Provvedimento: CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE NR MA DEL 7 NOVEMBRE 1973 ( 1 ) Signor Presidente, Signori Giudici, Introduzione L'art. 74 del trattato che istituisce la Comunità economica europea ha enunciato il principio di una politica comune dei trasporti. Tale politica deve essere realizzata, secondo la procedura indicata all' art. 75, dal Consiglio, cui spetta di stabilire le norme da applicarsi ai trasporti internazionali da o per uno Stato membro, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri. Il Consiglio determina altresì le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro e prende, in generale, ogni altra disposizione utile. …
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