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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/05/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1079/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1079/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. VISCIANO ENRICO, elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Via Visconti di Modrone n. 8/6 Milano ricorrente nei confronti di: rappresentato e difeso dall'Avv. CANEVISIO SONIA, elettivamente Parte_2 domiciliato presso il suo studio in Via Tiziano Zalli, 3, Lodi resistente e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“Principalmente e nel merito:
1. Pronunziare la separazione personale dei coniugi, anche mediante sentenza parziale sullo stato delle persone, e successivamente lo scioglimento del matrimonio una volta decorso il termine di legge ex art. 473 bis. 49 c.p.c., per i fatti addebitabili al marito, meglio descritti in narrativa del presente ricorso, quali elementi accertabili anche per il tramite di interpello ex art. 117 c.p.c. e giuramento decisorio ex artt. 2738 e cod. civ. e 233 c.p.c., che sin d'ora si richiedono autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto ed alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 1 di 13 Principalmente e nel merito:
a) Disporre ai sensi della Legge 54/2006 l'affidamento condiviso della figlia minore Per_1
C.F. , nata a [...] il [...], e residente in
[...] C.F._1
Crespiatica (LO), alla Via Alcide De Gasperi n. 16 attualmente di anni 10, con collocamento prevalente presso la madre;
b) disporre che la casa coniugale di proprietà del Sig. venga assegnata alla Parte_2 moglie quale genitore collocatario della figlia minore, consentendo al marito di asportare i propri effetti personali, prevedendo che il resistente continui a corrispondere la rata di mutuo a sé intestato e di cui la ricorrente risulta garante;
c) tenuto conto degli impegni lavorativi del resistente, disporre che il possa tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, prelevandola dalla casa coniugale il sabato mattina e riportandola alla madre la domenica sera;
d) durante la settimana, il padre potrà vedere la figlia previo accordo con la madre e compatibilmente con i rispettivi impegni;
e) disporre che ciascun genitore consenta alla figlia di sentire almeno una volta al giorno l'altro che in quel momento non si trova con lei;
f) salvo diversi acconci accordi tra le parti, e tenuto conto delle esigenze del minore e dei rispettivi impegni di lavoro, durante le vacanze estive, vista la sospensione delle lezioni scolastiche, la figlia potrà trascorrere con ciascun genitore almeno due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno ed al termine del periodo di vacanza così individuato il genitore temporaneamente collocatario riporterà la minore all'altro, con impegno di ciascuno a comunicare luoghi e recapiti di permanenza;
g) durante le vacanze natalizie, i genitori potranno tenere la minore ad anni alterni Per_1
l'uno dal 23/12 al 30/12 e l'altro dal 31/12 al 6/01, mentre per le vacanze pasquali la figlia trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua e di Pasquetta con un genitore e con l'altro, salvo diversi migliori accordi, e salvo diverse esigenze della minore;
h) durante i c.d. “ponti”, le parti, salvo diverso accordo, manterranno il più possibile immutata l'organizzazione dell'alternanza dei fine settimana;
i) i genitori, per quanto di competenza, educheranno la minore nel rispetto di ciascuna figura genitoriale;
j) i genitori concorderanno le decisioni più importanti relative alla vita della figlia con riferimento sia alle scelte scolastiche che alle metodologie didattiche che verranno individuate da entrambi i genitori sulla base delle inclinazioni prospettate dalla minore, anche con riferimento alle cure mediche e scelte sportive;
k) quanto al contributo al mantenimento di , e fino all'indipendenza economica, tenuto Per_1 conto della gestione dei periodi di permanenza sopra individuati, porre a carico del padre, genitore non collocatario, l'importo di € 500,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi a mezzo bonifico bancario, entro il 5 di ogni mese, sul conto corrente indicato dalla madre quale contributo al mantenimento di;
Per_1
pagina 2 di 13 l) tutte le spese straordinarie della figlia minore, quali quelle scolastiche, mediche coperte e non coperte da SSN, ludiche, sportive ed in genere non voluttuarie dovranno essere corrisposte al 50
% dal padre ciascun genitore, dietro presentazione della relativa documentazione ai fini del rimborso in favore del genitore che le avrà eventualmente anticipate, con regolamentazione (sia in caso di aumento che di diminuzione) da effettuarsi entro il mese successivo in occasione del pagamento dell'importo di cui al mantenimento mensile da parte del Sig. facendo Pt_2 riferimento al protocollo in uso al Tribunale con indicazione delle spese c.d. extra – assegno come sopra determinato;
m) le spese di cui al punto precedente, ove possibile e non strettamente necessarie ed urgenti, dovranno essere concordate dai genitori, tenuto conto delle esigenze dei minori e della disponibilità economica di ciascuna parte e nel caso di dubbi sul tipo di spese i genitori assumeranno quale indicazione il Protocollo del Tribunale richiamato;
2. i genitori prestano il consenso al reciproco rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia;
3. attesa la situazione economica della ricorrente, disporre a carico del marito un assegno di mantenimento di € 350,00 in favore della moglie per tutti i motivi dedotti
4. Condannare le resistente alla rifusione di spese, compensi ed onorari di lite, oltre c.p.a., 15 %
l.p.f. e successive occorrende.
In sede istruttoria: […]”
Conclusioni di parte resistente
“A) pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni di legge e per ogni altro incombente previsto per legge, alle seguenti condizioni:
1) disporre l'affidamento condiviso tra i genitori della figlia nata il Persona_1
09.06.2012, con collocamento prevalente della stessa presso la madre;
2) assegnare la casa coniugale, di esclusiva proprietà del marito, alla moglie, che la abiterà con la figlia, consentendo al marito di asportare i beni di sua proprietà e gli effetti personali;
3) relativamente al diritto di visita del padre, salvo accordo tra le parti in considerazione degli impegni lavorativi di quest'ultimo, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia come segue:
a) a fine settimana alternati, prelevandola dalla casa coniugale il sabato mattina e riportandola alla madre la domenica sera;
b) durante la settimana, il padre potrà vedere la figlia previo accordo con la madre e compatibilmente con i rispettivi impegni
c) ciascun genitore consentirà alla figlia di sentire almeno una volta al giorno l'altro che in quel momento non si trova con lei;
d) salvo diversi accordi tra le parti, e tenuto conto delle esigenze del minore e dei rispettivi impegni di lavoro, durante le vacanze estive, vista la sospensione delle lezioni scolastiche, la figlia potrà trascorrere con ciascun genitore almeno due settimane anche non consecutive da
pagina 3 di 13 concordare entro il 31 maggio di ogni anno ed al termine del periodo di vacanza così individuato il genitore temporaneamente collocatario riporterà la minore all'altro, con impegno di ciascuno
a comunicare luoghi e recapiti di permanenza;
e) durante le vacanze natalizie, i genitori potranno tenere la minore ad anni alterni Per_1
l'uno dal 23/12 al 30/12 e l'altro dal 31/12 al 6/01, mentre per le vacanze pasquali la figlia trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua e di Pasquetta con un genitore e con l'altro, salvo diversi migliori accordi, e salvo diverse esigenze della minore;
f) durante i c.d. “ponti”, le parti, salvo diverso accordo, manterranno il più possibile immutata l'organizzazione dell'alternanza dei fine settimana;
g) i genitori, per quanto di competenza, educheranno la minore nel rispetto di ciascuna figura genitoriale;
4) a fronte del fatto che il padre continuerà a pagare il mutuo della casa coniugale (oggi ammontante ad euro 750,00 circa) il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di euro 200,00, oltre alla rivalutazione ISTAT ed Per_1 al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano, recepito dal
Tribunale di Lodi e nello specifico: l'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
Al di fuori di queste voci di spesa correnti (ovvero quelle sinora definite ordinarie) si precisa che per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (requisito funzionale).
Relativamente alle spese straordinarie, distinguendo tra quelle che vanno previamente concordate tra i genitori e quelle che non necessitano, al contrario, di tale preventivo accordo viene indicato il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
pagina 4 di 13 c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In ordine alle spese straordinarie da concordare si specifica quale debba essere la modalità per il rimborso della quota al genitore anticipatario precisando che :
(i) il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.;
pagina 5 di 13 (ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro
i 15 giorni successivi alla richiesta;
5) l'assegno unico verrà percepito, come previsto per legge, al 50% da ogni genitore;
B) Con vittoria di spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione con cumulo della domanda di divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c. formulata da nei confronti di Parte_1 Parte_2
In particolare, con ricorso depositato in data 14.3.2023 la ricorrente ha chiesto pronunziare la separazione dei coniugi con addebito al marito e successivamente lo scioglimento del matrimonio, nonché l'affido condiviso della figlia minore con collocamento presso la Per_1 madre, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite paterne, il versamento di un contributo paterno pari a euro 500,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie e il versamento di un assegno di mantenimento in favore della moglie di importo pari a euro 350,00.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- l'odierna ricorrente contraeva matrimonio civile in regime di separazione dei beni nel
Comune di Sordio (Lo) in data 22.06.2009 come da atto n. 1, parte 1, anno 2009 con il
Sig. , e dalla suddetta unione nasceva la figlia, attualmente minore, Parte_2
in data 09.06.2012; Per_1
- nel nucleo familiare esistente tra le parti, rientra anche la figlia nata dal precedente matrimonio della ricorrente di nome nata il [...] in [...] Persona_2
(Federazione Russa), ormai maggiorenne ed indipendente economicamente;
- durante il matrimonio, la Sig.ra svolgeva la propria attività di sarta in Parte_1 laboratori di confezionamento pellicce;
- nell'anno 2018 dopo tanti anni trascorsi dividendosi tra il marito, le due figlie, il lavoro e percependo il distacco del resistente, la Sig.ra proponeva al Sig. di Parte_1 Pt_2 valutare insieme la possibilità che la moglie restasse a casa ad occuparsi pienamente della loro famiglia ed in particolare della minore , specie tenuto conto del fatto che il Per_1 lavoro svolto dal resistente di autotrasportatore lo conduceva spesso fuori, impedendogli di essere molto presente nella vita familiare come marito e padre;
- di fronte a questa proposta dell'esponente il resistente rispondeva alla Sig.ra Parte_1 con un laconico “…fai come ti pare”;
pagina 6 di 13 - quando la moglie lavorava, appariva sempre infastidito da eventuali sua ritardi;
- per il Sig. invero la deducente aveva dunque prima messo a repentaglio il Pt_2 rapporto con la prima figlia, e poi aveva messo da parte la sua carriera lavorativa o quantomeno aveva rinunciato all'indipendenza che un lavoro avrebbe potuto ancora rappresentare per una donna che, nel frattempo ed in assenza di qualsivoglia aiuto da parte del marito, aveva dovuto rinunciare a tutti i suoi risparmi per sostenere la figlia nata dal precedente matrimonio;
- la ricorrente scopriva che il Sig. aveva intrattenuto da oltre quattro anni una Pt_2 relazione extraconiugale con la sig.ra moglie del proprio cugino;
CP_1
- la condotta infedele del marito ha innegabilmente costituito il motivo della rottura dell'unione matrimoniale;
- attualmente il Sig. lavora come autotrasportatore, con contratto di lavoro Parte_2 regolare ed a tempo indeterminato, con uno stipendio mensile del quale la ricorrente non ha mai avuto reale contezza;
- la casa coniugale, intestata al solo resistente è gravata da un mutuo la cui rata mensile è di
€ 600,00, corrisposta dal marito, in forza di contratto del quale, però, risulta esser stata inserita come garante tuttora anche la stessa Sig.ra attualmente priva di Parte_1 reddito;
- la ricorrente è solo titolare di un conto tascabile presso l'Istituto di credito Che Banca! il cui saldo è praticamente inesistente.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11.5.2023 si è costituito Parte_2 aderendo alla richiesta di separazione e di successivo divorzio, nonché alle domande di affido condiviso, collocamento presso la madre, assegnazione della casa coniugale, regolamentazione delle visite paterne, ma chiedendo, a fronte della disponibilità a continuare a pagare il mutuo della casa familiare, di versare un contributo per il mantenimento della figlia pari a euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie nonché un assegno di mantenimento della moglie pari a euro 100,00 mensili solamente fino alla pubblicazione della sentenza di divorzio o anche prima se la moglie dovesse reperire un'occupazione lavorativa.
In particolare, a fondamento delle proprie difese il resistente ha dedotto quanto segue:
- il marito ha sempre svolto il lavoro di autotrasportatore, che lo obbliga ad effettuare lunghe trasferte all'estero, con rientro in Italia solo per pochi giorni al mese, alternato a periodi in cui si occupava del magazzino sito a Casalmaiocco e, pertanto, era poteva essere più presente e la moglie ha iniziato a lavorava dopo la nascita della figlia presso un laboratorio di pellicceria;
- la gestione quotidiana della famiglia era gestita principalmente dalla moglie, con l'aiuto della figlia maggiore;
Per_3
- nei periodi in cui il sig. faceva rientro in Italia, si occupava di tutto, al fine di Pt_2 sgravare la moglie dalle incombenze domestiche;
- con gli anni, però, la situazione iniziava a deteriorarsi e la moglie si lamentava del proprio pagina 7 di 13 lavoro, comunicando poi al marito che sarebbe stata sua intenzione lasciare il lavoro per dedicarsi completamente alla casa e alle due figlie;
- il marito non era d'accordo con questa decisione ma non potè che prendere atto della decisione della moglie, comunicandole di decidere lei quello che riteneva fosse giusto fare, visto che anche con solo lo stipendio del marito sarebbero riusciti a mantenere tutta la famiglia;
- la situazione famigliare tra i coniugi, passando il tempo, continuava a peggiorare, tanto che quando il marito faceva rientro a casa dopo lunghi periodi, si sentiva un estraneo e la moglie, da ormai circa 2 anni, aveva iniziato a dormire con la figlia e, quindi, Per_1 tale situazione eliminava qualsiasi possibilità di intimità sia spirituale che materiale tra i coniugi;
- tutto ciò comportò che, pian piano, tra il sig. e la moglie del cugino nascesse una Pt_2 relazione sentimentale, la quale divenne nota anche ai rispettivi coniugi nel momento in cui;
- il cugino, ovviamente, riferiva tutto alla sig.ra la quale avuto conoscenza della Parte_1 situazione, decideva di separarsi;
- dal depositato del ricorso, la moglie ha impedito al marito di fare rientro a casa e, pertanto, quando questi rientra in Italia, è costretto a dormire in macchina:
- la relazione sentimentale intrattenuta con la moglie del cugino non è stata la causa scatenante della rottura del rapporto coniugale, causata invece da una situazione di lento logorio del rapporto matrimoniale e dell'assenza, negli ultimi anni, della comunione sia spirituale che materiale tra i coniugi;
- Il sig. lavora come autotrasportatore a tempo indeterminato e percepisce uno Pt_2 stipendio medio (anno 2022 euro 23.000 circa lordi – anno 2021 euro 15.000 circa lordi – anno 2020 euro 14.000 circa lordi e anno 2019 euro 23.000 circa lordi);
- La casa coniugale è intestata solamente al marito e sulla stessa grava un mutuo a tasso variabile, che oggi è arrivato ad euro 724,00 e che cresce ogni mese di circa 60 euro;
- Il marito è proprietario di un'autovettura acquistata nel 2012, che utilizza per i propri spostamenti e di un'altra autovettura del 1997 e di una motocicletta del 2002 alle quali è affezionato e sta aspettando di poterle fare diventare d'epoca;
- Ha poi stipulato un piano di accumulo sul quale versa alcune somme;
- La moglie attualmente non lavora, ma è proprietaria di un immobile in Sordio, che le è stato ceduto dal marito e ospita, presso la casa coniugale (come risulta dallo stato di famiglia prodotto dalla ricorrente), la figlia maggiore economicamente autosufficiente.
In occasione della prima udienza del 13.6.2023, le parti raggiungevano un accordo e il Tribunale così provvedeva in via provvisoria e urgente: affido condiviso della minore con collocamento presso la madre a cui viene assegnata la casa coniugale, visite come da ricorso, salvo accordo tra le parti tenuto conto delle esigenze lavorative di parte resistente, versamento da parte del padre di un contributo per il mantenimento della figlia pari a euro 200,00 al mese oltre al 50% delle spese pagina 8 di 13 straordinarie (come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano) e di un contributo per il mantenimento della moglie pari a euro 200,00 al mese, assegno unico per metà ciascuno come per legge, riservando a separato provvedimento la prosecuzione del giudizio e dando atto che le parti rinunciano all'istruttoria e all'addebito.
Con successiva sentenza n. 619/2023 il Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi prendendo atto delle condizioni tra gli stessi concordati e con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per pervenire alla declaratoria di scioglimento del matrimonio. A seguito di vari rinvii in pendenza di trattative tra le parti, all'udienza del 25.6.2024, la ricorrente ha dichiarato di avere difficoltà nel reperire un lavoro non potendo lasciare da sola a casa Per_1 che ha 12 anni e ha chiesto di poter condividere le spese per la baby-sitter; ha dichiarato di aver lavorato ad agosto-ottobre, con una retribuzione di circa 1.000 euro;
il resistente ha rifiutato;
il
Giudice ha proposto alle parti a fronte della divisione al 50% delle spese della babysitter come da
Protocollo della C. App. di Milano una riduzione del contributo per il mantenimento sino a quando sarà maggiormente autonoma, con rinuncia della sig.ra al Per_1 Parte_1 mantenimento per sé quando avrà reperito un lavoro.
In occasione della successiva udienza del 17.9.2024 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che la sig.ra lavora al momento con contratto a tempo determinato con retribuzione Parte_1 pari a circa 1.300,00 mensili, proponendo di sostenere le spese della babysitter al 60% sino a quando il proprio contratto di lavoro non verrà modificato in contratto a tempo indeterminato;
il difensore di parte resistente ha proposto il pagamento del 50% delle spese della baby sitter, la revoca del mantenimento per la sig.ra 100,00 euro per e 50% delle spese Parte_1 Per_1 straordinarie. Il Giudice ha formulato la seguente proposta: a) sino a quando la sig.ra avrà ancora un contratto a tempo determinato, divisione al 50% delle spese della baby sitter, revoca del mantenimento per la sig.ra versamento di un contributo paterno di euro 150,00 per il Parte_1 mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte
d'Appello di Milano;
pagamento delle utenze dell'immobile coniugale a carico del sig. Pt_2 al 50%; b) quando la sig.ra avrà reperito un contratto a tempo indeterminato, le spese della baby sitter saranno interamente a carico della sig.ra nessun mantenimento per la sig.ra Parte_1
versamento di un contributo paterno di euro 200,00 per il mantenimento della figlia Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
pagamento delle utenze dell'immobile coniugale a carico integrale della sig.ra Tale Parte_1 proposta è stata accettata da parte ricorrente ma non da parte resistente, pertanto il Giudice ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c., concedendo alle parti termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. Domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Sordio (LO) in data in data 22.06.2009 come da atto n. 1, parte 1, anno 2009.
pagina 9 di 13 Risulta provato che i coniugi si sono separati mediante sentenza a conclusioni congiunte emessa nell'ambito del presente procedimento in data 26.7.2023. Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dagli artt. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. n. 55/2015, e art. 12 della legge n. 162/2014, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
3. Affidamento, collocamento e regolamentazione delle visite con il genitore non collocatario.
Alla luce dei fatti di causa nonché delle domande formulate dalle parti devono essere integralmente confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione e concernenti la figli
. Per_1
Pertanto, deve essere confermato l'affidamento condiviso tra i genitori della figlia Per_1
nata il [...], con collocamento prevalente della stessa presso la madre, cui viene
[...] assegnata la casa coniugale. Relativamente al diritto di visita salvo accordo tra le parti in considerazione degli impegni lavorativi di quest'ultimo, il padre potrà tenere con sé la figlia come segue:
a) a fine settimana alternati, prelevandola dalla casa coniugale il sabato mattina e riportandola alla madre la domenica sera;
b) durante la settimana, il padre potrà vedere la figlia previo accordo con la madre e compatibilmente con i rispettivi impegni;
c) ciascun genitore consentirà alla figlia di sentire almeno una volta al giorno l'altro che in quel momento non si trova con lei;
d) salvo diversi accordi tra le parti, e tenuto conto delle esigenze del minore e dei rispettivi impegni di lavoro, durante le vacanze estive, vista la sospensione delle lezioni scolastiche, la figlia potrà trascorrere con ciascun genitore almeno due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno ed al termine del periodo di vacanza così individuato il genitore temporaneamente collocatario riporterà la minore all'altro, con impegno di ciascuno a comunicare luoghi e recapiti di permanenza;
e) durante le vacanze natalizie, i genitori potranno tenere la minore ad anni alterni Per_1
l'uno dal 23/12 al 30/12 e l'altro dal 31/12 al 6/01, mentre per le vacanze pasquali la figlia trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua e di Pasquetta con un genitore e con l'altro, salvo diversi migliori accordi, e salvo diverse esigenze della minore;
f) durante i c.d. “ponti”, le parti, salvo diverso accordo, manterranno il più possibile immutata l'organizzazione dell'alternanza dei fine settimana;
g) i genitori, per quanto di competenza, educheranno la minore nel rispetto di ciascuna figura genitoriale;
h) i genitori concorderanno le decisioni più importanti relative alla vita della figlia con riferimento sia alle scelte scolastiche che alle metodologie didattiche che verranno individuate da pagina 10 di 13 entrambi i genitori sulla base delle inclinazioni prospettate dalla minore, anche con riferimento alle cure mediche e scelte sportive.
4. Contributo paterno per il mantenimento della figlia
Parte ricorrente ha chiesto il versamento, a titolo di contributo paterno per il mantenimento della figlia, dell'importo di euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, di contro parte resistente ha chiesto di versare il minore importo di euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio di disporre, con decorrenza dalla sentenza, l'aumento del contributo al mantenimento della figlia da euro 200,00 (disposti in sede di separazione a conclusioni congiunte) a euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte
d'Appello di Milano;
assegno unico percepito al 50% come per legge. A tale conclusione il
Collegio perviene valorizzando le seguenti circostanze:
- Il resistente percepisce come autotrasportatore la retribuzione di euro 2.000,00 lordi mensili (cfr. dichiarazioni dei redditi e certificazioni uniche depositate), non ha dichiarato di sostenere spese abitative, tuttavia lo stesso risulta gravato da una consistente rata di mutuo pari a euro 750,00 mensili;
- La ricorrente da agosto 2024 risulta assunta con contratto a tempo determinato e retribuzione mensile netta pari a euro 1.300,00 mensili (Cfr. contratto di lavoro depositato in data 9.10.2024), inoltre la stessa risulta proprietaria di un immobile sito a Sordio dal quale percepisce un canone di locazione di euro 300,00 mensili (circostanza non contestata da parte ricorrente);
- Dal momento della separazione (risalente al luglio 2023) risultano accresciute le esigenze della minore, che oggi ha quasi 13 anni;
- Dal momento della pronuncia della sentenza di divorzio cesserà il diritto della ricorrente di percepire un assegno di mantenimento, stante il mancato riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore (cfr. infra).
5. Assegno divorzile
Parte ricorrente chiede a titolo di mantenimento, rectius di assegno divorzile, l'importo di euro
350,00, pari al contributo richiesto a titolo di mantenimento in sede di separazione. Di contro parte resistente chiede che alcuna somma venga riconosciuta alla ricorrente a titolo di assegno divorzile.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018:
“All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle
pagina 11 di 13 aspettative professionali sacrificate”. Il Giudice, ai fini del riconoscimento del contributo, è chiamato ad accertare l'inadeguatezza dei mezzi o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Nel caso in esame, pur a fronte di un matrimonio di durata (circa 16 anni), difettano CP_2 gli ulteriori elementi evidenziati dalla citata pronuncia, tali da ritenere giustificato un esborso economico in favore dell'ex coniuge. Parte resistente non ha, infatti, provato la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità a procurarseli, né la sussistenza di un divario tra le condizioni economiche proprie e del ricorrente.
Al contrario, all'udienza del 25.6.2024 la sig.ra ha dichiarato di lavorare come operaia Parte_1 presso una fabbrica di cosmetici e una retribuzione mensile pari a circa 1.000,00 mensili.
Successivamente all'udienza del 17.9.2024 ha dichiarato e poi documentato di essere assunta da agosto 2024 quale operaia con contratto a tempo determinato e una retribuzione di euro 1.300,00 netti mensili.
Infine, oltre all'assenza di divario economico (cfr. anche condizioni reddituali dei coniugi come esposte al paragrafo precedente), deve considerarsi come la sig.ra sia titolare di un Parte_1 immobile concesso in locazione dal quale percepisce un canone locativo mensile di euro 300,00.
Per tali ragioni, non vi sono elementi per accordare alla ricorrente alcun assegno divorzile.
6. Spese
In ragione della reciproca parziale soccombenza tra le parti le spese di lite – liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022 – devono essere posti a carico di parte ricorrente per ½ e compensate tra le parti per la restante ½.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1 Pt_2
in Sordio (LO) in data in data 22.06.2009 come da atto n. 1, parte 1, anno 2009,
[...] mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni di legge e per ogni altro incombente previsto per legge;
2) dispone l'affidamento condiviso tra i genitori della figlia nata il Persona_1
pagina 12 di 13 09.06.2012, con collocamento prevalente della stessa presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale, e regolamentazione delle visite paterne come indicato in motivazione;
3) dispone a titolo di contributo paterno per il mantenimento della figlia , con Per_1 decorrenza dalla comunicazione della presente sentenza, l'importo di euro 250,00 mensili oltre alla rivalutazione ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della
Corte d'Appello di Milano che il padre verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
assegno unico al 50% come per legge;
4) rigetta la domanda formulata da parte ricorrente di riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore;
5) condanna parte ricorrente a rimborsare in favore di parte resistente ½ delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in euro 4.000,00 e pertanto euro 2.000,00 per compensi ed € per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
compensa tra le parti la restante ½.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il presidente rel. est.
dott.ssa Ada Cappello
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1079/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. VISCIANO ENRICO, elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Via Visconti di Modrone n. 8/6 Milano ricorrente nei confronti di: rappresentato e difeso dall'Avv. CANEVISIO SONIA, elettivamente Parte_2 domiciliato presso il suo studio in Via Tiziano Zalli, 3, Lodi resistente e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“Principalmente e nel merito:
1. Pronunziare la separazione personale dei coniugi, anche mediante sentenza parziale sullo stato delle persone, e successivamente lo scioglimento del matrimonio una volta decorso il termine di legge ex art. 473 bis. 49 c.p.c., per i fatti addebitabili al marito, meglio descritti in narrativa del presente ricorso, quali elementi accertabili anche per il tramite di interpello ex art. 117 c.p.c. e giuramento decisorio ex artt. 2738 e cod. civ. e 233 c.p.c., che sin d'ora si richiedono autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto ed alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 1 di 13 Principalmente e nel merito:
a) Disporre ai sensi della Legge 54/2006 l'affidamento condiviso della figlia minore Per_1
C.F. , nata a [...] il [...], e residente in
[...] C.F._1
Crespiatica (LO), alla Via Alcide De Gasperi n. 16 attualmente di anni 10, con collocamento prevalente presso la madre;
b) disporre che la casa coniugale di proprietà del Sig. venga assegnata alla Parte_2 moglie quale genitore collocatario della figlia minore, consentendo al marito di asportare i propri effetti personali, prevedendo che il resistente continui a corrispondere la rata di mutuo a sé intestato e di cui la ricorrente risulta garante;
c) tenuto conto degli impegni lavorativi del resistente, disporre che il possa tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, prelevandola dalla casa coniugale il sabato mattina e riportandola alla madre la domenica sera;
d) durante la settimana, il padre potrà vedere la figlia previo accordo con la madre e compatibilmente con i rispettivi impegni;
e) disporre che ciascun genitore consenta alla figlia di sentire almeno una volta al giorno l'altro che in quel momento non si trova con lei;
f) salvo diversi acconci accordi tra le parti, e tenuto conto delle esigenze del minore e dei rispettivi impegni di lavoro, durante le vacanze estive, vista la sospensione delle lezioni scolastiche, la figlia potrà trascorrere con ciascun genitore almeno due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno ed al termine del periodo di vacanza così individuato il genitore temporaneamente collocatario riporterà la minore all'altro, con impegno di ciascuno a comunicare luoghi e recapiti di permanenza;
g) durante le vacanze natalizie, i genitori potranno tenere la minore ad anni alterni Per_1
l'uno dal 23/12 al 30/12 e l'altro dal 31/12 al 6/01, mentre per le vacanze pasquali la figlia trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua e di Pasquetta con un genitore e con l'altro, salvo diversi migliori accordi, e salvo diverse esigenze della minore;
h) durante i c.d. “ponti”, le parti, salvo diverso accordo, manterranno il più possibile immutata l'organizzazione dell'alternanza dei fine settimana;
i) i genitori, per quanto di competenza, educheranno la minore nel rispetto di ciascuna figura genitoriale;
j) i genitori concorderanno le decisioni più importanti relative alla vita della figlia con riferimento sia alle scelte scolastiche che alle metodologie didattiche che verranno individuate da entrambi i genitori sulla base delle inclinazioni prospettate dalla minore, anche con riferimento alle cure mediche e scelte sportive;
k) quanto al contributo al mantenimento di , e fino all'indipendenza economica, tenuto Per_1 conto della gestione dei periodi di permanenza sopra individuati, porre a carico del padre, genitore non collocatario, l'importo di € 500,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi a mezzo bonifico bancario, entro il 5 di ogni mese, sul conto corrente indicato dalla madre quale contributo al mantenimento di;
Per_1
pagina 2 di 13 l) tutte le spese straordinarie della figlia minore, quali quelle scolastiche, mediche coperte e non coperte da SSN, ludiche, sportive ed in genere non voluttuarie dovranno essere corrisposte al 50
% dal padre ciascun genitore, dietro presentazione della relativa documentazione ai fini del rimborso in favore del genitore che le avrà eventualmente anticipate, con regolamentazione (sia in caso di aumento che di diminuzione) da effettuarsi entro il mese successivo in occasione del pagamento dell'importo di cui al mantenimento mensile da parte del Sig. facendo Pt_2 riferimento al protocollo in uso al Tribunale con indicazione delle spese c.d. extra – assegno come sopra determinato;
m) le spese di cui al punto precedente, ove possibile e non strettamente necessarie ed urgenti, dovranno essere concordate dai genitori, tenuto conto delle esigenze dei minori e della disponibilità economica di ciascuna parte e nel caso di dubbi sul tipo di spese i genitori assumeranno quale indicazione il Protocollo del Tribunale richiamato;
2. i genitori prestano il consenso al reciproco rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia;
3. attesa la situazione economica della ricorrente, disporre a carico del marito un assegno di mantenimento di € 350,00 in favore della moglie per tutti i motivi dedotti
4. Condannare le resistente alla rifusione di spese, compensi ed onorari di lite, oltre c.p.a., 15 %
l.p.f. e successive occorrende.
In sede istruttoria: […]”
Conclusioni di parte resistente
“A) pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni di legge e per ogni altro incombente previsto per legge, alle seguenti condizioni:
1) disporre l'affidamento condiviso tra i genitori della figlia nata il Persona_1
09.06.2012, con collocamento prevalente della stessa presso la madre;
2) assegnare la casa coniugale, di esclusiva proprietà del marito, alla moglie, che la abiterà con la figlia, consentendo al marito di asportare i beni di sua proprietà e gli effetti personali;
3) relativamente al diritto di visita del padre, salvo accordo tra le parti in considerazione degli impegni lavorativi di quest'ultimo, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia come segue:
a) a fine settimana alternati, prelevandola dalla casa coniugale il sabato mattina e riportandola alla madre la domenica sera;
b) durante la settimana, il padre potrà vedere la figlia previo accordo con la madre e compatibilmente con i rispettivi impegni
c) ciascun genitore consentirà alla figlia di sentire almeno una volta al giorno l'altro che in quel momento non si trova con lei;
d) salvo diversi accordi tra le parti, e tenuto conto delle esigenze del minore e dei rispettivi impegni di lavoro, durante le vacanze estive, vista la sospensione delle lezioni scolastiche, la figlia potrà trascorrere con ciascun genitore almeno due settimane anche non consecutive da
pagina 3 di 13 concordare entro il 31 maggio di ogni anno ed al termine del periodo di vacanza così individuato il genitore temporaneamente collocatario riporterà la minore all'altro, con impegno di ciascuno
a comunicare luoghi e recapiti di permanenza;
e) durante le vacanze natalizie, i genitori potranno tenere la minore ad anni alterni Per_1
l'uno dal 23/12 al 30/12 e l'altro dal 31/12 al 6/01, mentre per le vacanze pasquali la figlia trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua e di Pasquetta con un genitore e con l'altro, salvo diversi migliori accordi, e salvo diverse esigenze della minore;
f) durante i c.d. “ponti”, le parti, salvo diverso accordo, manterranno il più possibile immutata l'organizzazione dell'alternanza dei fine settimana;
g) i genitori, per quanto di competenza, educheranno la minore nel rispetto di ciascuna figura genitoriale;
4) a fronte del fatto che il padre continuerà a pagare il mutuo della casa coniugale (oggi ammontante ad euro 750,00 circa) il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di euro 200,00, oltre alla rivalutazione ISTAT ed Per_1 al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano, recepito dal
Tribunale di Lodi e nello specifico: l'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
Al di fuori di queste voci di spesa correnti (ovvero quelle sinora definite ordinarie) si precisa che per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (requisito funzionale).
Relativamente alle spese straordinarie, distinguendo tra quelle che vanno previamente concordate tra i genitori e quelle che non necessitano, al contrario, di tale preventivo accordo viene indicato il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
pagina 4 di 13 c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In ordine alle spese straordinarie da concordare si specifica quale debba essere la modalità per il rimborso della quota al genitore anticipatario precisando che :
(i) il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.;
pagina 5 di 13 (ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro
i 15 giorni successivi alla richiesta;
5) l'assegno unico verrà percepito, come previsto per legge, al 50% da ogni genitore;
B) Con vittoria di spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione con cumulo della domanda di divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c. formulata da nei confronti di Parte_1 Parte_2
In particolare, con ricorso depositato in data 14.3.2023 la ricorrente ha chiesto pronunziare la separazione dei coniugi con addebito al marito e successivamente lo scioglimento del matrimonio, nonché l'affido condiviso della figlia minore con collocamento presso la Per_1 madre, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite paterne, il versamento di un contributo paterno pari a euro 500,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie e il versamento di un assegno di mantenimento in favore della moglie di importo pari a euro 350,00.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- l'odierna ricorrente contraeva matrimonio civile in regime di separazione dei beni nel
Comune di Sordio (Lo) in data 22.06.2009 come da atto n. 1, parte 1, anno 2009 con il
Sig. , e dalla suddetta unione nasceva la figlia, attualmente minore, Parte_2
in data 09.06.2012; Per_1
- nel nucleo familiare esistente tra le parti, rientra anche la figlia nata dal precedente matrimonio della ricorrente di nome nata il [...] in [...] Persona_2
(Federazione Russa), ormai maggiorenne ed indipendente economicamente;
- durante il matrimonio, la Sig.ra svolgeva la propria attività di sarta in Parte_1 laboratori di confezionamento pellicce;
- nell'anno 2018 dopo tanti anni trascorsi dividendosi tra il marito, le due figlie, il lavoro e percependo il distacco del resistente, la Sig.ra proponeva al Sig. di Parte_1 Pt_2 valutare insieme la possibilità che la moglie restasse a casa ad occuparsi pienamente della loro famiglia ed in particolare della minore , specie tenuto conto del fatto che il Per_1 lavoro svolto dal resistente di autotrasportatore lo conduceva spesso fuori, impedendogli di essere molto presente nella vita familiare come marito e padre;
- di fronte a questa proposta dell'esponente il resistente rispondeva alla Sig.ra Parte_1 con un laconico “…fai come ti pare”;
pagina 6 di 13 - quando la moglie lavorava, appariva sempre infastidito da eventuali sua ritardi;
- per il Sig. invero la deducente aveva dunque prima messo a repentaglio il Pt_2 rapporto con la prima figlia, e poi aveva messo da parte la sua carriera lavorativa o quantomeno aveva rinunciato all'indipendenza che un lavoro avrebbe potuto ancora rappresentare per una donna che, nel frattempo ed in assenza di qualsivoglia aiuto da parte del marito, aveva dovuto rinunciare a tutti i suoi risparmi per sostenere la figlia nata dal precedente matrimonio;
- la ricorrente scopriva che il Sig. aveva intrattenuto da oltre quattro anni una Pt_2 relazione extraconiugale con la sig.ra moglie del proprio cugino;
CP_1
- la condotta infedele del marito ha innegabilmente costituito il motivo della rottura dell'unione matrimoniale;
- attualmente il Sig. lavora come autotrasportatore, con contratto di lavoro Parte_2 regolare ed a tempo indeterminato, con uno stipendio mensile del quale la ricorrente non ha mai avuto reale contezza;
- la casa coniugale, intestata al solo resistente è gravata da un mutuo la cui rata mensile è di
€ 600,00, corrisposta dal marito, in forza di contratto del quale, però, risulta esser stata inserita come garante tuttora anche la stessa Sig.ra attualmente priva di Parte_1 reddito;
- la ricorrente è solo titolare di un conto tascabile presso l'Istituto di credito Che Banca! il cui saldo è praticamente inesistente.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11.5.2023 si è costituito Parte_2 aderendo alla richiesta di separazione e di successivo divorzio, nonché alle domande di affido condiviso, collocamento presso la madre, assegnazione della casa coniugale, regolamentazione delle visite paterne, ma chiedendo, a fronte della disponibilità a continuare a pagare il mutuo della casa familiare, di versare un contributo per il mantenimento della figlia pari a euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie nonché un assegno di mantenimento della moglie pari a euro 100,00 mensili solamente fino alla pubblicazione della sentenza di divorzio o anche prima se la moglie dovesse reperire un'occupazione lavorativa.
In particolare, a fondamento delle proprie difese il resistente ha dedotto quanto segue:
- il marito ha sempre svolto il lavoro di autotrasportatore, che lo obbliga ad effettuare lunghe trasferte all'estero, con rientro in Italia solo per pochi giorni al mese, alternato a periodi in cui si occupava del magazzino sito a Casalmaiocco e, pertanto, era poteva essere più presente e la moglie ha iniziato a lavorava dopo la nascita della figlia presso un laboratorio di pellicceria;
- la gestione quotidiana della famiglia era gestita principalmente dalla moglie, con l'aiuto della figlia maggiore;
Per_3
- nei periodi in cui il sig. faceva rientro in Italia, si occupava di tutto, al fine di Pt_2 sgravare la moglie dalle incombenze domestiche;
- con gli anni, però, la situazione iniziava a deteriorarsi e la moglie si lamentava del proprio pagina 7 di 13 lavoro, comunicando poi al marito che sarebbe stata sua intenzione lasciare il lavoro per dedicarsi completamente alla casa e alle due figlie;
- il marito non era d'accordo con questa decisione ma non potè che prendere atto della decisione della moglie, comunicandole di decidere lei quello che riteneva fosse giusto fare, visto che anche con solo lo stipendio del marito sarebbero riusciti a mantenere tutta la famiglia;
- la situazione famigliare tra i coniugi, passando il tempo, continuava a peggiorare, tanto che quando il marito faceva rientro a casa dopo lunghi periodi, si sentiva un estraneo e la moglie, da ormai circa 2 anni, aveva iniziato a dormire con la figlia e, quindi, Per_1 tale situazione eliminava qualsiasi possibilità di intimità sia spirituale che materiale tra i coniugi;
- tutto ciò comportò che, pian piano, tra il sig. e la moglie del cugino nascesse una Pt_2 relazione sentimentale, la quale divenne nota anche ai rispettivi coniugi nel momento in cui;
- il cugino, ovviamente, riferiva tutto alla sig.ra la quale avuto conoscenza della Parte_1 situazione, decideva di separarsi;
- dal depositato del ricorso, la moglie ha impedito al marito di fare rientro a casa e, pertanto, quando questi rientra in Italia, è costretto a dormire in macchina:
- la relazione sentimentale intrattenuta con la moglie del cugino non è stata la causa scatenante della rottura del rapporto coniugale, causata invece da una situazione di lento logorio del rapporto matrimoniale e dell'assenza, negli ultimi anni, della comunione sia spirituale che materiale tra i coniugi;
- Il sig. lavora come autotrasportatore a tempo indeterminato e percepisce uno Pt_2 stipendio medio (anno 2022 euro 23.000 circa lordi – anno 2021 euro 15.000 circa lordi – anno 2020 euro 14.000 circa lordi e anno 2019 euro 23.000 circa lordi);
- La casa coniugale è intestata solamente al marito e sulla stessa grava un mutuo a tasso variabile, che oggi è arrivato ad euro 724,00 e che cresce ogni mese di circa 60 euro;
- Il marito è proprietario di un'autovettura acquistata nel 2012, che utilizza per i propri spostamenti e di un'altra autovettura del 1997 e di una motocicletta del 2002 alle quali è affezionato e sta aspettando di poterle fare diventare d'epoca;
- Ha poi stipulato un piano di accumulo sul quale versa alcune somme;
- La moglie attualmente non lavora, ma è proprietaria di un immobile in Sordio, che le è stato ceduto dal marito e ospita, presso la casa coniugale (come risulta dallo stato di famiglia prodotto dalla ricorrente), la figlia maggiore economicamente autosufficiente.
In occasione della prima udienza del 13.6.2023, le parti raggiungevano un accordo e il Tribunale così provvedeva in via provvisoria e urgente: affido condiviso della minore con collocamento presso la madre a cui viene assegnata la casa coniugale, visite come da ricorso, salvo accordo tra le parti tenuto conto delle esigenze lavorative di parte resistente, versamento da parte del padre di un contributo per il mantenimento della figlia pari a euro 200,00 al mese oltre al 50% delle spese pagina 8 di 13 straordinarie (come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano) e di un contributo per il mantenimento della moglie pari a euro 200,00 al mese, assegno unico per metà ciascuno come per legge, riservando a separato provvedimento la prosecuzione del giudizio e dando atto che le parti rinunciano all'istruttoria e all'addebito.
Con successiva sentenza n. 619/2023 il Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi prendendo atto delle condizioni tra gli stessi concordati e con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per pervenire alla declaratoria di scioglimento del matrimonio. A seguito di vari rinvii in pendenza di trattative tra le parti, all'udienza del 25.6.2024, la ricorrente ha dichiarato di avere difficoltà nel reperire un lavoro non potendo lasciare da sola a casa Per_1 che ha 12 anni e ha chiesto di poter condividere le spese per la baby-sitter; ha dichiarato di aver lavorato ad agosto-ottobre, con una retribuzione di circa 1.000 euro;
il resistente ha rifiutato;
il
Giudice ha proposto alle parti a fronte della divisione al 50% delle spese della babysitter come da
Protocollo della C. App. di Milano una riduzione del contributo per il mantenimento sino a quando sarà maggiormente autonoma, con rinuncia della sig.ra al Per_1 Parte_1 mantenimento per sé quando avrà reperito un lavoro.
In occasione della successiva udienza del 17.9.2024 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che la sig.ra lavora al momento con contratto a tempo determinato con retribuzione Parte_1 pari a circa 1.300,00 mensili, proponendo di sostenere le spese della babysitter al 60% sino a quando il proprio contratto di lavoro non verrà modificato in contratto a tempo indeterminato;
il difensore di parte resistente ha proposto il pagamento del 50% delle spese della baby sitter, la revoca del mantenimento per la sig.ra 100,00 euro per e 50% delle spese Parte_1 Per_1 straordinarie. Il Giudice ha formulato la seguente proposta: a) sino a quando la sig.ra avrà ancora un contratto a tempo determinato, divisione al 50% delle spese della baby sitter, revoca del mantenimento per la sig.ra versamento di un contributo paterno di euro 150,00 per il Parte_1 mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte
d'Appello di Milano;
pagamento delle utenze dell'immobile coniugale a carico del sig. Pt_2 al 50%; b) quando la sig.ra avrà reperito un contratto a tempo indeterminato, le spese della baby sitter saranno interamente a carico della sig.ra nessun mantenimento per la sig.ra Parte_1
versamento di un contributo paterno di euro 200,00 per il mantenimento della figlia Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
pagamento delle utenze dell'immobile coniugale a carico integrale della sig.ra Tale Parte_1 proposta è stata accettata da parte ricorrente ma non da parte resistente, pertanto il Giudice ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c., concedendo alle parti termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. Domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Sordio (LO) in data in data 22.06.2009 come da atto n. 1, parte 1, anno 2009.
pagina 9 di 13 Risulta provato che i coniugi si sono separati mediante sentenza a conclusioni congiunte emessa nell'ambito del presente procedimento in data 26.7.2023. Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dagli artt. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. n. 55/2015, e art. 12 della legge n. 162/2014, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
3. Affidamento, collocamento e regolamentazione delle visite con il genitore non collocatario.
Alla luce dei fatti di causa nonché delle domande formulate dalle parti devono essere integralmente confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione e concernenti la figli
. Per_1
Pertanto, deve essere confermato l'affidamento condiviso tra i genitori della figlia Per_1
nata il [...], con collocamento prevalente della stessa presso la madre, cui viene
[...] assegnata la casa coniugale. Relativamente al diritto di visita salvo accordo tra le parti in considerazione degli impegni lavorativi di quest'ultimo, il padre potrà tenere con sé la figlia come segue:
a) a fine settimana alternati, prelevandola dalla casa coniugale il sabato mattina e riportandola alla madre la domenica sera;
b) durante la settimana, il padre potrà vedere la figlia previo accordo con la madre e compatibilmente con i rispettivi impegni;
c) ciascun genitore consentirà alla figlia di sentire almeno una volta al giorno l'altro che in quel momento non si trova con lei;
d) salvo diversi accordi tra le parti, e tenuto conto delle esigenze del minore e dei rispettivi impegni di lavoro, durante le vacanze estive, vista la sospensione delle lezioni scolastiche, la figlia potrà trascorrere con ciascun genitore almeno due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno ed al termine del periodo di vacanza così individuato il genitore temporaneamente collocatario riporterà la minore all'altro, con impegno di ciascuno a comunicare luoghi e recapiti di permanenza;
e) durante le vacanze natalizie, i genitori potranno tenere la minore ad anni alterni Per_1
l'uno dal 23/12 al 30/12 e l'altro dal 31/12 al 6/01, mentre per le vacanze pasquali la figlia trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua e di Pasquetta con un genitore e con l'altro, salvo diversi migliori accordi, e salvo diverse esigenze della minore;
f) durante i c.d. “ponti”, le parti, salvo diverso accordo, manterranno il più possibile immutata l'organizzazione dell'alternanza dei fine settimana;
g) i genitori, per quanto di competenza, educheranno la minore nel rispetto di ciascuna figura genitoriale;
h) i genitori concorderanno le decisioni più importanti relative alla vita della figlia con riferimento sia alle scelte scolastiche che alle metodologie didattiche che verranno individuate da pagina 10 di 13 entrambi i genitori sulla base delle inclinazioni prospettate dalla minore, anche con riferimento alle cure mediche e scelte sportive.
4. Contributo paterno per il mantenimento della figlia
Parte ricorrente ha chiesto il versamento, a titolo di contributo paterno per il mantenimento della figlia, dell'importo di euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, di contro parte resistente ha chiesto di versare il minore importo di euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio di disporre, con decorrenza dalla sentenza, l'aumento del contributo al mantenimento della figlia da euro 200,00 (disposti in sede di separazione a conclusioni congiunte) a euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte
d'Appello di Milano;
assegno unico percepito al 50% come per legge. A tale conclusione il
Collegio perviene valorizzando le seguenti circostanze:
- Il resistente percepisce come autotrasportatore la retribuzione di euro 2.000,00 lordi mensili (cfr. dichiarazioni dei redditi e certificazioni uniche depositate), non ha dichiarato di sostenere spese abitative, tuttavia lo stesso risulta gravato da una consistente rata di mutuo pari a euro 750,00 mensili;
- La ricorrente da agosto 2024 risulta assunta con contratto a tempo determinato e retribuzione mensile netta pari a euro 1.300,00 mensili (Cfr. contratto di lavoro depositato in data 9.10.2024), inoltre la stessa risulta proprietaria di un immobile sito a Sordio dal quale percepisce un canone di locazione di euro 300,00 mensili (circostanza non contestata da parte ricorrente);
- Dal momento della separazione (risalente al luglio 2023) risultano accresciute le esigenze della minore, che oggi ha quasi 13 anni;
- Dal momento della pronuncia della sentenza di divorzio cesserà il diritto della ricorrente di percepire un assegno di mantenimento, stante il mancato riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore (cfr. infra).
5. Assegno divorzile
Parte ricorrente chiede a titolo di mantenimento, rectius di assegno divorzile, l'importo di euro
350,00, pari al contributo richiesto a titolo di mantenimento in sede di separazione. Di contro parte resistente chiede che alcuna somma venga riconosciuta alla ricorrente a titolo di assegno divorzile.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018:
“All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle
pagina 11 di 13 aspettative professionali sacrificate”. Il Giudice, ai fini del riconoscimento del contributo, è chiamato ad accertare l'inadeguatezza dei mezzi o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Nel caso in esame, pur a fronte di un matrimonio di durata (circa 16 anni), difettano CP_2 gli ulteriori elementi evidenziati dalla citata pronuncia, tali da ritenere giustificato un esborso economico in favore dell'ex coniuge. Parte resistente non ha, infatti, provato la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità a procurarseli, né la sussistenza di un divario tra le condizioni economiche proprie e del ricorrente.
Al contrario, all'udienza del 25.6.2024 la sig.ra ha dichiarato di lavorare come operaia Parte_1 presso una fabbrica di cosmetici e una retribuzione mensile pari a circa 1.000,00 mensili.
Successivamente all'udienza del 17.9.2024 ha dichiarato e poi documentato di essere assunta da agosto 2024 quale operaia con contratto a tempo determinato e una retribuzione di euro 1.300,00 netti mensili.
Infine, oltre all'assenza di divario economico (cfr. anche condizioni reddituali dei coniugi come esposte al paragrafo precedente), deve considerarsi come la sig.ra sia titolare di un Parte_1 immobile concesso in locazione dal quale percepisce un canone locativo mensile di euro 300,00.
Per tali ragioni, non vi sono elementi per accordare alla ricorrente alcun assegno divorzile.
6. Spese
In ragione della reciproca parziale soccombenza tra le parti le spese di lite – liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022 – devono essere posti a carico di parte ricorrente per ½ e compensate tra le parti per la restante ½.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1 Pt_2
in Sordio (LO) in data in data 22.06.2009 come da atto n. 1, parte 1, anno 2009,
[...] mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni di legge e per ogni altro incombente previsto per legge;
2) dispone l'affidamento condiviso tra i genitori della figlia nata il Persona_1
pagina 12 di 13 09.06.2012, con collocamento prevalente della stessa presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale, e regolamentazione delle visite paterne come indicato in motivazione;
3) dispone a titolo di contributo paterno per il mantenimento della figlia , con Per_1 decorrenza dalla comunicazione della presente sentenza, l'importo di euro 250,00 mensili oltre alla rivalutazione ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della
Corte d'Appello di Milano che il padre verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
assegno unico al 50% come per legge;
4) rigetta la domanda formulata da parte ricorrente di riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore;
5) condanna parte ricorrente a rimborsare in favore di parte resistente ½ delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in euro 4.000,00 e pertanto euro 2.000,00 per compensi ed € per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
compensa tra le parti la restante ½.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il presidente rel. est.
dott.ssa Ada Cappello
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