Ordinanza cautelare 1 giugno 2011
Ordinanza collegiale 17 febbraio 2012
Ordinanza collegiale 5 luglio 2012
Sentenza 18 gennaio 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 18/01/2013, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00038/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00854/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 854 del 2011, proposto da:
NO CA, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Monopoli, con domicilio eletto presso quest’ultima in Venezia-Mestre, Corso del Popolo, 70;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Maurizio Ballarin, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, domiciliato in Venezia, S. Marco, 4091;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 2011/33346 a firma del Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia, Servizio Sanzioni Amministrative e Contenzioso - Atti repressivi, Dr. Maurizio Dorigo, recante data 26 gennaio 2011, con oggetto "Ordinanza di demolizione delle opere edilizie abusive eseguite in area sottoposta a tutela paesaggistico ambientale, via IE (Favaro) n. 128, sez Favaro, Fg. 23, mapp. 121-3 434 - 496";
nei limiti dell’interesse, degli atti interlocutori ovvero presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 167 del d. lgs. n.42 del 2004 e 34 del d.p.r. n. 380 del 2001;
di ogni altro atto presupposto ovvero finale o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2012 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame CA NO ha chiesto l’annullamento parziale, previa sospensione, del provvedimento prot. N. 2011/33346 del Comune di Venezia, con il quale gli è stata ordinata la rimozione di diciannove opere dallo stesso realizzate - in assenza dell’ autorizzazione paesaggistica di cui al D.lgs. n. 42/2004 - in un terreno del quale è comproprietario con i fratelli, sito in Tessera (Ve), via IE n. 128.
Il ricorrente dopo averne annunciato la demolizione, nel corso del giudizio, ha dimostrato di aver effettivamente demolito le opere indicate nell’ordinanza di demolizione, ai nn. 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15.
Invece, con riferimento alle opere indicate ai nn. 1 e 3, il ricorrente ha dedotto che in relazione ad esse, suo fratello RD, già in data 2.03.1995, aveva presentato domanda di sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985, senza che l’amministrazione si fosse ancora pronunciata in merito. Di qui la violazione degli artt. 38 comma 1 e 44 della legge n. 47/1985, che precludono l’adozione di provvedimenti repressivi dell’abuso edilizio fintanto che non venga decisa la domanda di sanatoria.
Con riferimento alle restanti opere (nn. 4, 5, 6, 10, 16, 17, 18 e 19), il ricorrente ha denunciato la violazione o l’errata applicazione, da parte dell’ordinanza, delle norme contenute nel D.P.R. n. 380/2001, trattandosi di container o prefabbricati e dunque, di manufatti amovibili e ad uso precario, privi d’impatto volumetrico.
Ha dedotto, inoltre, il difetto di motivazione dell’ordinanza, priva di alcuna indicazione sulle ragioni del mancato rispetto dei vincoli ambientali da parte delle opere in oggetto.
Infine, il ricorrente ha opposto l’insussistenza del vincolo paesaggistico ambientale nella zona in cui si trovano i manufatti in questione. Infatti, secondo il ricorrente, la sua proprietà si troverebbe al di fuori, sia del Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (P.A.L.A.V.) e della conterminazione lagunare, sia dell’area tutelata dal D.M. 1 agosto 1985 (legge speciale per Venezia). Infatti, tale area di proprietà della famiglia CA si troverebbe, prospiciente l’aeroporto Marco Polo, sul lato ovest della strada statale IE, mentre, solo i terreni compresi tra la laguna veneta e la suddetta arteria rientrerebbero nella zona sottoposta a vincolo sulla base dei predetti strumenti di tutela ambientale.
Il Comune di Venezia ha puntualmente risposto alle eccezioni sollevate dal ricorrente, deducendo che:
1) nessuno dei 19 manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione corrisponde a quelli oggetto della domanda di condono presentata da CA RD, come risulta dall’elaborato grafico depositato dal Comune;
2) i manufatti in oggetto non possono essere definiti precari e amovibili, essendo destinati in modo stabile all’attività imprenditoriale di costruttori edili, svolta dai fratelli CA;
3) l’ordinanza impugnata, in quanto atto vincolato non necessita di motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto, all’individuazione e quantificazione degli abusi e all’indicazione delle norme applicate;
4) i manufatti ricadono in zona tutelata ex D.M. 1 agosto 1985, come risulta dalle cartografie e dal verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali del 4.7.1984 (il cui contenuto è stato recepito dal D.M. 1 agosto 1985), depositati dall’amministrazione resistente.
All’esito della camera di consiglio del 31 maggio 2011, il Tribunale, in accoglimento della domanda cautelare, ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato e ha fissato la data dell’udienza di merito. Prima dell’udienza le parti hanno depositato memorie conclusive nelle quali hanno ribadito e meglio precisato le difese e le eccezioni già in precedenza formulate.
All’udienza del 16 febbraio 2012, il Tribunale ha disposto una verificazione al fine di accertare se l’area di proprietà del ricorrente ricadesse o meno all’interno della zona vincolata, incaricando la IN per i beni architettonici e paesaggistici. Quest’ultima, con una nota tempestivamente depositata agli atti del giudizio, ha risposto di aver accertato, tramite un sopralluogo effettuato da un assistente tecnico dell’ufficio, che, senza dubbio l’area in questione è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 1 agosto 1985. Non ritenendo tale risposta esaustiva, per la sua apoditticità, il Tribunale ha disposto un’integrazione alla verificazione chiedendo la produzione di cartografie rappresentative del perimetro del vincolo e della localizzazione della proprietà del ricorrente.
Acquisita la predetta integrazione, nonché le relative memorie difensive delle parti, all’udienza del 12 dicembre 2012 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all’ordine di demolizione dei manufatti elencati ai nn. 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, avendo il ricorrente dimostrato, mediante produzione di fotografie (doc. dep. il 5.12.2012) di averli effettivamente demoliti nelle more del presente giudizio.
Per la restante parte il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
2. Con il primo motivo di ricorso, il sig. AT ha eccepito che per i manufatti di cui ai nn. 1 e 3 dell’ordinanza di demolizione (tettoia ricovero materiali, struttura metallica e copertura in lamiera; tettoia in metallo e copertura in lamiera, uso ricovero autovettura) era stata presentata una domanda di sanatoria (non ancora definita) da parte del fratello RD.
Invero, l’amministrazione ha dimostrato documentalmente come i manufatti oggetto di domanda di sanatoria, non corrispondano a quelli oggi sanzionati con l’ordine di demolizione (doc. n. 14).
Pertanto il motivo è infondato.
3. Con il secondo motivo il ricorrente ha rilevato che le restanti opere, elencate nell’ordinanza di demolizione ai nn. 4, 5, 6, 10, 16, 17, 18 e 19, costituiscono interventi edilizi amovibili, privi d’impatto volumetrico e destinati a soddisfare esigenze temporanee e contingenti in quanto strettamente connessi all’attività di cantiere svolta nell’area in questione.
Anche tale motivo è destituito di fondamento.
Trattasi, invero, di: un magazzino in muratura, un capannone – tettoia per ricovero materiali, cinque prefabbricati ad uso magazzino, di cui tre metallici e due in legno, ed infine, un serbatoio per carburante di 6000 lt. di capacità.
Tutti manufatti non precari, ma funzionali al deposito e allo stoccaggio di materiali, macchinari e carburanti, e dunque permanentemente e stabilmente destinati a supporto dell’attività imprenditoriale edilizia esercitata dai fratelli CA.
Si tratta, dunque, all’evidenza, d’ interventi edificatori mediante i quali si sono creati nuovi volumi e comunque suscettibili di alterare in modo durevole lo stato dei luoghi in area paesisticamente vincolata.
4. Con il terzo, il quarto ed il sesto motivo il ricorrente ha denunciato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Tali motivi sono infondati.
Per costante giurisprudenza, infatti, l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è atto dovuto e vincolato, e non necessita di motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e quantificazione degli abusi edilizi.
Nel caso di specie, l’amministrazione ha contestato “l’esecuzione di opere in assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica e del prescritto titolo abilitativo”; ha quindi richiamato l’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 che impone la rimessione in pristino da parte del trasgressore; ed ha dato atto che per le opere elencate ai nn. 10 e 11, le uniche suscettibili di sanatoria, non era stata presentata alcuna istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica. Pertanto, non vi era il presupposto per l’applicazione della sanzione pecuniaria pure invocata dal ricorrente in questo giudizio.
Ne consegue che in mancanza, nella specie, di qualsiasi titolo autorizzatorio, correttamente l'amministrazione comunale ha applicato la disposizione normativa in esame, la quale stabilisce che in tutti i casi di inizio o di esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a tutela paesaggistica, il dirigente provvede, senza alcun margine di opinabilità, alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Pertanto, il presupposto dell’ordine di demolizione va rinvenuto nella localizzazione delle opere abusive su aree assoggettate a vincolo d’ edificabilità e, quindi, nella necessità di reintegrare con immediatezza il bene protetto, pregiudicato dall'abusivo intervento edilizio, senza alcun margine per valutazioni discrezionali.
In conclusione, la vincolatezza del provvedimento di demolizione rende superflua e non dovuta una puntuale motivazione sull'interesse pubblico alla demolizione o sull'effettiva sussistenza del danno ambientale, essendo sufficiente l'aver evidenziato la violazione del regime vincolistico. Inoltre, l'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi è “in re ipsa” poiché la straordinaria importanza della tutela reale dei beni paesaggistici ed ambientali elide, in radice, qualsivoglia doglianza circa la pretesa non proporzionalità della sanzione ablativa in rapporto all'interesse del privato che deve sempre esser considerato recessivo (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 14 aprile 2010, n. 1975, T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 21 marzo 2008, n. 1474).
5. Infine, con il quinto motivo il ricorrente ha eccepito che la sua proprietà si troverebbe al di fuori della conterminazione lagunare e ad ovest della S.S. IE, e dunque al di fuori, sia del perimetro del P.A.L.A.V., sia della zona tutelata dal d.m. 1 agosto 1985; pertanto in zona non sottoposta ad alcun vincolo paesaggistico.
Si osserva al riguardo che, anzitutto, l’amministrazione non ha richiamato il vincolo posto dal P.A.L.A.V., essendo pacifico che l’immobile in questione si trovi al di fuori del perimetro della conterminazione lagunare.
Ciò premesso, come risulta dalle planimetrie trasmesse della IN in sede di verificazione, i manufatti in questione si trovano, è vero, ad ovest della s.s. 14 IE, che segna solo di massima il confine della zona vincolata, estesa da lì verso est fino alla Laguna, ma pur sempre in zona soggetta a vincolo paesaggistico, in quanto inclusa nell’ambito tutelato in forza del d.m. 1 agosto 1985.
Il confine del vincolo, secondo il citato decreto, è invero stabilito con una linea che, in alcune parti, corre appunto lungo la S.S. 14, inglobando “nell’area vincolata anche quei margini lagunari che visualmente risultano inscindibili dalla laguna stessa e nei quali, anche se ormai a tratti compromessi da interventi infrastrutturali come l’aeroporto e da un’edilizia poco rispettosa dei rapporti armonici con l’ambiente circostante, è più che mai necessario operare un’azione di tutela volta ad indirizzare gli interventi verso la valorizzazione dei pregi paesistici, naturali ed ecologici del prezioso territorio cui partecipano”.
Il confine del vincolo prosegue poi verso nord, ricomprendendo l’antica torre di Tessera, posta ad ovest della IE (che dunque non ne costituisce il limite costante) e seguendo ancora, proseguendo verso nord, il tracciato romano della via Annia.
Ebbene, come ben messo in evidenza nelle planimetrie trasmesse dalla IN (ed in particolare si veda la cartografia ufficiale allegata al d.m. 1° agosto 1985), l’immobile di proprietà di CA NO, distinto in catasto al fg. 23, mappali 121, 3, 434, 496, ricade proprio nell’area compresa tra la S.S. 14 e l’antica torre di Tessera, all’interno del perimetro del vincolo, che in quel punto non coincide con la strada statale ma si allarga verso ovest per ricomprendere la torre.
Pertanto, alla luce dell’istruttoria effettuata, non vi può essere dubbio alcuno sul fatto che i manufatti sanzionati si trovino in zona vincolata ai sensi del d.m. 1° agosto 1985.
In secondo luogo, si osserva che il vincolo paesaggistico stabilito dal d.m. citato non è affatto venuto meno per effetto dell’entrata in vigore del P.A.L.A.V. (piano d’area della laguna veneta): nessuna disposizione del piano, né alcuna norma di legge afferma che è cessata la tutela dell’area – che è altro dalla sua immodificabilità – con il conseguente obbligo di conseguire, per ogni sua trasformazione, il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela stessa.
Invero, “il decreto ministeriale 1° agosto 1985 (che ha dichiarato il notevole interesse pubblico dell'ecosistema della laguna veneta), sebbene parzialmente depotenziato (annullato da Tar Veneto con la decisione n. 74 del 1986 e parzialmente recuperato dal Consiglio di Stato con la decisione n. 168 del 1993), laddove ha introdotto specifici vincoli di inedificabilità e immodificabilità ritenuti illegittimi, e quindi rimossi, dal giudice amministrativo, non di meno ha conservato la propria efficacia vincolante per ciò che attiene all'esigenza che, nelle zone dallo stesso prese in considerazione, la realizzazione di ogni intervento di carattere edilizio dovesse (e debba), comunque, rimanere assoggettata alla previa richiesta del nulla-osta paesaggistico ai sensi dell'art. 151, d.lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999 (art. 7, l. n. 1497 del 1939); infatti, se il decreto del 1° agosto 1985 non poteva inibire, per intervento del giudice amministrativo, modifiche o innovazioni nei territori individuati dal decreto stesso, non di meno la sua attuale vigenza impone, comunque, l'onere di assoggettare al nulla-osta ambientalistico le opere edilizie da realizzare nel suo ambito, secondo quanto espressamente previsto, del resto, al n. 1 lett. b, del decreto stesso (per tale parte rimasto immune dall'intervento del giudice amministrativo). In tal senso, TAR Veneto sentenza n. 1900 del 22/12/2011.
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Non di meno, in ragione dell’iniziale incertezza in ordine agli esatti confini del perimetro vincolistico ex d.m. 1° agosto 1985, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara cessata la materia del contendere in relazione all’ordine di demolizione dei manufatti elencati (nella medesima ordinanza) ai nn. 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15;
rigetta, per il resto, il ricorso;
compensa le spese di lite fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Alessandra Farina, Consigliere
Nicola Fenicia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2013
IL SEGRETARIO