TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4882/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto domanda congiunta di divorzio, promossa
da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Maria NAVARRIA, presso il cui C.F._1
studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Ivan SAMBATARO, presso il cui studio C.F._2
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17/02/2025, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 06/11/2024, i coniugi Parte_1
e premesso di essersi separati consensualmente, giusta accordo di
[...] Parte_2
separazione sottoscritto in data 09/09/2016 innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Misterbianco (ex art. 12 D.L. 132/2014, conv. dalla L. 162/2014), senza da allora essersi mai riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Catania in data 17/10/1970, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nati i figli e , entrambi già Persona_1 Persona_2
adulti ed economicamente indipendenti.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalle annotazioni del relativo accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Misterbianco in data
09/09/2016 (cfr l'estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Catania
allegato al ricorso), e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre,
si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Ciò posto, le parti hanno chiesto concordemente quanto segue:
“- dichiarare la cessazione degli effetti del matrimonio contratto in Catania il 17.10.1970
tra il signor nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
e residente a [...], C.da Papa, e la signora C.F._1 Parte_2
nata a [...], il [...] C.F.: , e residente in C.F._2
Misterbianco C.da Cimino Magliaro n. 10, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Catania parte II, serie A, n. 2788,, dell'anno 1970 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale
di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
- le parti rinunziano a qualsiasi pretesa economica per sé stessi.”.
Rilevato che l'accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, va pertanto statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno,
nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data
17/10/1970 tra , nato a [...] il Parte_1
30/08/1949, e , nata a [...] l'[...], trascritto Parte_2
nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania al n. 2788, parte
II, serie A, anno 1970, alle condizioni di cui al ricorso congiunto come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 07.3.2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu