CA
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/09/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli articoli 281 decies cpc, 275 bis cpc e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 470/2024 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 16 settembre 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso da sé medesimo Parte_1 CodiceFiscale_1 ed elettivamente presso il suo studio;
RICORRENTE
E
(cf ), (cf Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (cf ) C.F._3 Controparte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Alessia GIOVANNELLI del foro di L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura in atti;
RESISTENTI
NONCHE'
➢ (cf ) e residente a [...] CodiceFiscale_5
60, , (c.f. ) residente a [...]–S.S. 80 n.ro CP_4 CP_5 CodiceFiscale_6
18/P, (c.f. ) a L'Aquila in Via Monte Controparte_6 CodiceFiscale_7
Matese n.ro 4; c
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: giudizio introdotto ai sensi dell'art. 281 decies cpc per il pagamento di compensi professionali.
1 Conclusioni: i procuratori delle parti costituite hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.L'avv. ha agito, con ricorso ex art 281 decies cpc, nei confronti di Parte_1 CP_2
, e nonché di per conseguire il pagamento, per un importo
[...] CP_3 Pt_2 Controparte_1 complessivo di € 28.272,00, dei compensi spettantegli per l'attività professionale svolta avendo patrocinato le controparti nel giudizio di divisione del compendio dell'eredità dei defunti Persona_1
e
[...] CP_7
In particolare, il professionista ha rappresentato quanto segue.
Gli odierni resistenti sono stati evocati in giudizio da e ed il Controparte_8 Controparte_9
Tribunale di L'Aquila, con sentenza n. 906/18, ha rigettato le domande (quella principale e quella, qualificata, come riconvenzionale dei convenuti) così compensando integralmente le spese di lite.
Avverso tale decisione, gli attori hanno poi interposto appello e questa Corte Territoriale (peraltro in questa stessa composizione) ha rigettato il gravame condannando gli stessi anche alla rifusione delle spese di lite liquidate nella misura di € 13.560 oltre accessori (e così per un totale di € 15.594,00).
è risultato il risultato di ottenere in via bonaria il pagamento del dovuto. Pt_3
1.2. Si sono costituiti in giudizio i soli e nonché i quali Controparte_3 CP_2 Controparte_1
(riproponendo integralmente le argomentazioni già svolte nella fase stragiudiziale) hanno rilevato che la compensazione delle spese in primo è stata conseguenza della declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale spiegata dalle controparti (rappresentate nella circostanza dall'avv. ). Pt_1
, invece, non si è costituita, tuttavia nelle more la stessa è deceduta e di conseguenza Persona_2 il giudizio è stato interrotto.
A seguito della tempestiva riassunzione (con ricorso del 14 marzo 2025 del ricorrente), gli eredi della predetta, ovvero i figli , e non si sono costituiti. CP_4 Controparte_6 Persona_3
1.3. Il giudizio è stato istruito attraverso l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti ed all'esito dell'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note, le parti costituite
(a cui è stato anche assegnato termine per il deposito di note conclusive) hanno discusso la causa che pertanto può essere trattenuta in decisione.
2.In limine litis, non avendovi provveduto in corso di causa, va dichiarata la contumacia degli eredi di vale a dire i figli, , e che, Persona_2 Controparte_6 CP_4 Persona_3 sebbene regolarmente evocati in giudizio (mediante la notifica del ricorso in riassunzione e del
2 decreto di fissazione dell'udienza a mani del primo ed ai sensi dell'art. 140 cpc per gli altri due), non ha inteso costituirsi in giudizio.
3.1. Nelle more del presente giudizio (ed invero sul punto non vi è alcuna contestazione tra le parti sicchè il dato ben può ritenersi pacifico), è intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Infatti, in data 25 settembre 2024, prima del perfezionamento della notifica del ricorso, Persona_2 ha provveduto al pagamento della somma di € 18.715,56, mentre il 17 settembre 2024 gli altri
[...] resistenti hanno corrisposto l'importo complessivo di € 9.556,44 così ripartito (€ 3.217
[...]
ed € 4.453,00 e ). CP_1 Controparte_3 CP_2
In punto di diritto, è sufficiente considerare che la pronuncia di cessazione della materia del contendere rappresenta una modalità di definizione del giudizio di merito e deriva dall'integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale, fatto valere in giudizio.
È, quindi, indispensabile che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto fatto valere inizialmente in giudizio, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.
In mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere all'accertamento virtuale sulla fondatezza dell'originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite.
Di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito (dando in tal modo seguito ad un consolidato indirizzo interpretativo) che “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e precisino conclusioni conformi in tal senso, mentre l'allegazione di un fatto sopravvenuto, ritenuto da una sola parte idoneo a determinarla e oggetto di contestazione ad opera della controparte, impone al giudice di valutarne l'idoneità a determinare il venir meno dell'interesse alla decisione di merito, ed in caso negativo di pronunciare su tutte le domande e le eccezioni delle parti.
In particolare, ove sia intervenuta una transazione extraprocessuale e le parti non concordino sulla rilevanza giuridica dell'atto o sul suo contenuto, occorre verificare se la stessa investa o meno
l'oggetto della domanda, sicché non può esservi declaratoria di cessazione della materia del contendere, che costituisce pronuncia processuale per sopravvenuta carenza di interesse, idonea a formare giudicato solo processuale, ma occorre esaminare il merito della domanda, che va rigettata qualora si accerti che la transazione ha regolamentato tutti i rapporti contenziosi tra le parti” (cfr
Cass Civ, Sez I, 30.8.2024 n. 23396).
Ed ancora “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere
3 incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (cfr Cass Civ, Sez II,
31.10.2023 n. 30251).
3.2.Tali principi vanno trasfusi all'interno della vicenda che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
La fondatezza della domanda proposta dall'avv. non può essere messa in discussione in quanto: Pt_1
La sussistenza del rapporto professionale (inquadrabile all'interno dello schema tipico del contratto d'opera) risulta non solo incontestata (da qui l'applicazione sul punto del principio oramai codificato dall'art. 115 cpc), ma ben dimostrata dalle produzioni documentali versate in atti (trattasi essenzialmente degli atti di due giudizi celebratisi sia dinanzi al Tribunale di L'Aquila che presso questa Corte);
La sentenza di primo grado ha compensato le spese di lite assumendo una soccombenza reciproca avendo qualificato la domanda proposta dagli odierni resistenti alla stregua di una riconvenzionale spiegata però tardivamente;
Il capo della predetta decisione relativa alla regolamentazione delle spese di lite non riguarda il rapporto negoziale (oggetto di causa) tra il professionista e le altre parti trattandosi piuttosto di un profilo della decisione destinato a rilevare unicamente tra i soggetti che hanno partecipato a quel contenzioso;
ciò, infatti, è tanto vero che il procuratore della parte vincitrice non è tenuto ad agire nei confronti del soccombente per esigere il pagamento delle sue competenze potendosi rivolgere direttamente al suo patrocinato che, semmai dovrà, ove non sia stato eseguito il capo (peraltro provvisoriamente esecutivo della sentenza), agire per conseguire coattivamente l'importo a titolo di spese legali;
Anche la giurisprudenza ha chiarito che “…la liquidazione degli onorari che l'avvocato pretende dal proprio cliente (…) è indipendente e svincolata dalla statuizione che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari di causa…” (cfr. Cass. Civ Sez. VI Ord. 06.03.2018 n.
5224; nello stesso senso: Cass. Civ. Sez.
6-2 Ord. 17.10.2018 n. 25992):
Dall'insieme delle considerazioni svolte, si deve trarre l'ulteriore conclusione che ai fini del riconoscimento della pretesa creditoria del professionista non assume alcuna valenza (non trattandosi pacificamente di obbligazione di risultato) l'esito della lite;
in altri termini, si vuol significare che
4 anche in caso di soccombenza (nella specie reciproca e senza neppure la necessità di dover svolgere alcun sindacato sul percorso motivazionale seguito dal giudice) all'avvocato spetta il compenso per l'attività professionale svolta;
In ogni caso, laddove la soccombenza non sia conseguenza di una dimostrata condotta negligente
(perché in contrasto con i canoni della diligenza qualificata comunque richiesta al professionista), non è possibile escludere il diritto al compenso;
semmai, ed a voler tutto concedere, si tratta di stabilire l'ammontare del compenso dovuto;
Nella fattispecie, valgono su tale aspetto almeno due considerazioni decisive;
a) in assenza di un contratto scritto, il parametro di riferimento per la stima del compenso deve individuarsi nelle tabelle professionali;
b) gli odierni resistenti hanno soddisfatto integralmente il credito rivendicato e determinato applicando proprio le citate tabelle;
3.3.1.L'asse del discorso piuttosto involge il diverso trattamento da riservare alle parti resistenti. ha infatti provveduto al pagamento dell'importo peraltro più considerevole prima Persona_2 della notifica del ricorso.
Non rileva a tale riguardo la circostanza che un primo tentativo di notifica sia stato effettuato dall'Ufficiale Giudiziario il 30 maggio 2024 non essendo andato a buon fine e quindi non potendosi ritenere che già a partire dal quel momento la parte avesse avuto contezza dell'iniziativa avversaria né può rilevare l'ulteriore circostanza che per le altre parti (verosimilmente legate da rapporti di parentela con la signora la notifica si sia perfezionata nel mese di maggio 2024. Pt_2
In buona sostanza, il pagamento comunque eseguito consente di ritenere integrato il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/18, possono ancora essere assunti a parametro valutativo di riferimento per la compensazione.
3.3.2.Con riguardo, invece, alla posizione dei resistenti costituiti non emergono valide e fondate ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza.
Al di là, infatti, del pagamento effettuato dopo diversi mesi dall'instaurazione della lite, rileva la condotta processuale e quindi l'argomentazione sostenuta sull'esito del giudizio di primo grado e del rigetto della riconvenzionale (così come qualificata dal Tribunale di L'Aquila).
Piuttosto, con riguardo al criterio di riparto interno del pagamento delle spese di lite del presente giudizio merita, in estrema sintesi, osservare quanto segue.
In sede di comparsa di costituzione, i resistenti hanno così concluso: “…in via principale, compensare le spese del presente giudizio e, in subordine, condannare Sig.ri , Persona_2 CP_3
5 , e al pagamento delle spese di lite, ognuno per Per_2 Controparte_2 Controparte_1 quanto di competenza, in applicazione dei minimi tariffari.” (cfr pag. 4).
Seppur non specificatamente indicato (nulla infatti è stato ulteriormente precisato anche nei successivi scritti difensivi), si può presumere che le spese debbano essere poste a carico secondo le quote di eredità.
L'assunto, però, non persuade e, di conseguenza, non può essere condiviso in quanto il presente giudizio ha un petitum ed una causa petendi del tutto svincolati dal pregresso contenzioso celebratosi dinanzi al Tribunale di L'Aquila, prima, ed alla Corte di Appello, poi.
Peraltro, la domanda originaria sulla quale gli odierni resistenti sono stati chiamati a difendersi
(definita con sentenza n. 906/18 del Tribunale di L'Aquila) ha riguardato l'accertamento “delle sottoscrizioni apposte dalle parti del presente giudizio ovvero dai loro danti causa sulla scrittura privata del 12.1.2012 (con la quale esse avrebbero disposto convenzionalmente lo scioglimento della comunione ereditaria di e ), con conseguente conferma CP_7 Persona_1 dell'intervenuto trasferimento del diritto di proprietà dei beni ivi descritti in favore degli attori” (cfr pag. 3).
Dunque, già soltanto per questa ragione, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico delle parti in via solidale.
3.3.3.In ultimo, con riguardo alla liquidazione del compenso spettante all'avv. deve ritenersi Pt_1 la sussistenza delle condizioni per l'applicazione sullo scaglione da € 26.001 ad € 52.000 (valore della lite) dei minimi tariffari con esclusione della fase di trattazione ed istruttoria e comunque considerando come se la causa fosse trattata dinanzi al primo grado (essendo la competenza della
Corte di Appello incardinata funzionalmente e non come giudice del gravame).
A supporto di tale opzione interpretative militano due ragioni sostanziali: a) il valore della lite è di poco superiore al limite massimo del più basso scaglione;
b) in ogni caso, i resistenti hanno provveduto al pagamento così favorendo una più rapida definizione della lite.
Ed allora, considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali: valore e natura della pratica;
importanza, difficoltà, complessità della pratica;
condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico; risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
pregio dell'opera prestata;
6 Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 545,00 per spese e di € 2.906,00 per compensi professionali Parte_1 oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così decide nel contraddittorio delle parti: Parte_1
a) Dichiara la contumacia di , , ; CP_4 Controparte_6 Persona_3
b) Dichiara, per le causali di cui in motivazione, l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
c) Condanna , , in solido fra di loro, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 alla rifusione, in favore di delle spese del presente grado che liquida in € Parte_1
545,00 per spese ed in € 2.906,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
d) Compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra e gli eredi di Parte_1
Persona_2
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli articoli 281 decies cpc, 275 bis cpc e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 470/2024 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 16 settembre 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso da sé medesimo Parte_1 CodiceFiscale_1 ed elettivamente presso il suo studio;
RICORRENTE
E
(cf ), (cf Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (cf ) C.F._3 Controparte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Alessia GIOVANNELLI del foro di L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura in atti;
RESISTENTI
NONCHE'
➢ (cf ) e residente a [...] CodiceFiscale_5
60, , (c.f. ) residente a [...]–S.S. 80 n.ro CP_4 CP_5 CodiceFiscale_6
18/P, (c.f. ) a L'Aquila in Via Monte Controparte_6 CodiceFiscale_7
Matese n.ro 4; c
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: giudizio introdotto ai sensi dell'art. 281 decies cpc per il pagamento di compensi professionali.
1 Conclusioni: i procuratori delle parti costituite hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.L'avv. ha agito, con ricorso ex art 281 decies cpc, nei confronti di Parte_1 CP_2
, e nonché di per conseguire il pagamento, per un importo
[...] CP_3 Pt_2 Controparte_1 complessivo di € 28.272,00, dei compensi spettantegli per l'attività professionale svolta avendo patrocinato le controparti nel giudizio di divisione del compendio dell'eredità dei defunti Persona_1
e
[...] CP_7
In particolare, il professionista ha rappresentato quanto segue.
Gli odierni resistenti sono stati evocati in giudizio da e ed il Controparte_8 Controparte_9
Tribunale di L'Aquila, con sentenza n. 906/18, ha rigettato le domande (quella principale e quella, qualificata, come riconvenzionale dei convenuti) così compensando integralmente le spese di lite.
Avverso tale decisione, gli attori hanno poi interposto appello e questa Corte Territoriale (peraltro in questa stessa composizione) ha rigettato il gravame condannando gli stessi anche alla rifusione delle spese di lite liquidate nella misura di € 13.560 oltre accessori (e così per un totale di € 15.594,00).
è risultato il risultato di ottenere in via bonaria il pagamento del dovuto. Pt_3
1.2. Si sono costituiti in giudizio i soli e nonché i quali Controparte_3 CP_2 Controparte_1
(riproponendo integralmente le argomentazioni già svolte nella fase stragiudiziale) hanno rilevato che la compensazione delle spese in primo è stata conseguenza della declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale spiegata dalle controparti (rappresentate nella circostanza dall'avv. ). Pt_1
, invece, non si è costituita, tuttavia nelle more la stessa è deceduta e di conseguenza Persona_2 il giudizio è stato interrotto.
A seguito della tempestiva riassunzione (con ricorso del 14 marzo 2025 del ricorrente), gli eredi della predetta, ovvero i figli , e non si sono costituiti. CP_4 Controparte_6 Persona_3
1.3. Il giudizio è stato istruito attraverso l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti ed all'esito dell'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note, le parti costituite
(a cui è stato anche assegnato termine per il deposito di note conclusive) hanno discusso la causa che pertanto può essere trattenuta in decisione.
2.In limine litis, non avendovi provveduto in corso di causa, va dichiarata la contumacia degli eredi di vale a dire i figli, , e che, Persona_2 Controparte_6 CP_4 Persona_3 sebbene regolarmente evocati in giudizio (mediante la notifica del ricorso in riassunzione e del
2 decreto di fissazione dell'udienza a mani del primo ed ai sensi dell'art. 140 cpc per gli altri due), non ha inteso costituirsi in giudizio.
3.1. Nelle more del presente giudizio (ed invero sul punto non vi è alcuna contestazione tra le parti sicchè il dato ben può ritenersi pacifico), è intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Infatti, in data 25 settembre 2024, prima del perfezionamento della notifica del ricorso, Persona_2 ha provveduto al pagamento della somma di € 18.715,56, mentre il 17 settembre 2024 gli altri
[...] resistenti hanno corrisposto l'importo complessivo di € 9.556,44 così ripartito (€ 3.217
[...]
ed € 4.453,00 e ). CP_1 Controparte_3 CP_2
In punto di diritto, è sufficiente considerare che la pronuncia di cessazione della materia del contendere rappresenta una modalità di definizione del giudizio di merito e deriva dall'integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale, fatto valere in giudizio.
È, quindi, indispensabile che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto fatto valere inizialmente in giudizio, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.
In mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere all'accertamento virtuale sulla fondatezza dell'originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite.
Di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito (dando in tal modo seguito ad un consolidato indirizzo interpretativo) che “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e precisino conclusioni conformi in tal senso, mentre l'allegazione di un fatto sopravvenuto, ritenuto da una sola parte idoneo a determinarla e oggetto di contestazione ad opera della controparte, impone al giudice di valutarne l'idoneità a determinare il venir meno dell'interesse alla decisione di merito, ed in caso negativo di pronunciare su tutte le domande e le eccezioni delle parti.
In particolare, ove sia intervenuta una transazione extraprocessuale e le parti non concordino sulla rilevanza giuridica dell'atto o sul suo contenuto, occorre verificare se la stessa investa o meno
l'oggetto della domanda, sicché non può esservi declaratoria di cessazione della materia del contendere, che costituisce pronuncia processuale per sopravvenuta carenza di interesse, idonea a formare giudicato solo processuale, ma occorre esaminare il merito della domanda, che va rigettata qualora si accerti che la transazione ha regolamentato tutti i rapporti contenziosi tra le parti” (cfr
Cass Civ, Sez I, 30.8.2024 n. 23396).
Ed ancora “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere
3 incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (cfr Cass Civ, Sez II,
31.10.2023 n. 30251).
3.2.Tali principi vanno trasfusi all'interno della vicenda che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
La fondatezza della domanda proposta dall'avv. non può essere messa in discussione in quanto: Pt_1
La sussistenza del rapporto professionale (inquadrabile all'interno dello schema tipico del contratto d'opera) risulta non solo incontestata (da qui l'applicazione sul punto del principio oramai codificato dall'art. 115 cpc), ma ben dimostrata dalle produzioni documentali versate in atti (trattasi essenzialmente degli atti di due giudizi celebratisi sia dinanzi al Tribunale di L'Aquila che presso questa Corte);
La sentenza di primo grado ha compensato le spese di lite assumendo una soccombenza reciproca avendo qualificato la domanda proposta dagli odierni resistenti alla stregua di una riconvenzionale spiegata però tardivamente;
Il capo della predetta decisione relativa alla regolamentazione delle spese di lite non riguarda il rapporto negoziale (oggetto di causa) tra il professionista e le altre parti trattandosi piuttosto di un profilo della decisione destinato a rilevare unicamente tra i soggetti che hanno partecipato a quel contenzioso;
ciò, infatti, è tanto vero che il procuratore della parte vincitrice non è tenuto ad agire nei confronti del soccombente per esigere il pagamento delle sue competenze potendosi rivolgere direttamente al suo patrocinato che, semmai dovrà, ove non sia stato eseguito il capo (peraltro provvisoriamente esecutivo della sentenza), agire per conseguire coattivamente l'importo a titolo di spese legali;
Anche la giurisprudenza ha chiarito che “…la liquidazione degli onorari che l'avvocato pretende dal proprio cliente (…) è indipendente e svincolata dalla statuizione che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari di causa…” (cfr. Cass. Civ Sez. VI Ord. 06.03.2018 n.
5224; nello stesso senso: Cass. Civ. Sez.
6-2 Ord. 17.10.2018 n. 25992):
Dall'insieme delle considerazioni svolte, si deve trarre l'ulteriore conclusione che ai fini del riconoscimento della pretesa creditoria del professionista non assume alcuna valenza (non trattandosi pacificamente di obbligazione di risultato) l'esito della lite;
in altri termini, si vuol significare che
4 anche in caso di soccombenza (nella specie reciproca e senza neppure la necessità di dover svolgere alcun sindacato sul percorso motivazionale seguito dal giudice) all'avvocato spetta il compenso per l'attività professionale svolta;
In ogni caso, laddove la soccombenza non sia conseguenza di una dimostrata condotta negligente
(perché in contrasto con i canoni della diligenza qualificata comunque richiesta al professionista), non è possibile escludere il diritto al compenso;
semmai, ed a voler tutto concedere, si tratta di stabilire l'ammontare del compenso dovuto;
Nella fattispecie, valgono su tale aspetto almeno due considerazioni decisive;
a) in assenza di un contratto scritto, il parametro di riferimento per la stima del compenso deve individuarsi nelle tabelle professionali;
b) gli odierni resistenti hanno soddisfatto integralmente il credito rivendicato e determinato applicando proprio le citate tabelle;
3.3.1.L'asse del discorso piuttosto involge il diverso trattamento da riservare alle parti resistenti. ha infatti provveduto al pagamento dell'importo peraltro più considerevole prima Persona_2 della notifica del ricorso.
Non rileva a tale riguardo la circostanza che un primo tentativo di notifica sia stato effettuato dall'Ufficiale Giudiziario il 30 maggio 2024 non essendo andato a buon fine e quindi non potendosi ritenere che già a partire dal quel momento la parte avesse avuto contezza dell'iniziativa avversaria né può rilevare l'ulteriore circostanza che per le altre parti (verosimilmente legate da rapporti di parentela con la signora la notifica si sia perfezionata nel mese di maggio 2024. Pt_2
In buona sostanza, il pagamento comunque eseguito consente di ritenere integrato il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/18, possono ancora essere assunti a parametro valutativo di riferimento per la compensazione.
3.3.2.Con riguardo, invece, alla posizione dei resistenti costituiti non emergono valide e fondate ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza.
Al di là, infatti, del pagamento effettuato dopo diversi mesi dall'instaurazione della lite, rileva la condotta processuale e quindi l'argomentazione sostenuta sull'esito del giudizio di primo grado e del rigetto della riconvenzionale (così come qualificata dal Tribunale di L'Aquila).
Piuttosto, con riguardo al criterio di riparto interno del pagamento delle spese di lite del presente giudizio merita, in estrema sintesi, osservare quanto segue.
In sede di comparsa di costituzione, i resistenti hanno così concluso: “…in via principale, compensare le spese del presente giudizio e, in subordine, condannare Sig.ri , Persona_2 CP_3
5 , e al pagamento delle spese di lite, ognuno per Per_2 Controparte_2 Controparte_1 quanto di competenza, in applicazione dei minimi tariffari.” (cfr pag. 4).
Seppur non specificatamente indicato (nulla infatti è stato ulteriormente precisato anche nei successivi scritti difensivi), si può presumere che le spese debbano essere poste a carico secondo le quote di eredità.
L'assunto, però, non persuade e, di conseguenza, non può essere condiviso in quanto il presente giudizio ha un petitum ed una causa petendi del tutto svincolati dal pregresso contenzioso celebratosi dinanzi al Tribunale di L'Aquila, prima, ed alla Corte di Appello, poi.
Peraltro, la domanda originaria sulla quale gli odierni resistenti sono stati chiamati a difendersi
(definita con sentenza n. 906/18 del Tribunale di L'Aquila) ha riguardato l'accertamento “delle sottoscrizioni apposte dalle parti del presente giudizio ovvero dai loro danti causa sulla scrittura privata del 12.1.2012 (con la quale esse avrebbero disposto convenzionalmente lo scioglimento della comunione ereditaria di e ), con conseguente conferma CP_7 Persona_1 dell'intervenuto trasferimento del diritto di proprietà dei beni ivi descritti in favore degli attori” (cfr pag. 3).
Dunque, già soltanto per questa ragione, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico delle parti in via solidale.
3.3.3.In ultimo, con riguardo alla liquidazione del compenso spettante all'avv. deve ritenersi Pt_1 la sussistenza delle condizioni per l'applicazione sullo scaglione da € 26.001 ad € 52.000 (valore della lite) dei minimi tariffari con esclusione della fase di trattazione ed istruttoria e comunque considerando come se la causa fosse trattata dinanzi al primo grado (essendo la competenza della
Corte di Appello incardinata funzionalmente e non come giudice del gravame).
A supporto di tale opzione interpretative militano due ragioni sostanziali: a) il valore della lite è di poco superiore al limite massimo del più basso scaglione;
b) in ogni caso, i resistenti hanno provveduto al pagamento così favorendo una più rapida definizione della lite.
Ed allora, considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali: valore e natura della pratica;
importanza, difficoltà, complessità della pratica;
condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico; risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
pregio dell'opera prestata;
6 Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 545,00 per spese e di € 2.906,00 per compensi professionali Parte_1 oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così decide nel contraddittorio delle parti: Parte_1
a) Dichiara la contumacia di , , ; CP_4 Controparte_6 Persona_3
b) Dichiara, per le causali di cui in motivazione, l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
c) Condanna , , in solido fra di loro, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 alla rifusione, in favore di delle spese del presente grado che liquida in € Parte_1
545,00 per spese ed in € 2.906,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
d) Compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra e gli eredi di Parte_1
Persona_2
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
7