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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 27/05/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 440/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente rel.
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 440/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
IO (LC) con il patrocinio dell'avv. GEROSA MASSIMILIANO
e
C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...] con il patrocinio dell'avv. GEROSA MASSIMILIANO con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
che, previ gli incombenti di legge, venga pronunciato con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti in AB il 29.03.2003, con ogni conseguenza in ordine all'annotazione dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni
1. i coniugi, in regime di separazione dei beni, sono entrambi titolari di un proprio reddito e dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi assegno per il loro mantenimento e di aver già regolato tra loro ogni questione di tipo economico e non economico, ad eccezione di quanto previsto nel proseguo in merito all'immobile già residenza familiare, sito a IO in via Cinturino n.4/A attualmente in comproprietà al 50% tra i ricorrenti;
2. il figlio oggi 22 enne, risiede con la madre presso il predetto immobile, gode di un reddito Per_1 proprio ed è economicamente autosufficiente;
3. il sig. dall'emanazione della sentenza, non sarà più obbligato a versare Controparte_1 mensilmente la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento del figlio Per_1
4. il sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra la quota del 50 % dell'immobile sito a CP_1 Pt_1
IO, di seguito meglio descritto, a tacitazione di ogni pretesa di carattere economico.
4.bis la sig.ra si obbliga a versare la somma di € 35.000,00 al sig. a tacitazione di Pt_1 CP_1 ogni pretesa di carattere economico.
Entrambi i ricorrenti si impegnano ad adempiere alle formalità prescritte per il trasferimento della quota entro cinque mesi dall'emanazione della sentenza di divorzio presso notaio scelto di comune accordo. I coniugi chiedono sin d'ora l'esenzione da ogni tributo in applicazione della sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale (10 Maggio 1999 n.154) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 19 della L 6 marzo 1987 n.74 nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio, dando atto che tale accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della definizione dei rapporti tra i coniugi (art.19 L.74/87; circ. agenzia entrate n.27 del 21/6/2012).
Descrizione immobile:
IN COMUNE AMMINISTRATIVO di via Roma n.22/A (ora via Parte_2
Cinturino n.4/A a seguito di cambio ingresso), fabbricato eretto sul mappale n.3124 di are 7.90 le porzioni immobiliari censite nel Catasto Fabbricati come segue:
Sezione SUP., Foglio 13 mappale 3124 sub.7 (tremilacentoventiquattro subalterno sette), via Roma snc, piano 2-3, Categoria A/2, classe 1, vani 5 R.C. euro 374,43 (classamento proposto D.M.701/94)
Sezione SUP., Foglio 13, mappale 3124 sub.11 (tremilacentoventiquattro subalterno undici), via
Roma snc, piano T, Categoria C/6, classe U, mq.21, R.C. Euro 108,46 (classamento proposto
D.M.701/94)
in forza di dichiarazione di fabbricato urbano registrata all'U.T.E. di Como in data 5 febbraio 1997
Protocollo n.C00494/97
CONSISTENZA:
mapp.3124 sub,7
al piano secondo: soggiorno-cucina, due camere, bagno, disimpegno, due logge, ballatoio e rampe scala;
al piano terzo (sottotetto): ripostiglio e due locali sottotetto non abitabili, con scala interna di collega- mento piani mapp.3124 sub.11: box autorimessa al piano terra e come meglio risultante dalle relative planimetria catastali
COERENZE:
mapp.3124 sub.7:
piano secondo: prospetto su area comune, unità immobiliare, mapp.3124/6, vano scala comune con sub.6;
piano terzo (sottotetto): prospetto su area comune, su unità immobiliare sub.7 e su vano scala;
mapp.3124 sub.11: beni comuni non censibili mapp.3124/1, unità immobiliari mapp.3124/5, 3124/10.
Con annessa la proporzionale quota di comproprietà degli spazi ed enti comuni ai sensi di legge pari a millesimi 273,77 (duecentosettanta tre virgola settantasette) Avvertenza Catastale: il fabbricato di cui le porzioni immobiliari in contratto fanno parte è eretto sull'area già distinta nel Catasto col mappale n.3124 di HA 0.07.90 (derivato dalla fusione dei CP_2 mappa- li n.2523 di Ha 0 03.20, n.2524 di Ha 0.00.40, n.3124 di Ha 0.03.91 e n.3126 di Ha 0.00.39) attualmente passato all'urbano con denuncia di cambiamento (tipo mappale) presentata all'U.T.E. di
Como in data 30 novembre 1996 e registrata al n.103361/96.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile il 29/03/2003 ad AB RI (LC) e dalla loro unione è nato in [...]
31.01.2023 un figlio: maggiorenne ed economicamente indipendente. Persona_2
Il giorno 14/12/2016 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 07/01/2017 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
20/03/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile ad AB RI (LC) il
29/03/2003 tra e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2003, parte 1, numero
1; 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di AB RI (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 26/05/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente rel.
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 440/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
IO (LC) con il patrocinio dell'avv. GEROSA MASSIMILIANO
e
C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...] con il patrocinio dell'avv. GEROSA MASSIMILIANO con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
che, previ gli incombenti di legge, venga pronunciato con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti in AB il 29.03.2003, con ogni conseguenza in ordine all'annotazione dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni
1. i coniugi, in regime di separazione dei beni, sono entrambi titolari di un proprio reddito e dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi assegno per il loro mantenimento e di aver già regolato tra loro ogni questione di tipo economico e non economico, ad eccezione di quanto previsto nel proseguo in merito all'immobile già residenza familiare, sito a IO in via Cinturino n.4/A attualmente in comproprietà al 50% tra i ricorrenti;
2. il figlio oggi 22 enne, risiede con la madre presso il predetto immobile, gode di un reddito Per_1 proprio ed è economicamente autosufficiente;
3. il sig. dall'emanazione della sentenza, non sarà più obbligato a versare Controparte_1 mensilmente la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento del figlio Per_1
4. il sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra la quota del 50 % dell'immobile sito a CP_1 Pt_1
IO, di seguito meglio descritto, a tacitazione di ogni pretesa di carattere economico.
4.bis la sig.ra si obbliga a versare la somma di € 35.000,00 al sig. a tacitazione di Pt_1 CP_1 ogni pretesa di carattere economico.
Entrambi i ricorrenti si impegnano ad adempiere alle formalità prescritte per il trasferimento della quota entro cinque mesi dall'emanazione della sentenza di divorzio presso notaio scelto di comune accordo. I coniugi chiedono sin d'ora l'esenzione da ogni tributo in applicazione della sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale (10 Maggio 1999 n.154) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 19 della L 6 marzo 1987 n.74 nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio, dando atto che tale accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della definizione dei rapporti tra i coniugi (art.19 L.74/87; circ. agenzia entrate n.27 del 21/6/2012).
Descrizione immobile:
IN COMUNE AMMINISTRATIVO di via Roma n.22/A (ora via Parte_2
Cinturino n.4/A a seguito di cambio ingresso), fabbricato eretto sul mappale n.3124 di are 7.90 le porzioni immobiliari censite nel Catasto Fabbricati come segue:
Sezione SUP., Foglio 13 mappale 3124 sub.7 (tremilacentoventiquattro subalterno sette), via Roma snc, piano 2-3, Categoria A/2, classe 1, vani 5 R.C. euro 374,43 (classamento proposto D.M.701/94)
Sezione SUP., Foglio 13, mappale 3124 sub.11 (tremilacentoventiquattro subalterno undici), via
Roma snc, piano T, Categoria C/6, classe U, mq.21, R.C. Euro 108,46 (classamento proposto
D.M.701/94)
in forza di dichiarazione di fabbricato urbano registrata all'U.T.E. di Como in data 5 febbraio 1997
Protocollo n.C00494/97
CONSISTENZA:
mapp.3124 sub,7
al piano secondo: soggiorno-cucina, due camere, bagno, disimpegno, due logge, ballatoio e rampe scala;
al piano terzo (sottotetto): ripostiglio e due locali sottotetto non abitabili, con scala interna di collega- mento piani mapp.3124 sub.11: box autorimessa al piano terra e come meglio risultante dalle relative planimetria catastali
COERENZE:
mapp.3124 sub.7:
piano secondo: prospetto su area comune, unità immobiliare, mapp.3124/6, vano scala comune con sub.6;
piano terzo (sottotetto): prospetto su area comune, su unità immobiliare sub.7 e su vano scala;
mapp.3124 sub.11: beni comuni non censibili mapp.3124/1, unità immobiliari mapp.3124/5, 3124/10.
Con annessa la proporzionale quota di comproprietà degli spazi ed enti comuni ai sensi di legge pari a millesimi 273,77 (duecentosettanta tre virgola settantasette) Avvertenza Catastale: il fabbricato di cui le porzioni immobiliari in contratto fanno parte è eretto sull'area già distinta nel Catasto col mappale n.3124 di HA 0.07.90 (derivato dalla fusione dei CP_2 mappa- li n.2523 di Ha 0 03.20, n.2524 di Ha 0.00.40, n.3124 di Ha 0.03.91 e n.3126 di Ha 0.00.39) attualmente passato all'urbano con denuncia di cambiamento (tipo mappale) presentata all'U.T.E. di
Como in data 30 novembre 1996 e registrata al n.103361/96.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile il 29/03/2003 ad AB RI (LC) e dalla loro unione è nato in [...]
31.01.2023 un figlio: maggiorenne ed economicamente indipendente. Persona_2
Il giorno 14/12/2016 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 07/01/2017 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
20/03/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile ad AB RI (LC) il
29/03/2003 tra e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2003, parte 1, numero
1; 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di AB RI (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 26/05/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada