TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/10/2025, n. 3887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3887 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa RI OS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3573/2025 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nato a [...], il [...], cod. fisc.: Parte_1
rappresentato e difeso all'avv. Maria Corsaro ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio, sito in Misterbianco via Dei Vespri n.319, come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, p.iva CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS di Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 10.04.2025, ha contestato le Parte_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 7282/2024
r.g., in breve, assumendo che le valutazioni espresse dal CTU non sono adeguate al caso concreto, avendo omesso di apprezzare la patologia neurologica della “cefalea muscolo-tensiva cronica, accertata in esito a visita eseguita presso struttura pubblica Arnas Garibaldi Catania,
Ambulatorio Neurologia, in attuale terapia farmacologica, con somministrazione di Lyrica e
Laroxyl” ed altresì non appropriatamente valutato il “deficit della stazione eretta e deficit alla deambulazione con incidenza funzionale”, a causa del quale “il cammino avviene per brevi distanze, possibile con affaticabilità e tendenza a tenere il tronco anteposto”.
Su tali premesse, il ricorrente ha chiesto, previa rinnovazione delle operazioni peritali, di “ dichiarare … lo status di invalido al 100% per fruire della pensione d'invalidità civile, con decorrenza della domanda amministrativa nonché del riconoscimento delle condizioni di portatore d'handicap, in situazione di gravità, ai sensi della Legge 104/92 (art. 3, comma 3), per la fruizione dei benefici scaturenti dall'applicazione della medesima e, quindi, condannare CP_ l' … in (suo) favore … dei ratei maturati e maturandi della pensione d'invalidità del
100%, a far data dalla domanda amministrativa In subordine, dichiarare, in accoglimento della presente domanda, la sussistenza … dello status di invalido in misura non inferiore al
74% per fruire dell'assegno d'invalidità civile, con decorrenza della domanda amministrativa
CP_ e, quindi, condannare l' … alla corresponsione, in (suo) favore … dei ratei maturati e maturandi dell'assegno di invalidità civile, a far data dalla domanda amministrativa Con vittoria di spese e compensi ...”.
In data 19.06.2025 si è ritualmente costituito l' depositando nel fascicolo telematico CP_1
memoria difensiva con la quale, in estrema sintesi, ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi dedotte stante la carenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali, del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato nonché l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio; quindi, all'udienza del 29.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
____________________________
Pagina 2 Sul piano processuale, innanzitutto, va rilevato che l'opposizione de qua è stata tempestivamente proposta da essendo stato depositato l'atto introduttivo della Pt_1
presente fase il 10.04.2025 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis
c.p.c., che essendo intervenuta il 18.03.2025, a sua volta, resta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento emesso in data 21.02.2025.
Nel merito, il ricorrente ha proposto il presente giudizio per sentire accertare che è affetto da una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 100% o, quanto meno, ricompresa entro il range 74% -99% sì da poter accedere ai benefici economici della pensione di inabilità
o, in subordine, dell'assegno mensile di invalidità.
Per verificare la fondatezza di tali pretese, in fase sommaria è stata disposta la nomina di un
CTU, il quale, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria allegata in atti –ivi compresa quella richiamata in ricorso (v. pag.
3 -5 della relazione peritale d'ufficio)–, ha ricostruito l'anamnesi lavorativa, fisiologica e patologica di all'uopo evidenziando Parte_1 che quest'ultimo “Riferisce Cefalea tensiva cronica. Piede piatto bilaterale. Pregressa frattura peroneale caviglia sin. ON e IO . Gonartrosi dx.. Cisti pineale. Ipertensione arteriosa. Varici arto inferiore sin.”.
Quindi, l'ausiliare dell'Ufficio ha sottoposto il ricorrente ad esame obiettivo, all'esito del quale è emerso che trattasi di “Paziente normopeso. Buono stato di nutrizione e sanguificazione. Passaggi posturali e deambulazione autonoma. Piede piatto bilaterale.
Condizioni generali buone. Masse muscolari arti inferiori normotonotrofiche. Varici gamba sin.” e sul piano psichico che il periziato è “Orientato nel tempo e nello spazio. Accusa dolori articolare ai piedi ed agli arti inferiori. Non Accusa Dispnea. Non edema arti inferiori”.
Inoltre, l'ausiliare d'Ufficio ha personalmente constatando a carico del periziato:
- che l'“Arto inferiore dx: (è) ipotrofico in particolare la gamba dx. La postura ortostatica è mantenuta autonomamente. Deambulazionme autonoma senza instabilità”;
- che l'“Anca: Limitazione motilità ai gradi estremi”;
- che il “Ginocchio sin.: varo con motilità limitata”;
- che il “Ginocchio dx.: varo con motilità limitata”;
- che la “Colonna cervicale e lombosacrale- movimenti flesso estensione e rotazione dx e sin. ridotti di pochi gradi”;
- che la “Caviglia sin: Cicatrice lonitudinale di 19 cnm circa al terzo distale del perone.
Lieve limitazione dei movimenti di flessoestensione del piede sin”;
Pagina 3 Alla luce di quanto è accertato dall'anamnesi, dall'esame obiettivo, dalla disamina della documentazione presente agli atti ed in particolare “valutando il Referto dell'intervento per frattura perone sin del 16/10/2001 mediante Osteosintesi con placca e viti.; della Visita
Ortopedica del 21/6/2023 eseguito presso l'Ambulatorio di Bronte della Controparte_2 [...]
dal dott. con diagnosi:“ Gonartrosi dx con condropatia CP_3 Per_1 tricompartimentale…….” ; dell'Es. Ecocolordoppler arti inferiori del 25/3/2024 eseguito presso l'Ambulatorio di Angiologia Studio dell'ASP Catania con diagnosi:“ Verosimile acrocianosi permanente delle mani”, il CTU ha ricondotto le patologie di cui il ricorrente è affetto nella previsione tabellare di cui al codice:
• n. 6441 della “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I classe
NYHA)”;
• n.7225 del “piede piatto bilaterale non complicato”
• n.7220 dell'“anchilosi sottoastragalica isolata”
• n.7214 dell'“anchilosi o rigidità di piede superiore al 70%”;
Nel compendiare le patologie in parola nelle fattispecie tabellari, il tecnico d'ufficio ha concluso il ricorrente è “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa : invalidità con percentuale del 54% (artt. 2 e 13, L. 118/1971 ed art 9 DL 509/88)” nonché
“Portatore di Handicap (articolo 3, comma 1 Legge 104/1992)”, “Con data di decorrenza dalla domanda amministrativa. Si ritiene utile Revisione a tre anni”.
Nel contesto complessivamente considerato, a fronte delle osservazioni critiche spiegate dalla difesa di parte ricorrente, nella presente fase di giudizio, è stato disposto un approfondimento istruttorio, all'esito del quale è stato appurato che il ricorrente è affetto da
“Esiti di frattura peroneale inferiore sinistra. Gonartrosi tri-dipartimentale del ginocchio destro. Cefalea muscolo-tensiva cronica a frequenza plurisettimanale, in trattamento specialistico (portatore di cisti pineale di ndd, in follow-up). Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Inziale spondilosi. Piede piatto bilaterale. Varici arto inferiore sinistro. Acrocianosi permanente alle dita delle mani”.
Nell'apprezzare l'incidenza invalidante delle patologie in parola alla luce delle risultanze della documentazione medica versata in atti, dell'anamnesi e dell'esame obiettivo meglio esposte nell'elaborato peritale al quale per brevità si rinvia, il tecnico d'ufficio nominato in questa sede ha confermato che “Dette infermità sono in grado di determinare un discreto livello di invalidità” e, in relazione all'età della periziata e tenuto conto di quanto stabilito dalle tabelle allegate al decreto ministeriale del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, “- gli esiti della frattura della caviglia sinistra possono essere assimilati al codice 7214 del cit.
Pagina 4 DM del '92, corrispondente ad “anchilosi o rigidità di piede superiore al 70” con percentuale fissa del 14%; - l'ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico può essere ascritta alla voce tabellare 6441, corrispondente a “miocardiopatie con insufficienza cardiaca lieve” con fascia percentuale 21-30%, assegnando il valore inferiore per il buon compenso;
- la gonartrosi destra, verosimilmente conseguenza o, comunque, aggravata dall'incidente occorso nel 2023, può essere attribuita in via analogica al codice 7205, che in effetti corrisponde ad
“anchilosi di ginocchio rettilinea” con fascia percentuale 21-30%, anche in questo caso con il
21%; - la patologia 'cefalea muscolo-tensiva', accertata con diagnosi specialistica neurologica effettuata presso struttura sanitaria ospedaliera e caratterizzata come forma cronica con episodi plurimensili, parzialmente sensibile alla terapia, non trova corrispondenza in nessuno dei codici elencati nella tabella del DM del 5/2/92; pertanto, in assenza di una specifica voce tabellata, si può in via analogica far riferimento a menomazioni analoghe per gravità e impatto funzionale, quale ad esempio un disturbo cronico doloroso ricorrente e, in base alla riportata frequenza, intensità e risposta ai trattamenti, prevedere una percentuale invalidante pari al 15%. La condizione di piattismo bilaterale, non complicata, in relazione al codice 7225, corrispondente a “piede piatto bilaterale non complicato”, implica la percentuale del 7%, inferiore al 10% e, pertanto, non può essere inclusa nella valutazione percentualistica globale;
altrettanto può dirsi per l'iniziale spondilosi, per le varici dell'arto inferiore sinistro e per l'acrocianosi delle mani. Applicando, quindi, con i suddetti fattori (14+21+21+15) il noto
“calcolo riduzionistico” (detto anche formula scalare di Balthazard) previsto dallo stesso DM
5/2/92, che trova indicazione nei casi di infermità plurime coesistenti, nel caso in esame viene raggiunto un valore numerico che può convenientemente essere arrotondato alla percentuale del 55%, sostanzialmente analoga a quanto indicato nella precedente relazione di consulenza tecnica medico-legale per accertamento preventivo. Le infermità conclamate legittimano anche il riconoscimento della condizione di soggetto portatore di handicap ai sensi del comma 1, art.
3 della legge n. 104 del 1992, in assenza della connotazione di gravità per la mancata necessità di assistenza continua e permanente nel corso della giornata. In relazione alla natura
e all'entità delle conclamate infermità, la decorrenza di tale complessivo stato invalidante può farsi risalire alla data dell'istanza del 30 ottobre 2023 …”, precisando infine che “Data l'entità
e la natura delle patologie coinvolte non si ritiene utile proporre alcuna revisione a distanza del caso de quo”.
Alla luce delle puntuali e concordi risultanze medico legali emerse all'esito delle indagini peritali condotte dall'ufficio, in difetto di obiettivi dati clinici di divergenza, le censure mosse alla relazione di consulenza redatta tanto nella fase sommaria quanto in questa sede si risolvono
Pagina 5 in un personale apprezzamento delle infermità di prive di pregio probatorio, proprio Pt_1
perché non supportate da evidenze diagnostiche, per cui resta condiviso e fatto proprio da questo giudice il giudizio medico legale della sussistenza di una riduzione permanente della capacità lavorativa del periziato in misura pari al 55% associata ad una condizione di handicap non grave ex art. 3 comma 1 della l. n.104/1992.
Le spese processuali della fase sommaria e della fase di opposizione vanno dichiarate irripetibili, in ragione delle condizioni reddituali del ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 delle disp. att. c.p.c. e, per questa ragione, le spese di CTU della fase sommaria sono definitivamente poste a carico dell'ente previdenziale,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nelle controversie riunite inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA in capo a la sussistenza del requisito sanitario Parte_1 dell'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura percentuale del
55% nonché della condizione di handicap non grave ex art. 3 comma 1 della l. n.104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa e, per l'effetto,
RIGETTA il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio della fase sommaria a carico dell' CP_1
DICHIARA irripetibili le spese processuali della fase sommaria e della fase di opposizione de qua
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa RI OS
Pagina 6