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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/11/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
MA Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n. 468/2024, decisa all'esito del mancato deposito di note scritte, ai sensi del 127 ter co. IV cpc, in sostituzione dell'udienza del 26/11/2025, vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Cesare D'Onofrio del Foro di Pescara, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec: , in virtù di Email_1 procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, 3° comma, c.p.c., in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dagli Avv.ti Mancinelli Piergiorgio e Mario Flammini, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata e giusta procura rilasciata Email_2 Email_3 in primo grado ed estesa al presente grado di appello;
appellata Oggetto: appello avverso la sentenza civile n. 122/23, pubblicata il 16.11.23, emessa dal Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, non notificata.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ortona ha rigettato l'opposizione a precetto per l'esecuzione di obblighi di fare, stabiliti nella sentenza emessa da questa
Corte (Sentenza n. 555/2020, causa iscritta al n. 1186/15 RG), proposta da Parte_1
; ha condannato, per l'effetto, alla rifusione delle
[...] Parte_1 spese processuali in favore di che si liquidano in € 6.713,00 per Controparte_1 compenso, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge.
1.1. Nel proporre appello avverso la sentenza, la , già attrice soccombente Parte_1
l'ha censurata sotto diversi profili e ne ha chiesto la riforma con l'accoglimento delle domande dalla stessa già proposte in primo grado.
1.2. , nel costituirsi in giudizio ha chiesto di dichiarare Controparte_1 inammissibile l'appello e comunque di rigettarlo nel merito, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale.
1.3. All'udienza del 12 novembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
1.4. Con successiva istanza depositata il 14/11/2025 i difensori dell'appellante e dell'appellato hanno concordemente chiesto la revoca dell'ordinanza del 12/11/2025
(con la quale la causa era stata trattenuta in decisione) e la cancellazione della causa dal ruolo evidenziando che, nella memoria depositata dall'appellante il 9/9/2025, erano state soltanto precisate le conclusioni e non depositate note di trattazione scritta per l'udienza del 12/11/2025, nonostante che, per un mero errore, così fosse riportato nell'intestazione della memoria;
1.5.
Considerato che
, alla luce di quanto esposto dalle parti, le parti non hanno, in realtà, depositato note di trattazione scritta per l'udienza del 12/11/2025 di talché, previa revoca dell'ordinanza emessa in esito alle stessa, veniva rinviata ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c. all' udienza del 26/11/2025.
1.6. Alla successiva udienza del 26/11/2025, anch'essa sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, per la seconda volta, nessuna delle parti costituite ha depositato le note autorizzate.
1.7. Pertanto, ai sensi della citata disposizione, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
pag. 2/3 1.8. Alcuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese processuali, stante la riconducibilità dell'estinzione del giudizio alla inattività di entrambe le parti.
1.9. Né gli appellanti possono essere condannati al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 (cfr. Cass.
19560/2015).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così decide:
1) dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) compensa le spese tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 27/11/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
MA Bartoli Francesco S. Filocamo
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
MA Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n. 468/2024, decisa all'esito del mancato deposito di note scritte, ai sensi del 127 ter co. IV cpc, in sostituzione dell'udienza del 26/11/2025, vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Cesare D'Onofrio del Foro di Pescara, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec: , in virtù di Email_1 procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, 3° comma, c.p.c., in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dagli Avv.ti Mancinelli Piergiorgio e Mario Flammini, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata e giusta procura rilasciata Email_2 Email_3 in primo grado ed estesa al presente grado di appello;
appellata Oggetto: appello avverso la sentenza civile n. 122/23, pubblicata il 16.11.23, emessa dal Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, non notificata.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ortona ha rigettato l'opposizione a precetto per l'esecuzione di obblighi di fare, stabiliti nella sentenza emessa da questa
Corte (Sentenza n. 555/2020, causa iscritta al n. 1186/15 RG), proposta da Parte_1
; ha condannato, per l'effetto, alla rifusione delle
[...] Parte_1 spese processuali in favore di che si liquidano in € 6.713,00 per Controparte_1 compenso, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge.
1.1. Nel proporre appello avverso la sentenza, la , già attrice soccombente Parte_1
l'ha censurata sotto diversi profili e ne ha chiesto la riforma con l'accoglimento delle domande dalla stessa già proposte in primo grado.
1.2. , nel costituirsi in giudizio ha chiesto di dichiarare Controparte_1 inammissibile l'appello e comunque di rigettarlo nel merito, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale.
1.3. All'udienza del 12 novembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
1.4. Con successiva istanza depositata il 14/11/2025 i difensori dell'appellante e dell'appellato hanno concordemente chiesto la revoca dell'ordinanza del 12/11/2025
(con la quale la causa era stata trattenuta in decisione) e la cancellazione della causa dal ruolo evidenziando che, nella memoria depositata dall'appellante il 9/9/2025, erano state soltanto precisate le conclusioni e non depositate note di trattazione scritta per l'udienza del 12/11/2025, nonostante che, per un mero errore, così fosse riportato nell'intestazione della memoria;
1.5.
Considerato che
, alla luce di quanto esposto dalle parti, le parti non hanno, in realtà, depositato note di trattazione scritta per l'udienza del 12/11/2025 di talché, previa revoca dell'ordinanza emessa in esito alle stessa, veniva rinviata ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c. all' udienza del 26/11/2025.
1.6. Alla successiva udienza del 26/11/2025, anch'essa sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, per la seconda volta, nessuna delle parti costituite ha depositato le note autorizzate.
1.7. Pertanto, ai sensi della citata disposizione, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
pag. 2/3 1.8. Alcuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese processuali, stante la riconducibilità dell'estinzione del giudizio alla inattività di entrambe le parti.
1.9. Né gli appellanti possono essere condannati al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 (cfr. Cass.
19560/2015).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così decide:
1) dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) compensa le spese tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 27/11/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
MA Bartoli Francesco S. Filocamo
pag. 3/3