TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2635/2024 V.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Letizia
Patanè, presso il cui studio è elett.mente dom.;
E DA
, nata in [...] il [...] (c.f. Parte_2 [...]
), rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio C.F._2
dall'avv. Carmela Lucia Zappalà, presso il cui studio è elett.mente dom.;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento del ricorso.
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.6.2024, i coniugi , premesso di Parte_3
essersi separati, giusta sentenza di separazione n. 3826/20 emessa dal Tribunale di
Catania il 29.10.2020, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Motta Sant'Anastasia il 19.9.2009, alle condizioni di cui al ricorso,
confermate con dichiarazioni sottoscritte ed allegate alle note depositate in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024, precisando che dalla loro unione erano nati i figli il 1.5.2012 e il 8.8.2017. Per_1 Per_2
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.
55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del loro divorzio, chiedendo al Tribunale di riconoscere tali condizioni, liberamente pattuite,
come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali ed in relazione ai minori.
In base a tale accordo, le parti hanno stabilito che:
“ - I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, l'uno dell'altro,
2 occupando, la SI.ra , l'appartamento sito in Motta S. Parte_2 Parte_2
Anastasia (CT), Via Luigi Pirandello n. 16, casa coniugale e bene di proprietà del
padre della SInora;
- I figli, entrambi minorenni, restano affidati ad entrambi i
genitori, con collocazione presso la madre, che occuperà, insieme ai figli, la casa
coniugale; - Il padre potrà esercitare il diritto di vista e di visita dei figli in occasione
dei suoi rientri in Sicilia, per 5 giorni consecutivi al mese, pernottamenti compresi,
nell'assoluto rispetto degli obblighi scolastici;
nel caso di rientro stabile del padre a
Catania lo stesso vedrà e terrà con sé i figli, a settimane alterne, una volta nei giorni
di lunedì, mercoledì e venerdì, dall'uscita da scuola alle ore 20:00 e la settimana successiva il martedì dall'uscita da scuola alle ore 20:00 nonché dalle ore 10:00 del
sabato alle ore 20:00 della domenica. Il padre vedrà e terrà con sé i figli in ogni caso
per sette giorni consecutivi durante il periodo natalizio, alternando, un anno il giorno
di Natale ed un anno il giorno di Capodanno;
per quattro giorni consecutivi durante il
periodo di Pasqua, alterando un anno la domenica di Pasqua ed un anno il Lunedì
dell'Angelo; per due periodi non consecutivi di 15 giorni ciascuno, durante le vacanze
estive, previo accordo tra i coniugi da raggiungere entro il 30 maggio di ogni anno,
ed in mancanza di accordo, un anno dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 15 agosto e l'anno
successivo, dal 16 al 30 luglio e dal 16 al 30 agosto. Sono fatti salvi diversi accordi
fra i genitori.
Il SI. corrisponderà ai due figli minori, a titolo di mantenimento Pt_1
mensile, la somma di € 500,00, da versare nelle mani della madre, entro il giorno 5 di
ogni mese;
somma soggetta alla rivalutazione ISTAT come per legge;
- A tale somma
si aggiungeranno le spese straordinarie al 50 % a carico del SI. , secondo le Pt_1
linee guida del CFN 2017. - I coniugi rinunciano, reciprocamente, per sé stessi, a
qualsiasi richiesta di mantenimento, essendo automi economicamente”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e dovendosi reputare adeguati a
3 garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche per quanto riguarda le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Motta Sant'Anastasia tra e , Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Motta
Sant'Anastasia al n. 25, parte II, Serie A, dell'anno 2009, alla condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 06.06.2024, come integralmente riportate in parte motiva .
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 13.12.2024
IL GIUDICE EST./ REL. IL PRESIDENTE
4