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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1525 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1525 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato in [...] il [...] Parte_1
l patrocinio NUELA CodiceFiscale_1
) e dell'Abogado (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_2
C.F._3
e ta a MAZARA DEL VALLO (TP) il 06/08/1961 (C.F. Parte_3 patrocinio dell'Avv. CASTIGLIONI MONICA (C.F. C.F._4
C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 18/09/2024 con il quale e Parte_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale Parte_3
nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 14.06.2017, a Santo
Domingo (Repubblica Dominicana), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 16.01.2025 e 17.01.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) autorizzare i coniugi Sigg.ri e vivere Parte_1 Parte_3
separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) pronunciare la separazione consensuale dei predetti coniugi;
3) dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento allo scioglimento del matrimonio, in base alle pattuizioni indicate nel presente ricorso;
4) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis.51 c.p.c.;
5) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e Parte_1 [...]
in data 14.06.2017, e con prot. N. 4499 del 28.07.2017 veniva trascritto agli atti dello Parte_3
Stato Civile del Comune di Pennabilli (Atto n. 7, Parte II, Serie C, Ufficio Unico Anno 2017)
6) dare atto che le condizioni stabilite tra le parti per lo scioglimento del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione e sopra riportate.
Spese processuali a carico solidale delle parti.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Parte_3
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pennabilli (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 7 Parte II Serie C Anno 2017 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza. Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 23.01.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1525 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato in [...] il [...] Parte_1
l patrocinio NUELA CodiceFiscale_1
) e dell'Abogado (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_2
C.F._3
e ta a MAZARA DEL VALLO (TP) il 06/08/1961 (C.F. Parte_3 patrocinio dell'Avv. CASTIGLIONI MONICA (C.F. C.F._4
C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 18/09/2024 con il quale e Parte_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale Parte_3
nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 14.06.2017, a Santo
Domingo (Repubblica Dominicana), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 16.01.2025 e 17.01.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) autorizzare i coniugi Sigg.ri e vivere Parte_1 Parte_3
separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) pronunciare la separazione consensuale dei predetti coniugi;
3) dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento allo scioglimento del matrimonio, in base alle pattuizioni indicate nel presente ricorso;
4) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis.51 c.p.c.;
5) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e Parte_1 [...]
in data 14.06.2017, e con prot. N. 4499 del 28.07.2017 veniva trascritto agli atti dello Parte_3
Stato Civile del Comune di Pennabilli (Atto n. 7, Parte II, Serie C, Ufficio Unico Anno 2017)
6) dare atto che le condizioni stabilite tra le parti per lo scioglimento del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione e sopra riportate.
Spese processuali a carico solidale delle parti.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Parte_3
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pennabilli (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 7 Parte II Serie C Anno 2017 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza. Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 23.01.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi