Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/03/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7090/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio 7090/2024 promosso da:
, (C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
MARGHERITA LIGURE (GE), il 23/07/1987 ed elettivamente domiciliata in Genova
(GE), Largo San Giuseppe 3/16 presso e nello studio dell'Avv. BEECROFT
ALEXANDER (C.F. ) che la rappresenta e difende in forza di C.F._2 mandato in calce al ricorso introduttivo
Nei confronti di
, (C.F. ), nato a [...], CP_1 C.F._3 il 23/07/1991 ed elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via XX Settembre 16/7 presso e nello studio dell'Avv. BORRA MARIA (C.F. ), che lo C.F._4 rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 27/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere la Parte_1
pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di;
CP_1
Rilevato che con verbale di udienza del 27/11/2024 i coniugi hanno confermato le condizioni concordate;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in BOGLIASCO (GE) il 29/09/2018 che
è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Pronuncia la separazione personale dei coniugi
E Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2. I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 con collazione abitativa prevalente degli stessi presso la madre nella casa già coniugale sita in Bogliasco, via Mazzini n. 193/3, che rimarrà alla stessa assegnata nell'interesse dei minori.
3. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli e un weekend ogni CP_1 Per_1 Per_2 due, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, con accompagnamento presso l'istituto scolastico frequentato da ciascuno dei figli minori.
4. Durante la settimana il padre potrà tenere con sé i figli il martedì e il giovedì all'uscita da scuola, con pernottamento e con riaccompagnamento a scuola la mattina dopo.
5. Per quanto riguarda le festività infrannuali:
a. tre festività infra annuali per ciascun genitore, tra le seguenti: 25 aprile,
1° maggio, 2 giugno, 24 giugno (Santo Patrono di Genova), 1° novembre,
8 dicembre, da suddividere col criterio dell'alternanza con la madre;
dalle ore 10 del giorno festivo alla mattina dopo, accompagnandoli a scuola (o a casa della madre entro le ore 10 se non c'è scuola);
b. per l'anno in corso con la madre 25/4/22, il 2/6/22, l'1/11/22, le restanti con il padre e così di seguito, alternando di anno in anno;
c. vacanze natalizie, dal 23 al 30.12 (1° periodo) o dal 30.12 al 7.1 (2° periodo); il 26/12 i figli staranno col genitore cui compete il 2° periodo a partire dal 25 sera;
i suddetti periodi saranno alternati in modo che i figli
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 trascorrano il 25/12 un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro genitore;
per iniziare, nel 2024, 1° periodo con la madre;
d. vacanze pasquali, 2 gg per ciascun genitore (sabato e domenica con uno, lunedì e martedì con l'altro, alternando); per iniziare, nel 2025 sabato e domenica con la madre;
e. settimana bianca alternata di anno in anno tra i genitori;
6. Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore terrà con sè i figli 3 settimane, anche non consecutive, da concordare di anno in anno entro il 31 maggio, in funzione dei reciproci impegni lavorativi;
7. Durante i periodi prolungati di permanenza della prole presso l'uno o l'altro genitore, sono sospese le ordinarie modalità di visita.
8. Il padre, sig. , verserà un assegno per contributo al CP_1 mantenimento dei figli di euro 500,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra
[...]
a decorrere da dicembre 2024 e da rivalutarsi annualmente in Parte_1 base alla variazione dell'indice Istat a partire dal dicembre 2025.
9. Ciascuno dei genitori sosterrà il pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole.
10. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della
Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova
(http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/).
11. Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
12. Il sig. si impegna a rimborsare il 50% delle spese straordinarie CP_1 sostenute fino ad oggi dalla sig.ra e specificatamente tutte le spese che Pt_1 riguardano l'Istituto Privato S. Maria Bambina allegate al ricorso, tutte le spese relative alla pallanuoto per del 2023 e 2024 allegate al ricorso Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 (detratte eventuali rate già pagate) e il costo del servizio scuola bus per allegato al ricorrente. Per_1
13. Il rimborso avverrà in tre rate (pari ciascuna ad 1/3 del totale) da versarsi la prima rata entro il 31 dicembre, la seconda rata entro il 31 gennaio e la terza rata entro il 28 febbraio.
14. Le parti concordano che la sig.ra percepirà il Parte_1
100% dell'assegno unico universale per RE e NO.
15. Le parti rilasciano reciproco assenso per il rilascio dei documenti per i minori validi per l'espatrio”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2018, Numero 12, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5