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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3367 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
PROC. n. 4675/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4675 dell'anno 2022, vertente tra
(p. iva ), in persona dell'amministratore unico, , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 difesa dall'avv. Domenico Emiliano Pagano.
CP_1
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_3 C.F._1
Domenica D'Alterio e Vincenzo Cimmino.
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2571/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 6/7/2022, in tema di risarcimento danni.”.
CONCLUSIONI: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., il 27.3.2025 dalla difesa di e l'1.4.2025 dalla difesa della Parte_3 Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 10 La in persona dell'amministratore unico, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, Parte_1 [...]
, proponendo appello avverso la sentenza n. 2571/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Parte_3
Nord, pubblicata il 6.7.2022.
****
Con tale sentenza il Tribunale di Napoli Nord ha accolto la domanda di risarcimento danni proposta, ai sensi dell'art. 1669 c.c., da nei confronti della quale società costruttrice e Parte_3 Parte_1 venditrice dell'immobile (da lui acquistato in data 25.9.2017), sito in Parete (Ce), in via Vittorio Emanuele n.304 (in catasto al fg. 6, p.lla 5623, sub. 1, 2, 3), danneggiato in conseguenza di infiltrazioni di acqua piovana a causa di gravi carenze strutturali e di errori progettuali meglio indicati in citazione, condannando la società convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 89.309,59, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo, oltre che alla rifusione delle spese di lite e del procedimento per TP (espletato ante causam).
Il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo:
1) che la domanda attorea fosse stata correttamente esperita ai sensi dell'art. 1669 c.c., trovando tale norma applicazione anche nel caso di acquisto di un immobile direttamente dal costruttore, come nel caso di specie, e non essendo applicabile, invece, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, né la disciplina in tema di vizi della cosa compravenduta (ex artt. 1490-1495 c.c.), né l'art. 1667 c.c. (sui vizi e difformità dell'opera, in tema di appalto);
2) che dalla consulenza tecnica redatta in sede di Atp dall'ing. fosse emersa la responsabilità Persona_1 della convenuta (per i danni derivanti dalle infiltrazioni di acqua verificatesi nell'immobile acquistato dall'attore), trattandosi di gravi difetti di costruzione, essendo i vizi e le difformità riscontrati riconducibili all'esecuzione dei lavori non a regola d'arte da parte della sia per errori tecnico-operativi nella posa in opera di Parte_1 pavimentazioni e rivestimenti, sia per la mancanza di adeguati strati di impermeabilizzazione volti ad impedire la risalita capillare di acqua e umidità (che ha generato le infiltrazioni), sia per altri plurimi difetti di costruzione dell'unità immobiliare;
3) che, in base all'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, configurassero gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell'opera – da intendere anche come singola unità abitativa – che vadano a pregiudicare o a menomare in modo grave il normale godimento e/o l'abitabilità della medesima, come nel caso in esame;
Per_
4) che, avendo l'ing. quantificato l'importo necessario per l'esecuzione degli interventi di rimozione e correzione delle infiltrazioni e dei vizi riscontrati in euro 51.014,76, oltre a stimare nella somma di euro 38.375,83 il valore dei danni contabilizzati, la convenuta dovesse corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento danni, la somma complessiva di euro 89.390,59.; pagina 2 di 10 5) che, invece, non potesse essere accolta, per carenza di prova, la domanda di risarcimento del danno alla salute e dei danni esistenziali asseritamente sofferti dall'attore e dai suoi conviventi.
****
La ha censurato la sentenza n. 2571/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord sulla base dei Parte_1 seguenti quattro motivi.
Con il primo motivo di appello ha lamentato l'erronea applicazione, da parte del Tribunale di Napoli Nord, dell'art. 1669 c.c. anziché dell'art. 1495 c.c.
In particolare l'appellante ha sostenuto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 1669 c.c., l'acquirente avrebbe dovuto dimostrare che essa convenuta rivestisse la qualità, oltre che di venditrice, anche di costruttrice dell'immobile acquistato e che, non essendo stata raggiunta tale prova, il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare la disciplina sulla garanzia per i vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1495 c.c., dichiarando conseguentemente decaduto l'attore, non avendo esperito l'azione nel termine di 8 giorni dalla conoscenza del vizio.
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Con il secondo motivo di gravame la ha evidenziato, in subordine, che, in ogni caso, nel caso in Parte_1 cui fosse stata reputata corretta l'applicazione, nel caso di specie, della disciplina dell'appalto, alla luce della limitata portata dei danni riportati dall'immobile dell'attore avrebbe dovuto trovare applicazione non l'art. 1669 c.c. bensì l'art. 1667 c.c., con conseguente decadenza di dalla possibilità di avvalersi Parte_3 della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera disciplinata dall'articolo da ultimo richiamato.
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Con il terzo motivo la ha sostenuto che il primo giudice si fosse limitato a richiamare la consulenza Parte_1
Per_ eseguita dall'ing. in sede di Atp, senza tener conto delle eccezioni e controdeduzioni da essa convenuta sollevate, nonché delle perizie di parte depositate, che avrebbero evidenziato, ad avviso dell'appellante, errori abnormi della consulenza d'ufficio.
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Con il quarto e ultimo motivo di gravame la società appellante ha contestato la quantificazione del danno operata dal tribunale, sostenendo che l'importo di € 89.390,59 fosse errato, posto che il valore delle opere difettate sarebbe stato, secondo il consulente di ufficio, di euro 38.375,83, cui aggiungere circa 13.000,00 euro per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, per un totale di euro 51.014,76 (anziché dell'importo di euro
89.390,59 riconosciuto dal Tribunale di Napoli Nord, considerando “l'ulteriore somma di importi già sommati”), come riscontrabile dai computi metrici allegati alla relazione peritale.
pagina 3 di 10 E, alla luce di quanto esposto, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) In via pregiudiziale e Parte_1 cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
B) Dichiarare ammissibile e fondato il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza appellata dichiarando non fondata le pretese di controparte;
C) In via dichiarare la sentenza viziata nella parte in determina il danno e e per l'effetto statuire una riduzione dei valori di indennizzo in ragione delle motivazioni esposte D) Dichiarare ammissibile e fondato il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza appellata anche nella parte in cui prevede il pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Avv ; Parte_3
E) Condannare comunque l'appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari di entrambi i giudizi con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Iscritta la causa a n. 4675/2022 del Ruolo generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in data
18.01.2023, , contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e la fondatezza Parte_3 dell'avverso gravame, e concludendo nei seguenti termini: “(1) Preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà delle a sentenza impugnata;
2) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla società in Pt_1
p.l.r.p.t., per tutti i motivi ex ante rappresentati;
3) Rigettare il gravame proposto dalla società e per l'effetto confermare la Pt_1 sentenza di primo grado;
4) Chiede che l'Ecc.ma Corte adita confermi la sentenza n.2571/22 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Dott.
Marrazzo e condanni la società in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente grado di Pt_1 giudizio, con attribuzione delle stesse ai sottoscritti procuratori per fattone espresso anticipo;
”.
Con ordinanza del 16.2.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata
(formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c.) e la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.4.2024.
Indi è stata rinviata d'ufficio, con decreto del 28.3.2024, all'1.4.2025.
Con successivo decreto presidenziale depositato il 5.3.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per la detta udienza dell'1.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 27.3.2025 dalla difesa di e l'1.4.2025 dalla difesa della Parte_3
in persona dell'amministratore unico), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza Parte_1 dell'1.4.2025, concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellato, di inammissibilità
(richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame. pagina 4 di 10 Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025,
n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ciò premesso e passando alla valutazione, nel merito, dell'appello proposto dalla società la Corte Parte_1 ne rileva la parziale fondatezza (in particolare con riferimento all'ultimo motivo di impugnazione) per le ragioni di seguito esposte.
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Risulta infondato, innanzitutto, il primo motivo di gravame, con cui la società appellante ha lamentato, si ribadisce, l'erronea applicazione dell'art. 1669 c.c. in luogo dell'art. 1495 c.c.
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale di Napoli Nord ha ritenuto correttamente applicabile, nel caso di specie, l'art. 1669 c.c., avendo Parte_3 sufficientemente provato il presupposto per l'operatività di tale disposizione, ossia che la Società oltre Parte_1 ad essere venditrice dell'immobile da lui acquistato, fosse anche la costruttrice dello stesso.
Tale circostanza ha trova adeguato riscontro, invero, nella documentazione ridepositata in questo secondo grado di giudizio dall'appellato e, in particolare: pagina 5 di 10 1) nel contratto preliminare di compravendita del 24.5.2014, in cui si legge che “la società “ deve Parte_1 realizzare in Parete (CE), Loc. Terracciano, in via V. Emanuele (ovvero lungo la strada Provinciale Parete –
Giugliano) un complesso edilizio costituito da due fabbricati adibiti a civile abitazione ed in piccola parte a locali commerciali (…)”;
2) nell'allegato denominato “Capitolato, Allegato A”, in cui vi è la “Descrizione dei materiali da utilizzare per la realizzazione di una villa sita in Parete (CE) alla via V. Emanuele (Str. Prov. Parete – Giugliano)” con il logo, in alto a sinistra, della Controparte_2
3) nell'inserzione sui social, ad opera della stessa – in cui quest'ultima, Parte_4 pubblicizzando il suo lavoro “per la realizzazione dei (vostri) immobili”, ha inserito proprio la foto che ritrae la costruzione della villetta di proprietà dell'appellato.
Alla luce della suddetta documentazione, dunque, correttamente il Tribunale ha applicato – si ribadisce- la disciplina di cui all'art. 1669 c.c. al caso in esame.
Ed infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 1669 c.c., benché collocato fra le norme disciplinanti il contratto di appalto, è diretto alla tutela dell'esigenza (avente carattere generale) della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati, per loro natura, a lunga durata, sicché l'azione di responsabilità ha natura extracontrattuale e, trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l'immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest'ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti, i quali soli possono fruire del più favorevole termine di un anno (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 01/08/2023, n. 23470; Sez. II, 30/09/2020, n. 20877;
Sez. II, 09/11/2017, n. 26574).
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Parimenti infondato risulta il secondo motivo di appello, avendo il giudice di prime cure correttamente inquadrato i danni lamentati dall'attore nell'alveo dei “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c.
Infatti il ctu, a seguito degli accertamenti espletati nell'ambito del procedimento per Atp, ha riscontrato l'esistenza dei vizi lamentati dall'attore consistenti in: TERRA 1) Infiltrazioni dovuti alla risalita capillare di acqua CP_3
e umidità che sta portando al disfacimento e degrado le rifiniture (intonaco civile) della muratura perimetrale esterna e interna;
2) Posa in opera non a regola d'arte della pavimentazione (gres porcellanato Kerlite effetto marmo di calacatta lucido); 3) Verniciatura non a regola d'arte della barriera di recinzione in metallo posta lungo gran parte del confine dell'immobile; PIANO PRIMO 1) Infiltrazioni con conseguente disfacimento dell'intonaco della parete verticale interna prospiciente il terrazzo a causa della errata posa di materiale protettivo (mapelastic); 2) Ristagno dell'acqua a causa dell'inadeguatezza della pendenza del terrazzo rispetto al tipo di balaustra istallata;
PIANO INTERRATO 1) Infiltrazioni lungo le pareti verticali perimetrali adiacenti alle asole di areazioni (c.d. bocche di lupo); 2) Infiltrazioni nelle tramezzature adiacenti alla cabina doccia del bagno”, specificando che “vizi e difformità riscontrati sono la conseguenza di una esecuzione dei lavori
pagina 6 di 10 non a regola d'arte da parte dell'impresa incaricata dal committente” (cfr. pp.17-18 della relazione peritale, ridepositata in secondo grado dall'appellato).
In altri termini, trattandosi di vizi da cui derivava anche “un avanzato stato di degrado della superficie di finitura
(intonaco e pitturazione)” (cfr. pag. 9 della relazione peritale) e comportanti la diffusa presenza di macchie di umidità con conseguente distacco di intonaco e infiltrazioni d'acqua (tra cui vizi attenenti alla mancanza di un adeguato sistema di smaltimento delle acque meteoriche con ristagno d'acqua sul terrazzo) – come si evince anche dalle fotografie allegata alla ctu- deve ritenersi che incidessero in modo considerevole sul godimento dell'immobile e che, come tali, rientrassero nell'ambito di operatività dell'art. 1669 c.c.
Sul punto va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale i gravi difetti di cui all'art. 1669 cod. civ. includono quelle alterazioni che riducono in modo apprezzabile il godimento del bene, compromettendone la durabilità e la funzionalità.
Ciò comprende anche i difetti non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come infiltrazioni e umidità, se tali da influire negativamente sulla funzionalità e il godimento dell'immobile nel tempo. (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
06/02/2025, n. 3011; Sez. II, Ord., 04/10/2018, n. 24230; Sez. II, 04/11/2005, n. 21351).
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Risulta infondato anche il terzo motivo di gravame.
In primo luogo la Corte rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il consulente di ufficio si è pronunciato sulla causa e sulla responsabilità circa la presenza dei vizi accertati.
Invero, a pag. 17 della consulenza allegata agli atti, si legge: “lo scrivente durante i sopralluoghi ha verificato che i vizi e le difformità riscontrati sono la conseguenza di una esecuzione dei lavori non a regola d'arte da parte dell'impresa incaricata dal committente”. Per_ L'ing. , inoltre, aveva anche risposto adeguatamente ed analiticamente (cfr. pgg. da 22 a 24 della relazione peritale) alle osservazioni mosse dal consulente (ing. ) di parte resistente (ossia della società Persona_2 appellante), così esaurendo l'obbligo della motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/02/2024, n. 3740; Sez. I,
Ord., 16/11/2022, n. 33742; Sez. II, Ord., 17/04/2019, n. 10747).
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Risulta fondato, invece, ad avviso della Corte, l'ultimo motivo di gravame, concernente la censura relativa alla quantificazione (in € 89.390,59) dei danni.
Ed infatti il ctu aveva redatto, effettivamente, due computi metrici (anch'essi ridepositati in questo grado dall'appellato): il primo (3.1.; denominato “quantificazione danni”) faceva riferimento al valore delle opere non correttamente eseguite (per €.38.375,83) e il secondo (3.2.; denominato “Interventi per eliminare le infiltrazioni e i vizi riscontrati”) al costo necessario per demolire e realizzarle nuovamente in maniera corretta (per €.51.014,76).
pagina 7 di 10 Ma, poiché il secondo conteneva effettivamente (anche) tutte le voci del primo, al quale erano stati aggiunti i costi di demolizione e ripristino, ritiene questa Corte che la corretta quantificazione del danno fosse pari ad €
51.014,76, rappresentando la maggiore somma di € 89.390,56 una ingiustificata duplicazione di voci risarcitorie.
Ciò trova conferma nel fatto che il ctu aveva indicato, quanto all'importo contabilizzato dei danni, quello di euro
38.375,83 (esclusa l'iva al 10%; cfr. pag. 17 della relazione peritale), sostenendo che fosse corrispondente
“all'importo che il committente avrebbe corrisposto all'impresa esecutrice per la realizzazione delle opere riscontrate con i vizi e non secondo a regola d'arte”, ed aveva invece indicato, quanto al costo “degli interventi necessari per eliminare le infiltrazioni e i vizi riscontrati” (ossia all'esborso costituente l'effettivo pregiudizio subìto dall'attore in relazione alle infiltrazioni verificatesi nell'immobile acquistato), l'importo di euro 51.014,76 (esclusa l'Iva al 10%).
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Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, va accolto parzialmente l'appello proposto dalla e, Parte_1 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, tale società va condannata al pagamento, a titolo di risarcimento danni (patrimoniali) in favore dell'attore/appellato, della minor somma (rispetto a quella riconosciuta dal primo giudice) di euro 51.014,76 (iva esclusa).
All'importo di euro 51.014,76 vanno aggiunti (trattandosi di un credito risarcitorio e, dunque, di debito c.d. di valore), gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dalla data dall'evento dannoso (nel caso di specie dal 21.12.2018, ossia dalla data di deposito della relazione peritale con cui sono stati effettivamente accertati i detti danni in sede di atp), ma non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17/02/1995, n. 1712; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n. 7466; Sez. III, 10/10/2014, n. 21396; Sez. I, 11/05/2007, n.
10884) secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita (FOI), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma valutata all'attualità, poi, vanno riconosciuti gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez. I, 11/05/2007, n.
10884 cit.; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
Va detto, al riguardo, che la circostanza che il primo giudice avesse ancorato, genericamente, la decorrenza sia degli interessi e della rivalutazione monetaria alla domanda (e sino al soddisfo), non impedisce a questa Corte di utilizzare il suddetto diverso criterio.
Ed invero, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l'impugnazione del capo della sentenza contenente la liquidazione del danno impedisce la formazione del giudicato sulla misura legale degli interessi e della svalutazione da ritardato pagamento, poiché essi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno pagina 8 di 10 funzione compensativa volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del danno, e possono essere riliquidati dal giudice dell'impugnazione o del rinvio, utilizzando la tecnica ritenuta più appropriata, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione scelta dal giudice precedente (cfr. Cass. civ., Sez. III,
14/06/2023, n. 17004; Sez. III, 18/07/2011, n. 15709; Sez. Unite, 05/04/2007, n. 8520).
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La riforma (parziale) della sentenza impugnata comporta, inoltre, in base all'esito complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n.
15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, risulta giustificata, ad avviso della Corte, ai sensi dell'art. 92, co.2,
c.p.c., la compensazione delle spese di lite sostenute dall'attore/appellante (comunque vittorioso, sebbene in misura inferiore rispetto a quella richiesta) nella misura di 1/3.
In particolare, i compensi professionali spettanti (nella misura di 2/3, per la disposta compensazione) all'attore/appellato vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria in appello, per la quale risulta giustificata una riduzione del 50%, non essendo stata espletata ma da calcolare comunque;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord.,
08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellato stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) relativamente al primo grado e alla
Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione da €. 26.000,01, a € 52.000,00 in base al valore (€ 51.014,76, così determinato in base al criterio c.d. del decisum) della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
Va ancora precisato che soltanto per i compensi del secondo grado può essere disposta la distrazione invocata, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dai difensori dell'appellato, non risultando quest'ultimo difeso da tali difensori anche in primo grado (in cui era difeso da se stesso, ex art. 86 c.p.c.; cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., pagina 9 di 10 18/06/2019, n. 16244; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 11/06/2024, n. 16181).
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Inoltre, per le stesse ragioni (ossia per la riduzione, nel quantum, della domanda risarcitoria dell'attore/appellato) la Corte ritiene giustificato porre definitivamente le spese della ctu espletata (dall'ing. ) in sede di Persona_1
Atp (spese da regolare in questa sede nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), per 2/3 a carico della società e per Parte_1
1/3 a carico di . Parte_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4675/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto dalla in persona dell'amministratore unico, avverso la Parte_1 sentenza n. 2571/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 6.7.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, a titolo di risarcimento danni (patrimoniali), in favore di , della minor Parte_3 somma (rispetto a quella, pari ad euro 89.390,59, riconosciuta dal Tribunale di Napoli Nord) di €. 51.014,76, oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato al 21.12.2018 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici
Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
2. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1 favore di di 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate Parte_3 complessivamente, già in tale ridotta misura, in €. 5.608,39 (di cui euro 531,06 per esborsi ed euro 5.077,33 per compensi professionali) per il primo grado, ed in €. 5.645,67 (per compensi professionali) per il secondo grado
(con distrazione, per il giudizio di appello, in favore degli avvocati Domenica D'Alterio e Vincenzo Cimmino), il tutto oltre rimborso forfettario per le spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed Iva (se dovuta) come per legge, dichiarando la compensazione nella restante misura di 1/3.
3. Pone definitivamente le spese della ctu espletata in primo grado (nel procedimento per Atp n. 572872018) per
2/3 a carico della e per 1/3 a carico di . Parte_1 Parte_3
Napoli, 25.6.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4675 dell'anno 2022, vertente tra
(p. iva ), in persona dell'amministratore unico, , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 difesa dall'avv. Domenico Emiliano Pagano.
CP_1
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_3 C.F._1
Domenica D'Alterio e Vincenzo Cimmino.
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2571/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 6/7/2022, in tema di risarcimento danni.”.
CONCLUSIONI: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., il 27.3.2025 dalla difesa di e l'1.4.2025 dalla difesa della Parte_3 Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 10 La in persona dell'amministratore unico, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, Parte_1 [...]
, proponendo appello avverso la sentenza n. 2571/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Parte_3
Nord, pubblicata il 6.7.2022.
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Con tale sentenza il Tribunale di Napoli Nord ha accolto la domanda di risarcimento danni proposta, ai sensi dell'art. 1669 c.c., da nei confronti della quale società costruttrice e Parte_3 Parte_1 venditrice dell'immobile (da lui acquistato in data 25.9.2017), sito in Parete (Ce), in via Vittorio Emanuele n.304 (in catasto al fg. 6, p.lla 5623, sub. 1, 2, 3), danneggiato in conseguenza di infiltrazioni di acqua piovana a causa di gravi carenze strutturali e di errori progettuali meglio indicati in citazione, condannando la società convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 89.309,59, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo, oltre che alla rifusione delle spese di lite e del procedimento per TP (espletato ante causam).
Il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo:
1) che la domanda attorea fosse stata correttamente esperita ai sensi dell'art. 1669 c.c., trovando tale norma applicazione anche nel caso di acquisto di un immobile direttamente dal costruttore, come nel caso di specie, e non essendo applicabile, invece, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, né la disciplina in tema di vizi della cosa compravenduta (ex artt. 1490-1495 c.c.), né l'art. 1667 c.c. (sui vizi e difformità dell'opera, in tema di appalto);
2) che dalla consulenza tecnica redatta in sede di Atp dall'ing. fosse emersa la responsabilità Persona_1 della convenuta (per i danni derivanti dalle infiltrazioni di acqua verificatesi nell'immobile acquistato dall'attore), trattandosi di gravi difetti di costruzione, essendo i vizi e le difformità riscontrati riconducibili all'esecuzione dei lavori non a regola d'arte da parte della sia per errori tecnico-operativi nella posa in opera di Parte_1 pavimentazioni e rivestimenti, sia per la mancanza di adeguati strati di impermeabilizzazione volti ad impedire la risalita capillare di acqua e umidità (che ha generato le infiltrazioni), sia per altri plurimi difetti di costruzione dell'unità immobiliare;
3) che, in base all'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, configurassero gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell'opera – da intendere anche come singola unità abitativa – che vadano a pregiudicare o a menomare in modo grave il normale godimento e/o l'abitabilità della medesima, come nel caso in esame;
Per_
4) che, avendo l'ing. quantificato l'importo necessario per l'esecuzione degli interventi di rimozione e correzione delle infiltrazioni e dei vizi riscontrati in euro 51.014,76, oltre a stimare nella somma di euro 38.375,83 il valore dei danni contabilizzati, la convenuta dovesse corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento danni, la somma complessiva di euro 89.390,59.; pagina 2 di 10 5) che, invece, non potesse essere accolta, per carenza di prova, la domanda di risarcimento del danno alla salute e dei danni esistenziali asseritamente sofferti dall'attore e dai suoi conviventi.
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La ha censurato la sentenza n. 2571/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord sulla base dei Parte_1 seguenti quattro motivi.
Con il primo motivo di appello ha lamentato l'erronea applicazione, da parte del Tribunale di Napoli Nord, dell'art. 1669 c.c. anziché dell'art. 1495 c.c.
In particolare l'appellante ha sostenuto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 1669 c.c., l'acquirente avrebbe dovuto dimostrare che essa convenuta rivestisse la qualità, oltre che di venditrice, anche di costruttrice dell'immobile acquistato e che, non essendo stata raggiunta tale prova, il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare la disciplina sulla garanzia per i vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1495 c.c., dichiarando conseguentemente decaduto l'attore, non avendo esperito l'azione nel termine di 8 giorni dalla conoscenza del vizio.
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Con il secondo motivo di gravame la ha evidenziato, in subordine, che, in ogni caso, nel caso in Parte_1 cui fosse stata reputata corretta l'applicazione, nel caso di specie, della disciplina dell'appalto, alla luce della limitata portata dei danni riportati dall'immobile dell'attore avrebbe dovuto trovare applicazione non l'art. 1669 c.c. bensì l'art. 1667 c.c., con conseguente decadenza di dalla possibilità di avvalersi Parte_3 della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera disciplinata dall'articolo da ultimo richiamato.
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Con il terzo motivo la ha sostenuto che il primo giudice si fosse limitato a richiamare la consulenza Parte_1
Per_ eseguita dall'ing. in sede di Atp, senza tener conto delle eccezioni e controdeduzioni da essa convenuta sollevate, nonché delle perizie di parte depositate, che avrebbero evidenziato, ad avviso dell'appellante, errori abnormi della consulenza d'ufficio.
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Con il quarto e ultimo motivo di gravame la società appellante ha contestato la quantificazione del danno operata dal tribunale, sostenendo che l'importo di € 89.390,59 fosse errato, posto che il valore delle opere difettate sarebbe stato, secondo il consulente di ufficio, di euro 38.375,83, cui aggiungere circa 13.000,00 euro per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, per un totale di euro 51.014,76 (anziché dell'importo di euro
89.390,59 riconosciuto dal Tribunale di Napoli Nord, considerando “l'ulteriore somma di importi già sommati”), come riscontrabile dai computi metrici allegati alla relazione peritale.
pagina 3 di 10 E, alla luce di quanto esposto, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) In via pregiudiziale e Parte_1 cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
B) Dichiarare ammissibile e fondato il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza appellata dichiarando non fondata le pretese di controparte;
C) In via dichiarare la sentenza viziata nella parte in determina il danno e e per l'effetto statuire una riduzione dei valori di indennizzo in ragione delle motivazioni esposte D) Dichiarare ammissibile e fondato il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza appellata anche nella parte in cui prevede il pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Avv ; Parte_3
E) Condannare comunque l'appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari di entrambi i giudizi con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Iscritta la causa a n. 4675/2022 del Ruolo generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in data
18.01.2023, , contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e la fondatezza Parte_3 dell'avverso gravame, e concludendo nei seguenti termini: “(1) Preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà delle a sentenza impugnata;
2) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla società in Pt_1
p.l.r.p.t., per tutti i motivi ex ante rappresentati;
3) Rigettare il gravame proposto dalla società e per l'effetto confermare la Pt_1 sentenza di primo grado;
4) Chiede che l'Ecc.ma Corte adita confermi la sentenza n.2571/22 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Dott.
Marrazzo e condanni la società in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente grado di Pt_1 giudizio, con attribuzione delle stesse ai sottoscritti procuratori per fattone espresso anticipo;
”.
Con ordinanza del 16.2.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata
(formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c.) e la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.4.2024.
Indi è stata rinviata d'ufficio, con decreto del 28.3.2024, all'1.4.2025.
Con successivo decreto presidenziale depositato il 5.3.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per la detta udienza dell'1.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 27.3.2025 dalla difesa di e l'1.4.2025 dalla difesa della Parte_3
in persona dell'amministratore unico), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza Parte_1 dell'1.4.2025, concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellato, di inammissibilità
(richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame. pagina 4 di 10 Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025,
n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ciò premesso e passando alla valutazione, nel merito, dell'appello proposto dalla società la Corte Parte_1 ne rileva la parziale fondatezza (in particolare con riferimento all'ultimo motivo di impugnazione) per le ragioni di seguito esposte.
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Risulta infondato, innanzitutto, il primo motivo di gravame, con cui la società appellante ha lamentato, si ribadisce, l'erronea applicazione dell'art. 1669 c.c. in luogo dell'art. 1495 c.c.
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale di Napoli Nord ha ritenuto correttamente applicabile, nel caso di specie, l'art. 1669 c.c., avendo Parte_3 sufficientemente provato il presupposto per l'operatività di tale disposizione, ossia che la Società oltre Parte_1 ad essere venditrice dell'immobile da lui acquistato, fosse anche la costruttrice dello stesso.
Tale circostanza ha trova adeguato riscontro, invero, nella documentazione ridepositata in questo secondo grado di giudizio dall'appellato e, in particolare: pagina 5 di 10 1) nel contratto preliminare di compravendita del 24.5.2014, in cui si legge che “la società “ deve Parte_1 realizzare in Parete (CE), Loc. Terracciano, in via V. Emanuele (ovvero lungo la strada Provinciale Parete –
Giugliano) un complesso edilizio costituito da due fabbricati adibiti a civile abitazione ed in piccola parte a locali commerciali (…)”;
2) nell'allegato denominato “Capitolato, Allegato A”, in cui vi è la “Descrizione dei materiali da utilizzare per la realizzazione di una villa sita in Parete (CE) alla via V. Emanuele (Str. Prov. Parete – Giugliano)” con il logo, in alto a sinistra, della Controparte_2
3) nell'inserzione sui social, ad opera della stessa – in cui quest'ultima, Parte_4 pubblicizzando il suo lavoro “per la realizzazione dei (vostri) immobili”, ha inserito proprio la foto che ritrae la costruzione della villetta di proprietà dell'appellato.
Alla luce della suddetta documentazione, dunque, correttamente il Tribunale ha applicato – si ribadisce- la disciplina di cui all'art. 1669 c.c. al caso in esame.
Ed infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 1669 c.c., benché collocato fra le norme disciplinanti il contratto di appalto, è diretto alla tutela dell'esigenza (avente carattere generale) della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati, per loro natura, a lunga durata, sicché l'azione di responsabilità ha natura extracontrattuale e, trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l'immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest'ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti, i quali soli possono fruire del più favorevole termine di un anno (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 01/08/2023, n. 23470; Sez. II, 30/09/2020, n. 20877;
Sez. II, 09/11/2017, n. 26574).
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Parimenti infondato risulta il secondo motivo di appello, avendo il giudice di prime cure correttamente inquadrato i danni lamentati dall'attore nell'alveo dei “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c.
Infatti il ctu, a seguito degli accertamenti espletati nell'ambito del procedimento per Atp, ha riscontrato l'esistenza dei vizi lamentati dall'attore consistenti in: TERRA 1) Infiltrazioni dovuti alla risalita capillare di acqua CP_3
e umidità che sta portando al disfacimento e degrado le rifiniture (intonaco civile) della muratura perimetrale esterna e interna;
2) Posa in opera non a regola d'arte della pavimentazione (gres porcellanato Kerlite effetto marmo di calacatta lucido); 3) Verniciatura non a regola d'arte della barriera di recinzione in metallo posta lungo gran parte del confine dell'immobile; PIANO PRIMO 1) Infiltrazioni con conseguente disfacimento dell'intonaco della parete verticale interna prospiciente il terrazzo a causa della errata posa di materiale protettivo (mapelastic); 2) Ristagno dell'acqua a causa dell'inadeguatezza della pendenza del terrazzo rispetto al tipo di balaustra istallata;
PIANO INTERRATO 1) Infiltrazioni lungo le pareti verticali perimetrali adiacenti alle asole di areazioni (c.d. bocche di lupo); 2) Infiltrazioni nelle tramezzature adiacenti alla cabina doccia del bagno”, specificando che “vizi e difformità riscontrati sono la conseguenza di una esecuzione dei lavori
pagina 6 di 10 non a regola d'arte da parte dell'impresa incaricata dal committente” (cfr. pp.17-18 della relazione peritale, ridepositata in secondo grado dall'appellato).
In altri termini, trattandosi di vizi da cui derivava anche “un avanzato stato di degrado della superficie di finitura
(intonaco e pitturazione)” (cfr. pag. 9 della relazione peritale) e comportanti la diffusa presenza di macchie di umidità con conseguente distacco di intonaco e infiltrazioni d'acqua (tra cui vizi attenenti alla mancanza di un adeguato sistema di smaltimento delle acque meteoriche con ristagno d'acqua sul terrazzo) – come si evince anche dalle fotografie allegata alla ctu- deve ritenersi che incidessero in modo considerevole sul godimento dell'immobile e che, come tali, rientrassero nell'ambito di operatività dell'art. 1669 c.c.
Sul punto va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale i gravi difetti di cui all'art. 1669 cod. civ. includono quelle alterazioni che riducono in modo apprezzabile il godimento del bene, compromettendone la durabilità e la funzionalità.
Ciò comprende anche i difetti non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come infiltrazioni e umidità, se tali da influire negativamente sulla funzionalità e il godimento dell'immobile nel tempo. (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
06/02/2025, n. 3011; Sez. II, Ord., 04/10/2018, n. 24230; Sez. II, 04/11/2005, n. 21351).
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Risulta infondato anche il terzo motivo di gravame.
In primo luogo la Corte rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il consulente di ufficio si è pronunciato sulla causa e sulla responsabilità circa la presenza dei vizi accertati.
Invero, a pag. 17 della consulenza allegata agli atti, si legge: “lo scrivente durante i sopralluoghi ha verificato che i vizi e le difformità riscontrati sono la conseguenza di una esecuzione dei lavori non a regola d'arte da parte dell'impresa incaricata dal committente”. Per_ L'ing. , inoltre, aveva anche risposto adeguatamente ed analiticamente (cfr. pgg. da 22 a 24 della relazione peritale) alle osservazioni mosse dal consulente (ing. ) di parte resistente (ossia della società Persona_2 appellante), così esaurendo l'obbligo della motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/02/2024, n. 3740; Sez. I,
Ord., 16/11/2022, n. 33742; Sez. II, Ord., 17/04/2019, n. 10747).
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Risulta fondato, invece, ad avviso della Corte, l'ultimo motivo di gravame, concernente la censura relativa alla quantificazione (in € 89.390,59) dei danni.
Ed infatti il ctu aveva redatto, effettivamente, due computi metrici (anch'essi ridepositati in questo grado dall'appellato): il primo (3.1.; denominato “quantificazione danni”) faceva riferimento al valore delle opere non correttamente eseguite (per €.38.375,83) e il secondo (3.2.; denominato “Interventi per eliminare le infiltrazioni e i vizi riscontrati”) al costo necessario per demolire e realizzarle nuovamente in maniera corretta (per €.51.014,76).
pagina 7 di 10 Ma, poiché il secondo conteneva effettivamente (anche) tutte le voci del primo, al quale erano stati aggiunti i costi di demolizione e ripristino, ritiene questa Corte che la corretta quantificazione del danno fosse pari ad €
51.014,76, rappresentando la maggiore somma di € 89.390,56 una ingiustificata duplicazione di voci risarcitorie.
Ciò trova conferma nel fatto che il ctu aveva indicato, quanto all'importo contabilizzato dei danni, quello di euro
38.375,83 (esclusa l'iva al 10%; cfr. pag. 17 della relazione peritale), sostenendo che fosse corrispondente
“all'importo che il committente avrebbe corrisposto all'impresa esecutrice per la realizzazione delle opere riscontrate con i vizi e non secondo a regola d'arte”, ed aveva invece indicato, quanto al costo “degli interventi necessari per eliminare le infiltrazioni e i vizi riscontrati” (ossia all'esborso costituente l'effettivo pregiudizio subìto dall'attore in relazione alle infiltrazioni verificatesi nell'immobile acquistato), l'importo di euro 51.014,76 (esclusa l'Iva al 10%).
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Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, va accolto parzialmente l'appello proposto dalla e, Parte_1 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, tale società va condannata al pagamento, a titolo di risarcimento danni (patrimoniali) in favore dell'attore/appellato, della minor somma (rispetto a quella riconosciuta dal primo giudice) di euro 51.014,76 (iva esclusa).
All'importo di euro 51.014,76 vanno aggiunti (trattandosi di un credito risarcitorio e, dunque, di debito c.d. di valore), gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dalla data dall'evento dannoso (nel caso di specie dal 21.12.2018, ossia dalla data di deposito della relazione peritale con cui sono stati effettivamente accertati i detti danni in sede di atp), ma non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17/02/1995, n. 1712; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n. 7466; Sez. III, 10/10/2014, n. 21396; Sez. I, 11/05/2007, n.
10884) secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita (FOI), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma valutata all'attualità, poi, vanno riconosciuti gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez. I, 11/05/2007, n.
10884 cit.; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
Va detto, al riguardo, che la circostanza che il primo giudice avesse ancorato, genericamente, la decorrenza sia degli interessi e della rivalutazione monetaria alla domanda (e sino al soddisfo), non impedisce a questa Corte di utilizzare il suddetto diverso criterio.
Ed invero, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l'impugnazione del capo della sentenza contenente la liquidazione del danno impedisce la formazione del giudicato sulla misura legale degli interessi e della svalutazione da ritardato pagamento, poiché essi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno pagina 8 di 10 funzione compensativa volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del danno, e possono essere riliquidati dal giudice dell'impugnazione o del rinvio, utilizzando la tecnica ritenuta più appropriata, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione scelta dal giudice precedente (cfr. Cass. civ., Sez. III,
14/06/2023, n. 17004; Sez. III, 18/07/2011, n. 15709; Sez. Unite, 05/04/2007, n. 8520).
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La riforma (parziale) della sentenza impugnata comporta, inoltre, in base all'esito complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n.
15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, risulta giustificata, ad avviso della Corte, ai sensi dell'art. 92, co.2,
c.p.c., la compensazione delle spese di lite sostenute dall'attore/appellante (comunque vittorioso, sebbene in misura inferiore rispetto a quella richiesta) nella misura di 1/3.
In particolare, i compensi professionali spettanti (nella misura di 2/3, per la disposta compensazione) all'attore/appellato vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria in appello, per la quale risulta giustificata una riduzione del 50%, non essendo stata espletata ma da calcolare comunque;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord.,
08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellato stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) relativamente al primo grado e alla
Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione da €. 26.000,01, a € 52.000,00 in base al valore (€ 51.014,76, così determinato in base al criterio c.d. del decisum) della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
Va ancora precisato che soltanto per i compensi del secondo grado può essere disposta la distrazione invocata, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dai difensori dell'appellato, non risultando quest'ultimo difeso da tali difensori anche in primo grado (in cui era difeso da se stesso, ex art. 86 c.p.c.; cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., pagina 9 di 10 18/06/2019, n. 16244; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 11/06/2024, n. 16181).
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Inoltre, per le stesse ragioni (ossia per la riduzione, nel quantum, della domanda risarcitoria dell'attore/appellato) la Corte ritiene giustificato porre definitivamente le spese della ctu espletata (dall'ing. ) in sede di Persona_1
Atp (spese da regolare in questa sede nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), per 2/3 a carico della società e per Parte_1
1/3 a carico di . Parte_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4675/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto dalla in persona dell'amministratore unico, avverso la Parte_1 sentenza n. 2571/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 6.7.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, a titolo di risarcimento danni (patrimoniali), in favore di , della minor Parte_3 somma (rispetto a quella, pari ad euro 89.390,59, riconosciuta dal Tribunale di Napoli Nord) di €. 51.014,76, oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato al 21.12.2018 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici
Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
2. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1 favore di di 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate Parte_3 complessivamente, già in tale ridotta misura, in €. 5.608,39 (di cui euro 531,06 per esborsi ed euro 5.077,33 per compensi professionali) per il primo grado, ed in €. 5.645,67 (per compensi professionali) per il secondo grado
(con distrazione, per il giudizio di appello, in favore degli avvocati Domenica D'Alterio e Vincenzo Cimmino), il tutto oltre rimborso forfettario per le spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed Iva (se dovuta) come per legge, dichiarando la compensazione nella restante misura di 1/3.
3. Pone definitivamente le spese della ctu espletata in primo grado (nel procedimento per Atp n. 572872018) per
2/3 a carico della e per 1/3 a carico di . Parte_1 Parte_3
Napoli, 25.6.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini pagina 10 di 10