Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00556/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2022, proposto da
AR Azzurra Yachting S.r.l., Sviluppo AR Azzurra S.r.l., Bibi - AR Azzurra S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Alberto Caretti, Federico Chelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del Demanio, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Comune di Ameglia, Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Liguria, Capitaneria di Porto di La Spezia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del parere dell'Agenzia del Demanio in data 26.5.2021 e, per quanto possa occorrere, per l'annullamento in parte qua della determinazione del Responsabile Area Amministrativa del Comune di Ameglia 1.10.2021, n. 503 di conclusione della conferenza di servizi in sede decisoria relativa al progetto per la “Realizzazione di una AR (Darsena) scavata a secco in proprietà privata in sponda sinistra del fiume Magra, nel Comune di Ameglia (SP)”, del verbale della Conferenza di Servizi del 27.5.2021, del parere del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile – Capitaneria di Porto della Spezia in data 14.6.2021 nella parte in cui recepiscono il parere dell'Agenzia del Demanio 26.5.2021, nonché unitamente a tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, se lesivi e per l'accertamento del pieno diritto dominicale e della natura privata delle aree interessate dalla realizzazione della nuova darsena scavata “a secco”, con ogni conseguente statuizione anche in punto di condanna al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 marzo 2026 la dott.ssa AN IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
I) Le ricorrenti hanno presentato nel 2013 al Comune di Ameglia (SP) un progetto per la realizzazione di una darsena scavata a secco, per l’ormeggio di imbarcazioni private, a cui si accede dal fiume Magra, da realizzarsi mediante piano particolareggiato di iniziativa privata in variante.
Per la realizzazione della darsena è prevista lo scavo di un invaso artificiale, attraverso il taglio di una porzione di terreno prospicente il fiume Magra.
Il Comune di Ameglia ha indetto, per l’esame del progetto, una conferenza dei servizi il 05/06/2014, avente ad oggetto “ Realizzazione di una AR (Darsena) scavata a secco in proprietà privata in sponda sinistra del fiume Magra, nel Comune di Ameglia (SP)” .
La Capitaneria di Porto della Spezia sospendeva pertanto il proprio parere in attesa del parere dell’Agenzia del Demanio, che non era presente alla Conferenza di servizi, in merito alla demanialità delle aree interessate dall’intervento, non invitata alla conferenza.
Solo nel 2021 il Comune invitava l’Agenzia del Demanio alla conferenza dei servizi decisoria, in seno alla quale rendeva il parere di cui alla nota prot. 6427 del 26/05/2021, richiamando gli artt. 822 cod. civ., 28 e 29 cod. nav., nonché il d.p.r. 18/02/1999 e il d.lgs. n. 152/2006, ritenendo le acque dell’invaso del demanio dello Stato, con l’ulteriore precisazione che “ l’utilizzo dello specchio acqueo creato dovrà essere legittimato mediante titolo concessorio rilasciato, nel rispetto della normativa vigente, dall’ente competente come sopra specificato ”, cioè il Comune di Ameglia, nel caso in cui le aree private fossero “invase” da acqua di mare ovvero la Regione Liguria, nel caso in cui le aree private fossero “invase” da acqua dolce.
Parallelamente, in seno alla conferenza dei servizi del 27/05/2021, il Settore difesa del suolo della Regione Liguria produceva parere mediante cui affermava la riconducibilità delle acque e dell’invaso al demanio pubblico marittimo.
Il procedimento si concludeva con la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Ameglia del giorno 1/10/2021, di approvazione del verbale della conferenza dei servizi, specificando per quanto rileva nel presente giudizio che “ Ai fini demaniali viene rilevato che allo stato attuale nessuna autorizzazione risulta essere necessaria per procedere con l’intervento realizzato in proprietà privata e che alla conclusione dell’opera l’Autorità Marittima dapprima procederà ad approfondire le evidenze tecniche in merito all’esatta appartenenza delle acque e successivamente, se ritenuto necessario, procederà con le opportune valutazioni e le eventuali azioni di cui all’art- 32 del Cod.Nav .”.
Avverso gli atti le società hanno proposto ricorso, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati e l’accertamento della natura privata delle aree interessate dalla realizzazione della nuova darsena scavata “a secco”.
Si sono costituiti in giudizio l’Agenzia del Demanio e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sollevando l’eccezione di difetto di giurisdizione, di inammissibilità del ricorso e nel merito chiedendo il rigetto dello stesso.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 19 marzo 2026 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
II) L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
2.1 Va premesso che le difese delle parti resistenti hanno sollevato l’eccezione di difetto di giurisdizione, indicando come giudice competente il Giudice ordinario, in quanto viene chiesto l’accertamento della natura delle aree, a seguito dell’intervento di realizzazione della darsena.
Secondo la difesa della ricorrente la controversia rientra invece nella giurisdizione del G.A., poiché sono impugnati atti impugnati adottati nell’ambito della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, l. 241/90, indetta per l’approvazione del Piano Attuativo presentato dalle ricorrenti, rispetto ai quali sono dedotti “ profili di illegittimità per carenza di istruttoria e di motivazione, nonché per errore di fatto, con riferimento alle conclusioni raggiunte dall’Agenzia del Demanio in ordine alla
pretesa “appartenenza al demanio pubblico dello Stato dei mappali oggetto di intervento.”
2.2 Ad avviso del Collegio l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito è fondata, sussistendo tuttavia la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque.
Sono, invero, ricompresi nell’ambito della giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP), come delimitata dall'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'Amministrazione " in materia di acque pubbliche " (Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 4/02/2024, n. 4061).
La norma attribuisce al Tribunale superiore delle acque pubbliche la giurisdizione di legittimità in unico grado nell’ipotesi in cui i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio (Cassazione civile sez. un., 5 febbraio 2020, n.2710; Cassazione civile, Sezioni Unite, 31 luglio 2017, n. 18976).
La giurisdizione del Tribunale superiore è affermata dalla giurisprudenza non solo quando l'atto impugnato promani da organi amministrativi istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, ma anche quando l'atto, ancorché proveniente da organi diversi, finisca tuttavia con l'incidere immediatamente - e non soltanto in via occasionale - sull'uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso (ad esempio, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse: Cass. Sez. U. 25 ottobre 2013, n. 24154) o sulla stessa struttura o consistenza dei beni demaniali.
In applicazione di questo principio, è stata affermata, in particolare, la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche sulle controversie aventi ad oggetto l'osservanza di divieti di edificazione, quando siano informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, o di assicurare il libero deflusso delle acque che scorrono nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (Cassazione civile sez. un., 22/04/2022, n.12962¸da ultimo, Cassazione civile sez. un., 14/03/2024, n. 6801; Cassazione civile sez. un., 14/02/2024, n. 4061; Cassazione civile sez. un., 22/04/2022, n. 12962:
- sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 143, primo comma, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, in relazione ad ogni controversia avente ad oggetto atti amministrativi in materia di acque pubbliche, ancorché non pronunciati da Pubbliche Amministrazioni istituzionalmente elette alla cura degli interessi in materia, idonei ad incidere in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio, in quanto interferenti con i provvedimenti relativi a tale uso, o sulla stessa struttura o consistenza dei beni demaniali;
- la giurisdizione così individuata riguarda, pertanto, tutti i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d'uso di tali acque, compresi quelli che, pur se emanati da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura delle acque pubbliche, comunque interferiscono con le determinazioni che regolano il menzionato uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i lavori o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere).
2.3 Nel caso in esame le Società hanno presentato un progetto la cui realizzazione ha conseguenze sulle acque pubbliche: nel provvedimento impugnato l’Agenzia del Demanio rileva infatti che “l’utilizzo dello specchio acqueo creato dovrà essere legittimato mediante titolo concessorio rilasciato, nel rispetto della normativa vigente, dall’ente competente come sopra specificato ” e nella determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Ameglia del giorno 1/10/2021, di approvazione del verbale della conferenza dei servizi, si precisa che “ alla conclusione dell’opera l’Autorità Marittima dapprima procederà ad approfondire le evidenze tecniche in merito all’esatta appartenenza delle acque e successivamente, se ritenuto necessario, procederà con le opportune valutazioni e le eventuali azioni di cui all’art- 32 del Cod.Nav.”
L’opera ha quindi una indubbia incidenza diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche (cfr. analogamente, Tar Lombardia, Milano, sez. IV, sent. n. 3251/2025; n. 843/2024; Tar Toscana sez. III, 25/09/2025, n. 1509; Tar Torino Piemonte sez. I, 5/04/2013, n. 427).
Poiché, come sopra detto, la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche sussiste non solo quando l'atto impugnato è espressione del governo del settore delle acque pubbliche, ma anche quando questo è stato emesso da altri organi ma va ad incidere sull'uso delle medesime acque pubbliche (si veda ex multis Cassazione civile SS.UU. del 14 marzo 2024, n. 6801), i provvedimenti impugnati sono idonei a radicare la giurisdizione del TSAP in quanto incidenti direttamente sul regime delle acque pubbliche.
Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Il processo potrà essere proseguito dinanzi a tale giudice mediante riassunzione a cura della parte interessata, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, così come previsto dall'art. 11 cod.proc.amm.
L’esito in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione essendo la controversia devoluta alla cognizione Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, innanzi alla quale potrà essere riassunta nei termini e per gli effetti dell’art. 11, comma 2, cod.proc.amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe RU, Presidente
AN IN, Consigliere, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AN IN | Giuseppe RU |
IL SEGRETARIO