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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 14/10/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Collegio
SU HE ................................................................... Presidente NI SE ..............................................................................estensore Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
c.f. Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. LUCENTE ROSELLA (c.f. ) C.F._2 con studio in VIA CAGLIARI 61 SAN SPERATE
– Parte principale –
(c.f. ) Parte_2 C.F._3 Difeso dall'avv. FLORE EMANUELA LORENZA (c.f.
, con studio in VIA SANT'ANTIOCO, 41 C.F._4 GHILARZA
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 32/2024 r.g.c.c.
— 1 — Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da dispositivo.
Il Pubblico Ministero ha concluso per il recepimento dell'ac- cordo.
Ragioni della decisione
(10 settembre 1987) e (3 settembre Persona_1 Parte_2 1990) hanno contatto matrimonio civile il 29 dicembre 2009. Hanno due figli: (10 ottobre 2008) e (17 gennaio 2010). Per_2 Per_3 Si sono separati nel 2012 e hanno divorziato nel 2017 a queste condizioni:
1) affidamento esclusivo dei figli alla madre;
2) obbligo per il padre di contribuire al loro mantenimento ver- sando 300 € al mese;
3) attribuzione alla madre degli assegni familiari (oggi assegno unico). La sentenza ha dato conto del fatto che il sig. non ha parte- Per_1 cipato ai procedimenti. Il 15 gennaio 2024 il sig. ha presentato ricorso per una ra- Per_1 dicale revisione delle condizioni del divorzio chiedendo:
1) affidamento condiviso;
2) fissazione di tempi di permanenza dei figli presso il padre;
3) obbligo per la madre di contribuire al loro mantenimento ver- sando una somma di giustizia e metà delle spese straordinarie. Costituitasi in giudizio, la sig.ra si è opposta alla modifica. Pt_2
* * *
Essendo che il padre era rientrato in Sardegna dalla Germania, il giudice delegato ha coinvolto i servizi sociali per sondare la possibilità di recuperare il rapporto genitoriale. Il Servizio Sociale di Assemini, preso in carico il sig. ha Per_1 dato conto di buona volontà, ma scarse competenze genitoriali, scarsa conoscenza dei figli e nessun dialogo con la sig.ra Il Servizio Pt_2 ha coinvolto di propria iniziativa il Centro per la Famiglia.
— 2 — Il Servizio Sociale di Ghilarza, invece, conosce la sig.ra e Pt_2 i figli da molto tempo, in quanto essi sono in carico all'ente da diversi anni per difficoltà economiche, abitative e scolastiche. La sig.ra Pt_2 è descritta come madre in grado di accudire i figli, di base, ma non in grado di svolgere una funzione regolatoria. viene descritto Per_3 come ragazzo con problematiche a scuola piuttosto gravi, derivanti da disturbi specifici dell'apprendimento; riceve il relativo sostegno ma non profonde grande impegno;
è in carico presso la Neuropsichiatria di Ghi- larza per il sostegno psicologico. Nel corso del processo la situazione è migliorata. I genitori hanno iniziato a cooperare tra loro, e il sig. ha iniziato a trascorrere re- Per_1 golarmente dei fine settimana alternati coi figli. Permangono criticità per quanto concerne ma i genitori stanno finalmente ini- Per_3 ziando a formare un'alleanza efficace, che si ritiene porterà in futuro a un superamento di queste criticità.
Per questi motivi
i genitori hanno concluso congiuntamente per l'affidamento condiviso, chiedendo tuttavia un potenziamento dei per- corsi di sostegno alla genitorialità, a loro giudizio troppo concentrati nel riportare i vissuti dei genitori e non abbastanza nell'offrire strategie concrete per la gestione della responsabilità genitoriale. La domanda, in questi termini, può senz'altro essere accolta. I genitori si sono inoltre accordati per porre in capo al padre l'ob- bligo di versare 300 € al mese per il mantenimento dei figli, oltre metà spese straordinarie, e la cessione dell'intero assegno unico. Il sig. Per_1 svolge l'attività di muratore percependo un reddito di circa 1.200 € al mese;
versa 400 € al mese alla madre, presso cui vive, come contributo per il vitto e l'alloggio. La sig.ra non ha un'occupazione e ha Pt_2 percepito nel corso del tempo varie provvidenze pubbliche. L'accordo raggiunto dalle parti è equo e rispondente all'interesse dei figli.
Dispositivo
Il Tribunale, a modifica della sentenza n. 5472/2017 del Tribunale di Busto Arsizio, sull'accordo delle parti, così dispone: 1. Dispone l'affido condiviso dei figli minori e Per_3 Per_4
[...
, i quali continueranno ad avere collocamento prevalente e residenza
— 3 — presso l'abitazione della madre e riceveranno cura, educazione e istru- zione da entrambi i genitori, mantenendo con ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale sui figli minori, adottando consensualmente le decisioni di maggior interesse (scelte educative, scolastiche, sportive e ricreative, cure mediche, eventuale indirizzo religioso, partecipazione ad attività formative extrascolastiche, viaggi di istruzione e svago, acquisto e uso di mezzi di trasporto personali come motorini o autovetture), mentre eserciteranno la responsabilità disgiuntamente per le decisioni di ordi- naria amministrazione.
2. Il diritto di visita dei minori da parte del padre, in considera- zione dell'età degli stessi, sarà rimesso alla loro libera scelta con ampia possibilità di vedere e stare con il padre quando lo desiderano e di tra- scorrere con lui, almeno 15 giorni consecutivi d'estate e 7 gg consecu- tivi durante le festività natalizie.
3. Dispone che in qualità di genitore non collocata- Persona_1 rio, versi in favore della madre , un contributo al man- Parte_2 tenimento per i figli minori, in misura pari ad € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun minore), da corrispondere entro e non oltre il 5 di ogni mese, oltre spese straordinarie rimborsabili al 50%, previamente concordate, salvo urgenze, e comunque con obbligo di documentarle, il cui rimborso dovrà avvenire entro i 15 gg. successivi dalla data di pre- sentazione della ricevuta/fattura. Le parti considerano ricompreso nell'assegno mensile di mantenimento uno sport di fascia di prezzo me- dia con retta mensile sino ad € 60,00 per ciascun figlio.
4. Dispone che l'assegno unico erogato dall' continui ad es- CP_1 sere percepito al 100% dalla sig.ra , quale genitore col- Parte_2 locatario e convivente.
5. Prende atto che a fronte della rinuncia al proprio 50% dell'as- segno unico da parte di a sua volta ri- Persona_1 Parte_2 nuncia a richiedere quanto a lei dovuto a titolo di aggiornamento Istat sull'assegno di mantenimento per tutto il pregresso, e fino al compi- mento della maggiore età di ritenendosi soddisfatta delle Per_3 condizioni economiche qui stabilite.
6. Prende atto che i genitori concedono sin d'ora l'autorizzazione al rilascio del passaporto, valido per l'espatrio, di entrambi i figli mi- nori.
7. Dispone la prosecuzione dei percorsi di sostegno alla genito- rialità presso i Servizi Sociali di Ghilarza e Assemini, i quali sono inol- tre incaricati di predisporre un percorso di educativa domiciliare presso
— 4 — i genitori, con particolare riguardo ad Per_3 8. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
La Presidente L'estensore
SU HE NI SE
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