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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 14963/2024 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data 16/12/2024 da
con l'avv. OLSER MASSIMO;
Parte_1
e
, con l'avv. CRACCO LORENZA;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: scioglimento matrimonio
Con ricorso depositato il 16/12/2024 le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio,
ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni:
“1. Statuire che la figlia rimanga affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1
con residenza presso la madre nell'abitazione sita nel Comune di Selvazzano Dentro (PD),
Via Garda n. 38. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa,
assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative
all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto, in ogni caso, delle capacità, delle 2
inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore. Limitatamente alle questioni di
ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale
separatamente, fintantoché la figlia resterà con ciascuno di loro. Inoltre, i genitori
convengono e riconoscono che la pubblicazione di immagini e/o video della figlia minore
su qualsiasi social network debba prima essere espressamente concordata tra gli Per_1
stessi, che valuteranno caso per caso la predetta pubblicazione, impegnandosi fin d'ora a
rimuovere immagini e/o video della bambina già pubblicati senza il consenso di entrambi i
genitori. Infine, i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o rinnovo del
passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per la figlia minore Per_1
2. Statuire che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia quando vuole, previo Per_1
accordo con la madre e in considerazione della tenera età e delle esigenze della bambina, e, in
ogni caso, secondo il seguente calendario: un fine settimana alternato dal venerdì alle ore
19:00 fino al lunedì mattina, accompagnandola all'asilo il padre, oltre a tutti i giovedì
dall'uscita dell'asilo al venerdì mattina;
nella settimana in cui cade il week-end con la
madre, il padre la terrà con sé anche il lunedì, dall'uscita dell'asilo con pernotto.
o Quanto alle vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé la figlia per due settimane, anche
non consecutive, da concordare entro la data del 30 Maggio di ogni anno.
o Quanto alle vacanze natalizie, la figlia trascorrerà, ad anni alterni, la settimana di Natale
(dal 24 Dicembre al 30 Dicembre compreso) con un genitore e la settimana di Capodanno
(dal 31 Dicembre al 06 Gennaio compreso) con l'altro genitore.
o Quanto alle vacanze di carnevale, la figlia trascorrerà, ad anni alterni, la prima metà delle
vacanze con un genitore e la seconda metà con l'altro genitore.
o Quanto alle vacanze pasquali, la figlia trascorrerà la metà dei giorni di vacanza con
ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
o Quanto alle ulteriori festività e/o ponti scolastici, la figlia li trascorrerà con ciascuno dei
genitori secondo il principio dell'alternanza. Infine, posto che la famiglia di origine della
signora risiede in Brasile, i coniugi danno atto fin d'ora che la Controparte_1
madre potrà portare con sé la figlia in Brasile per almeno tre settimane l'anno, Per_1 3
anche consecutive, al fine di far visita ai parenti materni, concordando con il padre il periodo
e i tempi di permanenza ivi e avendo, altresì, cura i genitori di predisporre di volta in volta
un calendario finalizzato a permettere al padre il recupero degli (eventuali) giorni di
competenza con la figlia venuti meno in occasione di tali viaggi all'estero.
3. I genitori confermano l'impegno, già assunto con note scritte depositate nel procedimento
di separazione consensuale, di avviare un percorso di mediazione genitoriale, che li aiuti a
stabilire la necessaria capacità di dialogo funzionale alla realizzazione di un comune progetto
educativo, di crescita e di assistenza nell'interesse della figlia, avvalendosi di un
professionista scelto di comune accordo, con spese a carico del signor . Parte_1
4. Darsi atto che l'immobile, già casa coniugale, sito nel Comune di Selvazzano Dentro
(PD), Via Garda n. 38, rimane assegnato alla madre, signora Controparte_1
la quale continuerà ad abitare ivi, unitamente alla figlia Per_1
5. Statuire che il signor corrisponda alla signora Parte_1 Controparte_1
a titolo di concorso al mantenimento della figlia la somma mensile di €
[...] Per_1
700,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 05 di ogni mese,
oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo per le spese
straordinarie del Tribunale di Padova.
6. I genitori convengono che l'Assegno unico universale sarà richiesto e percepito
interamente dalla madre.
7. Dichiarare equa e congrua, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, legge
898/70, la liquidazione una tantum dell'assegno divorzile da parte del signor
[...]
alla signora nella misura concordata dalle parti, pari Parte_1 Controparte_1
a complessivi € 18.000,00 (diciottomila/00), entro e non oltre sette giorni dal passaggio in
giudicato della richiedenda sentenza di scioglimento del matrimonio, a mezzo bonifico
bancario, alle coordinate già note allo stesso, dando atto la moglie di avere già ricevuto, a
titolo di anticipo della predetta liquidazione, la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00),
residuando quindi da corrispondere la somma di € 13.000,00 (tredicimila/00).
Con spese legali compensate.” 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sigg. e hanno Parte_1 CP_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile il 29.03.2014 in SELVAZZANO DENTRO (PD) e trascritto nel relativo registro parte I n. 4 anno 2014.
Dalla loro unione è nata la figlia il Persona_2
31.08.2021.
Nel giudizio di separazione i coniugi hanno presentato note scritte congiunte in data 18.01.2024 e la separazione è stata pronunciata con Sentenza n.208/2024,
pubblicata il 24.01.2024.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio secondo il Regolamento (UE)
n. 1111/2019 del Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno
Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei coniugi.
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a) del regolamento
1259/2010.
Pertanto, la domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi in prima udienza. 5
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Quanto alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Reg. UE n. 1111/2019
attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda,
ovvero nel caso in esame il giudice italiano;
si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja 19 ottobre 1996.
Quanto all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore del figlio minore, trova applicazione il regolamento (CE) n.
4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30 gennaio 2009 ed applicabile dal
18 giugno 2011. Il regolamento trova applicazione a prescindere dalla nazionalità
europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quale criterio generale di competenza giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 3 lettera b, la residenza del creditore della prestazione alimentare.
Si ritiene applicabile in merito la legge italiana ai sensi dell'art. 3 Protocollo
dell'Aja del 23.11.2007 (richiamato dall'art. 15 Regolamento 4/2009).
Alla luce dell'età dei coniugi, della loro capacità economica quale risulta dai documenti acquisiti e dei presupposti dell'assegno divorzile, va dichiarata l'equità
della datio una tantum concordata alla condizione n. 7.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, va preso atto delle stesse, non emergendo ragioni ostative e risultando conformi all'interesse della figlia minore;
la condizione di cui al n. 6, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi,
costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti.
Spese compensate. 6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto il 29.03.2014 in SELVAZZANO DENTRO Controparte_1
(PD) e trascritto nel relativo registro parte I n. 4 anno 2014.
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3) Prende atto delle rassegnate conclusioni.
4) dichiara l'equità della datio una tantum ai sensi dell'art. 5 comma 8 L 898 del 1970
di cui alla condizione n.7
5) Spese compensate.
Così deciso in Padova il 28.1.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato