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2 luglio 1911
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30 giugno 2002
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16 dicembre 2009
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Art. 28. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 ,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
Giurisprudenza • 1
- 1. CGCE, n. C-36/73, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, NV Nederlandse Spoorwegen contro Minister van Verkeer en Waterstaat, 07/11/1973Provvedimento: CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE RI MA DEL 7 NOVEMBRE 1973 ( 1 ) Signor Presidente, Signori Giudici, Introduzione L'art. 74 del trattato che istituisce la Comunità economica europea ha enunciato il principio di una politica comune dei trasporti. Tale politica deve essere realizzata, secondo la procedura indicata all' art. 75, dal Consiglio, cui spetta di stabilire le norme da applicarsi ai trasporti internazionali da o per uno Stato membro, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri. Il Consiglio determina altresì le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro e prende, in generale, ogni altra disposizione utile. …Leggi di più...