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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 31/2023 promossa in grado di appello
Da
rappresentato e difeso dall'avv. Walter Nicolò Lo Bocchiaro. Parte_1
APPELLANTE
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo. CP_1
APPELLATO
All'udienza del 23 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza del 24/11/2022 il G.L. del Tribunale di Marsala, richiesto da Parte_1 di accertare il diritto all'indennità di malattia per il periodo di inabilità
[...] temporanea assoluta certificata dal 14/4/2021 al 5/11/2021 , avendo rilevato che il lavoratore marittimo aveva trasmesso all' il certificato di malattia in data 19/5/2021, CP_1 oltre il termine due giorni assegnato dall'art. 2 comma 2° del D.L. n. 663/1979 convertito in Legge n. 33/1980, dichiarava il ricorrente decaduto dal diritto alla prestazione per l'intero periodo di malattia. Ha ritenuto il G.L. che, stante la ratio ispiratrice della sopra richiamata normativa, finalizzata a consentire il tempestivo controllo da parte dell' previdenziale in CP_2 ordine alla effettività della malattia, il vano decorso del termine legale di due giorni aveva reso impossibile tale controllo, determinando la perdita del diritto all'indennizzo.
La sentenza del Tribunale di Marsala è stata appellata dal il quale oltre ad Pt_1 addebitare alla carenza della piattaforma telematica integrativa destinata ai marittimi - attivata soltanto a partire dal mese di ottobre 2021 - l'imputabilità del ritardo nella trasmissione della certificazione , lamenta il travisamento della fonte normativa applicata dal G.L. secondo l'interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità a mente della quale la violazione del termine legale assegnato per l'invio della certificazione avrebbe potuto comportare al più la perdita dell'indennizzo limitatamente ai giorni di immotivato ritardo, cosicchè, come peraltro indicato dalle stesse circolari dell' in CP_1 materia, l'indennità giornaliera di malattia avrebbe dovuto essere corrisposta dal giorno dell'invio. Nel caso di specie, dal momento che l'evento di malattia era stato certificato in data 14/5/2021, comunicato in data 19/5/2021 e chiuso il 5/11/2021 , i giorni correttamente da computarsi per la liquidazione dell'indennizzo avrebbero dovuto essere quelli racchiusi nel predetto intervallo temporale. Il lavoratore ripropone altresì la contestazione , assorbita dalla decisione di primo grado, della eccezione di improponibilità del ricorso sollevata in primo grado dall' per difetto CP_1 dell'invio della domanda con modalità telematica e,, quanto alla determinazione della base retributiva per il calcolo della indennità si riporta ai conteggi elaborati nella denuncia della retribuzione percepita negli ultimi trenta giorni trasmessa dalla compagnia di navigazione Marnavi s.p.a. e funzionale alla quantificazione dell'indennizzo in parola. Resiste in questo grado di giudizio l' il quale reitera l'eccezione di improponibilità CP_1 della domanda, obietta la sussistenza della causa decadenziale correlata al ritardato invio della certificazione medica e, in ordine al quantum preteso, contesta l'inclusione all'interno della base di calcolo delle voci denominate come componenti variabili e ratei retributivi.
Tanto premesso , va anzitutto disattesa l'eccezione di improponibilità dell'azione per il mancato invio della domanda amministrativa con il canale telematico. In proposito è noto che secondo l'art. 38 comma 5° del D.L. n. 78/2010 : “5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni (…). La disposizione , letta in passato come condizione inderogabile di proponibilità della domanda giudiziale - tale che l'utilizzo “esclusivo “ del canale telematico, stabilito dall'Istituto previdenziale (con Determinazione Presidenziale n. 277/2011) sulla base della disciplina normativa su richiamata, aveva l'effetto di introdurre una modalità di invio delle istanze, del genere di quella in esame, che rendeva inutilizzabile qualsiasi altra forma, con l'effetto di impedire all' l'esame delle relative richieste - è stata oggetto di CP_1 rivisitazione esegetica da parte della Corte di cassazione che ne ha stigmatizzato la prospettata efficacia preclusiva. Sulla scorta di una interpretazione ispirata al rispetto dei principi di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione in ragione dei quali deve escludersi che le cause di improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa di cui all'art 443 c.p.c. possano essere estese a CP_ fattispecie non previste dalla legge di modo che , l' stante la riserva assoluta di legge, non può individuare nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, o non esatto o incompleto , rispetto alle forme dettate dallo stesso ente previdenziale , ha precisato la S.C. che in tema di controversie previdenziali, la presentazione dell'istanza amministrativa con modalità difformi da quelle stabilite dall' non determina l'improponibilità della domanda giudiziale - CP_1 che, secondo il sistema delineato dall'art. 443 c.p.c. e dalla l. n. 533 del 1973, consegue solo all'omessa presentazione della predetta istanza -, determinandosi altrimenti la compromissione del diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost. e la violazione della ratio della disciplina, volta a favorire, prima del contenzioso, un'interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la domanda di trasformazione dell'assegno d'invalidità in pensione di vecchiaia per l'inoltro dell'istanza amministrativa a mezzo p.e.c. e non attraverso il canale telematico prescritto dall' ai sensi dell'art. 20, comma 3, del CP_1
d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009) (Cass. n. 17159 del 21/6/2024) . Ed ha pertanto chiarito che la domanda giudiziale è improponibile allorché difetti in radice la previa presentazione dell'istanza amministrativa. Alla mancata presentazione di un'istanza, che consenta d'identificare in modo univoco la prestazione richiesta, non si può equiparare, con automatismo indefettibile, la mera irregolarità nella trasmissione dell'istanza, che comunque pervenga nella sfera di conoscenza dell'Istituto. Una diversa interpretazione, che assimilasse indistintamente, ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, l'omessa presentazione dell'istanza e la trasmissione secondo modalità difformi rispetto alle disposizioni impartite dall'Istituto, omologherebbe fattispecie prima facie eterogenee e si risolverebbe nell'indebita estensione dell'àmbito applicativo delle condizioni di proponibilità sancite dalla legge. Tali condizioni non solo devono essere interpretate in senso tassativo, in quanto interferiscono con il diritto di azione presidiato dall'art. 24 Cost., ma devono essere anche intese in modo conforme e proporzionato alla ratio che le ispira: il legislatore si ripromette di favorire una previa interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti, prima dell'approdo contenzioso. Tale essendo il quadro interpretativo che fa da sfondo all'applicazione della disciplina in parola nella odierna fattispecie, deve allora ritenersi che la circostanza pacifica dell'avvenuto inoltro della domanda amministrativa attraverso i canali postali ordinari , configura significativa dimostrazione dell' avvenuto adempimento, in forma diversa da quella del canale telematico previsto dalla legge come “forma esclusiva” , dell'onere della previa presentazione della domanda amministrativa. Una volta superato lo sbarramento opposto all'ingresso dell'atto di gravame , esso si palesa fondato per quanto di ragione.
Deve invero sottoporsi a manutenzione la rilevata fattispecie decadenziale che il G.L. ha ricavato dalla violazione dell'art. 2 comma 2° D.L. n. 663/1979. Esso recita: “Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all' CP_1 la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto”. Ha ritenuto il G.L. che l'inosservanza di detto onere aveva impedito l'insorgere del diritto del lavoratore all'indennità di malattia per l'intero periodo in cui l' non era CP_1 stato in grado di esercitare il dovere potere di controllo sulla denuncia di malattia.
Onde ha ritenuto il lavoratore decaduto dall'intera prestazione rivendicata. Così disponendo, il G.L. ha però travisato la portata della disciplina come restituita dalla esegesi giurisprudenziale in ragione della quale I lavoratori marittimi, a terra o sbarcati, sono tenuti, ai fini dell'integrale corresponsione del trattamento economico di malattia ed ai sensi dell'art. 2, secondo comma, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 (convertito con legge n. 33 del 1980 e modificato dall'art. 15, legge n. 155 del 1981), a recapitare o a trasmettere (alla cassa marittima- gestione previdenziale), entro due giorni dal rilascio, il certificato medito attestante la loro incapacità lavorativa, perdendo, in mancanza, il diritto al trattamento economico suddetto per l'intero periodo di ritardo nell'invio della prescritta documentazione (Cass. n. 10215 del 2004; conf. Cass. n. 11357 del 17/11/1993 ).
Tanto a significare la portata solo parzialmente caducatoria del ritardato adempimento, tale cioè, da pregiudicare il diritto alla prestazione per il solo periodo durante il quale l' non è stato messo in grado di esercitare il dovuto controllo. CP_1
Tale essendo l'indiscutibile approdo ermeneutico della S.C., questa Corte ha dato corso alla chiesta quantificazione dell'indennizzo . Sul punto si contendono le posizioni delle due parti in causa. Il lavoratore ha individuato come base di calcolo l'indicazione procedente dalla compagnia di navigazione la quale ha certificato l'importo corrisposto al negli Pt_1 ultimi trenta giorni di navigazione anteriori allo sbarco pari ad € 8.285,77 lordi. La tesi dell' è che debba aversi riguardo al salario mensile in cui devono essere inclusi CP_1
i soli elementi fissi e continuativi, con esclusione degli emolumenti indicati come componenti variabili e ratei retributivi. In base al dettato normativo (art. 6 RDL 1918/1938 conv.l.831/1938) “L'assicurazione dà diritto:
…. b) ad una indennità giornaliera nella misura del 75 per cento del salario, calcolato a norma del secondo comma dell'art. 10, per la durata delle prestazioni di cui alla lettera a), nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 , convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 . (…) L'indennità giornaliera è calcolata sul salario effettivamente goduto dall'assicurato alla data dell'annotazione di sbarco sul ruolo. Per la determinazione del salario si osservano le norme degli artt. 71, primo e terzo comma, e 72 del regolamento 25 gennaio 1937, n. 200. La paga base giornaliera di cui al citato art. 71, primo comma, si calcola dividendo per trenta il salario mensile” (art. 10).
“ Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima il salario e' costituito dalla paga base giornaliera, dagli accessori a carattere continuativo e dal valore convenzionale della panatica” (art. 71 RD 200 del 25/1/1937 Regolamento per l'esecuzione dei Regi Decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276). Sulla scorta del quadro normativo di riferimento si è dato mandato al c.t.u. di quantificare l'indennità , estromettendo dalla base di calcolo lo straordinario ed i c.d. ratei retributivi , laddove configuranti elementi della retribuzione non caratterizzati dal connotato della fissità e continuità. Individuati gli elementi fissi e continuativi ne:
1) paga conglobata € 2.096,49;
2) indennità di navigazione € 71,10;
3) art. 97 CCNL € 41,93;
4) integrazione retribuzione € 3.056,76;
5) Indennità divisa € 50,10. Il c.t.u. ha determinato la base retributiva per il calcolo della indennità di malattia in € 5.316,38. Ha correttamente escluso le voci riguardanti lo straordinario , l'indennità per ferie e per riposi compensativi (v. busta paga di aprile 2021) , mentre ha erroneamente disatteso i ratei relativi alla 13^ e 14^ mensilità (pari ad € 175,54 ciascuno) che oggettivamente configurano emolumenti fissi spalmati su tutte le mensilità di retribuzione.
Includendo nella base di calcolo anche questi ultimi due emolumenti risulterà una retribuzione complessiva mensile pari ad € 5.667,46 . In ragione di tale base retributiva, individuata la retribuzione media giornaliera in € 188,91 e l'indennità giornaliera al 75% in € 141,68, risulterà un importo a titolo di indennità di malattia, calcolata su n. 167 giorni intercorsi tra la data di inoltro della certificazione e la data di chiusura della malattia, pari ad € 23.661,64. Del che va pronunciata condanna nei confronti dell' in uno agli interessi legali dalla CP_1 data di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo. Tenuto conto dell'esito solo parzialmente vittorioso della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in misura di 2/3 le spese dei due gradi del giudizio mentre la restante parte va regolata secondo soccombenza e liquidata e distratta come da dispositivo, in calce. Va posto definitivamente a carico dell' l'onere della c.t.u. nel presente grado espletata. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 1111/2022 emessa dal Tribunale di Marsala in data 24 novembre 2022, condanna l' a corrispondere a CP_1 l'importo di € 23.661,64 a titolo di indennità di malattia oltre accessori di Parte_1 legge dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo.
Compensa tra le parti in misura di 2/3 le spese dei entrambi i gradi del giudizio e condanna l' al pagamento in favore del della restante parte che liquida, CP_1 Pt_1 rispettivamente, in complessivi € 1.798,00 per il primo grado ed € 1.937,00 per il secondo grado oltre, per entrambi, spese generali, iva e cpa disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Walter Nicolò Lo Bocchiaro. Pone definitivamente a carico dell' le spese della c.t.u. nel presente grado espletata. CP_1
Palermo 23 ottobre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco