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Ordinanza 5 aprile 2025
Ordinanza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina CO, in funzione di
Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta in data 11.03.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c. iscritto al n. r.g. 794-1/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Carfora e con lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Itala de
Benedictis e Davide Catalano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE) CP_1
RESISTENTE
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuale domanda ai sensi dell'art. 700 c.p.c., depositato in data 01.02.2015, la ricorrente indicata in epigrafe – premettendo di aver ottenuto, in data 06.05.2015, pensione di reversibilità come orfana di guerra, concessa con determinazione n. 2286/2015 dal Ministero delle Finanze e, successivamente, il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, con una media mensile pari ad euro 525,00 euro, con decorrenza dal 01.08.2019 – adiva l'intestato Tribunale ricorrente indicato in epigrafe per chiedere “
1. La restituzione immediata dell'importo di €
15.097,88 che è stato trattenuto indebitamente dall' senza alcuna giustificazione, ai sensi CP_1 dell'art. 2033 c.c. in quanto indebito arricchimento.
2. In subordine, il risarcimento dei danni patrimoniali per equivalente, pari all'importo trattenuto, oltre agli interessi legali dalla data della trattenuta fino al completo soddisfacimento o nella misura che la S.V. riterrà opportuna.
3. Il risarcimento dei danni morali causati dall'incertezza e disagio psicologico derivanti dalla mancata giustificazione della trattenuta o nella misura che la S.V. riterrà opportuna.
4. La condanna dell' al pagamento delle spese legali relative al presente giudizio”. CP_1
A sostegno della domanda, assumeva che l' resistente le avrebbe illegittimamente CP_1
trattenuto, tra gli anni 2019 e 2021, dall'indennità di accompagnamento un importo complessivo pari ad euro 15.097,88, “senza fornire alcuna forma di motivazione per tale trattenuta nemmeno in via indiretta”, affermando, al riguardo, che il comportamento dell'ente previdenziale avrebbe determinato un danno patrimoniale ed emotivo all'istante, avendo la stessa subìto “un indebito prelievo dalle sue risorse vitali senza alcuna giustificazione”
(cfr. ricorso).
Si costituiva l' resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo CP_1
l'insussistenza sia del periculum in mora che del fumus boni iuris e, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della discussione orale, all'udienza dell'11.03.2025, il Giudice riservava la decisione.
***
È opportuno premettere che l'accesso alla tutela cautelare atipica è subordinato, dall'art. 700 c.p.c., alla sussistenza sia di una delibazione di verosimile fondatezza delle ragioni poste a sostegno della domanda (fumus boni iuris), sia del pericolo imminente ed irreparabile che il decorso del tempo necessario ad ottenere una pronuncia nei tempi del rito ordinario pregiudichi in modo irreparabile il diritto vantato (periculum in mora).
La ratio, in particolare, di tale secondo requisito si ravvisa nel fatto che la domanda cautelare, da un lato, comprime severamente il diritto di difesa dei convenuti, costretti ad approntare le proprie difese in tempi molto ristretti e, dall'altro, consente alla controversia di pervenire all'esame del Giudice rapidamente e con precedenza rispetto a tutte le altre e dà luogo ad una tutela sulla base di una cognizione sommaria. I due elementi caratteristici dell'azione cautelare, fumus e periculum, rappresentano l'oggetto del procedimento cautelare, sicché essi devono necessariamente emergere dalla domanda cautelare e la mancanza dell'uno o dell'altro determina il rigetto della relativa domanda. Quindi, sul piano processuale, la concorrenza dei due requisiti deve essere rigorosamente allegata e provata da colui il quale domanda la tutela cautelare.
Ai fini che qui rilevano va, poi, evidenziato che il periculum è doppiamente caratterizzato sul piano normativo.
Sotto il profilo temporale deve trattarsi di un pregiudizio imminente e che rischierebbe comunque di avverarsi durante il tempo occorrente per la tutela ordinaria del diritto.
L'imminenza va riferita ad una situazione di pericolo per il diritto che sia oggettiva, involontaria, reale ed attuale. Essa fa pensare sia al probabile sopraggiungere in tempi rapidi di una diversa situazione di fatto, sia al perpetuarsi di una situazione dannosa già esistente ed altrimenti rimovibile soltanto al lontano epilogo della causa di merito: per questo, è corretto intravedere in astratto nella cautela atipica tanto una funzione di tutela preventiva rispetto al verificarsi dell'evento lesivo, quanto una funzione repressiva volta a perseguire situazioni pregiudizievoli ormai in atto o del tutto prodottesi.
L'irreparabilità del pregiudizio, invece, si spiega non con riferimento alla natura assoluta del diritto da cautelare, né con riferimento alla infungibilità del bene che del diritto costituisce oggetto. Indubbiamente, il danno può definirsi irreparabile quando non sia integralmente rimediabile con le tecniche risarcitorie in equivalente pecuniario o con gli strumenti di reintegrazione in forma specifica: in queste ipotesi, la durata del processo cagiona uno scarto intollerabile tra gli effetti finali della decisione di merito e la soddisfazione completa del diritto dedotto in lite.
Nell'accertamento del requisito del periculum in mora è, tuttavia, opportuno rifuggire da valutazioni tipiche e presuntive, che ricolleghino in modo automatico la situazione di bisogno alla categoria di appartenenza del ricorrente, individuato ex se come soggetto economicamente debole del rapporto, o alla natura del diritto fatto valere.
La nozione di irreparabilità postula, invero, tre condizioni: a) l'irreversibilità degli effetti del pregiudizio al diritto oggetto di tutela;
b) l'impossibilità (o grave difficoltà) di conseguire la totale restitutio in integrum del diritto cautelando;
c) la mancata realizzazione della funzione che il diritto è chiamato a svolgere dall'ordinamento o nel caso concreto. L'irreparabilità del pregiudizio va, quindi, misurata tenendo conto della sua incidenza – qualitativa – sull'interesse tutelato.
Si distinguono, sotto tale profilo, i diritti a contenuto ed a funzione non patrimoniale;
diritti a contenuto patrimoniale ma a funzione non patrimoniale, in quanto volti a garantire al titolare la soddisfazione di bisogni primari di rilevanza costituzionale;
diritti a contenuto patrimoniale.
Il pregiudizio da cautelare con l'azione ex art. 700 c.p.c. sussiste con maggiore evidenza allorquando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto o relativo principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto dotate di rilievo e protezione costituzionale, che rendono necessario un pronto e immediato intervento cautelare al fine di assicurarne la completa tutela, a pena di definitiva e irreversibile compressione della posizione minacciata.
Quando vengono in rilievo diritti di credito, l'irreparabilità del pregiudizio, quale presupposto della tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c., è, invece, ravvisabile per i diritti a contenuto patrimoniale e aventi funzione non patrimoniale o per i diritti a contenuto e funzione patrimoniale, ma in tale ultimo caso si ritiene rilevi l'eccessivo scarto tra danno subito e danno risarcito. Più in generale, si è osservato che quando il diritto che si assume violato è a contenuto patrimoniale, il requisito dell'irreparabilità del pregiudizio ex art. 700
c.p.c. deve essere ricercato o nella funzione di tali diritti o nel prevedibile scarto tra il danno subito ed il danno poi risarcibile dalla futura sentenza conclusiva del giudizio di merito.
Ancora, alla stregua del principio dispositivo, che è alla base del processo civile, è onere di chi ricorre allegare e provare in giudizio la sussistenza di fatti tali da integrare il pericolo descritto, che non può essere semplicemente enunciato “in re ipsa”, sottolineando il peculiare valore costituzionale dei diritti vantati, pena sovrapporre il rango del diritto vantato con la tipologia del danno che l'intempestiva tutela dei predetti può cagionare.
Nel caso di specie, tuttavia, ritiene la giudicante che difetti totalmente il requisito del periculum in mora.
Deve, infatti, rilevarsi come, nella fattispecie in esame, manchino del tutto l'allegazione e la prova in ordine alla sussistenza di tale requisito.
Sul punto, costituisce ormai ius receptum che il periculum in mora non può ritenersi sussistente in re ipsa, ma deve fondarsi su elementi concreti, che incombe al ricorrente allegare e dimostrare in virtù della regola generale sull'onere della prova. Analogo discorso deve essere svolto nel caso di mancato riconoscimento del diritto a prestazioni assistenziali ovvero di revoca di benefici già concessi.
La valutazione della sussistenza del periculum, pertanto, assume valenza prioritaria ed esige un “apprezzamento puntuale, preciso e contingente”, nel senso che quel che assume rilevanza, nella valutazione del giudice, è la qualità del danno prospettato, tenuto conto che solo la sua irreparabilità integra il requisito di cui si discute e tale carattere non è di norma riscontrabile per i diritti di credito (che possono essere risarciti ex post tranne nell'ipotesi di una rilevante difficoltà per il conseguimento dell'equivalente), ma neppure nel caso di un danno privo del connotato della gravità e dell'urgenza. Nondimeno, previa valutazione dei concreti elementi indicati dall'istante, la giurisprudenza ha ormai ammesso la tutela in via d'urgenza anche per i diritti di credito, a condizione che ad essi siano indissolubilmente ed immediatamente correlate situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali, come il diritto all'integrità fisica, alla salute o ad un'esistenza libera e dignitosa, che potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito.
Così, nel caso esaminando, con riferimento al pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla perdita, occorre evidenziare che la ricorrente, sul piano soggettivo, nulla ha allegato e provato circa la propria complessiva situazione reddituale, limitandosi genericamente ad affermare, a sostegno delle proprie deduzioni, la sussistenza di un danno patrimoniale ed emotivo che la stessa avrebbe subìto per effetto di un prelievo asseritamente indebito dalle sue risorse vitali senza alcuna giustificazione.
Del resto, neppure vi è documentazione prodotta a sostegno della sussistenza del periculum dalla quale possa in qualche modo evincersi una condizione di sofferenza economica liminare che possa giustificare la richiesta tutela in via d'urgenza.
La ricorrente neppure ha dedotto, con la necessaria specificità e concretezza, alcun elemento in ordine alla precarietà della propria condizione patrimoniale, alla propria situazione socio-economica, all'assenza di altre fonti di reddito, al proprio stato di famiglia, alla presenza di spese ordinarie e straordinarie insostenibili in relazione alle proprie condizioni economiche;
né tali lacune possono essere colmate sulla base della documentazione allegata all'istanza cautelare (cfr. autodichiarazione reddituale allegata all'atto introduttivo). È, inoltre, documentalmente provato – oltre che incontestato tra le parti – che l'istante sia titolare di indennità di accompagnamento dall'agosto 2019 e che, per tale ragione, la stessa percepisca mensilmente una somma in media pari ad euro 525,00 euro.
Al riguardo, deve sottolinearsi che il danno di natura patrimoniale, quale è quello configurabile in astratto nella presente fattispecie (trattandosi pur sempre di prestazione assistenziale a contenuto economico), assume rilievo, quale presupposto per la tutela in via urgente, solo ove determini la impossibilità o estrema difficoltà, di soddisfare le primarie esigenze di vita dell'interessato, restando, viceversa, sotto ogni ulteriore profilo, agevolmente ristorabile per equivalente, e quindi non irreparabile.
Pertanto, considerato quanto la ricorrente oggi percepisce, anche al netto della trattenuta effettuata per il recupero dell'indebito oggetto del giudizio di merito, deve senz'altro negarsi l'attuale sussistenza di un pregiudizio irreparabile come quello prescritto dall'art. 700 c.p.c. ai fini della concessione del provvedimento di urgenza.
Infine, non può non rilevarsi come il paventato pregiudizio di natura patrimoniale ben potrebbe essere riparato in futuro per mezzo del risarcimento del danno per equivalente.
Alla luce delle considerazioni esposte e dei dati acquisiti deve, infatti, affermarsi che il pregiudizio dedotto è adeguatamente riparabile con la tutela risarcitoria.
Invero, non vi sono elementi di prova per ritenere che il pregiudizio in questione possa conseguire all'impossibilità di una restitutio in integrum nei tempi necessari per la decisione della causa di merito. Nell'ipotesi di eventuale esito positivo del giudizio di merito si ritiene, infatti, che possa essere assicurato un effetto recuperatorio pieno e sostanziale a tutela della ricorrente con immediato ripristino del proprio patrimonio.
Sempre dal punto di vista del periculum in mora, va, infine, evidenziato che, come rilevato dall' resistente, risulta documentalmente provato che già con la comunicazione del CP_1
TE08 del 10.12.2021 (cfr. produzione di parte resistente) – comunque anticipata dalla raccomandata AR del 14.11.2017 n. 64978715685-6, notificata per compiuta giacenza in data 06.12.2017, nonché dal modello di ricostituzione dell'assegno sociale modello TE08 del 03.02.2017, con raccomandata AR n. 63025395926-2 ritirata in data 01.03.2017 (anche esse prodotte nel presente giudizio dall'ente previdenziale convenuto) – la ricorrente veniva a conoscenza dell'indebito.
Conseguentemente, deve ritenersi carente il requisito del periculum in mora anche sotto tale profilo. Sotto tale aspetto, del resto, la giurisprudenza di merito è concorde nell'affermare che non può ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora richiesto per la proposizione del provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. quando per l'inattività del ricorrente sia decorso un periodo di tempo pari alla normale durata dell'azione esperibile in via ordinaria.
Né si può affermare che, nella specie, si sia manifestata soltanto di recente la necessità di ottenere un provvedimento in via d'urgenza, poiché la ricorrente era a conoscenza dell'indebito già nel dicembre 2021.
L'aver atteso, dunque, oltre tre anni dalla comunicazione circa la sussistenza dell'indebito, da parte della ricorrente, senza addurre alcuna giustificazione per tale inerzia, esclude la sussistenza del timore di un pregiudizio imminente e irreparabile e, dunque, la sussistenza, nel caso di specie, del fondamentale requisito del periculum in mora.
Deve, dunque, condividersi l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, che esclude la tutela cautelare in casi come quello di specie, disconoscendo la sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile.
Detto requisito, dunque, quando sussiste in concreto, proprio perché tale, comporta la necessità di una celere tutela giurisdizionale.
In tali termini, si è espressa copiosa giurisprudenza di merito, che questa Giudicante ritiene di condividere (cfr. ex multis Tribunale Napoli ordinanza del 10 giugno 2002 e ordinanza del 21 febbraio 2000), secondo cui “l'entità del lasso temporale intercorso tra il momento della lesione e la richiesta di tutela, può assumere una valenza autonoma ai fini dell'inconfigurabilità del periculum in mora, soprattutto laddove la non tempestiva proposizione della domanda cautelare non sia giustificata, come in specie, da alcun motivo ed appaia espressione di mera inerzia”.
Pertanto, sotto il profilo del periculum in mora, alla stregua di tutte le considerazioni esposte, l'istanza cautelare va rigettata.
La ritenuta insussistenza del periculum in mora rende superflua la valutazione della sussistenza del fumus.
La statuizione sulle spese di lite del presente procedimento andrà assunta con la sentenza che definirà il giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta il ricorso;
b) spese di lite al merito.
Si comunichi.
S. Maria C.V., 05.04.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina CO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina CO, in funzione di
Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta in data 11.03.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c. iscritto al n. r.g. 794-1/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Carfora e con lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Itala de
Benedictis e Davide Catalano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE) CP_1
RESISTENTE
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuale domanda ai sensi dell'art. 700 c.p.c., depositato in data 01.02.2015, la ricorrente indicata in epigrafe – premettendo di aver ottenuto, in data 06.05.2015, pensione di reversibilità come orfana di guerra, concessa con determinazione n. 2286/2015 dal Ministero delle Finanze e, successivamente, il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, con una media mensile pari ad euro 525,00 euro, con decorrenza dal 01.08.2019 – adiva l'intestato Tribunale ricorrente indicato in epigrafe per chiedere “
1. La restituzione immediata dell'importo di €
15.097,88 che è stato trattenuto indebitamente dall' senza alcuna giustificazione, ai sensi CP_1 dell'art. 2033 c.c. in quanto indebito arricchimento.
2. In subordine, il risarcimento dei danni patrimoniali per equivalente, pari all'importo trattenuto, oltre agli interessi legali dalla data della trattenuta fino al completo soddisfacimento o nella misura che la S.V. riterrà opportuna.
3. Il risarcimento dei danni morali causati dall'incertezza e disagio psicologico derivanti dalla mancata giustificazione della trattenuta o nella misura che la S.V. riterrà opportuna.
4. La condanna dell' al pagamento delle spese legali relative al presente giudizio”. CP_1
A sostegno della domanda, assumeva che l' resistente le avrebbe illegittimamente CP_1
trattenuto, tra gli anni 2019 e 2021, dall'indennità di accompagnamento un importo complessivo pari ad euro 15.097,88, “senza fornire alcuna forma di motivazione per tale trattenuta nemmeno in via indiretta”, affermando, al riguardo, che il comportamento dell'ente previdenziale avrebbe determinato un danno patrimoniale ed emotivo all'istante, avendo la stessa subìto “un indebito prelievo dalle sue risorse vitali senza alcuna giustificazione”
(cfr. ricorso).
Si costituiva l' resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo CP_1
l'insussistenza sia del periculum in mora che del fumus boni iuris e, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della discussione orale, all'udienza dell'11.03.2025, il Giudice riservava la decisione.
***
È opportuno premettere che l'accesso alla tutela cautelare atipica è subordinato, dall'art. 700 c.p.c., alla sussistenza sia di una delibazione di verosimile fondatezza delle ragioni poste a sostegno della domanda (fumus boni iuris), sia del pericolo imminente ed irreparabile che il decorso del tempo necessario ad ottenere una pronuncia nei tempi del rito ordinario pregiudichi in modo irreparabile il diritto vantato (periculum in mora).
La ratio, in particolare, di tale secondo requisito si ravvisa nel fatto che la domanda cautelare, da un lato, comprime severamente il diritto di difesa dei convenuti, costretti ad approntare le proprie difese in tempi molto ristretti e, dall'altro, consente alla controversia di pervenire all'esame del Giudice rapidamente e con precedenza rispetto a tutte le altre e dà luogo ad una tutela sulla base di una cognizione sommaria. I due elementi caratteristici dell'azione cautelare, fumus e periculum, rappresentano l'oggetto del procedimento cautelare, sicché essi devono necessariamente emergere dalla domanda cautelare e la mancanza dell'uno o dell'altro determina il rigetto della relativa domanda. Quindi, sul piano processuale, la concorrenza dei due requisiti deve essere rigorosamente allegata e provata da colui il quale domanda la tutela cautelare.
Ai fini che qui rilevano va, poi, evidenziato che il periculum è doppiamente caratterizzato sul piano normativo.
Sotto il profilo temporale deve trattarsi di un pregiudizio imminente e che rischierebbe comunque di avverarsi durante il tempo occorrente per la tutela ordinaria del diritto.
L'imminenza va riferita ad una situazione di pericolo per il diritto che sia oggettiva, involontaria, reale ed attuale. Essa fa pensare sia al probabile sopraggiungere in tempi rapidi di una diversa situazione di fatto, sia al perpetuarsi di una situazione dannosa già esistente ed altrimenti rimovibile soltanto al lontano epilogo della causa di merito: per questo, è corretto intravedere in astratto nella cautela atipica tanto una funzione di tutela preventiva rispetto al verificarsi dell'evento lesivo, quanto una funzione repressiva volta a perseguire situazioni pregiudizievoli ormai in atto o del tutto prodottesi.
L'irreparabilità del pregiudizio, invece, si spiega non con riferimento alla natura assoluta del diritto da cautelare, né con riferimento alla infungibilità del bene che del diritto costituisce oggetto. Indubbiamente, il danno può definirsi irreparabile quando non sia integralmente rimediabile con le tecniche risarcitorie in equivalente pecuniario o con gli strumenti di reintegrazione in forma specifica: in queste ipotesi, la durata del processo cagiona uno scarto intollerabile tra gli effetti finali della decisione di merito e la soddisfazione completa del diritto dedotto in lite.
Nell'accertamento del requisito del periculum in mora è, tuttavia, opportuno rifuggire da valutazioni tipiche e presuntive, che ricolleghino in modo automatico la situazione di bisogno alla categoria di appartenenza del ricorrente, individuato ex se come soggetto economicamente debole del rapporto, o alla natura del diritto fatto valere.
La nozione di irreparabilità postula, invero, tre condizioni: a) l'irreversibilità degli effetti del pregiudizio al diritto oggetto di tutela;
b) l'impossibilità (o grave difficoltà) di conseguire la totale restitutio in integrum del diritto cautelando;
c) la mancata realizzazione della funzione che il diritto è chiamato a svolgere dall'ordinamento o nel caso concreto. L'irreparabilità del pregiudizio va, quindi, misurata tenendo conto della sua incidenza – qualitativa – sull'interesse tutelato.
Si distinguono, sotto tale profilo, i diritti a contenuto ed a funzione non patrimoniale;
diritti a contenuto patrimoniale ma a funzione non patrimoniale, in quanto volti a garantire al titolare la soddisfazione di bisogni primari di rilevanza costituzionale;
diritti a contenuto patrimoniale.
Il pregiudizio da cautelare con l'azione ex art. 700 c.p.c. sussiste con maggiore evidenza allorquando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto o relativo principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto dotate di rilievo e protezione costituzionale, che rendono necessario un pronto e immediato intervento cautelare al fine di assicurarne la completa tutela, a pena di definitiva e irreversibile compressione della posizione minacciata.
Quando vengono in rilievo diritti di credito, l'irreparabilità del pregiudizio, quale presupposto della tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c., è, invece, ravvisabile per i diritti a contenuto patrimoniale e aventi funzione non patrimoniale o per i diritti a contenuto e funzione patrimoniale, ma in tale ultimo caso si ritiene rilevi l'eccessivo scarto tra danno subito e danno risarcito. Più in generale, si è osservato che quando il diritto che si assume violato è a contenuto patrimoniale, il requisito dell'irreparabilità del pregiudizio ex art. 700
c.p.c. deve essere ricercato o nella funzione di tali diritti o nel prevedibile scarto tra il danno subito ed il danno poi risarcibile dalla futura sentenza conclusiva del giudizio di merito.
Ancora, alla stregua del principio dispositivo, che è alla base del processo civile, è onere di chi ricorre allegare e provare in giudizio la sussistenza di fatti tali da integrare il pericolo descritto, che non può essere semplicemente enunciato “in re ipsa”, sottolineando il peculiare valore costituzionale dei diritti vantati, pena sovrapporre il rango del diritto vantato con la tipologia del danno che l'intempestiva tutela dei predetti può cagionare.
Nel caso di specie, tuttavia, ritiene la giudicante che difetti totalmente il requisito del periculum in mora.
Deve, infatti, rilevarsi come, nella fattispecie in esame, manchino del tutto l'allegazione e la prova in ordine alla sussistenza di tale requisito.
Sul punto, costituisce ormai ius receptum che il periculum in mora non può ritenersi sussistente in re ipsa, ma deve fondarsi su elementi concreti, che incombe al ricorrente allegare e dimostrare in virtù della regola generale sull'onere della prova. Analogo discorso deve essere svolto nel caso di mancato riconoscimento del diritto a prestazioni assistenziali ovvero di revoca di benefici già concessi.
La valutazione della sussistenza del periculum, pertanto, assume valenza prioritaria ed esige un “apprezzamento puntuale, preciso e contingente”, nel senso che quel che assume rilevanza, nella valutazione del giudice, è la qualità del danno prospettato, tenuto conto che solo la sua irreparabilità integra il requisito di cui si discute e tale carattere non è di norma riscontrabile per i diritti di credito (che possono essere risarciti ex post tranne nell'ipotesi di una rilevante difficoltà per il conseguimento dell'equivalente), ma neppure nel caso di un danno privo del connotato della gravità e dell'urgenza. Nondimeno, previa valutazione dei concreti elementi indicati dall'istante, la giurisprudenza ha ormai ammesso la tutela in via d'urgenza anche per i diritti di credito, a condizione che ad essi siano indissolubilmente ed immediatamente correlate situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali, come il diritto all'integrità fisica, alla salute o ad un'esistenza libera e dignitosa, che potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito.
Così, nel caso esaminando, con riferimento al pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla perdita, occorre evidenziare che la ricorrente, sul piano soggettivo, nulla ha allegato e provato circa la propria complessiva situazione reddituale, limitandosi genericamente ad affermare, a sostegno delle proprie deduzioni, la sussistenza di un danno patrimoniale ed emotivo che la stessa avrebbe subìto per effetto di un prelievo asseritamente indebito dalle sue risorse vitali senza alcuna giustificazione.
Del resto, neppure vi è documentazione prodotta a sostegno della sussistenza del periculum dalla quale possa in qualche modo evincersi una condizione di sofferenza economica liminare che possa giustificare la richiesta tutela in via d'urgenza.
La ricorrente neppure ha dedotto, con la necessaria specificità e concretezza, alcun elemento in ordine alla precarietà della propria condizione patrimoniale, alla propria situazione socio-economica, all'assenza di altre fonti di reddito, al proprio stato di famiglia, alla presenza di spese ordinarie e straordinarie insostenibili in relazione alle proprie condizioni economiche;
né tali lacune possono essere colmate sulla base della documentazione allegata all'istanza cautelare (cfr. autodichiarazione reddituale allegata all'atto introduttivo). È, inoltre, documentalmente provato – oltre che incontestato tra le parti – che l'istante sia titolare di indennità di accompagnamento dall'agosto 2019 e che, per tale ragione, la stessa percepisca mensilmente una somma in media pari ad euro 525,00 euro.
Al riguardo, deve sottolinearsi che il danno di natura patrimoniale, quale è quello configurabile in astratto nella presente fattispecie (trattandosi pur sempre di prestazione assistenziale a contenuto economico), assume rilievo, quale presupposto per la tutela in via urgente, solo ove determini la impossibilità o estrema difficoltà, di soddisfare le primarie esigenze di vita dell'interessato, restando, viceversa, sotto ogni ulteriore profilo, agevolmente ristorabile per equivalente, e quindi non irreparabile.
Pertanto, considerato quanto la ricorrente oggi percepisce, anche al netto della trattenuta effettuata per il recupero dell'indebito oggetto del giudizio di merito, deve senz'altro negarsi l'attuale sussistenza di un pregiudizio irreparabile come quello prescritto dall'art. 700 c.p.c. ai fini della concessione del provvedimento di urgenza.
Infine, non può non rilevarsi come il paventato pregiudizio di natura patrimoniale ben potrebbe essere riparato in futuro per mezzo del risarcimento del danno per equivalente.
Alla luce delle considerazioni esposte e dei dati acquisiti deve, infatti, affermarsi che il pregiudizio dedotto è adeguatamente riparabile con la tutela risarcitoria.
Invero, non vi sono elementi di prova per ritenere che il pregiudizio in questione possa conseguire all'impossibilità di una restitutio in integrum nei tempi necessari per la decisione della causa di merito. Nell'ipotesi di eventuale esito positivo del giudizio di merito si ritiene, infatti, che possa essere assicurato un effetto recuperatorio pieno e sostanziale a tutela della ricorrente con immediato ripristino del proprio patrimonio.
Sempre dal punto di vista del periculum in mora, va, infine, evidenziato che, come rilevato dall' resistente, risulta documentalmente provato che già con la comunicazione del CP_1
TE08 del 10.12.2021 (cfr. produzione di parte resistente) – comunque anticipata dalla raccomandata AR del 14.11.2017 n. 64978715685-6, notificata per compiuta giacenza in data 06.12.2017, nonché dal modello di ricostituzione dell'assegno sociale modello TE08 del 03.02.2017, con raccomandata AR n. 63025395926-2 ritirata in data 01.03.2017 (anche esse prodotte nel presente giudizio dall'ente previdenziale convenuto) – la ricorrente veniva a conoscenza dell'indebito.
Conseguentemente, deve ritenersi carente il requisito del periculum in mora anche sotto tale profilo. Sotto tale aspetto, del resto, la giurisprudenza di merito è concorde nell'affermare che non può ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora richiesto per la proposizione del provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. quando per l'inattività del ricorrente sia decorso un periodo di tempo pari alla normale durata dell'azione esperibile in via ordinaria.
Né si può affermare che, nella specie, si sia manifestata soltanto di recente la necessità di ottenere un provvedimento in via d'urgenza, poiché la ricorrente era a conoscenza dell'indebito già nel dicembre 2021.
L'aver atteso, dunque, oltre tre anni dalla comunicazione circa la sussistenza dell'indebito, da parte della ricorrente, senza addurre alcuna giustificazione per tale inerzia, esclude la sussistenza del timore di un pregiudizio imminente e irreparabile e, dunque, la sussistenza, nel caso di specie, del fondamentale requisito del periculum in mora.
Deve, dunque, condividersi l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, che esclude la tutela cautelare in casi come quello di specie, disconoscendo la sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile.
Detto requisito, dunque, quando sussiste in concreto, proprio perché tale, comporta la necessità di una celere tutela giurisdizionale.
In tali termini, si è espressa copiosa giurisprudenza di merito, che questa Giudicante ritiene di condividere (cfr. ex multis Tribunale Napoli ordinanza del 10 giugno 2002 e ordinanza del 21 febbraio 2000), secondo cui “l'entità del lasso temporale intercorso tra il momento della lesione e la richiesta di tutela, può assumere una valenza autonoma ai fini dell'inconfigurabilità del periculum in mora, soprattutto laddove la non tempestiva proposizione della domanda cautelare non sia giustificata, come in specie, da alcun motivo ed appaia espressione di mera inerzia”.
Pertanto, sotto il profilo del periculum in mora, alla stregua di tutte le considerazioni esposte, l'istanza cautelare va rigettata.
La ritenuta insussistenza del periculum in mora rende superflua la valutazione della sussistenza del fumus.
La statuizione sulle spese di lite del presente procedimento andrà assunta con la sentenza che definirà il giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta il ricorso;
b) spese di lite al merito.
Si comunichi.
S. Maria C.V., 05.04.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina CO