Articolo 28 della Legge 4 giugno 1911, n. 487
Articolo 27Articolo 29
Versione
2 luglio 1911
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Versione
30 giugno 2002
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Versione
16 dicembre 2009
Art. 28. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 ,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
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