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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/10/2025, n. 3877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3877 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.A.C.6143.2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6143 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022;
TRA
Parte_1
(P. Iva n. ) P.IVA_1
Parte_2
(c.f. C.F._1
Avv. ZINGAROPOLI AUGUSTO
E
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_2
Avv. VANACORE VINCENZO
OGGETTO: opposizione a Ordinanza Ingiunzione n. 76/2022 (riferimento fascicolo n. 03/2018) del
13.06.2022 emessa dalla . Controparte_1
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È necessario premettere che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. e che nella presente sentenza è superflua la compiuta esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268).
Inoltre, va chiarito che non può essere ravvisata alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281 sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
pagina 1 di 4 In effetti, questo giudice condivide e fa proprio il principio di diritto di recente enunciato dalla
Suprema Corte ed in base al quale è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte (Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2022 n. 37137);
Premesso in fatto che, a seguito di accertamenti svolti, la Parte_3
, emetteva nei confronti della soc. e del suo
[...] Parte_1 leg. rappresentante p.t D' , ordinanza-ingiunzione n. 76/2022 del 13.6.2022, per il Parte_2 pagamento della complessiva somma di € 9.300,00.
La sanzione per cui è causa conseguiva alla violazione dell'art. 258, c.4, per non aver ottemperato a quanto prescritto all'art. 193, del Codice dell'ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), rubricato
“Trasporto dei rifiuti”.
In particolare, come risulta dal verbale di contestazione n. prot. 0061525/2018 del 25/01/2018 redatto da Guardia di Finanza di , la società avrebbe proceduto al trasporto di rifiuti non pericolosi CP_1
(nella specie, 24 pallet di olio vegetale) senza il formulario prescritto dall'art. 193 del codice, pur presentando agli agenti in occasione del controllo la seguente documentazione: CMR n. 0065818 del
17.1.2028 recante come mittente con sede in Malta, destinatario la Proteg Spa con sede Persona_1 in Caivano (NA) e trasportatore la relativo al trasporto di n. 24 pallet di olio Controparte_2 vegetale, classificato con codice CER 20.01.25, per un peso lordo di Kg, 28.000; Verified Gross
Weight Certificate e relativi scontrini di pesa.
Avverso siffatta sanzione, gli intestati opponenti hanno proposto formale e tempestiva opposizione ex art. 22 e ss. l. n. 689/81, deducendo la inammissibilità e illegittimità della sanzione, eccependo, in particolare, la legittimità del comportamento adottato, considerando l'art. 193, comma VIII, C.d.a. ratione temporis applicabile, che considera validamente sostituito il formulario dai documenti previsti dalla normativa comunitaria, nella specie presenti.
Successivamente, la si è ritualmente costituito in giudizio, eccependo Controparte_1
l'infondatezza della opposizione, atteso che, la norma indicata andrebbe letta in combinato disposto con le altre norme del codice, in particolare l'art. 188 e 258 del Codice dell'ambiente, per cui il formulario avrebbe comunque dovuto essere presente e presentato, pertanto l'ordinanza sarebbe legittima.
In occasione dell'udienza del 11 maggio 2023, il precedente istruttore, rilevando il dato testuale della normativa di settore, sospendeva l'efficacia dell'ordinanza ingiunzione, rinviando per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. pagina 2 di 4 RAGIONE DELLE DECISIONE
Non appare condivisibile la lettura offerta dalla resistente, per cui, pur se espressamente valida la presentazione della documentazione prescritta dalla normativa comunitaria – la cui validità, nel caso di specie, non è contestata, così come la natura transfrontaliera del trasporto – dovrebbe considerarsi comunque necessaria la presentazione del formulario di identificazione di cui al comma 1 dell'art. 193 del codice.
Il comma VIII dell'art. 193 del Codice dell'ambiente al tempo vigente recita infatti testualmente: “Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo
194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale”.
Allo stato, non essendo state mosse, né dalla , né, in sede di accertamento, dall'autorità CP_1 ispettrice, censure diverse dall'assenza del formulario informativo, ravvisando la regolarità dell'altra documentazione necessaria, non può che dedursi l'avverarsi della circostanza fattuale descritta nel dato normativo.
Non è immaginabile, infatti, che alla espressa facoltà concessa dalla legge al trasportatore di offrire una documentazione in sostituzione di un preciso documento debba sottointendersi, comunque,
l'obbligatorietà del documento sostituito. Invero, per quanto nel corso del tempo la normativa è stata oggetto di correttivo per dirimere le controversie interpretative, ciò non toglie che, al momento della commissione del fatto contestato, la società si è avvalsa di una facoltà espressamente concessa in quel momento dalla legge.
Alla luce di quanto sopra, non può che propendersi per l'accoglimento della opposizione.
Le altre contestazioni possono intendersi superate.
Quanto alla condanna alle spese, il giudicante è consapevole della complessità della materia trattata - attesa la rapida evoluzione della normativa e le comprensibili controverse interpretative, emerse anche in questo giudizio - considerando congruo, per il caso di specie, una piena compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione proposta dalla;
Parte_1 Parte_2
, per l'effetto, la ordinanza - ingiunzione opposta n. 76/2022 (riferimento fascicolo n. Pt_4
03/2018) del 13.06.2022emessa dalla Provincia di;
CP_1
pagina 3 di 4 COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno il 1 ottobre 2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6143 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022;
TRA
Parte_1
(P. Iva n. ) P.IVA_1
Parte_2
(c.f. C.F._1
Avv. ZINGAROPOLI AUGUSTO
E
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_2
Avv. VANACORE VINCENZO
OGGETTO: opposizione a Ordinanza Ingiunzione n. 76/2022 (riferimento fascicolo n. 03/2018) del
13.06.2022 emessa dalla . Controparte_1
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È necessario premettere che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. e che nella presente sentenza è superflua la compiuta esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268).
Inoltre, va chiarito che non può essere ravvisata alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281 sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
pagina 1 di 4 In effetti, questo giudice condivide e fa proprio il principio di diritto di recente enunciato dalla
Suprema Corte ed in base al quale è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte (Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2022 n. 37137);
Premesso in fatto che, a seguito di accertamenti svolti, la Parte_3
, emetteva nei confronti della soc. e del suo
[...] Parte_1 leg. rappresentante p.t D' , ordinanza-ingiunzione n. 76/2022 del 13.6.2022, per il Parte_2 pagamento della complessiva somma di € 9.300,00.
La sanzione per cui è causa conseguiva alla violazione dell'art. 258, c.4, per non aver ottemperato a quanto prescritto all'art. 193, del Codice dell'ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), rubricato
“Trasporto dei rifiuti”.
In particolare, come risulta dal verbale di contestazione n. prot. 0061525/2018 del 25/01/2018 redatto da Guardia di Finanza di , la società avrebbe proceduto al trasporto di rifiuti non pericolosi CP_1
(nella specie, 24 pallet di olio vegetale) senza il formulario prescritto dall'art. 193 del codice, pur presentando agli agenti in occasione del controllo la seguente documentazione: CMR n. 0065818 del
17.1.2028 recante come mittente con sede in Malta, destinatario la Proteg Spa con sede Persona_1 in Caivano (NA) e trasportatore la relativo al trasporto di n. 24 pallet di olio Controparte_2 vegetale, classificato con codice CER 20.01.25, per un peso lordo di Kg, 28.000; Verified Gross
Weight Certificate e relativi scontrini di pesa.
Avverso siffatta sanzione, gli intestati opponenti hanno proposto formale e tempestiva opposizione ex art. 22 e ss. l. n. 689/81, deducendo la inammissibilità e illegittimità della sanzione, eccependo, in particolare, la legittimità del comportamento adottato, considerando l'art. 193, comma VIII, C.d.a. ratione temporis applicabile, che considera validamente sostituito il formulario dai documenti previsti dalla normativa comunitaria, nella specie presenti.
Successivamente, la si è ritualmente costituito in giudizio, eccependo Controparte_1
l'infondatezza della opposizione, atteso che, la norma indicata andrebbe letta in combinato disposto con le altre norme del codice, in particolare l'art. 188 e 258 del Codice dell'ambiente, per cui il formulario avrebbe comunque dovuto essere presente e presentato, pertanto l'ordinanza sarebbe legittima.
In occasione dell'udienza del 11 maggio 2023, il precedente istruttore, rilevando il dato testuale della normativa di settore, sospendeva l'efficacia dell'ordinanza ingiunzione, rinviando per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. pagina 2 di 4 RAGIONE DELLE DECISIONE
Non appare condivisibile la lettura offerta dalla resistente, per cui, pur se espressamente valida la presentazione della documentazione prescritta dalla normativa comunitaria – la cui validità, nel caso di specie, non è contestata, così come la natura transfrontaliera del trasporto – dovrebbe considerarsi comunque necessaria la presentazione del formulario di identificazione di cui al comma 1 dell'art. 193 del codice.
Il comma VIII dell'art. 193 del Codice dell'ambiente al tempo vigente recita infatti testualmente: “Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo
194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale”.
Allo stato, non essendo state mosse, né dalla , né, in sede di accertamento, dall'autorità CP_1 ispettrice, censure diverse dall'assenza del formulario informativo, ravvisando la regolarità dell'altra documentazione necessaria, non può che dedursi l'avverarsi della circostanza fattuale descritta nel dato normativo.
Non è immaginabile, infatti, che alla espressa facoltà concessa dalla legge al trasportatore di offrire una documentazione in sostituzione di un preciso documento debba sottointendersi, comunque,
l'obbligatorietà del documento sostituito. Invero, per quanto nel corso del tempo la normativa è stata oggetto di correttivo per dirimere le controversie interpretative, ciò non toglie che, al momento della commissione del fatto contestato, la società si è avvalsa di una facoltà espressamente concessa in quel momento dalla legge.
Alla luce di quanto sopra, non può che propendersi per l'accoglimento della opposizione.
Le altre contestazioni possono intendersi superate.
Quanto alla condanna alle spese, il giudicante è consapevole della complessità della materia trattata - attesa la rapida evoluzione della normativa e le comprensibili controverse interpretative, emerse anche in questo giudizio - considerando congruo, per il caso di specie, una piena compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione proposta dalla;
Parte_1 Parte_2
, per l'effetto, la ordinanza - ingiunzione opposta n. 76/2022 (riferimento fascicolo n. Pt_4
03/2018) del 13.06.2022emessa dalla Provincia di;
CP_1
pagina 3 di 4 COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno il 1 ottobre 2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
pagina 4 di 4