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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/10/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di TO IO- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2025/2025 R.G. posta in decisione all'udienza dell'01/10/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in TO IO presso lo studio dell'avv. Riccardo Parte_1
Stucchi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Gallarate presso lo studio dell'avv. Marina Controparte_1
AL, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-RESISTENTE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: In via principale:
- Accertare l'intervenuta indipendenza economica della figlia e per l'effetto revocare CP_2
l'assegno di mantenimento per la stessa ad oggi percepito dalla madre OR pari ad Parte_2
€ 350,00 a partire dalla data della domanda;
- Accertare l'intervenuto mutamento delle condizioni economiche della OR Parte_2 pagina 1 di 6 rispetto all'anno di emanazione della sentenza di divorzio n. 1007/2018 Tribunale di TO IO e, per l'effetto, revocare l'assegno divorzile ad oggi dalla stessa percepito pari ad € 100,00 mensili a partire dalla data della domanda;
In via subordinata:
- Accertare l'intervenuta indipendenza economica della figlia e per l'effetto revisionare CP_2
l'assegno di mantenimento previsto per la stessa ad oggi percepito dalla madre OR Parte_2 pari ad € 350,00 nella minore somma ritenuta di giustizia da versarsi direttamente alla OR
[...]
CP_2
- Accertare l'intervenuto mutamento delle condizioni economiche della OR Parte_2 rispetto all'anno di emanazione della sentenza di divorzio n. 1007/2018 Tribunale di TO IO e, per l'effetto, revisionare l'assegno divorzile dalla stessa ad oggi percepito pari ad € 100,00 mensili nella minore somma ritenuta di giustizia;
In via istruttoria:
- disporre indagine patrimoniale in capo alla OR al fine di accertare l'ammontare Parte_2 delle sue entrate e la sussistenza di posizioni lavorative
Si indicano quali testimoni i signori (cap. da 1 a 3) e (cap. 1 e 3) e, Tes_1 CP_2 conseguentemente, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la OR , nel periodo in cui avete convissuto, avanzava frequentemente richieste di Pt_2 denaro;
2) Vero che ha lasciato la casa della OR trasferendosi presso la casa del a causa Pt_2 CP_2 delle continue richieste di denaro effettuate dalla nei suoi confronti;
Pt_2
3) Vero che la OR mai si è attivata al fine di reperire una occupazione lavorativa a tempo Pt_2 pieno;
Ci si oppone fermamente alle istanze istruttorie avanzate da parte resistente in quanto meramente esplorative e superflue ai fini del decidere.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE:
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e/o istanza avversariamente formulate, così provvedere:
Nel merito:
Rigettare la domanda avanzata dal signor di revoca dell'assegno di mantenimento Parte_1 previsto per la figlia dal Tribunale di TO IO su concorde richiesta delle parti con CP_2 sentenza n. 1007/2018 emessa in data 04/06/2018, provvedendo alla rideterminazione dello stesso in pagina 2 di 6 misura equa e di giustizia, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in premessa.
Sempre nel merito:
Rigettare la domanda avanzata in via principale dal signor di revoca dell'assegno Parte_1 divorzile stabilito dal Tribunale di TO IO (ad oggi pari, a seguito di rivalutazione, ad € 116,90=) nella misura di € 100,00= mensile su concorde richiesta delle parti in favore della OR
[...]
, con sentenza n. 1007/2018, emessa in data 04/06/2018, per tutte le ragioni di fatto e di diritto Pt_2 esposte in premessa.
Sempre nel merito:
Rigettare la domanda avanzata in via subordinata dal signor di riduzione dell'assegno Parte_1 divorzile stabilito dal Tribunale di TO IO (ad oggi pari, a seguito di rivalutazione, ad € 116,90=) nella misura di € 100,00= mensile su concorde richiesta delle parti in favore della OR
[...]
, con sentenza n. 1007/2018, emessa in data 04/06/2018, per tutte le ragioni di fatto e di diritto Pt_2 esposte in premessa.
Sempre nel merito:
Disporre a carico del signor l'incremento dell'assegno divorzile stabilito dal Tribunale Parte_1 di TO IO (ad oggi pari, a seguito di rivalutazione, ad € 116,90=) nella misura di € 100,00= mensile su concorde richiesta delle parti in favore della OR , con sentenza n. Parte_2
1007/2018, emessa in data 04/06/2018, nel maggior importo di € 250,00= mensili, o nel diverso importo ritenuto equo e di giustizia, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in premessa.
Il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione, per testimoni, dei seguenti capitoli di prova:
1) Vero che Suo padre, signor ha omesso il rimborso delle spese straordinarie Parte_1 sostenute da Sua madre, OR , a far tempo dalla separazione dei Suoi genitori? Parte_2
2) Vero che il pagamento dello stipendio mensile in favore della OR da parte della CP_2
Karamelka S.r.l.s. avviene in modo irregolare?
3) Vero che ad oggi, 01/09/2025, la OR è ancora in attesa di percepire lo stipendio CP_2 del mese di luglio 2025?
Si indicano a testimoni, su tutti i capitoli di prova:
- residente in [...]; CP_2
- residente in [...]. Testimone_2
Ci si oppone all'istanza formulata in via istruttoria da controparte, diretta a disporre indagine pagina 3 di 6 patrimoniale in capo alla OR al fine di accertare l'ammontare delle sue entrate e la Parte_2 sussistenza di posizioni lavorative, in quanto palesemente pretestuosa ed esplorativa: la resistente ha infatti svolto puntuale allegazione di ogni documentazione a riguardo non solo della propria attività lavorativa ma altresì delle somme percepite a titolo di assegno unico per la figlia ed a titolo di esborsi, rappresentando in modo puntuale la propria situazione lavorativa, economica ed abitativa, a differenza del signor Parte_1
Ci si oppone inoltre all'ammissione dei capitoli di prova articolati da controparte, chiaramente tardivi ed inammissibili. In ogni caso: i capitoli 1) e 2) sono inammissibili in quanto generici, privi di riferimenti di natura soggettiva, privi di riferimenti spazio-temporali nonché valutativi;
il capitolo 3) è inammissibile in quanto valutativo, diretto a comprovare una circostanza negativa ed in ogni caso da comprovarsi documentalmente.
Si insta affinché l'Ill.mo G.I. voglia, mediante i poteri di indagine conferitigli e per il tramite dei competenti ausiliari, accertare l'effettiva situazione economica e patrimoniale del nucleo di cui allo stato di famiglia del signor al fine di verificare le effettive disponibilità dello stesso. CP_2
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 03/06/2025 il chiedeva la modifica della sentenza n. 1007/18 pubblicata in CP_2 data 04/06/2018, nel senso di revocare il suo obbligo di versare il contributo di € 350 mensili quale CP_ concorso al mantenimento della figlia divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente, avendo ella reperito un'occupazione lavorativa a tempo pieno e indeterminato che le consentiva di percepire una retribuzione di € 1300 circa mensili, nonché il suo obbligo di corrispondere alla ex moglie l'assegno divorzile di € 100 mensili, non essendo ella impedita nella ricerca di un posto di lavoro dalle esigenze di accudimento dei figli, ormai adulti. CP_ Si costituiva in giudizio la , ammettendo che conclusa la formazione professionale come Pt_2 estetista, fosse stata assunta con contratto a tempo determinato dalla Karamelka S.r.l.s., con sede in
Legnano in data 08/08/2024, contratto prima prorogato per ulteriori mesi 6 e poi trasformato in rapporto a tempo indeterminato solo a far tempo dall'01/05/2025 ma lamentando come la retribuzione lorda di € 1.379,00 venisse tuttavia corrisposta senza regolarità e sempre con ritardo, con la conseguenza che l'avversa richiesta avrebbe potuto essere accolta solo in parte in termini di mera riduzione del contributo nella misura ritenuta di giustizia.
Quanto alla seconda istanza, la faceva presente che le intese che avevano condotto alla Pt_2 presentazione delle conclusioni congiunte in sede di divorzio avevano già tenuto conto del fatto che la resistente stava già prestando attività lavorativa part-time come collaboratrice domestica per alcune ore pagina 4 di 6 alla settimana, poiché regolarmente assunta dal signor a far tempo dal 04/03/2014 Parte_3
(quattro anni prima del procedimento divorzile).
In via riconvenzionale, nell'ipotesi dell'eventuale revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito per la figlia, ella chiedeva l'aumento dell'assegno divorzile a € 250,00, stante l'oggettivo miglioramento delle condizioni del ricorrente che ne sarebbe derivato.
Con ordinanza del 02/09/2025 il Giudice Delegato invitava le parti a chiudere a vertenza con la revoca del contributo per la figlia con decorrenza dalla data di deposito del ricorso e la conferma dell'assegno divorzile, a spese di lite compensate, ma solo il ricorrente esprimeva la sua adesione.
Quindi, la causa veniva introitata a sentenza. CP_ La domanda attrice diretta a conseguire la revoca del contributo per è fondata. CP_ Risulta documentalmente dimostrato, oltre che pacificamente ammesso dalla che sia stata Pt_2 assunta a tempo indeterminato dall'01/05/2025 con una retribuzione netta di € 1.300, che ben può essere ritenuta adeguata ad assicurarle un tenore di vita dignitoso.
Del resto, le deduzioni della convenuta circa il ritardo con cui viene corrisposta la retribuzione non sono pertinenti, trattandosi di questioni relative al rapporto interno tra la lavoratrice ed il datore di lavoro.
Infatti, secondo la Cassazione il momento discriminante per la cessazione dell'obbligo contributivo è da identificarsi nell'ingresso nel mercato del lavoro, a condizione che l'elemento retributivo sia qualificato dall'adeguatezza” (sentenza n. 40282/21 a proposito di un contratto di lavoro a termine).
Ne deriva, quale logica conseguenza, che deve essere revocato l'obbligo del ricorrente di versare il contributo in questione con decorrenza dalla data della domanda.
Per quanto concerne la seconda domanda, si rileva, invece, la sua infondatezza.
In effetti, come ha rilevato la , non risulta sussistente alcun giustificato motivo per procedere alla Pt_2 revisione o revoca dell'assegno divorzile stabilito concordemente dalle parti nel 2018 in sede di divorzio consensuale, non essendo sopravvenuta una effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.
In effetti, risulta pacifico che le attività lavorative a orario ridotto della siano anteriori al 2018, Pt_2 come si evince dalle buste paga e, pertanto, è ragionevole presumere che di tale condizione reddituale si sia tenuto conto all'epoca del divorzio.
Altrettanto condivisibile è l'assunto della convenuta circa la destinazione del modesto assegno divorzile concordato in suo favore, ossia € 100 mensili (rivalutati alla maggior somma di € 116,90), ad assolvere ad una funzione assistenziale, in quanto diretto a garantire al coniuge economicamente più pagina 5 di 6 debole un sostegno reso necessario dall'effettiva inadeguatezza dei mezzi economici e dall'impossibilità oggettiva di procurarseli, tenuto conto, come in questo caso, dell'età della (50 Pt_2 anni) e dell'assenza di variegate esperienze professionali che possano consentirle di reperire migliori opportunità lavorative.
Non merita, invece, accoglimento la domanda riconvenzionale della diretta a conseguire Pt_2
l'aumento dell'assegno divorzile in concomitanza con l'eventuale revoca o riduzione del contributo per CP_
atteso che la stessa convenuta ammette che le rispettive condizioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi non sono mutate rispetto agli accordi in sede divorzile, con la conseguenza che nessuna rilevanza può attribuirsi alle vicende del contributo per la figlia (avente presupposti e destinatario diversi) ai fini di una modifica migliorativa dell'assegno divorzile.
In considerazione della prevalente soccombenza della e della maggiore disponibilità transattiva Pt_2 del ricorrente nei riguardi della proposta del Giudice Delegato (recepita nella presente sentenza) deve condannarsi la convenuta al rimborso dei 2/3 delle spese di lite sostenute dal ricorrente nell'importo liquidato in dispositivo, restando compensato il restante 1/3 in conseguenza della proposizione di una domanda infondata.
P . Q . M .
Il Tribunale di TO IO, così deliberando in via definitiva: CP_ 1) Revoca il contributo al mantenimento di con effetto dalla data di proposizione della domanda;
2) Rigetta le domande di entrambe le parti relativamente all'assegno divorzile;
3) Condanna la resistente a rifondere i due terzi delle spese di lite sostenute dal ricorrente, percentuale da liquidarsi in € 4000 per compensi, oltre i due terzi del contributo unificato e gli accessori di legge.
Così deciso in TO IO nella camera di consiglio del 02/10/2025
Il Presidente Estensore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di TO IO- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2025/2025 R.G. posta in decisione all'udienza dell'01/10/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in TO IO presso lo studio dell'avv. Riccardo Parte_1
Stucchi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Gallarate presso lo studio dell'avv. Marina Controparte_1
AL, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-RESISTENTE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: In via principale:
- Accertare l'intervenuta indipendenza economica della figlia e per l'effetto revocare CP_2
l'assegno di mantenimento per la stessa ad oggi percepito dalla madre OR pari ad Parte_2
€ 350,00 a partire dalla data della domanda;
- Accertare l'intervenuto mutamento delle condizioni economiche della OR Parte_2 pagina 1 di 6 rispetto all'anno di emanazione della sentenza di divorzio n. 1007/2018 Tribunale di TO IO e, per l'effetto, revocare l'assegno divorzile ad oggi dalla stessa percepito pari ad € 100,00 mensili a partire dalla data della domanda;
In via subordinata:
- Accertare l'intervenuta indipendenza economica della figlia e per l'effetto revisionare CP_2
l'assegno di mantenimento previsto per la stessa ad oggi percepito dalla madre OR Parte_2 pari ad € 350,00 nella minore somma ritenuta di giustizia da versarsi direttamente alla OR
[...]
CP_2
- Accertare l'intervenuto mutamento delle condizioni economiche della OR Parte_2 rispetto all'anno di emanazione della sentenza di divorzio n. 1007/2018 Tribunale di TO IO e, per l'effetto, revisionare l'assegno divorzile dalla stessa ad oggi percepito pari ad € 100,00 mensili nella minore somma ritenuta di giustizia;
In via istruttoria:
- disporre indagine patrimoniale in capo alla OR al fine di accertare l'ammontare Parte_2 delle sue entrate e la sussistenza di posizioni lavorative
Si indicano quali testimoni i signori (cap. da 1 a 3) e (cap. 1 e 3) e, Tes_1 CP_2 conseguentemente, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la OR , nel periodo in cui avete convissuto, avanzava frequentemente richieste di Pt_2 denaro;
2) Vero che ha lasciato la casa della OR trasferendosi presso la casa del a causa Pt_2 CP_2 delle continue richieste di denaro effettuate dalla nei suoi confronti;
Pt_2
3) Vero che la OR mai si è attivata al fine di reperire una occupazione lavorativa a tempo Pt_2 pieno;
Ci si oppone fermamente alle istanze istruttorie avanzate da parte resistente in quanto meramente esplorative e superflue ai fini del decidere.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE:
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e/o istanza avversariamente formulate, così provvedere:
Nel merito:
Rigettare la domanda avanzata dal signor di revoca dell'assegno di mantenimento Parte_1 previsto per la figlia dal Tribunale di TO IO su concorde richiesta delle parti con CP_2 sentenza n. 1007/2018 emessa in data 04/06/2018, provvedendo alla rideterminazione dello stesso in pagina 2 di 6 misura equa e di giustizia, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in premessa.
Sempre nel merito:
Rigettare la domanda avanzata in via principale dal signor di revoca dell'assegno Parte_1 divorzile stabilito dal Tribunale di TO IO (ad oggi pari, a seguito di rivalutazione, ad € 116,90=) nella misura di € 100,00= mensile su concorde richiesta delle parti in favore della OR
[...]
, con sentenza n. 1007/2018, emessa in data 04/06/2018, per tutte le ragioni di fatto e di diritto Pt_2 esposte in premessa.
Sempre nel merito:
Rigettare la domanda avanzata in via subordinata dal signor di riduzione dell'assegno Parte_1 divorzile stabilito dal Tribunale di TO IO (ad oggi pari, a seguito di rivalutazione, ad € 116,90=) nella misura di € 100,00= mensile su concorde richiesta delle parti in favore della OR
[...]
, con sentenza n. 1007/2018, emessa in data 04/06/2018, per tutte le ragioni di fatto e di diritto Pt_2 esposte in premessa.
Sempre nel merito:
Disporre a carico del signor l'incremento dell'assegno divorzile stabilito dal Tribunale Parte_1 di TO IO (ad oggi pari, a seguito di rivalutazione, ad € 116,90=) nella misura di € 100,00= mensile su concorde richiesta delle parti in favore della OR , con sentenza n. Parte_2
1007/2018, emessa in data 04/06/2018, nel maggior importo di € 250,00= mensili, o nel diverso importo ritenuto equo e di giustizia, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in premessa.
Il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione, per testimoni, dei seguenti capitoli di prova:
1) Vero che Suo padre, signor ha omesso il rimborso delle spese straordinarie Parte_1 sostenute da Sua madre, OR , a far tempo dalla separazione dei Suoi genitori? Parte_2
2) Vero che il pagamento dello stipendio mensile in favore della OR da parte della CP_2
Karamelka S.r.l.s. avviene in modo irregolare?
3) Vero che ad oggi, 01/09/2025, la OR è ancora in attesa di percepire lo stipendio CP_2 del mese di luglio 2025?
Si indicano a testimoni, su tutti i capitoli di prova:
- residente in [...]; CP_2
- residente in [...]. Testimone_2
Ci si oppone all'istanza formulata in via istruttoria da controparte, diretta a disporre indagine pagina 3 di 6 patrimoniale in capo alla OR al fine di accertare l'ammontare delle sue entrate e la Parte_2 sussistenza di posizioni lavorative, in quanto palesemente pretestuosa ed esplorativa: la resistente ha infatti svolto puntuale allegazione di ogni documentazione a riguardo non solo della propria attività lavorativa ma altresì delle somme percepite a titolo di assegno unico per la figlia ed a titolo di esborsi, rappresentando in modo puntuale la propria situazione lavorativa, economica ed abitativa, a differenza del signor Parte_1
Ci si oppone inoltre all'ammissione dei capitoli di prova articolati da controparte, chiaramente tardivi ed inammissibili. In ogni caso: i capitoli 1) e 2) sono inammissibili in quanto generici, privi di riferimenti di natura soggettiva, privi di riferimenti spazio-temporali nonché valutativi;
il capitolo 3) è inammissibile in quanto valutativo, diretto a comprovare una circostanza negativa ed in ogni caso da comprovarsi documentalmente.
Si insta affinché l'Ill.mo G.I. voglia, mediante i poteri di indagine conferitigli e per il tramite dei competenti ausiliari, accertare l'effettiva situazione economica e patrimoniale del nucleo di cui allo stato di famiglia del signor al fine di verificare le effettive disponibilità dello stesso. CP_2
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 03/06/2025 il chiedeva la modifica della sentenza n. 1007/18 pubblicata in CP_2 data 04/06/2018, nel senso di revocare il suo obbligo di versare il contributo di € 350 mensili quale CP_ concorso al mantenimento della figlia divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente, avendo ella reperito un'occupazione lavorativa a tempo pieno e indeterminato che le consentiva di percepire una retribuzione di € 1300 circa mensili, nonché il suo obbligo di corrispondere alla ex moglie l'assegno divorzile di € 100 mensili, non essendo ella impedita nella ricerca di un posto di lavoro dalle esigenze di accudimento dei figli, ormai adulti. CP_ Si costituiva in giudizio la , ammettendo che conclusa la formazione professionale come Pt_2 estetista, fosse stata assunta con contratto a tempo determinato dalla Karamelka S.r.l.s., con sede in
Legnano in data 08/08/2024, contratto prima prorogato per ulteriori mesi 6 e poi trasformato in rapporto a tempo indeterminato solo a far tempo dall'01/05/2025 ma lamentando come la retribuzione lorda di € 1.379,00 venisse tuttavia corrisposta senza regolarità e sempre con ritardo, con la conseguenza che l'avversa richiesta avrebbe potuto essere accolta solo in parte in termini di mera riduzione del contributo nella misura ritenuta di giustizia.
Quanto alla seconda istanza, la faceva presente che le intese che avevano condotto alla Pt_2 presentazione delle conclusioni congiunte in sede di divorzio avevano già tenuto conto del fatto che la resistente stava già prestando attività lavorativa part-time come collaboratrice domestica per alcune ore pagina 4 di 6 alla settimana, poiché regolarmente assunta dal signor a far tempo dal 04/03/2014 Parte_3
(quattro anni prima del procedimento divorzile).
In via riconvenzionale, nell'ipotesi dell'eventuale revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito per la figlia, ella chiedeva l'aumento dell'assegno divorzile a € 250,00, stante l'oggettivo miglioramento delle condizioni del ricorrente che ne sarebbe derivato.
Con ordinanza del 02/09/2025 il Giudice Delegato invitava le parti a chiudere a vertenza con la revoca del contributo per la figlia con decorrenza dalla data di deposito del ricorso e la conferma dell'assegno divorzile, a spese di lite compensate, ma solo il ricorrente esprimeva la sua adesione.
Quindi, la causa veniva introitata a sentenza. CP_ La domanda attrice diretta a conseguire la revoca del contributo per è fondata. CP_ Risulta documentalmente dimostrato, oltre che pacificamente ammesso dalla che sia stata Pt_2 assunta a tempo indeterminato dall'01/05/2025 con una retribuzione netta di € 1.300, che ben può essere ritenuta adeguata ad assicurarle un tenore di vita dignitoso.
Del resto, le deduzioni della convenuta circa il ritardo con cui viene corrisposta la retribuzione non sono pertinenti, trattandosi di questioni relative al rapporto interno tra la lavoratrice ed il datore di lavoro.
Infatti, secondo la Cassazione il momento discriminante per la cessazione dell'obbligo contributivo è da identificarsi nell'ingresso nel mercato del lavoro, a condizione che l'elemento retributivo sia qualificato dall'adeguatezza” (sentenza n. 40282/21 a proposito di un contratto di lavoro a termine).
Ne deriva, quale logica conseguenza, che deve essere revocato l'obbligo del ricorrente di versare il contributo in questione con decorrenza dalla data della domanda.
Per quanto concerne la seconda domanda, si rileva, invece, la sua infondatezza.
In effetti, come ha rilevato la , non risulta sussistente alcun giustificato motivo per procedere alla Pt_2 revisione o revoca dell'assegno divorzile stabilito concordemente dalle parti nel 2018 in sede di divorzio consensuale, non essendo sopravvenuta una effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.
In effetti, risulta pacifico che le attività lavorative a orario ridotto della siano anteriori al 2018, Pt_2 come si evince dalle buste paga e, pertanto, è ragionevole presumere che di tale condizione reddituale si sia tenuto conto all'epoca del divorzio.
Altrettanto condivisibile è l'assunto della convenuta circa la destinazione del modesto assegno divorzile concordato in suo favore, ossia € 100 mensili (rivalutati alla maggior somma di € 116,90), ad assolvere ad una funzione assistenziale, in quanto diretto a garantire al coniuge economicamente più pagina 5 di 6 debole un sostegno reso necessario dall'effettiva inadeguatezza dei mezzi economici e dall'impossibilità oggettiva di procurarseli, tenuto conto, come in questo caso, dell'età della (50 Pt_2 anni) e dell'assenza di variegate esperienze professionali che possano consentirle di reperire migliori opportunità lavorative.
Non merita, invece, accoglimento la domanda riconvenzionale della diretta a conseguire Pt_2
l'aumento dell'assegno divorzile in concomitanza con l'eventuale revoca o riduzione del contributo per CP_
atteso che la stessa convenuta ammette che le rispettive condizioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi non sono mutate rispetto agli accordi in sede divorzile, con la conseguenza che nessuna rilevanza può attribuirsi alle vicende del contributo per la figlia (avente presupposti e destinatario diversi) ai fini di una modifica migliorativa dell'assegno divorzile.
In considerazione della prevalente soccombenza della e della maggiore disponibilità transattiva Pt_2 del ricorrente nei riguardi della proposta del Giudice Delegato (recepita nella presente sentenza) deve condannarsi la convenuta al rimborso dei 2/3 delle spese di lite sostenute dal ricorrente nell'importo liquidato in dispositivo, restando compensato il restante 1/3 in conseguenza della proposizione di una domanda infondata.
P . Q . M .
Il Tribunale di TO IO, così deliberando in via definitiva: CP_ 1) Revoca il contributo al mantenimento di con effetto dalla data di proposizione della domanda;
2) Rigetta le domande di entrambe le parti relativamente all'assegno divorzile;
3) Condanna la resistente a rifondere i due terzi delle spese di lite sostenute dal ricorrente, percentuale da liquidarsi in € 4000 per compensi, oltre i due terzi del contributo unificato e gli accessori di legge.
Così deciso in TO IO nella camera di consiglio del 02/10/2025
Il Presidente Estensore
pagina 6 di 6