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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 930/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio con i magistrati:
dott. Elvira Bellantoni Presidente dott. Carmine Esposito Giudice dott. Alessia Annunziata Giudice Rel.
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 930/2024 promosso da:
C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. e dell'avv. GALLO PASQUALINA, Parte_2 presso i quali elettivamente domiciliat o
RECLAMANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. , presso il quale elettivamente Controparte_2 domiciliata
RECLAMATO
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c., proponeva Parte_1 reclamo avverso l'ordinanza possessoria emessa dalla dott.ssa
[...]
con la quale veniva rigettato il ricorso per manutenzione nel Per_1 possesso dal reclamante instaurato in prime cure.
Più in particolare, il reclamante, nell'ambito del ricorso di primo grado, deduceva: di essere proprietario e possessore di un fabbricato per civile
Pagina 1 abitazione con adiacente giardino, sito in Palinuro alla via Ficocella fol.44 p.lle 188 e 187/1 e p.lle 431 b e 432; che, qualche mese prima della proposizione del ricorso, , proprietaria di un Controparte_1 fabbricato posto a confine, costruiva sul proprio fondo una scala in ferro in spregio alle norme che regolano le distanze tra le predette proprietà e alla disciplina in materia di vedute, addossandola sul muro di confine del ricorrente;
che la realizzazione di tale struttura non era mai stata autorizzata dal ricorrente e che, pertanto, egli procedeva formalmente a chiedere la rimozione della scala con ripristino dello stato dei luoghi, senza, però, ottenere riscontro;
che, dunque, il comportamento della resistente integrava molestia nel possesso. Su tali basi, chiedeva che il
Tribunale accogliesse la domanda di manutenzione, con vittoria di spese.
Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva in primo grado
[...]
, contestando in fatto ed in diritto la prospettazione del CP_1 ricorrente e, più in dettaglio, eccependo l'intervenuta decadenza dalla proposizione della domanda e, comunque, l'infondatezza della stessa, poiché la realizzazione della scala era avvenuta nel pieno rispetto della normativa vigente, come era dato evincersi dal fatto che fosse stata regolarmente autorizzata con permesso di costruire rilasciato dal
Comune, evidenziando, inoltre, che la suddetta scala non era stata fissata al muro di confine, ma era poggiata a terra su fondo di proprietà e nell'esclusivo possesso della stessa resistente, non andando, pertanto, ad intaccare il possesso del ricorrente.
Istruita la causa con l'escussione di informatori, il giudice di prime cure, riservata la decisione, con ordinanza del 7/8/2024, rigettava la domanda e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Con il ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c., l'odierno reclamante contestava la correttezza della decisione, evidenziando: che il giudice di prime cure aveva errato nel considerare insussistente la lamentata molestia nel possesso ed il percorso argomentativo seguito era inficiato da illogicità, nella misura in cui egli avrebbe dovuto, in primo luogo, accertare l'effettiva violazione delle distanze come dedotta in ricorso e, in secondo
Pagina 2 luogo, positivamente verificatine in presupposti, dichiarare automaticamente sussistente la turbativa, poiché la perpetrata violazione sarebbe, di per sé, sintomatica della limitazione nell'esercizio del possesso del fondo violato;
che, inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il ricorrente aveva correttamente adempiuto all'onere probatorio su di esso gravante, poiché era stato compiutamente dimostrato che la scala era posizionata a ridosso del muro di confine e che, dunque, permetteva un affaccio ed una veduta sul fondo del ricorrente stesso che, invece, erano in precedenza precluse;
che, infine, nessun rilevo poteva rivestire il rilascio del permesso di costruire da parte del Comune ai fini dell'integrazione della lamentata molestia.
Concludeva, pertanto, il reclamante perché il Collegio volesse accogliere il reclamo e, per l'effetto, ordinare alla resistente l'immediata rimozione del manufatto realizzato a propria cura e spese, con ripristino dello stato dei luoghi, vinte le spese.
Con comparsa depositata in data 2/10/2024, si costituiva nel presente grado di reclamo , che, nel ribadire le proprie difese, Controparte_1 rilevava la correttezza dell'ordinanza di rigetto gravata. In particolare, deduceva la reclamata: che giustamente il primo giudice aveva ritenuto non provata la significativa modifica dell'esercizio del possesso da parte del reclamante;
che, inoltre, la piena regolarità della realizzazione del manufatto comportava la totale assenza di una qualsiasi compromissione del godimento del fondo in capo al reclamante;
che, ancora, non era, come correttamente rilevato nell'ordinanza gravata, sussistente alcun animus spoliandi in capo alla reclamata, la cui configurabilità è, invece, necessaria ai fini del riconoscimento della tutela possessoria.
Concludeva, dunque, la reclamata perché il Tribunale volesse rigettare il reclamo e confermare l'ordinanza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado.
Fissata udienza di comparizione delle parti, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio si riservava per la decisione.
Pagina 3 Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente conferma dell'ordinanza gravata.
In punto di diritto, pare, preliminarmente, opportuno precisare che la differenza tra lo spoglio e la turbativa, ai fini della individuazione dell'azione da esperirsi da parte del possessore, va definita, non già in base ad astratte tipologie di comportamenti, ma alla stregua degli effetti che la lamentata violazione del possesso determina sulla situazione di fatto sulla quale essa viene ad incidere: se tale situazione, nella sua corrispondenza all'esercizio di un diritto reale, viene eliminata o comunque svuotata del suo essenziale contenuto, la violazione del possesso si sarà concretata nello spoglio, mentre quando dalla condotta illecita derivi solo una limitazione, attuale o potenziale, del possesso o del suo modo di esercizio, si avrà la semplice turbativa (cfr. Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 1995, n. 6956; Cass. civ., sez. II, 6 gennaio 1982, n. 23;
Cass. civ., sez. II, 27 giugno 1978, n. 3179).
Tanto precisato, deve evidenziarsi altresì che i presupposti per l'esercizio delle azioni possessorie sono costituiti dall'esistenza di un possesso tutelabile e da un fatto configurabile come spoglio o molestia.
Il rapporto possessorio deve essere effettivamente instaurato ed in atto al momento della lesione, in modo che vi sia un nesso di causa -effetto fra la condotta dello spogliatore o di colui che esercita la turbativa e la lesione. Per costante giurisprudenza, le azioni di manutenzione e di reintegra sono concesse a tutela di qualsiasi possesso, anche se illegittimo, abusivo o di malafede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (Cass. 1274/1999; Cass.
5281/1994; Cass. 6772/1991).
Pacificamente qualificata l'azione esperita come di manutenzione nel possesso, dunque, deve ulteriormente precisarsi che, in materia di violazione delle distanze legali, è certamente vera la circostanza per cui, qualora tale violazione sia effettivamente stata perpetrata, è concessa la
Pagina 4 tutela possessoria prevista dall'azione di manutenzione a favore di chi nel proprio possesso si pretenda leso e, tuttavia, presupposto indefettibile per il concreto riconoscimento della suddetta tutela è la sussistenza di un'apprezzabile modificazione o limitazione dell'esercizio del possesso (cfr. Cass., sez. II, 15/4/2014, n. 8731).
In altri termini, dunque, poiché l'azione di manutenzione è diretta a tutelare il potere di fatto esercitato su una cosa, e non la titolarità del corrispondente diritto reale - che invece rileva nel giudizio petitorio -, al fine dell'accoglimento di tale azione è necessario accertare se le turbative denunciate attentino all'integrità del possesso, determinando un'apprezzabile modificazione o limitazione del modo del suo precedente esercizio. Ne consegue che, in caso di azione di manutenzione volta a reprimere l'inosservanza da parte del vicino delle distanze legali, la sussistenza della dedotta molestia deve essere valutata in rapporto alla situazione possessoria preesistente e, quindi, allo stato di fatto esistente prima dell'intervento indicato come lesivo del possesso.
Se così è, dunque, perché sia configurabile una turbativa nel possesso, è necessario che il possessore leso dimostri compiutamente le modalità di esercizio del proprio potere di fatto sul bene, in modo che, allegata e provata la sussistenza della molestia, ne siano apprezzabili le ripercussioni concretamente riverberatesi sul proprio diritto, del quale deve essere dimostrata la limitazione nei termini innanzi descritti.
Ebbene, nel caso di specie, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto non compiutamente assolto l'onere probatorio, gravante sul reclamante, circa la dimostrazione delle modalità del proprio possesso sul fondo.
Ed infatti, tutta l'istruttoria posta in essere è stata, a ben vedere, finalizzata alla dimostrazione della condotta che si pretendeva di qualificare come molestia, ma si è del tutto tralasciata la prova circa il godimento del fondo, con conseguente mancata dimostrazione delle conseguenze che tale condotta avrebbe, in concreto, comportato.
Pagina 5 Sul punto, anche gli informatori escussi hanno riferito solo sullo stato dei luoghi, sulla realizzazione del manufatto e sul suo posizionamento rispetto al muro – qualificato di confine dal ricorrente e di contenimento, invece, dalla resistente – ma nulla hanno riferito circa le concrete modalità con cui il possesso era dal ricorrente effettivamente esercitato.
Tuttavia, a fronte di una condotta, quella della realizzazione della scala, in sé non contestata, e della quale era in contestazione solo ed unicamente la legittimità in base alla disciplina sulle distanze e sulle vedute, ciò che avrebbe dovuto essere provato è la reale motivazione per cui tale condotta avrebbe potuto assurgere a turbativa nel possesso del ricorrente.
Di conseguenza, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare in che modo ed in che misura il proprio precedente possesso, per come in concreto esercitato, sia stato turbato dall'apposizione della scala, giacché la sola condotta violativa della normativa in materia di distanze e di vedute, per quanto, in ipotesi, provata, è dimostrativa di una lesione in re ipsa solo ed esclusivamente in sede petitoria, ma non anche nell'ambito della tutela possessoria, nel cui contesto si richiede la ulteriore dimostrazione della lesione di una situazione, non già di diritto, ma di fatto, i cui contorni devono, pertanto, risultare compiutamente delineati.
La mancata prova – e, ancor più a monte, allegazione – delle modalità di esercizio del possesso vantato dal reclamante comporta, dunque, che non ne sia stata provata la turbativa e, di conseguenza, il nesso eziologico tra la condotta posta in essere dalla reclamata e la pretesa lesione.
Tale rilievo è assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni articolate dal reclamante ed esime, dunque, il Collegio dal relativo esame.
Il reclamo deve, pertanto, essere rigettato con conseguente conferma dell'ordinanza di prime cure.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate sulla base dei parametri minimi, stante la scarsa complessità delle questioni trattate ed alla luce dell'apporto fornito dalle
Pagina 6 difese, dello scaglione di valore di riferimento, ai sensi del d.m. n.
55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
Visto l'esito del reclamo e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, Legge n.
228/2012, che prevede l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa in rito del gravame – come nel caso di specie – previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 9938/2014 e
Circolare del Ministero della Giustizia del 6/7/2015), il reclamante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- Rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza emessa in data
7/8/2024.
- Condanna alla corresponsione, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite per il presente grado di reclamo, che si CP_1 liquidano in € 1.081,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
- Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte di . Parte_1
- Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 10/3/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Alessia Annunziata Elvira Bellantoni
Pagina 7
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio con i magistrati:
dott. Elvira Bellantoni Presidente dott. Carmine Esposito Giudice dott. Alessia Annunziata Giudice Rel.
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 930/2024 promosso da:
C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. e dell'avv. GALLO PASQUALINA, Parte_2 presso i quali elettivamente domiciliat o
RECLAMANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. , presso il quale elettivamente Controparte_2 domiciliata
RECLAMATO
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c., proponeva Parte_1 reclamo avverso l'ordinanza possessoria emessa dalla dott.ssa
[...]
con la quale veniva rigettato il ricorso per manutenzione nel Per_1 possesso dal reclamante instaurato in prime cure.
Più in particolare, il reclamante, nell'ambito del ricorso di primo grado, deduceva: di essere proprietario e possessore di un fabbricato per civile
Pagina 1 abitazione con adiacente giardino, sito in Palinuro alla via Ficocella fol.44 p.lle 188 e 187/1 e p.lle 431 b e 432; che, qualche mese prima della proposizione del ricorso, , proprietaria di un Controparte_1 fabbricato posto a confine, costruiva sul proprio fondo una scala in ferro in spregio alle norme che regolano le distanze tra le predette proprietà e alla disciplina in materia di vedute, addossandola sul muro di confine del ricorrente;
che la realizzazione di tale struttura non era mai stata autorizzata dal ricorrente e che, pertanto, egli procedeva formalmente a chiedere la rimozione della scala con ripristino dello stato dei luoghi, senza, però, ottenere riscontro;
che, dunque, il comportamento della resistente integrava molestia nel possesso. Su tali basi, chiedeva che il
Tribunale accogliesse la domanda di manutenzione, con vittoria di spese.
Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva in primo grado
[...]
, contestando in fatto ed in diritto la prospettazione del CP_1 ricorrente e, più in dettaglio, eccependo l'intervenuta decadenza dalla proposizione della domanda e, comunque, l'infondatezza della stessa, poiché la realizzazione della scala era avvenuta nel pieno rispetto della normativa vigente, come era dato evincersi dal fatto che fosse stata regolarmente autorizzata con permesso di costruire rilasciato dal
Comune, evidenziando, inoltre, che la suddetta scala non era stata fissata al muro di confine, ma era poggiata a terra su fondo di proprietà e nell'esclusivo possesso della stessa resistente, non andando, pertanto, ad intaccare il possesso del ricorrente.
Istruita la causa con l'escussione di informatori, il giudice di prime cure, riservata la decisione, con ordinanza del 7/8/2024, rigettava la domanda e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Con il ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c., l'odierno reclamante contestava la correttezza della decisione, evidenziando: che il giudice di prime cure aveva errato nel considerare insussistente la lamentata molestia nel possesso ed il percorso argomentativo seguito era inficiato da illogicità, nella misura in cui egli avrebbe dovuto, in primo luogo, accertare l'effettiva violazione delle distanze come dedotta in ricorso e, in secondo
Pagina 2 luogo, positivamente verificatine in presupposti, dichiarare automaticamente sussistente la turbativa, poiché la perpetrata violazione sarebbe, di per sé, sintomatica della limitazione nell'esercizio del possesso del fondo violato;
che, inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il ricorrente aveva correttamente adempiuto all'onere probatorio su di esso gravante, poiché era stato compiutamente dimostrato che la scala era posizionata a ridosso del muro di confine e che, dunque, permetteva un affaccio ed una veduta sul fondo del ricorrente stesso che, invece, erano in precedenza precluse;
che, infine, nessun rilevo poteva rivestire il rilascio del permesso di costruire da parte del Comune ai fini dell'integrazione della lamentata molestia.
Concludeva, pertanto, il reclamante perché il Collegio volesse accogliere il reclamo e, per l'effetto, ordinare alla resistente l'immediata rimozione del manufatto realizzato a propria cura e spese, con ripristino dello stato dei luoghi, vinte le spese.
Con comparsa depositata in data 2/10/2024, si costituiva nel presente grado di reclamo , che, nel ribadire le proprie difese, Controparte_1 rilevava la correttezza dell'ordinanza di rigetto gravata. In particolare, deduceva la reclamata: che giustamente il primo giudice aveva ritenuto non provata la significativa modifica dell'esercizio del possesso da parte del reclamante;
che, inoltre, la piena regolarità della realizzazione del manufatto comportava la totale assenza di una qualsiasi compromissione del godimento del fondo in capo al reclamante;
che, ancora, non era, come correttamente rilevato nell'ordinanza gravata, sussistente alcun animus spoliandi in capo alla reclamata, la cui configurabilità è, invece, necessaria ai fini del riconoscimento della tutela possessoria.
Concludeva, dunque, la reclamata perché il Tribunale volesse rigettare il reclamo e confermare l'ordinanza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado.
Fissata udienza di comparizione delle parti, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio si riservava per la decisione.
Pagina 3 Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente conferma dell'ordinanza gravata.
In punto di diritto, pare, preliminarmente, opportuno precisare che la differenza tra lo spoglio e la turbativa, ai fini della individuazione dell'azione da esperirsi da parte del possessore, va definita, non già in base ad astratte tipologie di comportamenti, ma alla stregua degli effetti che la lamentata violazione del possesso determina sulla situazione di fatto sulla quale essa viene ad incidere: se tale situazione, nella sua corrispondenza all'esercizio di un diritto reale, viene eliminata o comunque svuotata del suo essenziale contenuto, la violazione del possesso si sarà concretata nello spoglio, mentre quando dalla condotta illecita derivi solo una limitazione, attuale o potenziale, del possesso o del suo modo di esercizio, si avrà la semplice turbativa (cfr. Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 1995, n. 6956; Cass. civ., sez. II, 6 gennaio 1982, n. 23;
Cass. civ., sez. II, 27 giugno 1978, n. 3179).
Tanto precisato, deve evidenziarsi altresì che i presupposti per l'esercizio delle azioni possessorie sono costituiti dall'esistenza di un possesso tutelabile e da un fatto configurabile come spoglio o molestia.
Il rapporto possessorio deve essere effettivamente instaurato ed in atto al momento della lesione, in modo che vi sia un nesso di causa -effetto fra la condotta dello spogliatore o di colui che esercita la turbativa e la lesione. Per costante giurisprudenza, le azioni di manutenzione e di reintegra sono concesse a tutela di qualsiasi possesso, anche se illegittimo, abusivo o di malafede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (Cass. 1274/1999; Cass.
5281/1994; Cass. 6772/1991).
Pacificamente qualificata l'azione esperita come di manutenzione nel possesso, dunque, deve ulteriormente precisarsi che, in materia di violazione delle distanze legali, è certamente vera la circostanza per cui, qualora tale violazione sia effettivamente stata perpetrata, è concessa la
Pagina 4 tutela possessoria prevista dall'azione di manutenzione a favore di chi nel proprio possesso si pretenda leso e, tuttavia, presupposto indefettibile per il concreto riconoscimento della suddetta tutela è la sussistenza di un'apprezzabile modificazione o limitazione dell'esercizio del possesso (cfr. Cass., sez. II, 15/4/2014, n. 8731).
In altri termini, dunque, poiché l'azione di manutenzione è diretta a tutelare il potere di fatto esercitato su una cosa, e non la titolarità del corrispondente diritto reale - che invece rileva nel giudizio petitorio -, al fine dell'accoglimento di tale azione è necessario accertare se le turbative denunciate attentino all'integrità del possesso, determinando un'apprezzabile modificazione o limitazione del modo del suo precedente esercizio. Ne consegue che, in caso di azione di manutenzione volta a reprimere l'inosservanza da parte del vicino delle distanze legali, la sussistenza della dedotta molestia deve essere valutata in rapporto alla situazione possessoria preesistente e, quindi, allo stato di fatto esistente prima dell'intervento indicato come lesivo del possesso.
Se così è, dunque, perché sia configurabile una turbativa nel possesso, è necessario che il possessore leso dimostri compiutamente le modalità di esercizio del proprio potere di fatto sul bene, in modo che, allegata e provata la sussistenza della molestia, ne siano apprezzabili le ripercussioni concretamente riverberatesi sul proprio diritto, del quale deve essere dimostrata la limitazione nei termini innanzi descritti.
Ebbene, nel caso di specie, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto non compiutamente assolto l'onere probatorio, gravante sul reclamante, circa la dimostrazione delle modalità del proprio possesso sul fondo.
Ed infatti, tutta l'istruttoria posta in essere è stata, a ben vedere, finalizzata alla dimostrazione della condotta che si pretendeva di qualificare come molestia, ma si è del tutto tralasciata la prova circa il godimento del fondo, con conseguente mancata dimostrazione delle conseguenze che tale condotta avrebbe, in concreto, comportato.
Pagina 5 Sul punto, anche gli informatori escussi hanno riferito solo sullo stato dei luoghi, sulla realizzazione del manufatto e sul suo posizionamento rispetto al muro – qualificato di confine dal ricorrente e di contenimento, invece, dalla resistente – ma nulla hanno riferito circa le concrete modalità con cui il possesso era dal ricorrente effettivamente esercitato.
Tuttavia, a fronte di una condotta, quella della realizzazione della scala, in sé non contestata, e della quale era in contestazione solo ed unicamente la legittimità in base alla disciplina sulle distanze e sulle vedute, ciò che avrebbe dovuto essere provato è la reale motivazione per cui tale condotta avrebbe potuto assurgere a turbativa nel possesso del ricorrente.
Di conseguenza, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare in che modo ed in che misura il proprio precedente possesso, per come in concreto esercitato, sia stato turbato dall'apposizione della scala, giacché la sola condotta violativa della normativa in materia di distanze e di vedute, per quanto, in ipotesi, provata, è dimostrativa di una lesione in re ipsa solo ed esclusivamente in sede petitoria, ma non anche nell'ambito della tutela possessoria, nel cui contesto si richiede la ulteriore dimostrazione della lesione di una situazione, non già di diritto, ma di fatto, i cui contorni devono, pertanto, risultare compiutamente delineati.
La mancata prova – e, ancor più a monte, allegazione – delle modalità di esercizio del possesso vantato dal reclamante comporta, dunque, che non ne sia stata provata la turbativa e, di conseguenza, il nesso eziologico tra la condotta posta in essere dalla reclamata e la pretesa lesione.
Tale rilievo è assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni articolate dal reclamante ed esime, dunque, il Collegio dal relativo esame.
Il reclamo deve, pertanto, essere rigettato con conseguente conferma dell'ordinanza di prime cure.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate sulla base dei parametri minimi, stante la scarsa complessità delle questioni trattate ed alla luce dell'apporto fornito dalle
Pagina 6 difese, dello scaglione di valore di riferimento, ai sensi del d.m. n.
55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
Visto l'esito del reclamo e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, Legge n.
228/2012, che prevede l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa in rito del gravame – come nel caso di specie – previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 9938/2014 e
Circolare del Ministero della Giustizia del 6/7/2015), il reclamante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- Rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza emessa in data
7/8/2024.
- Condanna alla corresponsione, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite per il presente grado di reclamo, che si CP_1 liquidano in € 1.081,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
- Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte di . Parte_1
- Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 10/3/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Alessia Annunziata Elvira Bellantoni
Pagina 7