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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/10/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 417 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 417/2025 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio;
posta in decisione con decreto reso in data 10.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIA ADIGE N. 3, presso lo studio dell'avv. IRULLO LAURA MARIA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nata a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._2 residente al Vicolo III alla Giudecca n. 46, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA MALTA
N. 23, presso lo studio dell'avv. DI FRANCO GAMBUZZA GUIDO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 18.7.2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 06/02/2025 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con , celebrato il giorno CP_1
20.7.1996, dalla cui unione sono nati (a Siracusa, il 19/09/2001) e (a Per_1 Controparte_2 pagina 1 di 3 Siracusa, il 14/04/2004).
Esponeva il ricorrente di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 22/2024 del Tribunale di
Siracusa, pubblicata in data 4.1.2024, e di non essersi più riconciliato con lei.
Chiedeva, altresì, di confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra CP_1
, in quanto proprietaria, e SI rendeva disponibile a contribuire al mantenimento del figlio
[...]
nella misura mensile di euro 50,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie Per_1 necessarie per lo stesso, nonché di versare alla sig.ra la somma mensile di euro 150,00 a CP_1 titolo di assegno divorzile.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio aderendo a tutte le CP_1 domande formulate dal ricorrente.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 30.9.2025 le parti chiedevano concordemente un rinvio essendo in corso trattative per la definizione bonaria della controversia.
All'udienza del 9.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti davano atto di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia del divorzio, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Siracusa al Vicolo III° alla Giudecca n. 46, resta nella disponibilità della signora che ne è proprietaria;
CP_1
3) il signor verserà alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 CP_1
l'importo di Euro 200,00 di cui Euro 150,00 per il mantenimento della moglie ed Euro 50,00 quale contributo per il mantenimento del figlio primogenito , affetto da disabilità, con rivalutazione Per_1 annua su base ISTAT;
4) i signori e si faranno carico, affrontandole ciascuno nella misura Parte_1 CP_1 del 50%, delle spese straordinarie relative al figlio;
Per_1
5) le parti si danno reciprocamente atto di avere regolato ogni altro rapporto di carattere patrimoniale, di non avere nessun bene comune da dividere, né altre pretese di ordine economico da avanzare l'una nei confronti dell'altra, per qualsiasi azione, ragione o causale;
6) con compensazione delle spese e competenze di causa.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del pagina 2 di 3 matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza di separazione personale dei coniugi, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le statuizioni economiche
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative all'assegno divorzile per la moglie ed al mantenimento del figlio , parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel Per_1 contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese di lite
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 20.7.1996, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno 1996 (Anno 1996 – n. 60
– Parte I), alle condizioni sopra riportate e da intendersi qui integralmente riportate;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. compensa le spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
16.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 417/2025 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio;
posta in decisione con decreto reso in data 10.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIA ADIGE N. 3, presso lo studio dell'avv. IRULLO LAURA MARIA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nata a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._2 residente al Vicolo III alla Giudecca n. 46, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA MALTA
N. 23, presso lo studio dell'avv. DI FRANCO GAMBUZZA GUIDO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 18.7.2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 06/02/2025 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con , celebrato il giorno CP_1
20.7.1996, dalla cui unione sono nati (a Siracusa, il 19/09/2001) e (a Per_1 Controparte_2 pagina 1 di 3 Siracusa, il 14/04/2004).
Esponeva il ricorrente di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 22/2024 del Tribunale di
Siracusa, pubblicata in data 4.1.2024, e di non essersi più riconciliato con lei.
Chiedeva, altresì, di confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra CP_1
, in quanto proprietaria, e SI rendeva disponibile a contribuire al mantenimento del figlio
[...]
nella misura mensile di euro 50,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie Per_1 necessarie per lo stesso, nonché di versare alla sig.ra la somma mensile di euro 150,00 a CP_1 titolo di assegno divorzile.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio aderendo a tutte le CP_1 domande formulate dal ricorrente.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 30.9.2025 le parti chiedevano concordemente un rinvio essendo in corso trattative per la definizione bonaria della controversia.
All'udienza del 9.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti davano atto di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia del divorzio, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Siracusa al Vicolo III° alla Giudecca n. 46, resta nella disponibilità della signora che ne è proprietaria;
CP_1
3) il signor verserà alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 CP_1
l'importo di Euro 200,00 di cui Euro 150,00 per il mantenimento della moglie ed Euro 50,00 quale contributo per il mantenimento del figlio primogenito , affetto da disabilità, con rivalutazione Per_1 annua su base ISTAT;
4) i signori e si faranno carico, affrontandole ciascuno nella misura Parte_1 CP_1 del 50%, delle spese straordinarie relative al figlio;
Per_1
5) le parti si danno reciprocamente atto di avere regolato ogni altro rapporto di carattere patrimoniale, di non avere nessun bene comune da dividere, né altre pretese di ordine economico da avanzare l'una nei confronti dell'altra, per qualsiasi azione, ragione o causale;
6) con compensazione delle spese e competenze di causa.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del pagina 2 di 3 matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza di separazione personale dei coniugi, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le statuizioni economiche
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative all'assegno divorzile per la moglie ed al mantenimento del figlio , parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel Per_1 contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese di lite
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 20.7.1996, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno 1996 (Anno 1996 – n. 60
– Parte I), alle condizioni sopra riportate e da intendersi qui integralmente riportate;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. compensa le spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
16.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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