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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/10/2025, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 2494/2019 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
Parte 1 (CF P.IVA 1 ), in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Aievola, in virtù di procura in atti,
domiciliato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(CF: P.IVA 2 ), rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Marisa Olga Meroni, in forza di procura in atti, domiciliato come in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03.06.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte 1Con atto di citazione, il conveniva in giudizio, dinanzi al proponendo rituale opposizione al Tribunale di Nola, la soc. Parte 2
decreto ingiuntivo n. 171/2019, emesso dal Tribunale di Nola in data 23.01.2019, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 152.237,15 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Parte opponente, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale di annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace l'opposto decreto ingiuntivo essendo la pretesa azionata in via monitoria manifestamente infondata sia in fatto che in diritto;
concludeva, pertanto per l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria delle spese.
Si è costituita nel presente giudizio la Parte 2 la quale resistendo con le argomentazioni in atti, chiedeva in via preliminare, ex art. 648 c.p.c., la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo - istanza rigettata da questo
Tribunale in diversa composizione con l'ordinanza depositata in data 24.07.2019 - e il rigetto dell'opposizione perché infondata e non provata con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, ovvero, in subordine, la condanna del Parte 1
al pagamento di ogni diversa somma ritenuta di giustizia.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In
effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533;
Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Nel caso di specie l'opposto decreto ingiuntivo è stato emesso sostanzialmente sulla base di menzione numerica di fatture commerciali riportate in scritture contabili prodotte dall'odierna opposta nella fase monitoria (si veda allegato 9 del fascicolo monitorio).
Per ciò che attiene la validità delle fatture poste alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, questo Tribunale, in ossequio alla giurisprudenza maggioritaria,
sostiene che le stesse sono prova idonea soltanto nella fase monitoria poiché nella fase di opposizione spetta all'opposto (attore in senso sostanziale) fornire ulteriore prova dell'esistenza di un rapporto che giustifichi l'emissione del documento contabile,
valutabile, in caso contrario, soltanto come elemento di prova. Invero, “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione,
come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture - ancorché annotate nei libri obbligatori (cfr. Cass.
Civ. nn. 9593/2004, 8126/2004, 10160/99) - essendo documenti formati dalla stessa parte che intende avvalersene, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure la inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio" (cfr. Cass. Civ. nn. 9685/2000, 5573/97, 3261/79, 3090/79, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9593/2004, 8126/2004).
Inoltre, secondo un altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale, “il creditore,
sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001,
nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002).
Dunque, tali principi vanno applicati nel caso di specie alla luce del fatto che l'opposta,
nell'ambito di un'ampia operazione di cartolarizzazione, si è resa cessionaria dei crediti per cui è causa nei confronti dell'opponente. È chiaro che il titolo, per così dire principale e diretto, posto a fondamento dell'azione è rappresentato dalla cessione;
tuttavia, in esso non si rinviene il fondamento reale ed ultimo della pretesa, che va invece vagliato alla luce del rapporto obbligatorio originario, interessato dai contratti di cessione.
Orbene, con riguardo a tali ultimi rapporti, va evidenziato che i contratti di fornitura non rispettano i requisiti, pacificamente intesi come previsti a pena di nullità, dall'art. 191, co.
1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali, c.d. TUEL).
Parte opponente eccepisce la mancata produzione di tutti i contratti oggetto della vantata cessione dalla quale sarebbero state emesse le fatture poi ingiunte ma soprattutto la mancata produzione dell'obbligatoria certificazione dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, co. 5, del TUEL. Ciò in violazione dell'art. 191, co. 1,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali, c.d. TUEL).
Per i contratti di fornitura privi di attestazione di copertura finanziaria, impegno di spesa e relativa iscrizione in apposito capitolo di bilancio, va evidenziato che è lo stesso art. 191 TUEL a porre in essere un onere, in capo al fornitore, di accertarsi, prima dell'esecuzione della prestazione posta a suo carico, della sussistenza dei requisiti di cui alla disposizione. Recita, infatti, la disposizione: "il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”.
Ora, in tale contesto, nella fattispecie in esame, era il cedente a dover comunicare al cessionario tutte le informazioni relative al credito ceduto (nella specie, adozione dell'impegno di spesa e registrazione su apposito capitolo di bilancio), così come era onere del cessionario richiedere gli elementi da cui evincere l'esistenza stessa del credito.
Infine, si rileva che parte opposta, sia nel procedimento monitorio che nel successivo giudizio instauratosi con l'opposizione, non ha determinato il relativo credito meramente rimandando all'elenco di crediti di cui alle fatture in atti, ragion per cui la domanda è
indeterminata.
Parte opponente poi ha contestato le risultanze dei consumi riportate nelle bollette di fornitura di energia elettrica sia per la duplicazione di diverse voci di spesa, sia per il calcolo che risulta effettuato su stima (e non quindi per consumo effettivo) sia per evidente contrasto desumibile dalle stesse bollette essendo stato riportato un consumo diverso per identico periodo tratto dallo stesso POD (misuratore di energia elettrica-
contatore).
A fronte di tali contestazioni la Controparte_1 sulla quale gravava il relativo onere, non ha fornito la prova anche documentale che le misurazioni riportate in bollette di conguaglio fossero corrispondenti a quelli rilevate dal fornitore ENI S.p.a. alla cessazione del rapporto contrattuale.
Quindi non vi è certezza che quello fatturato sia il reale consumo di energia elettrica usufruito dal Pt 1 di Parte 1
Nel corso del giudizio, il precedente Magistrato, ritenutane la necessità, nominava nuovo consulente tecnico conferendo l'incarico al CTU Ing. Prof. Persona 1 disponendo, و.
all'udienza del 16.07.2020, una consulenza tecnica sui seguenti quesiti:
1) verificare, tenuto conto delle fatture in atti ed oggetto di contestazioni, se i consumi di energia elettrica cui fanno riferimento le suddette fatture siano stati conteggiati più volte per lo stesso periodo;
2) verificare la correttezza degli importi indicati in suddette fatture tenuto conto dei consumi effettivi nonché dei versamenti effettuati ricostruendo i rapporti di dare
-avere tra le parti.
Il campo di indagine, dunque, è stato delimitato alle sole fatture di energia elettrica ossia per la bolletta ENI SPA n.E156019287 del 10.11.2015, bolletta ENI S.p.a. e n.E156011363 del 09.10.2015 e bolletta ENI S.p.a. n.M156086635 del 30.01.2015.
Il CTU avrebbe dovuto verificare la correttezza degli importi fatturati in uno alla disamina delle singole voci di spesa e comunque per tale verso, (cioè, in assenza di dati certi di partenza) l'accertamento avrebbe rivestito comunque la natura di un'indagine esplorativa ed approssimativa, non certa.
L'indagine del CTU risulta compiuta sulla base di dati (stimati) e contestati dalla opponente sin dal primo scritto difensivo.; nelle bollette ENI S.p.a., infatti, le risultanze delle misurazioni delle forniture elettriche risultano essere delle “stime" non dati certi. La
Controparte_1 non ha prodotto le rilevazioni certificate dei misuratori all'atto della cessazione della fornitura di energia elettrica.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU non sono condivisibili, perché contrastanti con la documentazione acquisita agli atti di causa.
Parte opponente, contrariamente a quanto affermato dal CTU nel proprio elaborato peritale, ha prontamente contestato le 3 fatture ENI S.p.a. (bolletta n.E156019287 del
10.11.2015, bolletta n.E156011363 del 09.10.2015 e bolletta n.M156086635 del
30.01.2015), evidenziando anomalie sia in ordine al periodo di conguaglio sia perché effettuate su misurazioni stimate (e non rilevate) in termini di KwH e non rispondenti tra loro per duplicazioni dati (si veda pag. 2 e 3 della memoria ex art. 183 VI comma cpc II,
parte opponente).
Inoltre, dalla fattura elettronica n.500/SP prodotta da parte opposta agli atti di causa già alla data del recante numero 9, è rilevabile che il Comune di Parte 1
,
05.06.2023, aveva sottoscritto nuovo contratto per fornitura di energia elettrica con la
Citelum in luogo della ENI S.p.a.
Circostanza provata anche dal mandato di pagamento n.200 del 18.06.2015 del Comune di Parte 1 (prodotto in atti) da cui si evince che, già nell'anno 2014, eseguiva in favore della Citelum pagamenti per fornitura di energia elettrica.
Risulta, quindi, evidente e comprovato che sia le fatture del 2015 della ENI S.p.a. sia gli importi dei calcoli ivi effettuati risultano illogici ed ingiustificati, essendo il rapporto tra
Parte 1 ed Parte 3 effettivamente nell'anno 2013.
Conclusivamente manca la prova dell'avvenuta controprestazione da parte dei creditori cedenti dei servizi oggetto dei singoli contratti e, quindi, l'esatto adempimento del opposta;
prova necessaria stante la contestazione dell'opponentenegozio, da parte della
sul punto.
Tutto ciò premesso l'opposizione deve, pertanto, essere accolta, essendo fondata.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, stante la nullità dei contratti di fornitura perché non recanti forma scritta o perché non rispettanti i requisiti di cui all'art. 191, I co., TUEL – sottostanti alle fatture prodotte nel procedimento monitorio.-
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è operata in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, valori minimi attesa la bassa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G.
2494/2019, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 171/2019, emesso dal Tribunale di Nola in data 23.01.2019 e dichiara che parte opponente nulla deve a parte opposta per le causali di cui all'opposto decreto ingiuntivo;
in persona del suo dirigente-procuratore pro
- condanna la Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore del Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 406,00 per esborsi ed in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
-pone le spese di CTU a carico di parte della Controparte 1
Così deciso in Nola, lì 30.09.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 2494/2019 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
Parte 1 (CF P.IVA 1 ), in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Aievola, in virtù di procura in atti,
domiciliato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(CF: P.IVA 2 ), rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Marisa Olga Meroni, in forza di procura in atti, domiciliato come in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03.06.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte 1Con atto di citazione, il conveniva in giudizio, dinanzi al proponendo rituale opposizione al Tribunale di Nola, la soc. Parte 2
decreto ingiuntivo n. 171/2019, emesso dal Tribunale di Nola in data 23.01.2019, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 152.237,15 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Parte opponente, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale di annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace l'opposto decreto ingiuntivo essendo la pretesa azionata in via monitoria manifestamente infondata sia in fatto che in diritto;
concludeva, pertanto per l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria delle spese.
Si è costituita nel presente giudizio la Parte 2 la quale resistendo con le argomentazioni in atti, chiedeva in via preliminare, ex art. 648 c.p.c., la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo - istanza rigettata da questo
Tribunale in diversa composizione con l'ordinanza depositata in data 24.07.2019 - e il rigetto dell'opposizione perché infondata e non provata con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, ovvero, in subordine, la condanna del Parte 1
al pagamento di ogni diversa somma ritenuta di giustizia.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In
effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533;
Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Nel caso di specie l'opposto decreto ingiuntivo è stato emesso sostanzialmente sulla base di menzione numerica di fatture commerciali riportate in scritture contabili prodotte dall'odierna opposta nella fase monitoria (si veda allegato 9 del fascicolo monitorio).
Per ciò che attiene la validità delle fatture poste alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, questo Tribunale, in ossequio alla giurisprudenza maggioritaria,
sostiene che le stesse sono prova idonea soltanto nella fase monitoria poiché nella fase di opposizione spetta all'opposto (attore in senso sostanziale) fornire ulteriore prova dell'esistenza di un rapporto che giustifichi l'emissione del documento contabile,
valutabile, in caso contrario, soltanto come elemento di prova. Invero, “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione,
come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture - ancorché annotate nei libri obbligatori (cfr. Cass.
Civ. nn. 9593/2004, 8126/2004, 10160/99) - essendo documenti formati dalla stessa parte che intende avvalersene, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure la inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio" (cfr. Cass. Civ. nn. 9685/2000, 5573/97, 3261/79, 3090/79, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9593/2004, 8126/2004).
Inoltre, secondo un altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale, “il creditore,
sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001,
nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002).
Dunque, tali principi vanno applicati nel caso di specie alla luce del fatto che l'opposta,
nell'ambito di un'ampia operazione di cartolarizzazione, si è resa cessionaria dei crediti per cui è causa nei confronti dell'opponente. È chiaro che il titolo, per così dire principale e diretto, posto a fondamento dell'azione è rappresentato dalla cessione;
tuttavia, in esso non si rinviene il fondamento reale ed ultimo della pretesa, che va invece vagliato alla luce del rapporto obbligatorio originario, interessato dai contratti di cessione.
Orbene, con riguardo a tali ultimi rapporti, va evidenziato che i contratti di fornitura non rispettano i requisiti, pacificamente intesi come previsti a pena di nullità, dall'art. 191, co.
1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali, c.d. TUEL).
Parte opponente eccepisce la mancata produzione di tutti i contratti oggetto della vantata cessione dalla quale sarebbero state emesse le fatture poi ingiunte ma soprattutto la mancata produzione dell'obbligatoria certificazione dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, co. 5, del TUEL. Ciò in violazione dell'art. 191, co. 1,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali, c.d. TUEL).
Per i contratti di fornitura privi di attestazione di copertura finanziaria, impegno di spesa e relativa iscrizione in apposito capitolo di bilancio, va evidenziato che è lo stesso art. 191 TUEL a porre in essere un onere, in capo al fornitore, di accertarsi, prima dell'esecuzione della prestazione posta a suo carico, della sussistenza dei requisiti di cui alla disposizione. Recita, infatti, la disposizione: "il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”.
Ora, in tale contesto, nella fattispecie in esame, era il cedente a dover comunicare al cessionario tutte le informazioni relative al credito ceduto (nella specie, adozione dell'impegno di spesa e registrazione su apposito capitolo di bilancio), così come era onere del cessionario richiedere gli elementi da cui evincere l'esistenza stessa del credito.
Infine, si rileva che parte opposta, sia nel procedimento monitorio che nel successivo giudizio instauratosi con l'opposizione, non ha determinato il relativo credito meramente rimandando all'elenco di crediti di cui alle fatture in atti, ragion per cui la domanda è
indeterminata.
Parte opponente poi ha contestato le risultanze dei consumi riportate nelle bollette di fornitura di energia elettrica sia per la duplicazione di diverse voci di spesa, sia per il calcolo che risulta effettuato su stima (e non quindi per consumo effettivo) sia per evidente contrasto desumibile dalle stesse bollette essendo stato riportato un consumo diverso per identico periodo tratto dallo stesso POD (misuratore di energia elettrica-
contatore).
A fronte di tali contestazioni la Controparte_1 sulla quale gravava il relativo onere, non ha fornito la prova anche documentale che le misurazioni riportate in bollette di conguaglio fossero corrispondenti a quelli rilevate dal fornitore ENI S.p.a. alla cessazione del rapporto contrattuale.
Quindi non vi è certezza che quello fatturato sia il reale consumo di energia elettrica usufruito dal Pt 1 di Parte 1
Nel corso del giudizio, il precedente Magistrato, ritenutane la necessità, nominava nuovo consulente tecnico conferendo l'incarico al CTU Ing. Prof. Persona 1 disponendo, و.
all'udienza del 16.07.2020, una consulenza tecnica sui seguenti quesiti:
1) verificare, tenuto conto delle fatture in atti ed oggetto di contestazioni, se i consumi di energia elettrica cui fanno riferimento le suddette fatture siano stati conteggiati più volte per lo stesso periodo;
2) verificare la correttezza degli importi indicati in suddette fatture tenuto conto dei consumi effettivi nonché dei versamenti effettuati ricostruendo i rapporti di dare
-avere tra le parti.
Il campo di indagine, dunque, è stato delimitato alle sole fatture di energia elettrica ossia per la bolletta ENI SPA n.E156019287 del 10.11.2015, bolletta ENI S.p.a. e n.E156011363 del 09.10.2015 e bolletta ENI S.p.a. n.M156086635 del 30.01.2015.
Il CTU avrebbe dovuto verificare la correttezza degli importi fatturati in uno alla disamina delle singole voci di spesa e comunque per tale verso, (cioè, in assenza di dati certi di partenza) l'accertamento avrebbe rivestito comunque la natura di un'indagine esplorativa ed approssimativa, non certa.
L'indagine del CTU risulta compiuta sulla base di dati (stimati) e contestati dalla opponente sin dal primo scritto difensivo.; nelle bollette ENI S.p.a., infatti, le risultanze delle misurazioni delle forniture elettriche risultano essere delle “stime" non dati certi. La
Controparte_1 non ha prodotto le rilevazioni certificate dei misuratori all'atto della cessazione della fornitura di energia elettrica.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU non sono condivisibili, perché contrastanti con la documentazione acquisita agli atti di causa.
Parte opponente, contrariamente a quanto affermato dal CTU nel proprio elaborato peritale, ha prontamente contestato le 3 fatture ENI S.p.a. (bolletta n.E156019287 del
10.11.2015, bolletta n.E156011363 del 09.10.2015 e bolletta n.M156086635 del
30.01.2015), evidenziando anomalie sia in ordine al periodo di conguaglio sia perché effettuate su misurazioni stimate (e non rilevate) in termini di KwH e non rispondenti tra loro per duplicazioni dati (si veda pag. 2 e 3 della memoria ex art. 183 VI comma cpc II,
parte opponente).
Inoltre, dalla fattura elettronica n.500/SP prodotta da parte opposta agli atti di causa già alla data del recante numero 9, è rilevabile che il Comune di Parte 1
,
05.06.2023, aveva sottoscritto nuovo contratto per fornitura di energia elettrica con la
Citelum in luogo della ENI S.p.a.
Circostanza provata anche dal mandato di pagamento n.200 del 18.06.2015 del Comune di Parte 1 (prodotto in atti) da cui si evince che, già nell'anno 2014, eseguiva in favore della Citelum pagamenti per fornitura di energia elettrica.
Risulta, quindi, evidente e comprovato che sia le fatture del 2015 della ENI S.p.a. sia gli importi dei calcoli ivi effettuati risultano illogici ed ingiustificati, essendo il rapporto tra
Parte 1 ed Parte 3 effettivamente nell'anno 2013.
Conclusivamente manca la prova dell'avvenuta controprestazione da parte dei creditori cedenti dei servizi oggetto dei singoli contratti e, quindi, l'esatto adempimento del opposta;
prova necessaria stante la contestazione dell'opponentenegozio, da parte della
sul punto.
Tutto ciò premesso l'opposizione deve, pertanto, essere accolta, essendo fondata.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, stante la nullità dei contratti di fornitura perché non recanti forma scritta o perché non rispettanti i requisiti di cui all'art. 191, I co., TUEL – sottostanti alle fatture prodotte nel procedimento monitorio.-
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è operata in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, valori minimi attesa la bassa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G.
2494/2019, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 171/2019, emesso dal Tribunale di Nola in data 23.01.2019 e dichiara che parte opponente nulla deve a parte opposta per le causali di cui all'opposto decreto ingiuntivo;
in persona del suo dirigente-procuratore pro
- condanna la Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore del Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 406,00 per esborsi ed in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
-pone le spese di CTU a carico di parte della Controparte 1
Così deciso in Nola, lì 30.09.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura