Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/09/2024, n. 24387
CASS
Sentenza 11 settembre 2024

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L'istituzione di un Trust ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale. Secondo l'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 10 luglio 1985, con l'espressione trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti dal disponente, con atto tra vivi o mortis causa, ponendo dei beni sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato e il trust può essere costituito per finalità eterogenee, ma con elementi comuni. Con riferimento all'imposta di registro e alle imposte ipotecaria e catastale, il trasferimento del bene dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust. Di conseguenza, poiché l'atto di dotazione del trust non comporta l'attribuzione definitiva dei beni a vantaggio del trustee, lo stesso non determina, in capo al disponente, quella situazione di impossidenza, richiesta dalla norma sull'agevolazione prima casa, per potere accedere nuovamente al beneficio.

In tema di accertamento delle imposte, la sostituzione in autotutela dell'avviso di accertamento è istituto diverso dall'accertamento integrativo, in quanto soltanto quest'ultimo può fondarsi sulla sopravvenuta conoscenza di nuovi fatti di evasione, sicché l'avviso che abbia sostituito quello annullato in autotutela, ove incrementativo della ripresa a tassazione, non può fondarsi sulla mera rivalutazione fattuale e giuridica degli stessi elementi posti a fondamento di quello annullato, ma, in forza di quanto previsto dall' art. 43, comma 3, del DPR n. 600/1973, su elementi in precedenza non conosciuti dall'Ufficio accertatore ed in questo senso essere adeguatamente motivato. Pertanto, l'avviso di accertamento emesso in sostituzione di un altro precedentemente annullato non si risolve in una mera integrazione di quest'ultimo, ma costituisce esercizio dell'ordinario potere di accertamento, e la sua emissione non presuppone la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, come prescritto dall'art. 43, comma 3, del DPR n. 600/1973 (in materia di IVA, dall'art. 57, comma 4, del DPR n. 644/1972), ma può aver luogo anche sulla base di una diversa e più approfondita valutazione di quelli già in possesso dell'Ufficio, purché non venga incrementata la ripresa a tassazione.

In tema di accertamento delle imposte, la sostituzione di un avviso, annullato in sede di autotutela, costituisce esercizio dell'ordinario potere di accertamento, per cui la sua emissione comporta una rivalutazione fattuale o giuridica degli stessi elementi già in possesso dell'Ufficio, senza potere incrementare la ripresa a tassazione, la quale presuppone la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, posta a base dell'accertamento integrativo, per come prescritto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/09/2024, n. 24387
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24387
Data del deposito : 11 settembre 2024
Fonte ufficiale :

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