Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00570/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00501/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 501 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Martina Sorco e Ilario Taddei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del decreto di divieto di detenzione armi di cui alla determina prot. -OMISSIS- della Prefettura di Perugia, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nei confronti del ricorrente, in data -OMISSIS- la Prefettura di Perugia ha adottato il divieto di detenzione delle armi e delle munizioni, ex art. 39 TULPS, in ragione di un giudizio di inaffidabilità conseguente alla conflittualità con la moglie, culminata in data -OMISSIS- in gravi minacce alla presenza del figlio piccolo, con conseguente denuncia per maltrattamenti in famiglia.
1.1. Nel ricorso, vengono dedotti due motivi di censura:
- la violazione degli artt. 7 e 21-octies della legge 241/1990, per omissione, in assenza di effettive esigenze di urgenza, della fase di partecipazione procedimentale, che avrebbe consentito di evitare i fraintendimenti in cui è incorso il provvedimento;
- il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e manifesta ingiustizia, in quanto l’Amministrazione non si sarebbe dovuta basare solo sulle dichiarazioni della moglie e sulla querela da lei presentata, ma avrebbe dovuto considerare anche la personalità del ricorrente e le sopravvenienze a lui favorevoli (infatti: la moglie aveva ritirato la denuncia; il PM aveva chiesto l’archiviazione del procedimento penale per maltrattamenti in famiglia; nell’ambito dei giudizi dinanzi al Tribunale dei minorenni, sulla base di una CTU favorevole al ricorrente, non erano più vigenti la sospensione della potestà genitoriale ed il divieto di avvicinamento, in precedenza disposti, ed erano stati ripristinati gli incontri liberi con il figlio; infine, la famiglia era tornata a vivere serenamente sotto lo stesso tetto).
2. L’Amministrazione si è costituita ed ha controdedotto puntualmente, sottolineando la natura preventiva del divieto e la sussistenza, all’epoca, di solidi elementi per ritenere inaffidabile il ricorrente, e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche, puntualizzando le rispettive difese.
4. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
4.1. Tra i fatti posti alla base del giudizio di inaffidabilità e la proposta della Questura di Perugia che ha condotto all’adozione del provvedimento è indubbiamente trascorso un lasso di tempo notevole. Ciò, tuttavia, non inficia l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, posto che il divieto di detenzione, stante la sua natura cautelare e preventiva, presenta tipologicamente le particolari esigenze di celerità che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 241/1990, giustificano l’omissione della partecipazione procedimentale (cfr. in tal senso, tra le più recenti, TAR Umbria, n. 542/2025 e n. 491/2025).
Il trascorrere del tempo non fa venir meno tale caratteristica, comportando semmai un sindacato più penetrante sull’attualità dei fatti posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi.
4.2. In quest’ultima prospettiva, anche volendo tener conto delle suindicate sopravvenienze favorevoli al ricorrente, non sembra logico affermare che non vi fossero i presupposti per l’adozione del divieto.
Le minacce profferite in data -OMISSIS- e all’origine della denuncia presentata dalla moglie erano assai gravi (ed il loro tenore non è stato contestato, per cui ci si può limitare a richiamarle per come riportate nel provvedimento impugnato) e inoltre, secondo quanto sottolineato dall’Amministrazione, anche in giudizio (e parimenti non smentito dal ricorrente), facevano seguito a reiterate minacce e comportamenti vessatori con scatti d’ira ingiustificati, tanto che la donna aveva chiesto di poter andare a vivere in una dimora protetta e nei confronti del ricorrente erano stati disposti un divieto di avvicinamento e la sospensione della potestà genitoriale.
Ora, di fronte a tali elementi, se si considera la logica di tutela preventiva del divieto di detenzione, che, per giurisprudenza pacifica, non è necessariamente legato a condotte integranti reato o direttamente riferibili all’uso delle armi, appare tutt’altro che illogico che sia stato adottato il divieto impugnato. Ed anche l’evoluzione positiva dei rapporti coniugali e familiari avrebbe richiesto un adeguato tempo di osservazione, prima di poter essere apprezzata come dimostrazione della insussistenza in concreto o del venir meno del rischio di un abuso delle armi.
E’ appena il caso di sottolineare che quanto espressamente riconosciuto dal ricorrente (a pagg. 7-8 del ricorso) a proposito della necessità, nella situazione determinata dal suo comportamento, di dare immediata tutela al figlio piccolo, in ragione delle conseguenze irreparabili paventabili, vale (doveva valere) nei confronti di entrambi i familiari, con riferimento alle conseguenze della disponibilità (almeno potenziale) di armi. Può ulteriormente osservarsi che il sequestro anticipato delle armi aveva condotto all’individuazione soltanto di una spada cerimoniale giapponese, non avendo il ricorrente una licenza di porto d’armi specifica, e dunque poteva presumersi che il divieto, seppur idoneo ad evitare l’acquisto di armi, non avrebbe inciso significativamente sulla sua sfera soggettiva.
4.3. D’altra parte, le sopravvenienze favorevoli al ricorrente avrebbero potuto essere rappresentate nell’ambito di un ricorso amministrativo, oppure a supporto di una richiesta di revoca del provvedimento, rimedi che però non risulta siano stati esperiti.
5. Le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Elena Daniele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.