TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/11/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. TO IA TU, all'esito dell'udienza del 11/11/2025, ha pronunciato, mediante lettura in udienza e successivo deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2181/2025 R.G. Lavoro, promossa da in persona del l.r.p.t., rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. LA MACCHIA FORTUNATO FABIO;
contro
CP_1
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.06.2025, la società in epigrafe indicata proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale n. 129/2025, con il quale le era stato intimato il pagamento di € 4.064,80 oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge ed oltre spese di procedura, in favore di , chiedendo la caducazione del provvedimento CP_1 monitorio impugnato e spiccando contestualmente domanda riconvenzionale di condanna del al pagamento dell'importo di euro 3.022,26 a titolo di rimborso retribuzioni indebitamente CP_1 percepite in costanza di rapporto di lavoro.
Veniva pertanto fissata l'odierna udienza alla quale nessuno compariva.
Agli atti non risulta neppure la prova della rituale e tempestiva notificazione del ricorso alla parte opposta, infatti non costituitasi in giudizio. Ritiene questo Tribunale che la domanda sia divenuta improcedibile, non avendo l'opponente provveduto a notificare tempestivamente alla controparte il ricorso introduttivo del giudizio unitamente all'originario decreto di fissazione.
In diritto, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza n. 20604 del 30 luglio
2008, risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel 1996 (S.U. nn. 6841 e 9331), la domanda, nel caso di omessa notifica, deve essere dichiarata improcedibile. Con tale sentenza la Corte chiarisce - enunciando un principio cui questo giudice ritiene di prestare piena e convinta adesione anche in virtù del ruolo di nomofilachia che compete alla Suprema Corte - che la disciplina della sanatoria della nullità della notificazione non è estensibile alle notificazioni omesse o inesistenti.
Osserva in particolare la Corte, che -in particolare- è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.) – assegnare all'appellante, ex art. 421 cpc, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 cpc, e che lo stesso principio
è applicabile al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (quale quello che qui occupa), con la conseguenza che la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione d'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e, con essa, la esecutività del decreto opposto
(Cass. n. 1483/2015).
Il processo, quindi, è destinato in tali ipotesi a concludersi con una sentenza processuale, dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione per mancata instaurazione del contraddittorio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
nulla sulle spese.
Latina, 11 novembre 2025
Il Giudice
TO IA TU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. TO IA TU, all'esito dell'udienza del 11/11/2025, ha pronunciato, mediante lettura in udienza e successivo deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2181/2025 R.G. Lavoro, promossa da in persona del l.r.p.t., rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. LA MACCHIA FORTUNATO FABIO;
contro
CP_1
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.06.2025, la società in epigrafe indicata proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale n. 129/2025, con il quale le era stato intimato il pagamento di € 4.064,80 oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge ed oltre spese di procedura, in favore di , chiedendo la caducazione del provvedimento CP_1 monitorio impugnato e spiccando contestualmente domanda riconvenzionale di condanna del al pagamento dell'importo di euro 3.022,26 a titolo di rimborso retribuzioni indebitamente CP_1 percepite in costanza di rapporto di lavoro.
Veniva pertanto fissata l'odierna udienza alla quale nessuno compariva.
Agli atti non risulta neppure la prova della rituale e tempestiva notificazione del ricorso alla parte opposta, infatti non costituitasi in giudizio. Ritiene questo Tribunale che la domanda sia divenuta improcedibile, non avendo l'opponente provveduto a notificare tempestivamente alla controparte il ricorso introduttivo del giudizio unitamente all'originario decreto di fissazione.
In diritto, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza n. 20604 del 30 luglio
2008, risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel 1996 (S.U. nn. 6841 e 9331), la domanda, nel caso di omessa notifica, deve essere dichiarata improcedibile. Con tale sentenza la Corte chiarisce - enunciando un principio cui questo giudice ritiene di prestare piena e convinta adesione anche in virtù del ruolo di nomofilachia che compete alla Suprema Corte - che la disciplina della sanatoria della nullità della notificazione non è estensibile alle notificazioni omesse o inesistenti.
Osserva in particolare la Corte, che -in particolare- è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.) – assegnare all'appellante, ex art. 421 cpc, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 cpc, e che lo stesso principio
è applicabile al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (quale quello che qui occupa), con la conseguenza che la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione d'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e, con essa, la esecutività del decreto opposto
(Cass. n. 1483/2015).
Il processo, quindi, è destinato in tali ipotesi a concludersi con una sentenza processuale, dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione per mancata instaurazione del contraddittorio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
nulla sulle spese.
Latina, 11 novembre 2025
Il Giudice
TO IA TU