Articolo 19 della Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Articolo 18Articolo 20
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18 aprile 1943
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15 giugno 1947
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1 giugno 1948
Art. 19.

I componenti del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo durano in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro annui dalla data di nomina. Essi allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio dalla data di nomina del ((Consiglio di amministrazione)) e del Comitato esecutivo.

Per la validita' delle sedute del ((Consiglio di amministrazione)) e dei Comitato esecutivo e' necessaria la presenza di almeno) la meta' piu' uno dei rispettivi componenti.

Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.
Entrata in vigore il 1 giugno 1948