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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9328 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 28314/2024 R.G., a cui è riunita quella n. 11392/2023 R.G.
posto che con decreto del 15.7.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di “note scritte” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 16.12.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, dall'avv. Pasquale Lipardi
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.6.2023 (al quale veniva assegnato il n. 11392/2023 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, parte ricorrente, premesso di essere stata
“riconosciuta invalida con diritto a percepire l'assegno di invalidità civile” giusta omologa di questo Tribunale, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità civile, in seguito a visita medica di revisione del 27.2.2023.
Lamentava che la competente commissione l'aveva riconosciuta invalido “solo” nella misura del 50%.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott.ssa , concludeva la sua relazione accertando che Persona_1 il ricorrente è invalida nella misura del 65% fin dal momento della visita medica di revisione, escludendo pertanto la sussistenza del requisito sanitario di cui alla pretesa fatta valere.
1 La ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° comma del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 20/12/2024 (al quale è stato assegnato il n. 28314/2024 R.G.), ha proposto rituale opposizione, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario di cui all'assegno di invalidità civile, vinte le spese di lite, con attribuzione.
CP_ Si è costituito in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Disposta la riunione della causa relativa alla precedente fase di ATPO a quella in esame, è stato conferito nuovo incarico di consulenza al ctu dott. Persona_2
*** L'opposizione è infondata.
Anche il C.T.U. nominato nel giudizio di opposizione, dott. infatti, ha Persona_2 accertato che la ricorrente non è in possesso del requisito sanitario di cui all'assegno di invalidità civile.
In particolare, il dott. nel confermare sostanzialmente le conclusioni del Persona_2 precedente ausiliare del giudice, concluso che l'istante è invalida nella misura del 63% fin dalla visita di revisione.
Orbene, posto che la valutazione clinica espletata dall'ausiliare del giudice non può che prevalere rispetto alla documentazione sanitaria, ritiene il Tribunale che la valutazione del c.t.u. dott. risulta corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto Persona_2 riguardo al tipo di prestazione assistenziale vantata e agli accertamenti richiesti, la diagnosi è stata posta in essere con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate.
Essa, inoltre, in quanto basata su precisi e concreti dati obiettivi, oltre che sorretta da esauriente motivazione logica e tecnica (cfr. anche la risposta alle osservazioni attoree), alla quale si rimanda per relationem, merita di essere pienamente condivisa.
Concludendo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
In assenza del requisito sanitario, pertanto, la domanda deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese del giudizio, la ricorrente ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per tale motive, ella non deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, comprese CP_ quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda;
CP_ b) dichiara parte ricorrente non tenuta a pagare all' le spese di lite;
2 CP_ c) pone le spese di consulenza a carico dell'
Si comunichi.
In Napoli, il 16.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 28314/2024 R.G., a cui è riunita quella n. 11392/2023 R.G.
posto che con decreto del 15.7.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di “note scritte” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 16.12.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, dall'avv. Pasquale Lipardi
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.6.2023 (al quale veniva assegnato il n. 11392/2023 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, parte ricorrente, premesso di essere stata
“riconosciuta invalida con diritto a percepire l'assegno di invalidità civile” giusta omologa di questo Tribunale, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità civile, in seguito a visita medica di revisione del 27.2.2023.
Lamentava che la competente commissione l'aveva riconosciuta invalido “solo” nella misura del 50%.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott.ssa , concludeva la sua relazione accertando che Persona_1 il ricorrente è invalida nella misura del 65% fin dal momento della visita medica di revisione, escludendo pertanto la sussistenza del requisito sanitario di cui alla pretesa fatta valere.
1 La ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° comma del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 20/12/2024 (al quale è stato assegnato il n. 28314/2024 R.G.), ha proposto rituale opposizione, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario di cui all'assegno di invalidità civile, vinte le spese di lite, con attribuzione.
CP_ Si è costituito in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Disposta la riunione della causa relativa alla precedente fase di ATPO a quella in esame, è stato conferito nuovo incarico di consulenza al ctu dott. Persona_2
*** L'opposizione è infondata.
Anche il C.T.U. nominato nel giudizio di opposizione, dott. infatti, ha Persona_2 accertato che la ricorrente non è in possesso del requisito sanitario di cui all'assegno di invalidità civile.
In particolare, il dott. nel confermare sostanzialmente le conclusioni del Persona_2 precedente ausiliare del giudice, concluso che l'istante è invalida nella misura del 63% fin dalla visita di revisione.
Orbene, posto che la valutazione clinica espletata dall'ausiliare del giudice non può che prevalere rispetto alla documentazione sanitaria, ritiene il Tribunale che la valutazione del c.t.u. dott. risulta corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto Persona_2 riguardo al tipo di prestazione assistenziale vantata e agli accertamenti richiesti, la diagnosi è stata posta in essere con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate.
Essa, inoltre, in quanto basata su precisi e concreti dati obiettivi, oltre che sorretta da esauriente motivazione logica e tecnica (cfr. anche la risposta alle osservazioni attoree), alla quale si rimanda per relationem, merita di essere pienamente condivisa.
Concludendo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
In assenza del requisito sanitario, pertanto, la domanda deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese del giudizio, la ricorrente ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per tale motive, ella non deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, comprese CP_ quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda;
CP_ b) dichiara parte ricorrente non tenuta a pagare all' le spese di lite;
2 CP_ c) pone le spese di consulenza a carico dell'
Si comunichi.
In Napoli, il 16.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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