originario della legge n. 409/85 delle prescrizioni vincolanti per il legislatore nazionale imposte dalle direttive del 1978, che, come detto, non permettevano di estendere la possibilità di esercizio della professione di odontoiatra ai laureati in medicina iscritti al relativo corso di laurea in epoca successiva al 31 dicembre 1984. Come già anticipato, alcuna legittima aspettativa poteva insorgere nel ricorrente per essere stato ammesso al corso di specializzazione di odontoiatria nel 2001, ancorché per effetto di una pronuncia favorevole del TA, pronuncia che assume efficacia di giudicato solo in relazione all’oggetto della materia del contendere, che era appunto quella di permettere l’iscrizione alla scuola, ma non anche in relazione all’effetto che il ricorrente vorrebbe far discendere dal positivo conseguimento del titolo di specializzazione che, alla luce del diritto positivo esistente alla data di iscrizione, non permetteva che quest’ultima potesse essere conseguita (al riguardo si veda anche Cassazione civile sez. VI, 23/02/2021, n. 4784, che nel riconoscere il ristoro del pregiudizio da inadempimento dello Stato italiano agli obblighi comunitari, ai medici che abbiano frequentato senza adeguata remunerazione scuole di specializzazione "post lauream" in odontostomatologia sulla base di iscrizione anteriore alla data di entrata in vigore della l. n. 14 del 2003, ha ribadito che a seguito delle modifiche, apportate dall'art. 13 di detta legge, Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -31- all'art. 1 della l. n. 405 del 1985, risultava interdetto l'esercizio della professione di dentista ai laureati in medicina, richiedendosi il conseguimento della laurea in odontoiatria). Anche a voler sorvolare sul fatto che l’iscrizione ad un corso di specializzazione non necessariamente comporta che poi chi la frequenti debba svolgere la professione cui è propedeutica, il ragionamento del ricorrente, secondo cui, una volta intrapreso un determinato percorso di studi, il cui titolo finale legittimi sulla base della normativa vigente alla data di inizio l’esercizio di una determinata professione o un particolare vantaggio, verrebbe a precludere per il legislatore ogni possibilità di mutare la disciplina fin quando l’interessato non porti a termine il percorso di specializzazione (si pensi ad esempio all’iscrizione ad un corso di laurea che, alla data di inizio del percorso accademico, sia funzionale all’esercizio di una professione per la quale non sia previsto il superamento di un esame di Stato per la relativa abilitazione: ad opinare nel senso indicato dal ricorrente, sarebbe preclusa per il legislatore ogni possibilità di introdurre un esame abilitante per tutti coloro che si siano iscritti in epoca anteriore). Tali considerazioni danno contezza anche del perché non possa invocarsi la violazione dei principi della CEDU, quanto alla certezza dei rapporti giuridici, occorrendo, sempre al fine di contestare tale argomento, sottolineare come, stante la pregressa violazione da parte della legge italiana dei principi comunitari, solo la titolarità della laurea in odontoiatria poteva fondare un affidamento sulla iscrizione all’albo degli Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -32- odontoiatri, non avendo analoga rilevanza il titolo di specializzazione conseguito dai laureati in medicina. Né può essere invocata la tutela dell’affidamento del singolo, dovendosi richiamare le suesposte ragioni in base alle quali, in una situazione di assenza ab origine dei requisiti per l’iscrizione ad un albo professionale, vieppiù abilitante all’esercizio di una professione sanitaria, le esigenze pubblicistiche assumano rilievo preponderante e rendano recessivo ogni eventuale affidamento che l’iscrizione, pur se protrattasi nel tempo, abbia ingenerato. 4.1 Per le medesime ragioni si impone anche il rigetto dell’ottavo motivo di ricorso che denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 111 Cost, e dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., in relazione al rigetto del sesto motivo di opposizione alla decisione del Consiglio dell’Ordine, ove si denunciava la violazione dell’art. 32 del D. Lgs. n. 206/2007, della direttiva 2005/36/CE e dell’art. 20 della legge n. 409/1985. Infatti, la motivazione del provvedimento impugnato, con il sia pur sintetico, ma univoco, riferimento alla carenza ex lege dei presupposti per l’iscrizione del ricorrente, soddisfa il requisito del minimo costituzionale della motivazione, dovendo sulla ricchezza ed esaustività delle argomentazioni prevalere il rilievo circa la correttezza in punto di diritto della soluzione raggiunta, avuto riguardo al quadro normativo di riferimento come sopra ricostruito. Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -33- Né, come sopra esposto, può sostenersi che la semplice iscrizione alla specializzazione in odontoiatria nel 2001 faccia insorgere nel ricorrente un diritto quesito all’abilitazione all’esercizio della professione di dentista, dovendosi sempre far riferimento, invece, alla ricorrenza dei presupposti che le legge impone alla data in cui si richiede l’iscrizione all’albo. Così come del pari è infondata la deduzione di incostituzionalità delle leggi nn. 14/2003 e 13/2007, trattandosi di interventi del legislatore volti a porre rimedio ad un conclamato inadempimento dello Stato italiano rispetto agli obblighi scaturenti dalle direttive in materia, che nella legislazione previgente avevano ricevuto un’inadeguata ed erronea attuazione. Infatti, e quanto alle previsioni di cui alla Direttiva 2005/36/CE, premesso che il D. Lgs. n. 206/2007 si occupa del riconoscimento in Italia, per l'accesso alle professioni regolamentate ed il loro esercizio, dei titoli abilitanti conseguiti all’estero da cittadini dell’Unione (così art. 1), rendendo quindi evidente che i diritti quesiti sono quelli dei cittadini di altri stati membri che intendano esercitare la professione in Italia (e tenuto conto che gli allegati richiamati dall’art. 32 cui fa riferimento parte ricorrente, prevedono per i medici che intendano esercitare la professione di dentista in Italia, la data di riferimento del 28 febbraio 1980), è proprio l’art. 37 della Direttiva cui il decreto legislativo ha inteso dare attuazione ad occuparsi della professione di odontoiatra per i titolari della laurea in medicina, previsione che è stata recepita, come Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -34- detto, con l’art. 16 della legge n. 13/2007, e che depone evidentemente in senso contrario alle tesi del ricorrente. 5. Il nono motivo di ricorso denuncia l’illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 del DLGCPS n. 233/1946 per violazione degli artt. 3, 24, 103, 111 e 113 Cost. In primo luogo, si lamenta che le norme in esame non abbiano previsto una incompatibilità tra la titolarità di una carica all’interno del Consiglio dell’Ordine territoriale e la carica di componente della CCEPS, circostanza questa che mina radicalmente il principio di necessaria indipendenza del giudice. Si sostiene che le norme dovrebbero, invece, prevedere che i componenti designati dalle rispettive federazioni territoriali non possano al contempo appartenere ai collegi amministrativi (Consigli degli ordini territoriali) autori dei provvedimenti poi destinati ad essere impugnati dinanzi alla CCEPS. Si evidenzia che il dott. Cesare RA, che è il Presidente del Consiglio dell’Ordine di Trapani che ha assunto la delibera di cancellazione del ricorrente, risulta tra i componenti anche della CCEPS che ha emesso la decisione oggetto di ricorso. La questione di legittimità costituzionale nei termini proposti dal ricorrente è manifestamente infondata, oltre che priva di rilevanza. In primo luogo, valga il richiamo a quanto già affermato da questa Corte che ha sostenuto essere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del DLCPS n. 233 del 1946, sotto il profilo della violazione Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -35- dell'art. 108 Cost., per il preteso condizionamento conseguente alla prospettiva del reincarico al quale sarebbero soggetti i membri sanitari professionisti della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, organo giurisdizionale di secondo grado, competente in ordine ai ricorsi avverso le decisioni in materia disciplinare del Consiglio dell'Ordine dei farmacisti, nonché per la dubbia indipendenza ed imparzialità dei componenti farmacisti che potrebbero essere portatori di un interesse personale configgente con quello dell'incolpato. Ed infatti, sotto il primo profilo, il Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti, cui è demandata la designazione, anche ai fini della riconferma, dei sanitari professionisti membri della predetta Commissione, non è parte in senso sostanziale nei giudizi disciplinari davanti alla Commissione stessa, di tal che non si configura alcuna situazione tale da escludere la indipendenza dei suoi membri. Sotto il secondo profilo, poi, per un verso, la presenza in seno alla Commissione di sanitari professionisti appartenenti alla stessa categoria professionale al quale appartiene l'incolpato è coessenziale alla previsione di una giurisdizione disciplinare domestica per gli appartenenti ad un ordine professionale;
per l'altro, le situazioni di eventuale conflitto di interessi possono trovare adeguata soluzione mediante il rimedio della ricusazione (Cass. n. 7760/2003), con motivazioni che in gran parte si attagliano anche al dubbio mosso dal US. Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -36- Ancora va evidenziato che il dott. RA, sebbene formalmente inserito nell’elenco dei componenti della CCPES, alla luce del successivo decreto del 2/12/2019 (cfr. pag. 44 del ricorso), risulta che non ha partecipato poi alla deliberazione e decisione del provvedimento gravato, come si ricava dall’espressione “esce” contenuta nel decreto stesso, che denota la sua mancata partecipazione al procedimento decisionale. Quanto agli altri componenti della Commissione Centrale, che rivestono anche cariche all’interno dei Consigli degli ordini territoriali, pur non ravvisandosi il contrasto con le norme costituzionali, alla luce del citato precedente, vale altresì osservare che la decisione risulta essere stata assunta all’esito di discussione orale, cui era abilitata a prendere parte anche la difesa del ricorrente che, avvedutasi della composizione della Commissione, avrebbe potuto e dovuto avanzare istanza di ricusazione dei componenti ritenuti incompatibili (e ciò anche laddove l’esatta composizione della Commissione non fosse stata in precedenza oggetto di comunicazione;
cfr. Cass. n. n. 7285/2018; Cass. n. 26976/2011, che espressamente afferma che il motivo di astensione di cui all'art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione del giudice a termini dell'art. 52, cod. proc. civ., non può in seguito essere invocato in sede di gravame, e tale principio non trova deroga in relazione alla deduzione di tardiva conoscenza della composizione del collegio giudicante, tenuto conto che le parti sono in grado di Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -37- avere tempestiva contezza di tale composizione dal ruolo di udienza e dall'intestazione del verbale di causa ad opera del cancelliere e, quindi, di proporre rituale istanza di ricusazione). Ne consegue che, in assenza di una tempestiva ricusazione, ancorché sul presupposto che sarebbe incostituzionale la norma vigente che non prevede l’obbligo di astensione del giudice che abbia partecipato alla decisione, non può la relativa questione essere dedotta in sede di impugnazione a fondamento della nullità della sentenza (Cass. n. 16119/2006; Cass. n. 21094/2017). E’ poi inammissibile la questione di costituzionalità posta in relazione al fatto che il dott. RA era stato a sua volta sottoposto a procedimento disciplinare perché aveva inizialmente rifiutato di dare seguito alle richieste del Ministero di disporre la cancellazione dall’albo del dott. US, e ciò perché, come visto, il dott. RA risulta estraneo alla decisione oggetto di impugnazione, non essendo quindi venuta in rilievo nella vicenda in esame quella condizione di minorata libertà di determinazione che prospetta parte ricorrente. Infine, è inammissibile anche il dubbio circa la costituzionalità delle richiamate norme, nella parte in cui non prevedono una tutela cautelare avverso le decisioni della CCEPS, trattandosi di questione che, oltre che essere già stata reputata manifestamente infondata da questa Corte (Cass. n. 13427/2004), è altresì priva di rilevanza, non avendo parte Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -38- ricorrente avanzato istanza di sospensione della decisione impugnata, né avendo riferito di averla proposta dinanzi alla CCEPS. Trattasi peraltro di profilo di incostituzionalità che investe unicamente la tutela della parte in relazione alla richiesta di sospensione degli effetti pregiudizievoli del provvedimento emesso dalla Commissione Centrale, e che non investe la legittimità in sé della relativa decisione, così che, una volta scrutinata l’infondatezza dei motivi di ricorso, e pervenuti quindi al rigetto del ricorso stesso, la questione circa la sospensione dell’efficacia della decisione impugnata resta assorbita e superata dall’adozione della presente sentenza. 6. Il ricorso è pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo in favore dei controricorrenti. 7. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la rispettive impugnazioni.
PQM
Rigetta il ricorso;
Ric. 2020 n. 04835 sez. S2 - ud. 03-05-2023 -39- Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida per il Ministero della Salute, in complessivi € 5.000,00, oltre spese prenotate a debito, e per l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trapani, in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre 15 % sui compensi per spese generali, ed accessori per legge, se dovuti;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 3 maggio 2023