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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 16/02/2026, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2654/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15814/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Raiola 50 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250137232507000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2408/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiara di rinununciare alla domanda di sospensiva , e chiede di dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna alle spese .
Resistente/Appellato: prende atto del deposito dello sgravio depositato dal suo ufficio
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Viene depositato dall'Ufficio provvedimento di sgravio totale emesso in data 10/10/2025 con la motivazione di “imposta di registro pagata con mod.f24 del 20.01.2025 con codice atto corretto. si dispone lo sgravio totale, su segnalazione dell'ufficio legale”.
Il giudice monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara la cessata materia del contendere e compensa le spese
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15814/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Raiola 50 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250137232507000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2408/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiara di rinununciare alla domanda di sospensiva , e chiede di dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna alle spese .
Resistente/Appellato: prende atto del deposito dello sgravio depositato dal suo ufficio
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Viene depositato dall'Ufficio provvedimento di sgravio totale emesso in data 10/10/2025 con la motivazione di “imposta di registro pagata con mod.f24 del 20.01.2025 con codice atto corretto. si dispone lo sgravio totale, su segnalazione dell'ufficio legale”.
Il giudice monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara la cessata materia del contendere e compensa le spese