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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/10/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa EL EL, all'udienza del 6.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. dell'art. 127 ter nel c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito della stessa, nella causa civile iscritta al n. 8098/2023 R.G.L. vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Brandi e Anna Frontino Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto costituita CP_1 con l'avv. Danila Villasmunta
RESISTENTE
OGGETTO: postumi danno biologico ed invalidità temporanea totale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.9.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto quanto segue: che, in data 02/08/2021, nello svolgimento delle mansioni di operatore specializzato alla manutenzione rotabili alle dipendenze di , subiva un infortunio;
che ha fatto pervenire CP_2 alla sede di Foggia il primo certificato medico d'infortunio in data 03/08/2021; che l' CP_1 CP_1 gli ha riconosciuto un periodo di inabilità temporanea assoluta di 38 giorni, dal 03/08/2021 al
09/09/2021 e che non si è riscontrata la sussistenza di postumi invalidanti;
che, per tale periodo di inabilità temporanea assoluta, sono stati liquidati dall' euro 1.838,16 a titolo di acconto ed CP_1 euro 544,64 a titolo di saldo, somme erogate direttamente al datore di lavoro che ha chiesto, al momento della denuncia di infortunio, l'applicazione dell'art. 70 del DPR 1125 del 1965; che, con missiva pervenuta a parte resistente in data 21/04/2022, si chiedeva il riconoscimento di un periodo di inabilità assoluta ulteriore alla data di chiusura dell' infortunio comunicata dall' ovvero CP_1 della durata complessiva decorrente dal 03/08/2021 al 24/11/2021; che ha inviato ulteriori certificati medici attestanti la continuazione dell' infortunio a firma dello specialista e del medico curante;
che, con pec del 15.2.2022, invitava l' a riaprire l' infortunio dichiarato chiuso in data CP_1
10.9.2021, allegando la certificazione del medico del lavoro di Ferrovie dello Stato attestante le limitazioni al lavoro conseguenti all' infortunio;
che, in data 21.4.2022 proponeva ricorso all' CP_1 avverso la chiusura dell' infortunio allegando ulteriore certificazione medica, integrando la documentazione ulteriormente richiesta con pec del 26.4.2022; che, in data 24.5.2023, chiedeva all' CP_ CP_
all' e alla il riconoscimento di postumi invalidanti permanenti e rappresentava che CP_1 gli erano state riconosciute limitazioni nello svolgimento del lavoro, dovendo essere escluso dall' esposizione a vibrazioni agli arti superiori e dalla movimentazione manuale di carichi
Ha concluso chiedendo il riconoscimento della lesione dell'integrità psicofisica derivante dall'infortunio nella misura del 6% e del conseguente indennizzo, nonché di un ulteriore periodo di invalidità temporanea assoluta, ovvero dal 10/09/2021- data di chiusura dell'infortunio dichiarata dall' al 24/11/2021. CP_1
2. L'Istituto convenuto si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l' improcedibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 443 c.p.c. e 148 att. cpc, non essendo stata preventivamente esperita la procedura amministrativa relativa alle istanze per cui è causa, nonché il difetto di legittimazione dell' in quanto le somme in ipotesi spettanti al lavoratore avrebbero CP_1 dovuto essere erogata dal datore di lavoro, che aveva esercitato l' opzione di cui all'art. 70 del DPR
1125 del 1965. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone, dunque, il rigetto.
Disposta CTU sulla persona del ricorrente, la causa veniva rinviata per discussione.
L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
3. Il ricorso è fondato per quanto di ragione e va accolto nei limiti di seguito precisati.
3.1. Veniva richiesto al consulente tecnico di precisare: “ 1. se il ricorrente sia affetto dalla malattia denunciata e sia ricollegabile all'infortunio occorso in data 2 agosto 2021; 2. In caso di risposta positiva al precedente quesito accerti se il soggetto ha subito un danno biologico, cioè una lesione dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di valutazione medico-legale (art.13 d.lgs.n.38/2000) e la relativa decorrenza dando conto dei criteri applicati al caso specifico e del tipo di menomazione riscontrata, specificando altresì la collocazione della menomazione nella tabella con il numero, la voce, la percentuale e la decorrenza;
3. Accerti la sussistenza di un ulteriore periodo di inabilità temporanea assoluta oltre a quello già riconosciuto dal 2 agosto 2021 al 9 settembre 2021”.
Gli esiti dell'indagine peritale conducevano alla risposta ai quesiti che qui si riporta testualmente:
“1. Il 2 agosto 2021 il Sig. incorse in un evento traumatico, qualificato come Parte_1 infortunio sul lavoro, e riportò la seguente lesione: “Trauma contusivo della spalla destra”.; 2.
All'evento conseguì un periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro, oltre quello già riconosciuto dall' fino al 30 settembre 2021; 3. In base alla documentazione sanitaria CP_1 esaminata ed alla visita Medico-Legale effettuata, possiamo affermare che non sussistono postumi permanenti indennizzabili”.
Il Ctu nominato rispondeva, inoltre, alle osservazioni alla bozza di relazione formulate dalle parti nei termini di seguito riportati: “la migliore risposta alle “Osservazioni” dei Difensori dell'attore è rinvenibile dalla Risonanza Magnetica della spalla destra effettuata il 28 settembre 2021 laddove non è risultato nessun danneggiamento delle strutture osteoarticolari della spalla;
come già precisato nella relazione preliminare di consulenza (v. pag. 10) l'esame ha evidenziato: “… la normalità dell'ampiezza dello spazio subacromiale, dei segmenti scheletrici, la assenza di lesioni dei tendini della cuffia dei rotatori, la continuità del tendine del capo lungo del bicipite omerale, la assenza di versamento nella guaina del tendine e dell'articolazione scapolo-omerale, la assenza di lesioni del cercine glenoideo”. A ben vedere, nemmeno in sede di Pronto Soccorso ospedaliero (3 agosto 2021) fu descritta la presenza di una sublussazione della spalla, bensì esclusivamente una ecchimosi in regione acromion-clavicolare destra con dolore e limitazione funzionale articolare, reperti del tutto congrui con un recente trauma contusivo. Nemmeno alla visita del Dott. (9 agosto Persona_1
2021) fu descritta la presenza di una sublussazione della spalla;
nemmeno alla visita Ortopedica (20 agosto 2021) del Dott. fu direttamente constatata la presenza di una sublussazione Persona_2 della spalla, bensì fu sottoscritto: “… riferito trauma con sublussazione della testa omerale (ridotta ed attualmente in sede) …”. In buona sostanza, la lesione sublussativa fu semplicemente riferita dall'infortunato ma non fu direttamente constatata da nessun Medico;
al momento della suddetta visita del Dott. la testa omerale risultava in sede. Per tali motivi, sostenuti dalla Persona_2 evidenza scientifica della Risonanza Magnetica effettuata, deve escludersi la ricorrenza di lesioni osteo-articolari e di conseguenza la ricorrenza di eventuali postumi permanenti. Per quanto attiene la determinazione del periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro, a pag. 10 della relazione preliminare di consulenza è stato già precisato che la indicazione fino al 30 settembre 2021 è stata prospettata con il criterio del “più probabile che non”, risultando incongruo sia il periodo di malattia già riconosciuto dall che il periodo di malattia attribuito dal Dott. ; infatti, in CP_1 Persona_2 analogia con i fisiologici periodi di guarigione di lesioni simili, un complessivo periodo di circa 2 mesi di inabilità temporanea assoluta al lavoro è più che sufficiente per la stabilizzazione di una contusione semplice della spalla. A nulla rileva che il Medico del Lavoro aziendale abbia rilasciato,
a tutt'oggi, un parere di idoneità parziale alle mansioni specifiche;
quel che rileva è che nel caso di specie non vi è la dimostrazione di alcun danno. Pertanto, Sig. Giudice, in base a tutte le suddette motivazioni, riteniamo che le “Osservazioni” dei Difensori dell'attore non smentiscano le conclusioni di cui alla relazione preliminare di consulenza inviata alle parti, sinteticamente riportate a pag. 10, che in questa sede integralmente confermiamo;
per quanto attiene le “Considerazioni
Mediche” a firma del consulente tecnico dell' non vi sono sostanziali contestazioni al lavoro CP_1 svolto e pertanto non necessitano di ns. chiarimenti.”( cfr. pagg 12-14 della perizia in atti).
3.1.Ne consegue che la domanda va accolta limitatamente al riconoscimento di un ulteriore periodo di inabilità temporanea, oltre quello già riconosciuto e liquidato dall' decorrente dal 10.9.2021 CP_1 al 30 settembre 2021.
Per la quantificazione delle somme spettanti soccorrono i conteggi allegati al ricorso, non specificamente contestati dalla controparte, che si è limitata ad affermare, nella memoria di costituzione , che sarebbero “.. afferenti a prestazioni NON e comunque carenti di CP_1 indicazione dei criteri mediante i quali si perviene a detti calcoli…”.
Sull'argomento, la giurisprudenza ha costantemente ribadito la necessità di una contestazione specifica (dunque la società convenuta avrebbe dovuto, per esempio, censurare l'inserimento di determinate voci retributive, ovvero l'adozione di parametri errati, spiegandone le ragioni e indicando quelli a suo dire corretti, ecc.), poiché “Nel rito del lavoro la contestazione dei conteggi su cui si fonda la domanda attrice deve essere effettuata nella memoria di costituzione ex art. 416, cod. proc. civ., ed assume rilievo solo quando non sia generica, ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provate” (Cass. sez. lav. n. 85 del 08/01/2003); inoltre, “l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma” (Cass. sez. lav. n. 945 del 19/01/2006; n. 4051 del 18/02/2011). In definitiva, la convenuta deve essere condannata al pagamento dell'indennizzo conseguente all' inabilità temporanea assoluta relativa al periodo ricompreso dal 10.9.2021 al 30.9.2021, nella misura del 60% della retribuzione per ciascuna giornata, trattandosi di periodo ricompreso entro il
90° giorno successivo all' infortunio e, quindi, al pagamento della complessiva somma di euro
1.361,60 ( euro 68,08 x 20 giorni) oltre accessori di legge. Non appare ostativo, a tal merito,
l'esercizio della facoltà ex art 70 del DPR 1125 del 1965 esercitata dal datore di lavoro, apparendo la stessa - secondo le allegazioni delle parti e quanto consta in atti - limitato al periodo di invalidità temporanea già riconosciuto e liquidato prima dell'instaurazione del presente giudizio.
4. Si stima equo ed opportuno, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
Le spese di C.T.U.– liquidate con separato decreto emesso in data odierna – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il periodo di inabilità temporanea assoluta conseguente all' infortunio occorso al ricorrente in data 2.8.2021 si è protratto, complessivamente, dal 3.8.2021 al 30.9.2021;
- per l'effetto, condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro CP_1
1.361,60 oltre accessori di legge;
- rigetta, per il resto, il ricorso;
- compensa le spese di lite fra le parti;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, 6.10.2025
Il Giudice del Lavoro
EL EL