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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Nella causa N.R.G. 121/2024 proposta da
, nata il [...] a [...], SP – Brasile;
Parte_1
, nata il [...] a [...], SP – Brasile;
Parte_2
, nata il [...] ad [...], SP – Brasile;
Parte_3
, nato il [...] ad [...], SP – Brasile;
Parte_4 tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. VINCENZO CAROSI del Foro di Roma ricorrenti contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste resistente con l'intervento del P.M. in sede
Il Giudice, dott.ssa Michela Bortolami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11 gennaio 2024 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da
, cittadino italiano, nato a Sesto Reghena, in [...] Persona_1
Pordenone, il 23 febbraio 1891, che è emigrato in Brasile senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana, chiedendo altresì che venga ordinato al di CP_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile, con vittoria di spese e compensi.
Il 24 gennaio 2024 il P.M. ha dichiarato di nulla opporre.
Il Giudice ha dunque fissato udienza a trattazione scritta dapprima per l'11 giugno 2024 e poi, vista la mancata notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza al resistente, per il 5 novembre 2024. CP_1
Il 29 ottobre 2024 le parti ricorrenti hanno depositato la prova della notifica nel termine perentorio assegnato dal Giudice e nota conclusiva, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il , nonostante la regolarità delle notifiche, non si è Controparte_1 costituito, rimanendo dunque contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, con riguardo alla competenza territoriale, va rilevato che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26 novembre 2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n.
13, aggiungendovi il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani". Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse, in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge.
Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
L'art. 1 del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per
Pag. 2 di 10 esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero e che il dante causa era nato a [...] al Reghena, in provincia di Pordenone, facente parte del Distretto di Corte d'Appello di Trieste, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Trieste, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Va rilevato, poi, che sussiste l'interesse ad agire dei ricorrenti, data la notoria lunga lista di attesa per l'esame della domanda di cittadinanza in via amministrativa.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, va osservato quanto segue.
Va premesso che è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza, sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente, non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
Dalla documentazione in atti risulta confermato che il sig. PE
, cittadino italiano, era nato il [...], in [...],
[...]
e non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. doc. 1 e 2 ric.); che tra i suoi discendenti diretti vi erano:
- nata il [...], a [...] volta madre della Persona_2 ricorrente , nata il [...], madre degli altri Parte_2 ricorrenti , nata il [...], Parte_3 Parte_1
, nata il [...], e , nato il 4 Parte_2 Parte_4 settembre 2000.
In punto di diritto, per quanto riguarda i discendenti per linea maschile, relativamente alla questione di un'avvenuta naturalizzazione brasiliana (vuoi in forza dei provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891, vuoi per altra causa), che, determinando l'acquisto
Pag. 3 di 10 della cittadinanza brasiliana da parte di cittadini italiani, potrebbe ritenersi idonea a interrompere la trasmissione jure sanguinis della cittadinanza italiana e quindi, in ipotesi, a impedire agli eredi dei "naturalizzati", di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana, va sottolineato quanto segue.
Con due recenti sentenze (n. 25317/2022 e n. 25318/2022) la Corte di cassazione a Sezioni Unite è intervenuta dando risposta al quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione abdicativa debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
Nei due casi concreti sottoposti al vaglio del giudice di legittimità, la domanda dei ricorrenti, che avevano provato documentalmente la discendenza ininterrotta da cittadini italiani, emigrati in Brasile alla fine del diciannovesimo secolo, era stata accolta dal Tribunale ordinario di Roma che, conseguentemente, aveva ordinato agli organi competenti di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile. Il tribunale, in particolare, aveva rigettato l'eccezione ministeriale della cd. “grande naturalizzazione”, secondo cui con decreto n. 58 del 1889 - del Governo provvisorio brasiliano - sarebbe stato introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in [...]al 15 novembre 1889.
Il Tribunale di Roma ha osservato – in ragione della natura di diritto assoluto – che la cittadinanza italiana può perdersi solo in forza di un atto volontario ed esplicito e non anche dal mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana, precisando che essa non era stata documentata dalla parte onerata.
Di diversa e opposta opinione la Corte d'Appello di Roma che, investita dell'impugnazione dal ha interamente riformato le Controparte_2 ordinanze impugnate, considerando interrotta la linea di trasmissione dello status civitatis, in ragione della perdita della cittadinanza italiana degli avi (nati in Italia e poi emigrati in Brasile), nonché della perdita della cittadinanza italiana dei loro
Pag. 4 di 10 figli (nati in Brasile), ai sensi dell'art. 11 c.c. 1865. Ciò in quanto il loro inserimento nel “consesso sociale” brasiliano ed il godimento di tutti diritti civili e politici riconosciuti dal Brasile avrebbe determinato una “accettazione tacita” della cittadinanza brasiliana ed una correlativa e “contestuale rinuncia tacita” a quella originaria italiana;
e che la perdita della cittadinanza italiana degli avi degli appellati si sarebbe, comunque, verificata in base all'art. 11, n. 3, c.c. 1865, in quanto costoro avevano svolto attività lavorativa nel paese di migrazione, accettando, senza l'autorizzazione del governo italiano, un impiego da un governo estero, per esso intendendosi l'organo di governo che regolamenta e consente al cittadino straniero di vivere e lavorare nello stato ove si è trasferito.
La Suprema Corte, in totale riforma delle pronunce della Corte d'Appello di
Roma, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata,
Pag. 5 di 10 di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni
Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n. 25318/2022).
Tali pronunce esprimono, dunque, un principio generale per cui la perdita di cittadinanza può derivare solo da un atto volontario ed esplicito, che, nel caso di specie, non risulta essere mai stato posto in essere dagli avi comuni dei ricorrenti.
Pag. 6 di 10 Con riguardo ai discendenti dell'avo per linea femminile, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente
Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 92/1991 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Deve inoltre rilevarsi che, prima dell'entrata in vigore della Legge 92/1991, la trasmissione jure sanguinis era prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna e, inoltre, l'art. 10 della Legge 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 della L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile
1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e
29 Cost., il sopra citato art. 10 della Legge n. 555/1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento formatosi sul punto, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Pag. 7 di 10 Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio
1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” . Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri
d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” (Cass. Sez.
Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate così come chiarita dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di
Pag. 8 di 10 madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia che in alcuni casi la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si è interrotta a causa di passaggi generazionali per linea femminile. Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né delle ave.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità sopra richiamate, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina e conseguentemente ai loro discendenti.
Ne deriva che deve riconoscersi agli stessi la titolarità della cittadinanza italiana.
Va evidenziato che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua Controparte_1 vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità Controparte_1 amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma
2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le
Pag. 9 di 10 varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo periferico della Controparte_1
Amministrazione statale.
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda di riconoscimento della cittadinanza va accolta e, per l'effetto, dichiarato che tutti i ricorrenti sono cittadini italiani e il dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato Controparte_1 competente, ai necessari adempimenti.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 24 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Michela Bortolami
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Nella causa N.R.G. 121/2024 proposta da
, nata il [...] a [...], SP – Brasile;
Parte_1
, nata il [...] a [...], SP – Brasile;
Parte_2
, nata il [...] ad [...], SP – Brasile;
Parte_3
, nato il [...] ad [...], SP – Brasile;
Parte_4 tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. VINCENZO CAROSI del Foro di Roma ricorrenti contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste resistente con l'intervento del P.M. in sede
Il Giudice, dott.ssa Michela Bortolami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11 gennaio 2024 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da
, cittadino italiano, nato a Sesto Reghena, in [...] Persona_1
Pordenone, il 23 febbraio 1891, che è emigrato in Brasile senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana, chiedendo altresì che venga ordinato al di CP_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile, con vittoria di spese e compensi.
Il 24 gennaio 2024 il P.M. ha dichiarato di nulla opporre.
Il Giudice ha dunque fissato udienza a trattazione scritta dapprima per l'11 giugno 2024 e poi, vista la mancata notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza al resistente, per il 5 novembre 2024. CP_1
Il 29 ottobre 2024 le parti ricorrenti hanno depositato la prova della notifica nel termine perentorio assegnato dal Giudice e nota conclusiva, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il , nonostante la regolarità delle notifiche, non si è Controparte_1 costituito, rimanendo dunque contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, con riguardo alla competenza territoriale, va rilevato che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26 novembre 2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n.
13, aggiungendovi il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani". Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse, in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge.
Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
L'art. 1 del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per
Pag. 2 di 10 esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero e che il dante causa era nato a [...] al Reghena, in provincia di Pordenone, facente parte del Distretto di Corte d'Appello di Trieste, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Trieste, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Va rilevato, poi, che sussiste l'interesse ad agire dei ricorrenti, data la notoria lunga lista di attesa per l'esame della domanda di cittadinanza in via amministrativa.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, va osservato quanto segue.
Va premesso che è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza, sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente, non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
Dalla documentazione in atti risulta confermato che il sig. PE
, cittadino italiano, era nato il [...], in [...],
[...]
e non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. doc. 1 e 2 ric.); che tra i suoi discendenti diretti vi erano:
- nata il [...], a [...] volta madre della Persona_2 ricorrente , nata il [...], madre degli altri Parte_2 ricorrenti , nata il [...], Parte_3 Parte_1
, nata il [...], e , nato il 4 Parte_2 Parte_4 settembre 2000.
In punto di diritto, per quanto riguarda i discendenti per linea maschile, relativamente alla questione di un'avvenuta naturalizzazione brasiliana (vuoi in forza dei provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891, vuoi per altra causa), che, determinando l'acquisto
Pag. 3 di 10 della cittadinanza brasiliana da parte di cittadini italiani, potrebbe ritenersi idonea a interrompere la trasmissione jure sanguinis della cittadinanza italiana e quindi, in ipotesi, a impedire agli eredi dei "naturalizzati", di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana, va sottolineato quanto segue.
Con due recenti sentenze (n. 25317/2022 e n. 25318/2022) la Corte di cassazione a Sezioni Unite è intervenuta dando risposta al quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione abdicativa debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
Nei due casi concreti sottoposti al vaglio del giudice di legittimità, la domanda dei ricorrenti, che avevano provato documentalmente la discendenza ininterrotta da cittadini italiani, emigrati in Brasile alla fine del diciannovesimo secolo, era stata accolta dal Tribunale ordinario di Roma che, conseguentemente, aveva ordinato agli organi competenti di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile. Il tribunale, in particolare, aveva rigettato l'eccezione ministeriale della cd. “grande naturalizzazione”, secondo cui con decreto n. 58 del 1889 - del Governo provvisorio brasiliano - sarebbe stato introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in [...]al 15 novembre 1889.
Il Tribunale di Roma ha osservato – in ragione della natura di diritto assoluto – che la cittadinanza italiana può perdersi solo in forza di un atto volontario ed esplicito e non anche dal mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana, precisando che essa non era stata documentata dalla parte onerata.
Di diversa e opposta opinione la Corte d'Appello di Roma che, investita dell'impugnazione dal ha interamente riformato le Controparte_2 ordinanze impugnate, considerando interrotta la linea di trasmissione dello status civitatis, in ragione della perdita della cittadinanza italiana degli avi (nati in Italia e poi emigrati in Brasile), nonché della perdita della cittadinanza italiana dei loro
Pag. 4 di 10 figli (nati in Brasile), ai sensi dell'art. 11 c.c. 1865. Ciò in quanto il loro inserimento nel “consesso sociale” brasiliano ed il godimento di tutti diritti civili e politici riconosciuti dal Brasile avrebbe determinato una “accettazione tacita” della cittadinanza brasiliana ed una correlativa e “contestuale rinuncia tacita” a quella originaria italiana;
e che la perdita della cittadinanza italiana degli avi degli appellati si sarebbe, comunque, verificata in base all'art. 11, n. 3, c.c. 1865, in quanto costoro avevano svolto attività lavorativa nel paese di migrazione, accettando, senza l'autorizzazione del governo italiano, un impiego da un governo estero, per esso intendendosi l'organo di governo che regolamenta e consente al cittadino straniero di vivere e lavorare nello stato ove si è trasferito.
La Suprema Corte, in totale riforma delle pronunce della Corte d'Appello di
Roma, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata,
Pag. 5 di 10 di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni
Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n. 25318/2022).
Tali pronunce esprimono, dunque, un principio generale per cui la perdita di cittadinanza può derivare solo da un atto volontario ed esplicito, che, nel caso di specie, non risulta essere mai stato posto in essere dagli avi comuni dei ricorrenti.
Pag. 6 di 10 Con riguardo ai discendenti dell'avo per linea femminile, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente
Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 92/1991 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Deve inoltre rilevarsi che, prima dell'entrata in vigore della Legge 92/1991, la trasmissione jure sanguinis era prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna e, inoltre, l'art. 10 della Legge 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 della L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile
1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e
29 Cost., il sopra citato art. 10 della Legge n. 555/1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento formatosi sul punto, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Pag. 7 di 10 Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio
1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” . Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri
d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” (Cass. Sez.
Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate così come chiarita dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di
Pag. 8 di 10 madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia che in alcuni casi la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si è interrotta a causa di passaggi generazionali per linea femminile. Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né delle ave.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità sopra richiamate, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina e conseguentemente ai loro discendenti.
Ne deriva che deve riconoscersi agli stessi la titolarità della cittadinanza italiana.
Va evidenziato che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua Controparte_1 vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità Controparte_1 amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma
2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le
Pag. 9 di 10 varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo periferico della Controparte_1
Amministrazione statale.
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda di riconoscimento della cittadinanza va accolta e, per l'effetto, dichiarato che tutti i ricorrenti sono cittadini italiani e il dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato Controparte_1 competente, ai necessari adempimenti.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 24 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Michela Bortolami
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