Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 27/01/2026, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01596/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02762/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2762 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Wilmer Naldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento DEL DECRETO ADOTTATO IL GIORNO 24.12.2019 DAL MINISTERO DELL'INTERNO E NOTIFICATO ALL'INTERESSATO IN DATA 29.1.2020 CON IL QUALE VENIVA RESPINTA LA DOMANDA DI RILASCIO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PRESNETATA DA -OMISSIS- DISTINTA AL K10.-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. AN RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- -OMISSIS-, in data 15.1.2016, presentava, alla Prefettura della Provincia di Forlì – Cesena, la richiesta di rilascio della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 Febbraio 1992, n. 91.
Il Ministro dell’Interno, con il decreto adottato il giorno 24.12.2019 notificato il 29.1.2020, respingeva la richiesta presentata da -OMISSIS- -OMISSIS-;
-Nella parte motiva del decreto si legge: “ VISTO il rapporto della Questura di Forlì-Cesena
dell’11/07/2018, dal quale si rileva che il richiedente ha a proprio carico le seguenti vicende penali: 1) segnalato in data 25/04/2018 per gli art. 614 e 610 del c.p.; 2) sospensione della patente di guida in data 08/06/2015; 3) segnalato in data 07/01/2015 per l’art. 186 comma 2 D. L.vo 285/1992 con nuova sospensione della patente di guida; RILEVATO, inoltre, che la
madre convivente dell’istante, -OMISSIS-, è stata denunciata nel 2011 per la violazione di
cui all’art. 625 comma 12 del c.p; VISTA la nota ministeriale in data 12/04/2019 con la quale
ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, è stato comunicato allo straniero il preavviso del diniego; VISTE le osservazioni formulate dal richiedente, con nota del 03/05/2019, tramite il proprio legale rappresentante, con le quali eccepisce quanto segue: a) la notizia di reato del 25/04/2018 non può ritenersi rilevante in quanto il PM ha avanzato richiesta di archiviazione al GIP del Tribunale di Ravenna e, quindi, chiede la sospensione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana in attesa dell’eventuale decreto di archiviazione; b) le sospensioni della patente di guida e la segnalazione del 07/11/2015 di cui all’art. 186 comma 2 del D. L.vo 285/1992, non sono rilevanti e, tra l’altro, sono risalenti nel tempo; c) la vicenda giudiziaria a carico della madre non incide negativamente sulla propria richiesta di cittadinanza italiana; RITENUTO lo straniero non integrato nel tessuto sociale in quanto il suo comportamento, ha palesemente violato norme a fondamento del nostro sistema giuridico, ponendosi in contrasto con la civile convivenza; CONSIDERATO che tali circostanze, pur non essendo intervenute condanne, denotano un comportamento contrario ai principi e ai valori che regolano la società e l’ordinamento italiano e non consentono di ritenere che il richiedente abbia raggiunto un adeguato livello di integrazione; CONSIDERATO che, alla luce della recente giurisprudenza amministrativa, le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo con possibilità di valutare sfavorevolmente, in sede amministrativa, le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale a prescindere dagli esiti processuali; RITENUTO che ai fini della valutazione della
concessione della cittadinanza italiana, è doveroso considerare il particolare allarme sociale derivante dalla commissione del reato dei cui all’art. 186 del D. L.vo 285/1992 sopracitato che denota una insensibilità al rispetto delle norme del Codice della Strada, insensibilità che
è stata causa, soprattutto negli ultimi anni, di un numero enorme di incidenti stradali che mettono a rischio l’incolumità delle persone; TENUNTO CONTO, inoltre, della la gravità del reato commesso dalla madre dell’interessato che è indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale e che evidenzia una situazione critica nell’ambito del contesto familiare; RITENUTO, come da orientamento della giurisprudenza, che il rapporto di parentela o affinità indica l’esistenza di un legame stabile e, quindi, duraturo nel tempo, in quanto fonda le proprie radici nella sua famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l’interessato ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l’ordinamento giuridico; RITENUTO, inoltre, che la presenza in Italia del nucleo familiare rappresenta un elemento di stabilità che genera strette
interrelazioni tra il richiedente e il contesto sociale di riferimento, manifestando il progetto
di radicamento dello straniero nel territorio italiano e che, diversamente, non è possibile
valutare le prospettive di ottimale inserimento del richiedente e del suo nucleo familiare; CONSIDERATO di non poter accogliere le suddette osservazioni in quanto la valutazione della posizione dell’istante può essere effettuata nella misura in cui sussistono specifici elementi e circostanze di fatto dai quali si evince la mancata integrazione dello stesso nella comunità nazionale, caratterizzata dalla non condivisione dei valori dell’ordinamento giuridico dello Stato in cui si chiede di divenire cittadino; TENUTO CONTO che, inoltre, l’Amministrazione de quo è deputata ad effettuare una valutazione della condotta del tutto svincolata dai benefici derivanti dagli istituti premiali legati alla posizione giuridica del soggetto; RITENUTO, inoltre, che l’Amministrazione, nel considerare l’integrazione e la meritevolezza dello straniero ad essere accolto come cittadino, può tenere conto non solo delle condanne penali ma anche dei reati prescritti o in altro modo estinti, o con perdono giudiziale, nonché di quelli per i quali è intervenuta riabilitazione, incidendo gli stessi sul giudizio attinente alla persona, che può quindi essere ritenuta non affidabile e non integrata nella collettività nazionale, a prescindere dal fatto che gli effetti penali di quella determinata condotta siano stati o meno rimossi; CONSIDERATO che la concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell’art. 9 della citata legge 91/92, comporta l’esercizio di un potere altamente discrezionale da parte dell’Amministrazione che è tenuta ad accertare la coincidenza tra l’interesse pubblico da tutelare e quello vantato dal richiedente, mediante una valutazione complessiva dell’impatto che avrebbe sull’ordinamento l’attribuzione dello status civitas e evitando che dalla concessione derivare danno o nocumento all’ordinamento nazionale; RITENUTO che non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e interesse del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana”;
Il ricorrente impugnava il provvedimento affidandosi alle seguenti censure:
Violazione dell’art. 9 lettera f) della L. n. 91/92 – eccesso di potere: motivazione meramente apparente e tautologica – difetto di istruttoria- manifesta ingiustizia – travisamento dei fatti
La decisione ministeriale, ad avviso del ricorrente, non è condivisibile in quanto pare considerare esclusivamente le “vicende penali” del ricorrente senza, allo stesso tempo, tenere in adeguata considerazione le caratteristiche soggettive dello stesso. In altri e più chiari termini l’Amministrazione pretermetteva completamente i molteplici elementi che militavano in senso diametralmente opposto rispetto alle conclusioni del Ministero. Non veniva eseguita alcuna comparazione e/o un bilanciamento effettivo tra l’interesse pubblico e l’interesse di -OMISSIS- -OMISSIS- alla concessione dello status civitas. Le “vicende penali” non possono ritersi tali da poter giustificare la reiezione della cittadinanza ed all’uopo ciascuna di esse verrà esaminata qui di seguito.
Si costituiva in giudizio il Ministero resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica di smaltimento del 12 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Il Collegio osserva che la segnalazione - per i reati di violazione di domicilio e violenza privata ex artt. 614 e 610 c.p. - e la segnalazione - per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ex art 186 co2b CDS - risalgono rispettivamente agli anni 2018 e 2015 e rientrano nel decennio antecedente la richiesta di concessione della cittadinanza italiana, presentata nel 2016.
Tanto chiarito, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone a norma dell’art. 9, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi.
Difatti, a sostegno della non manifesta irragionevolezza o illogicità della valutazione discrezionale cui è pervenuta l’Amministrazione depongono i seguenti elementi concreti:
- la pluralità e, in taluni casi la gravità, dei reati contestati al ricorrente in un arco temporale particolarmente esteso (sebbene in talune vicende non sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna) e posti a fondamento del diniego;
- il rilievo che detti elementi concreti, se valutati non già atomisticamente bensì nel loro intreccio reciproco, assumono rilevanza a fini dell’espressione di un giudizio globale sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore e del contesto di illegalità in cui il richiedente poteva ragionevolmente apparire inserito.
Del resto, in questa prospettiva volta ad annettere rilievo anche a circostanze diverse dalle condanne penali, si rende opportuno evidenziare che, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza prevalente, le valutazioni relative all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, sicché può darsi la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale vengano, sul piano amministrativo, valutate negativamente anche a prescindere dagli esiti del parallelo iter giudiziale in sede penale, e ciò anche in omaggio al generale principio della c.d. pluriqualificazione dei fatti giuridici (cfr., quanto alla legittimità del diniego fondato su mere notizie di reato, non ostandovi il principio di presunzione di innocenza, TAR Lazio, sez. V-bis, nn. 3482/2022, 3471/2022, 3527/2022, 3620/2022, 4618/2022, 4621/2022, 4625/2022, 4704/2022, 4888/2022, 6490/2022, 7814/2022, 8127/2022, 8131/2022, 9292/2022, 11026/2022, nonché, di recente, nn. 13313/2023, 14164/2023).
A sostegno di tale conclusione depone, peraltro, anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, che ha avuto modo di precisare che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n.1057, come ribadito anche da Consiglio di Stato, sez- III, 24/06/2025, n. 5491).
In tale prospettiva, è stato di recente ribadito quanto al procedimento penale rimasto allo stadio di mera denuncia, che “la giurisprudenza in materia ha costantemente affermato che ai fini della concessione della cittadinanza non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato” (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 4684/2023; cfr. nn. 1390 e 3121 del 2019), precisando altresì che “le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. St., sez. III, 4684/2023; cfr. n. 8379 del 2023; n. 2745 del 2023; n. 1057 del 2022; n. 4122 del 2021; n. 470 del 2021; n. 7036 del 2020; n. 5638 del 2019; n. 802 del 2019).
Ed ancora, più di recente, si è affermato che “le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento, infatti, si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici” (Cons. St., sez. III, n. 8364/2023; cfr, in senso conforme, anche Cons. St., sez. III, n. 5569/2023 e n. 8379/2023).
In definitiva, il comportamento complessivo del ricorrente è stato valutato dall’Amministrazione come indice della sua inaffidabilità, con conseguente inopportunità della concessione dello status civitatis, all’esito di un giudizio prognostico – in merito alla possibilità che l’istante possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale – che, sulla scorta di quanto costantemente ritenuto, non appare irragionevole o sproporzionato in quanto l’interesse legittimo pretensivo del richiedente deve ritenersi recessivo rispetto alla preminente esigenza di assicurare la tutela dei principi fondamentali della convivenza sociale e dell’ordine pubblico (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, nn. 6842/2025 e 3896/2021).
La valutazione dell’Amministrazione ha avuto ad oggetto altresì l’integrazione del ricorrente nella comunità nazionale in riferimento agli elementi emersi a carico dei componenti del nucleo familiare, dove lo stesso sviluppa la propria personalità.
Conseguentemente, l’Amministrazione si è risolta a denegare il beneficio, sul presupposto che la valutazione di opportunità della concessione della cittadinanza scaturisce da un complesso di situazioni e di comportamenti, fra i quali assume rilievo anche la condotta di appartenenti al nucleo familiare - ed in particolare della madre del ricorrente, la Sig.ra -OMISSIS-.. Quanto alla possibilità di valutare gli elementi di carattere penale emersi sul conto della madre, si richiama la pronuncia del Tar Lazio - II Quater n. 01840/2015, secondo la quale “il comportamento penalmente rilevante di familiari di primo grado … può essere preso in considerazione al fine di motivare il diniego della cittadinanza italiana … in quanto esso è un indice della integrazione del nucleo familiare nel quale l’istante vive”. Tale orientamento è stato confermato dalla sentenza T.A.R. Lazio, I Ter n.13300/2020 del 10/12/2020, con la quale è stato ribadito che “I due aspetti della convivenza e dello stretto grado di parentela costituiscono… elementi significativi della sicura influenza svolta dal familiare, che abbia commesso reati, sull’istante e dunque possono essere legittimamente valorizzati dalla amministrazione ai fini di una motivazione di rigetto della cittadinanza italiana”.
Per quanto esposto, il ricorso in questione debba essere respinto, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le condanne penali e i reati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RA, Presidente FF, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Arturo Levato, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.